APPROFONDIMENTO NORMATIVO

Il regolamento UE sull'etichettatura dei prodotti tessili e il DPP: norme sulla composizione fibrosa, prove e revisione prevista

Pubblicato 16.10.2026 · Aggiornato il 20.10.2026 · Tempo di lettura ~14 min · di Lior Gabriel Graetz · LG Fashion Labs

Il regolamento (UE) n. 1007/2011 sull'etichettatura dei prodotti tessili (TLR) si applica dall'8 maggio 2012. I prodotti tessili messi a disposizione sul mercato dell'UE devono recare un'etichetta o un contrassegno che ne indichi la composizione fibrosa, utilizzando soltanto le denominazioni delle fibre elencate nel regolamento, con le percentuali in peso in ordine decrescente. La stessa composizione deve essere chiaramente visibile per il consumatore prima dell'acquisto, anche online, e l'etichetta o il contrassegno devono essere redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione del consumatore, a meno che tale Stato membro disponga altrimenti. Le autorità di vigilanza del mercato verificano mediante prove che i prodotti corrispondano alla composizione indicata e, dal 23 luglio 2026, possono avvalersi di un impianto di prova dell'Unione per i tessili, designato ad Atene.

Questa guida illustra cosa prescrive oggi il TLR, come se ne verifica il rispetto e come se ne sanzionano le violazioni, cosa può e cosa non può fare il nuovo impianto di prova, come la composizione fibrosa si collega al passaporto digitale di prodotto (DPP) e a che punto è, al 16 ottobre 2026, la revisione prevista del TLR. In sintesi: i dati di composizione che già gestite per l'etichetta sono dati che la Commissione indica come possibile contenuto del DPP, ove pertinente; per i tessili, però, il DPP non è ancora obbligatorio e nulla nel diritto vigente consente a un codice QR di sostituire l'etichetta.

8 mag 2012

La data a decorrere dalla quale si applica il regolamento (UE) n. 1007/2011 (articolo 28). Le sue norme valgono ogni volta che un prodotto tessile è messo a disposizione sul mercato dell'UE.

3 %

La tolleranza di fabbricazione ammessa tra la composizione fibrosa indicata sull'etichetta o sul contrassegno e il risultato di un'analisi di laboratorio (articolo 20, paragrafo 3).

23 lug 2026

Entrata in vigore della decisione di esecuzione (UE) 2026/1481 della Commissione, che designa un impianto di prova dell'Unione per i tessili ad Atene (articolo 3 della decisione).

1. Cosa prescrive oggi il regolamento sull'etichettatura dei prodotti tessili

Il TLR si applica ai prodotti tessili messi a disposizione sul mercato dell'Unione e a determinati prodotti che assimila ai prodotti tessili (articolo 2, paragrafi 1 e 2). Il punto di partenza è l'articolo 4: i prodotti tessili possono essere messi a disposizione sul mercato solo se sono etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali in conformità del regolamento. Le norme del TLR riguardano le denominazioni delle fibre tessili, l'etichettatura o il contrassegno della composizione fibrosa, l'indicazione delle parti non tessili di origine animale e la determinazione della composizione mediante analisi (articolo 1). Secondo la pagina della Commissione dedicata alla revisione, le norme di etichettatura attuali si limitano alla composizione fibrosa dei prodotti tessili; le indicazioni su manutenzione, taglia e origine non sono attualmente prescritte dal TLR.

