GUIDA ALLE SANZIONI
Cosa succede se non siete conformi? Sanzioni ESPR/DPP e vigilanza del mercato
Non esiste un numero unico a cui fare riferimento. L'ESPR non stabilisce una sanzione a livello UE per un Passaporto Digitale di Prodotto mancante o difettoso, come invece fa il GDPR per una violazione dei dati — lascia l'importo effettivo a ciascuno Stato membro. Questo non significa che la posta in gioco sia bassa. Un Paese ha già legiferato sanzioni fino a 100.000 €, e questo prima ancora di considerare il binario separato che la maggior parte dei marchi ignora completamente: la responsabilità diretta verso il consumatore che ha acquistato il prodotto.
Questa guida illustra, in ordine, cosa succede realmente, con fonti dirette dai capitoli dell'ESPR dedicati all'applicazione e un esempio nazionale verificato dal vivo.
100.000 €
La sanzione che la Germania ha già previsto per legge in caso di violazione del divieto ESPR di distruggere prodotti di consumo invenduti.
Nessuna sanzione unica nell'UE
L'ESPR lascia l'importo effettivo della sanzione a ciascuno Stato membro, a differenza del GDPR con la propria cifra unica a livello UE.
2 binari
Sanzioni a livello statale e una responsabilità diretta e separata verso il consumatore che ha acquistato il prodotto — la maggior parte dei marchi non considera la seconda.
1. Nessuna sanzione unica a livello UE — ma una soglia minima obbligatoria
L'articolo 74 dell'ESPR affida la definizione effettiva delle sanzioni agli Stati membri, non a Bruxelles: «Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento», e tali sanzioni devono essere «effettive, proporzionate e dissuasive». Gli Stati membri devono notificare tali norme alla Commissione, senza ritardo, e le eventuali modifiche successive.
L'ESPR pone comunque dei limiti alla forma che queste norme nazionali possono assumere. L'articolo 74, paragrafo 2, richiede che le sanzioni tengano debitamente conto di otto elementi, tra cui la natura, la gravità e la durata della violazione, il suo carattere doloso o colposo, il vantaggio economico ottenuto, il danno ambientale causato, e qualsiasi azione intrapresa per attenuare il danno o porvi rimedio. L'articolo 74, paragrafo 3, fissa una soglia minima, non un tetto massimo: gli Stati membri devono essere quanto meno in grado di imporre sanzioni pecuniarie ed esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico — ma nulla impedisce a un Paese di andare oltre.
2. Un esempio reale: cosa ha già stabilito la Germania
I numeri di un Paese sono già legge. L'Ökodesign-Gesetz tedesca, promulgata il 22 giugno 2026 (Bundesgesetzblatt 2026 I, n. 191), stabilisce sanzioni specifiche collegate direttamente ad articoli dell'ESPR:
- Fino a 100.000 € per la distruzione di prodotti di consumo invenduti in violazione dell'articolo 25 dell'ESPR — il divieto di distruzione.
- Fino a 10.000 € per inadempienze agli obblighi di informazione ai sensi dell'articolo 24 — non fornire le informazioni richieste in modo corretto, completo o tempestivo.
- Esclusione dagli appalti pubblici fino a tre anni per qualsiasi azienda sanzionata con almeno 7.500 € ai sensi di queste disposizioni — l'attuazione tedesca specifica della soglia minima prevista dall'articolo 74, paragrafo 3, lettera b), dell'UE.
Queste disposizioni si applicano a partire dal 1 novembre 2026. Sono specifiche della Germania — ogni altro Stato membro è libero di stabilire i propri importi, diversi da questi, nell'ambito della stessa soglia minima UE. Consideratelo un esempio concreto di ciò che «effettive, proporzionate e dissuasive» significa nella pratica, non lo standard UE.
3. La scala di escalation prima ancora che arrivi una sanzione
Di norma, una sanzione non è la prima cosa che accade. L'articolo 69 dell'ESPR («Procedura a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi») stabilisce questo meccanismo: se un'autorità di vigilanza del mercato ha motivi sufficienti per ritenere che un prodotto non sia conforme, lo valuta e poi impone all'operatore economico responsabile di adottare «misure correttive appropriate e proporzionate» entro un termine ragionevole stabilito dall'autorità stessa. Solo se tale termine scade senza che il problema sia risolto, o se la non conformità persiste, l'autorità procede a vietare o limitare la vendita del prodotto, a ritirarlo dal mercato o a richiamarlo.