RegolaCosa significa per un capoDisposizione
Denominazioni delle fibrePer descrivere la composizione fibrosa su etichette e contrassegni possono essere utilizzate solo le denominazioni delle fibre tessili elencate nell'allegato I. Ogni denominazione è riservata alle fibre la cui natura corrisponde alla descrizione contenuta nell'allegato I e non può essere usata per designare altre fibre, né a titolo principale, né a titolo di radice, né in forma di aggettivo. L'allegato I consolidato conta 50 voci numerate; l'ultima, il poliacrilato, è stata aggiunta dal regolamento delegato (UE) 2018/122.Articolo 5; allegato I
Ordine decrescenteL'etichetta o il contrassegno indicano la denominazione e la percentuale in peso di tutte le fibre che compongono il prodotto, in ordine decrescente. Una fibra che rappresenta fino al 5 % del peso totale, o più fibre che insieme rappresentano fino al 15 %, possono essere indicate con i termini «altre fibre», accompagnati dalla loro percentuale totale, qualora non possano essere facilmente identificate al momento della fabbricazione. Allo stesso modo possono essere designate anche le fibre non ancora elencate nell'allegato I.Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 5
100 %, puro, tuttoSolo i prodotti composti interamente da una stessa fibra possono essere etichettati o contrassegnati con i termini «100 %», «puro» o «tutto». È ammessa una quota di fibre estranee fino al 2 % in peso, o fino al 5 % per un prodotto ottenuto con il ciclo cardato, purché tale quantità sia tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica.Articolo 7
Fibre decorative e antistaticheLe fibre visibili, isolabili e puramente decorative che non superano il 7 % del peso del prodotto finito, nonché le fibre metalliche e altre fibre incorporate al fine di ottenere un effetto antistatico che non superano il 2 %, non sono considerate nella composizione fibrosa.Articolo 10, paragrafi 1 e 2
Più componentiUn prodotto con due o più componenti tessili di diversa composizione fibrosa reca l'indicazione della composizione fibrosa di ciascun componente. L'indicazione non è obbligatoria per un componente solo se questo non costituisce una fodera principale e rappresenta meno del 30 % del peso totale del prodotto; devono essere soddisfatte entrambe le condizioni.Articolo 11, paragrafi 1 e 2
Parti di origine animaleI prodotti contenenti parti non tessili di origine animale recano la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» sull'etichetta o sul contrassegno al momento della loro messa a disposizione sul mercato.Articolo 12, paragrafo 1
DeroghePer i prodotti elencati nell'allegato V non è richiesta l'indicazione della composizione fibrosa; tra questi figurano i cinturini in materia tessile per orologio, le etichette e i contrassegni, nonché i prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali. La deroga non si applica se un marchio di fabbrica o una ragione sociale contiene una denominazione elencata nell'allegato I, a titolo principale, di radice o di aggettivo, o una denominazione che può prestarsi a confusione con essa. I prodotti elencati nell'allegato VI che sono dello stesso tipo e hanno la stessa composizione fibrosa possono essere messi a disposizione sul mercato con un'etichettatura globale.Articolo 17, paragrafi 2 e 3; allegati V e VI
Esclusi dall'ambito di applicazioneI prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, e i prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi.Articolo 2, paragrafi 3 e 4

L'obbligo grava sull'impresa che immette il prodotto sul mercato. Il fabbricante garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute; se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, vi provvede l'importatore (articolo 15, paragrafo 1). Un distributore è considerato fabbricante qualora «immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto» (articolo 15, paragrafo 2). Alla luce di questa formulazione, un marchio di moda che vende con il proprio nome risponde dell'esattezza dell'etichetta, chiunque abbia prodotto il capo. Gli altri distributori devono garantire che i prodotti che vendono rechino l'etichetta o il contrassegno appropriato previsto dal regolamento (articolo 15, paragrafo 3).

2. Etichetta o contrassegno, regime linguistico e vendite online

La disposizione centrale è l'articolo 14, paragrafo 1: «I prodotti tessili sono etichettati o contrassegnati al fine di indicare la loro composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato». L'etichettatura e il contrassegno, inoltre, «sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa è saldamente fissata». Il regolamento ammette due forme. L'etichettatura consiste nell'esporre sul prodotto le informazioni richieste apponendovi un'etichetta; il contrassegno consiste nell'indicare le informazioni richieste sul prodotto «mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione» (articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e h)). Alla luce di questa formulazione, un codice che si limita a rimandare a informazioni riportate altrove non indica le informazioni sul prodotto; la pagina della Commissione dedicata alla revisione osserva che attualmente sono previste soltanto etichette fisiche.

Nei rapporti tra imprese, le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento quando i prodotti sono forniti agli operatori economici nella catena di fornitura (articolo 14, paragrafo 2). Tali documenti devono indicare chiaramente le denominazioni delle fibre tessili e la composizione fibrosa; le abbreviazioni sono ammesse solo come codici meccanografici o se definite da norme internazionali, purché il loro significato sia spiegato nello stesso documento (articolo 14, paragrafo 3). La sostituzione è limitata alle forniture all'interno della catena di fornitura e alle consegne in esecuzione di un ordine di un'amministrazione aggiudicatrice; per i prodotti venduti ai consumatori, l'etichetta o il contrassegno non possono essere sostituiti da documenti commerciali.

L'articolo 16, paragrafo 1, estende l'indicazione della composizione oltre l'etichetta. All'atto della messa a disposizione di un prodotto tessile sul mercato, le descrizioni della composizione fibrosa devono essere indicate nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni in modo che risultino facilmente leggibili, visibili e chiare, con caratteri uniformi per dimensioni e stile. Le informazioni devono essere «chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato per via elettronica». In base a questa formulazione, ogni scheda prodotto, nel vostro negozio online come sui marketplace, deve riportare la composizione prima del checkout; per gli altri obblighi online consultate la nostra guida alla vendita online. I marchi di fabbrica o le ragioni sociali possono comparire immediatamente prima o dopo la composizione, mentre le altre informazioni vanno sempre indicate separatamente (articolo 16, paragrafo 2); nessuna informazione deve potersi confondere con le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni della composizione fibrosa (articolo 15, paragrafo 4).

Il regime linguistico è disciplinato dall'articolo 16, paragrafo 3: l'etichettatura o il contrassegno sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro sul cui territorio i prodotti tessili sono messi a disposizione del consumatore, «a meno che lo Stato membro interessato disponga altrimenti». Un marchio che vende in più paesi deve quindi indicare la composizione nella lingua o nelle lingue ufficiali di ciascun paese, oppure verificare che cosa consenta in alternativa lo Stato membro in questione.

3. Come si verifica la conformità e chi stabilisce le sanzioni

Le autorità di vigilanza del mercato controllano che la composizione fibrosa dei prodotti tessili sia conforme alle indicazioni fornite (articolo 18). Il TLR disciplina in dettaglio il metodo di questo controllo:

FaseRegolaDisposizione
Metodo di provaI controlli seguono i metodi per l'analisi quantitativa di cui all'allegato VIII o le norme armonizzate da inserire in tale allegato.Articolo 19, paragrafo 1; allegato VIII
Elementi esclusiGli elementi elencati nell'allegato VII non sono presi in considerazione; tra questi figurano le parti non tessili, le cimose, le etichette e i contrassegni, i bottoni e le fibbie ricoperte di materie tessili e taluni prodotti per il trattamento dei tessili.Articolo 19, paragrafo 2; allegato VII
CalcoloLa composizione è determinata applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui all'allegato IX, previa eliminazione degli elementi dell'allegato VII.Articolo 19, paragrafo 3; allegato IX
Mischie senza metodo uniforme UEIl laboratorio determina la composizione e indica nella relazione d'analisi il risultato ottenuto, il metodo utilizzato e il grado di precisione.Articolo 19, paragrafo 4
Fibre estraneeNon occorre indicare le fibre estranee al di sotto del 2 % del peso totale, o del 5 % per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato, purché tale quantità sia tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica.Articolo 20, paragrafo 2
Tolleranza di fabbricazioneScarto ammesso del 3 % tra la composizione indicata e il risultato dell'analisi, riferito al peso totale delle fibre indicate nell'etichetta o nel contrassegno; la tolleranza si applica anche alle fibre designate con i termini «altre fibre».Articolo 20, paragrafo 3