Due dettagli che i marchi sottovalutano: primo, la correzione non si limita a un solo Paese — l'articolo 69, paragrafo 3, richiede che l'operatore economico adotti tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti interessati messi a disposizione sul mercato in tutta l'Unione, non solo nello Stato membro che ha rilevato il problema. Secondo, può costarvi ancora prima che venga decisa una sanzione: l'articolo 66, paragrafo 3, consente alle autorità di vigilanza del mercato di rivalersi sull'operatore economico responsabile per recuperare i costi di ispezione dei documenti e delle prove fisiche sui prodotti in caso di non conformità.
L'articolo 67 dell'ESPR impone inoltre alle autorità di vigilanza del mercato di inserire, nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento generale sulla vigilanza del mercato (UE) 2019/1020 — nell'ambito del quale opera l'ESPR — le informazioni sulla natura e la gravità di ogni sanzione irrogata. Sulla base di questi dati, la Commissione redige, ogni quattro anni, una relazione pubblica di analisi comparativa sulla natura e la gravità delle sanzioni in tutta l'UE — la prima di tali relazioni è pubblicata entro il 19 luglio 2028.
4. Il binario separato: responsabilità diretta verso i consumatori
Le sanzioni pubbliche non sono l'unico rischio. L'articolo 76 dell'ESPR — «Mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori» — rende gli operatori economici direttamente responsabili del danno subito da un consumatore a causa della mancata conformità di un prodotto ai requisiti di progettazione ecocompatibile. La responsabilità ricade in primo luogo sul fabbricante; se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, si sposta sull'importatore o sul mandatario del fabbricante e, in mancanza di questi, sul fornitore di servizi di logistica.
Questa responsabilità esiste indipendentemente da qualsiasi sanzione imposta da un'autorità di vigilanza del mercato, e l'ESPR precisa espressamente che «non pregiudica l'applicazione di altri mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori a norma del diritto dell'Unione o nazionale» — il che significa che si aggiunge a qualsiasi tutela del consumatore già esistente, senza sostituirla.
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Esiste una sanzione unica a livello UE per la non conformità all'ESPR o al Passaporto Digitale di Prodotto?
Qual è un esempio reale di sanzioni nazionali ESPR?
La non conformità può far ritirare del tutto i miei prodotti dal mercato UE?
Sono responsabile anche verso i singoli consumatori, separatamente da eventuali sanzioni pubbliche?
Fonti
- ESPR — testo integraleRegolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro per la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili. Articolo 66, paragrafo 3 (recupero dei costi), articolo 67 (relazioni e analisi comparativa), articolo 69 (procedura a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi), articolo 70 (procedura di salvaguardia dell'Unione), articolo 74 (sanzioni), articolo 76 (mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori). CELEX 32024R1781 ↗
- Regolamento sulla vigilanza del mercato — sistema informativoRegolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, articolo 34 (sistema di informazione e comunicazione) e articolo 41 (sanzioni, la soglia generale di vigilanza del mercato dell'UE, distinta dal proprio articolo 74 dell'ESPR). CELEX 32019R1020 ↗
- Germania — importi delle sanzioni nazionaliGesetz zur Modernisierung der nationalen Umsetzung von europäischen Regelungen zum Ökodesign, zur Energieverbrauchskennzeichnung und zu weiteren Regelungen (Gazzetta ufficiale federale tedesca, Bundesgesetzblatt 2026 I n. 191, formalizzata il 22.06.2026, pubblicata il 26.06.2026), articolo 1, §§ 18–20; in vigore dal 1° novembre 2026. recht.bund.de ↗
Tutte le fonti sono state consultate e verificate direttamente su EUR-Lex e sulla Gazzetta ufficiale federale tedesca il 29.09.2026. Si tratta di informazioni generali, non di una consulenza legale; i marchi dovrebbero confermare gli importi delle sanzioni applicabili con un consulente qualificato in ciascuno Stato membro in cui vendono.