Il TLR compare inoltre due volte nel regolamento UE sulla vigilanza del mercato, il regolamento (UE) 2019/1020. Figura al punto 40 dell'allegato I, che elenca la normativa di armonizzazione dell'Unione cui tale regolamento si applica, salvo che il TLR contenga disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo che disciplinano più particolarmente determinati aspetti relativi alla vigilanza del mercato e all'applicazione delle norme (articolo 2, paragrafo 1). Le norme proprie del TLR sullo svolgimento dei controlli della composizione fibrosa si trovano agli articoli da 18 a 20. Le autorità dispongono quindi degli strumenti generali del regolamento (UE) 2019/1020, ad esempio dei poteri di richiedere documenti e dati relativi alla conformità, di acquisire campioni di prodotti, anche in forma anonima, e, qualora l'operatore economico ometta di adottare misure correttive appropriate o persista la non conformità o il rischio, di vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato di un prodotto o di imporne il ritiro o il richiamo (articolo 14, paragrafo 4, lettere a), h) e j)).

Figura anche al punto 17 dell'allegato II, intitolato «Elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione senza disposizioni sulle sanzioni». Il TLR stesso non contiene alcuna disposizione sulle sanzioni. L'articolo 41 del regolamento (UE) 2019/1020 colma questa lacuna: gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa elencata nell'allegato II che impone obblighi agli operatori economici, e tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. L'entità delle sanzioni può quindi variare da un paese all'altro; la nostra guida alle sanzioni e alla vigilanza del mercato spiega come funziona l'applicazione delle norme a livello nazionale.

4. Il nuovo impianto di prova dell'Unione per i tessili

La decisione di esecuzione (UE) 2026/1481 della Commissione, del 2 luglio 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 3 luglio 2026, designa come impianto di prova dell'Unione per i tessili la direzione generale del Laboratorio chimico generale di Stato dell'Autorità indipendente per le entrate pubbliche della Grecia, con sede ad Atene (articolo 1). La decisione è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione (articolo 3), cioè il 23 luglio 2026. Il laboratorio è stato selezionato a seguito di un invito a manifestare interesse per due categorie, macchinari e tessili (considerando da 2 a 5): è la procedura che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 prevede per gli impianti di prova pubblici degli Stati membri. La designazione deve essere riesaminata entro il 23 luglio 2031 e successivamente ogni cinque anni (articolo 2 della decisione); se un impianto non soddisfa le condizioni e le prescrizioni, la Commissione, se del caso e previa consultazione della rete dell'Unione per la conformità dei prodotti, ritira la designazione (articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267).

Ciò che un impianto di prova dell'Unione può fare è stabilito dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/1020. I suoi servizi sono forniti «esclusivamente alle autorità di vigilanza del mercato, alla rete, alla Commissione e ad altri organismi governativi o intergovernativi» (articolo 21, paragrafo 5). Nell'ambito delle sue competenze effettua prove su prodotti su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, della rete o della Commissione, fornisce pareri tecnici o scientifici indipendenti su richiesta della rete e sviluppa tecniche e metodi di analisi nuovi (articolo 21, paragrafo 6). Gli impianti di prova dell'Unione devono essere accreditati (articolo 21, paragrafo 3) e la loro designazione non incide sulla libertà delle autorità di scegliere altri impianti di prova (articolo 21, paragrafo 4).

Da questa formulazione derivano due conseguenze pratiche. Un marchio non può commissionare prove all'impianto, che lavora per le autorità. Inoltre, la decisione lo designa per la categoria dei tessili senza elencare gli atti giuridici o le prove interessati; nulla nella decisione o nell'articolo 21, paragrafo 6, gli attribuisce un ruolo nella certificazione dei prodotti o nella verifica delle dichiarazioni di marketing. Per documentare la vostra conformità continuate quindi a basarvi sui rapporti di prova, vostri o dei vostri fornitori.

5. Come la composizione fibrosa si collega al passaporto digitale di prodotto

Per i tessili non esiste ancora alcun obbligo di DPP. I requisiti relativi al DPP specifici per i tessili saranno stabiliti da un atto delegato ESPR; la pagina della Commissione sul DPP per l'abbigliamento tessile, nel suo calendario indicativo, colloca nel quarto trimestre del 2027 l'adozione prevista dell'atto delegato ESPR per i tessili, e al 16 ottobre 2026 i registri dell'Ufficio delle pubblicazioni non riportano alcun atto di questo tipo. Per le tempistiche consultate la nostra checklist di preparazione al DPP.

L'ESPR prevede già questo collegamento. Secondo il considerando 32 del regolamento (UE) 2024/1781, il passaporto dovrebbe poter essere utilizzato anche per fornire informazioni a norma di altro diritto dell'Unione, e l'allegato III elenca, tra gli elementi da cui un atto delegato seleziona i dati del passaporto, le «informazioni necessarie a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 5, o da altro diritto dell'Unione applicabile al gruppo di prodotti» (lettera a)). La pagina della Commissione sull'abbigliamento tessile e il DPP elenca, tra le informazioni accessorie che il passaporto può includere a seconda dell'atto delegato definitivo, «Fibre composition (as required under the Textile Labelling Regulation), where relevant for the DPP» (composizione fibrosa, come richiesta dal regolamento sull'etichettatura dei prodotti tessili, ove pertinente per il DPP). Se e come la composizione fibrosa diventerà un campo del DPP resta quindi aperto fino all'adozione dell'atto delegato.

Dai testi attuali si traggono due conclusioni. In primo luogo, il DPP non sostituisce l'etichetta o il contrassegno previsti dal TLR: il TLR non contiene alcuna disposizione che lo consenta, quindi secondo i testi attuali un passaporto si aggiungerebbe all'etichetta o al contrassegno, senza sostituirli. In secondo luogo, la composizione che indicate sull'etichetta, nelle schede prodotto e nei documenti commerciali è costituita dagli stessi dati che un passaporto potrebbe contenere, se l'atto delegato li includerà. Tenere un'unica anagrafica di composizione di riferimento per prodotto e per componente, da cui alimentare l'etichetta, il negozio online e in seguito il DPP, evita di avere tre versioni diverse della stessa informazione. Si tratta di una buona prassi, non di un obbligo giuridico.

6. La revisione prevista: a che punto siamo

Stato al 16 ottobre 2026

Al 16 ottobre 2026 la Commissione non ha adottato né pubblicato alcuna proposta di revisione del TLR. La sua iniziativa 13872 su Have Your Say, «Norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili (revisione)», indica una proposta di regolamento prevista per il secondo trimestre del 2026 e tuttora in programma; anche la pagina della Commissione dedicata alla revisione, aggiornata da ultimo il 12 gennaio 2026, fa riferimento alla proposta di revisione di questo regolamento prevista entro il secondo trimestre del 2026. L'indice delle proposte della Commissione del 2026 tenuto dall'Ufficio delle pubblicazioni, consultato il 16 ottobre 2026, non contiene alcuna proposta sull'etichettatura dei prodotti tessili, e il TLR non è stato modificato dopo il regolamento delegato (UE) 2018/122 (a parte le rettifiche di singole versioni linguistiche). Finché una revisione non sarà adottata e applicabile, le norme descritte sopra restano il diritto vigente.

Secondo la sintesi dell'iniziativa su Have Your Say, l'obiettivo è introdurre requisiti completi in materia di etichettatura fisica e digitale dei prodotti tessili e dei prodotti correlati. Un invito a presentare contributi è rimasto aperto dal 3 agosto al 30 settembre 2023, una consultazione pubblica si è svolta dal 19 dicembre 2023 al 15 aprile 2024 e il 18 ottobre 2024 si è tenuto un workshop di convalida con i portatori di interessi (pagina della Commissione dedicata alla revisione). L'invito a presentare contributi, che non pregiudica la decisione finale della Commissione, illustra le opzioni: la revisione e l'aggiornamento delle norme sull'identificazione delle fibre, un'etichettatura digitale basata sull'architettura proposta per il passaporto digitale di prodotto, simboli o codici indipendenti dalla lingua e un'etichetta di sostenibilità e circolarità. Indica inoltre altri ambiti di etichettatura da esaminare, tra cui l'origine, una taglia uniforme a livello dell'UE, l'etichettatura di manutenzione, le sostanze allergeniche, l'autenticità di cuoio e pellicce, l'infiammabilità, il carattere biologico o l'origine biologica e la produzione socialmente responsabile, con sotto-opzioni sulla natura volontaria od obbligatoria di tali indicazioni. Le calzature sono escluse, poiché la loro etichettatura è disciplinata dalla direttiva 94/11/CE.

Anche lo studio Study on DPP content for textile apparel products under ESPR (maggio 2026), elaborato a supporto dell'atto delegato ESPR per i tessili, fa riferimento alla revisione. Si tratta di uno studio esterno non vincolante, realizzato per il Centro comune di ricerca (JRC), che il JRC riporta con data 13 maggio 2026 e che reca la filigrana DRAFT (bozza), e i cui contenuti non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione europea. La sezione 5.1 indica le istruzioni di manutenzione, l'origine (il luogo di confezione), la taglia e la composizione delle parti non tessili come elementi in esame per la revisione, prevedendo in ciascun caso informazioni obbligatorie di base sull'etichetta fisica e informazioni volontarie supplementari sull'etichetta digitale, ospitata nel DPP. È una descrizione di opzioni allo studio, non una proposta.

7. Cosa fare adesso

Create un'anagrafica di composizione per ogni prodotto. Per ogni articolo e ogni componente registrate le denominazioni delle fibre dell'allegato I, le percentuali in peso in ordine decrescente, quale componente costituisce la fodera principale e se sono presenti parti non tessili di origine animale (articoli 5, 9, 11 e 12). Alimentate da questa anagrafica l'etichetta o il contrassegno, le schede prodotto, i cataloghi e i documenti commerciali, in modo che la stessa composizione compaia ovunque (articoli 14 e 16).

Verificate denominazioni e diciture. Eliminate le denominazioni di fibre che non figurano nell'allegato I, qualsiasi informazione che possa essere confusa con le denominazioni delle fibre e i termini «100 %», «puro» o «tutto» se il prodotto non è composto interamente dalla stessa fibra; i marchi di fabbrica o le ragioni sociali che contengono una denominazione di fibra, o una denominazione che può essere confusa con essa, vanno indicati immediatamente prima o dopo la composizione (articoli 5 e 7, articolo 15, paragrafo 4, e articolo 16, paragrafo 2).

Conservate la documentazione delle prove. Tenete a disposizione rapporti di prova che indichino il metodo utilizzato, idealmente i metodi dell'allegato VIII, e verificate che i risultati rientrino nella tolleranza di fabbricazione del 3 % (articoli 19 e 20). Le autorità possono richiedere documenti e dati relativi alla conformità e acquisire campioni, anche in forma anonima (articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020).

AUDIT DPP

Gli stessi dati di composizione alimentano la vostra etichetta, il vostro negozio online e, forse in futuro, il vostro passaporto.

La composizione fibrosa deve essere corretta già oggi sull'etichetta o sul contrassegno, su ogni scheda prodotto e nei vostri documenti commerciali, e la Commissione la indica come possibile contenuto del DPP, ove pertinente. In un audit DPP verifichiamo come questi dati siano registrati per prodotto e per componente e dove non rispondano ai requisiti del regolamento sull'etichettatura dei prodotti tessili. Sotto NDA.

Inizia il tuo audit DPP

Colmate le lacune online e linguistiche. Indicate la composizione su ogni scheda prodotto prima del checkout (articolo 16, paragrafo 1) e fornite l'etichetta o il contrassegno nella lingua o nelle lingue ufficiali di ciascuno Stato membro in cui vendete ai consumatori, a meno che tale Stato membro disponga altrimenti (articolo 16, paragrafo 3).

Non puntate su un'etichetta solo digitale. Un codice QR o un futuro DPP possono aggiungere informazioni, ma secondo il TLR vigente la composizione deve figurare su un'etichetta o su un contrassegno. Seguite l'iniziativa 13872 su Have Your Say e l'atto delegato ESPR per i tessili, e rivedete la vostra etichettatura non appena sarà pubblicato l'uno o l'altro testo.

Domande frequenti

Un codice QR o il passaporto digitale di prodotto possono sostituire l'etichetta con la composizione fibrosa? +
No, non in base alle norme attuali. L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011 impone che i prodotti tessili siano etichettati o contrassegnati con la loro composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato, e il contrassegno consiste nell'indicare le informazioni richieste sul prodotto tessile mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione (articolo 3, paragrafo 1, lettera h)). La pagina della Commissione dedicata alla revisione osserva che attualmente sono previste soltanto etichette fisiche. L'etichettatura digitale è allo studio per la revisione prevista, ma al 16 ottobre 2026 non era stata pubblicata alcuna proposta.
Dobbiamo indicare la composizione fibrosa nel nostro negozio online? +
Sì. L'articolo 16, paragrafo 1, impone l'indicazione delle descrizioni della composizione fibrosa nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, e stabilisce che tali informazioni sono «chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato per via elettronica». Ciò vale per il vostro negozio online e per le inserzioni sui marketplace.
In quale lingua deve essere redatta l'etichetta? +
Nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione del consumatore, «a meno che lo Stato membro interessato disponga altrimenti» (articolo 16, paragrafo 3). Verificate le norme di ciascun paese in cui vendete.
Il nostro marchio può inviare prodotti al nuovo impianto di prova dell'UE ad Atene? +
No. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1020, gli impianti di prova dell'Unione forniscono i loro servizi «esclusivamente alle autorità di vigilanza del mercato, alla rete, alla Commissione e ad altri organismi governativi o intergovernativi». L'impianto designato dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/1481 effettua prove su prodotti su richiesta delle autorità, della rete dell'Unione per la conformità dei prodotti o della Commissione.
La composizione fibrosa deve già figurare in un passaporto digitale di prodotto? +
No. Al 16 ottobre 2026 non era stato adottato alcun atto delegato ESPR per i tessili; il calendario indicativo della Commissione ne prevede l'adozione nel quarto trimestre del 2027. La pagina della Commissione sul DPP per l'abbigliamento tessile elenca «Fibre composition (as required under the Textile Labelling Regulation), where relevant for the DPP» (composizione fibrosa, come richiesta dal regolamento sull'etichettatura dei prodotti tessili, ove pertinente per il DPP) tra le informazioni che il passaporto può includere, a seconda dell'atto delegato definitivo.

Fonti

Il regolamento (UE) n. 1007/2011 (versione consolidata del 15 febbraio 2018), il regolamento (UE) 2019/1020 (versione consolidata del 12 agosto 2026), la decisione di esecuzione (UE) 2026/1481, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 e il regolamento (UE) 2024/1781 sono stati consultati nelle versioni pubblicate dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (EUR-Lex); al 16.10.2026 i registri dell'Ufficio delle pubblicazioni non riportano alcuna proposta della Commissione di revisione del regolamento (UE) n. 1007/2011 né alcun atto delegato ESPR per i tessili. Le pagine della Commissione, di Have Your Say e del JRC sono state consultate il 16.10.2026. Si tratta di informazioni di carattere generale, non di consulenza legale, finanziaria o di investimento.