APPROFONDIMENTO NORMATIVO

Vendere divise e abbigliamento da lavoro agli acquirenti pubblici: l'articolo 65 ESPR, le regole UE previste sugli appalti pubblici verdi per l'abbigliamento e come il DPP potrebbe diventare un mezzo di prova nelle gare

di Lior Gabriel Graetz LG Fashion LabsPubblicato 23.10.2026In breve ~2 minGuida completa ~15 min

In breve≈ 2 min di lettura   Vai alla guida completa ↓

Al 23 ottobre 2026 nessuna norma UE obbliga gli acquirenti pubblici ad applicare requisiti verdi quando acquistano capi di abbigliamento. L'articolo 65 ESPR è in vigore, ma richiede un atto delegato per il tessile e un atto di esecuzione sugli appalti; nessuno dei due esiste ancora. La Commissione prevede l'atto di esecuzione per il Q4 2027, e una proposta, non adottata, sostituirebbe l'articolo 65.

Appalti pubblici verdi: calendario

  1. ESPR in vigore18 luglio 2024Incl. art. 65
  2. Regolamento appalti9 settembre 2026Proposto
  3. Atto delegato tessileQ3–Q4 2027Indicativo
  4. Atto di esecuzioneQ4 2027Previsto
  5. Art. 65 soppressoDue anni dopo l'entrata in vigore del regolamentoSe adottato come proposto

Oggi: nessuna norma UE vincolante sugli appalti verdi per l'abbigliamento

Fonte: ESPR, artt. 65 e 80; Have your say 19133; COM(2026) 590 (proposta); pagine DPP della Commissione. Versione semplificata; fa fede la guida completa qui sotto.

Cosa sapere

  1. 1

    L'articolo 65 non ha ancora nulla a cui agganciarsi.

    Obbliga gli acquirenti pubblici ad applicare «prescrizioni minime» solo per i prodotti disciplinati da un atto delegato ESPR, e solo dopo che la Commissione le avrà stabilite con atto di esecuzione. Per il tessile non esiste né l'uno né l'altro. §1

  2. 2

    Cosa stabilirebbe un atto ai sensi dell'articolo 65.

    Specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione, condizioni di esecuzione dell'appalto od obiettivi. I criteri di aggiudicazione verdi hanno, se del caso, una ponderazione minima compresa tra il 15 % e il 30 %; gli obiettivi richiedono almeno il 50 % degli appalti, per singolo acquirente o a livello nazionale aggregato, per i prodotti più ecosostenibili (art. 65, par. 3). §2

  3. 3

    Divise il cui unico scopo è la difesa o la sicurezza nazionale: escluse.

    I prodotti il cui unico scopo è la difesa o la sicurezza nazionale sono esclusi dai gruppi di prodotti ESPR (art. 5, par. 5). Le divise di polizia non sono menzionate; il loro status è da definire, come quello dei dispositivi di protezione individuale (DPI). §2

  4. 4

    Atto di esecuzione: previsto, nessun progetto pubblicato.

    Have your say 19133 prevede, per il Q4 2027, l'adozione di un regolamento di esecuzione sugli appalti di tessili per l'abbigliamento. §3

  5. 5

    Una proposta sostituirebbe l'articolo 65.

    La proposta di regolamento sugli appalti pubblici (Public Procurement Act), COM(2026) 590, sopprimerebbe l'articolo 65 e inserirebbe un obbligo generale nel suo articolo 54, più un potere della Commissione di rendere obbligatorie determinate caratteristiche con atto delegato, senza ponderazione dal 15 % al 30 % né obiettivo del 50 %. §4

  6. 6

    Mezzi di prova oggi: etichettature, relazioni di prova, certificati.

    Ai sensi della direttiva 2014/24/UE gli acquirenti possono esigere un'etichettatura (a determinate condizioni, accettando le equivalenti) oppure una relazione di prova o un certificato di un organismo di valutazione della conformità (artt. 43 e 44); in via sussidiaria è ammessa la documentazione tecnica del fabbricante. La direttiva non menziona il passaporto. La proposta consentirebbe agli acquirenti di chiedere una dichiarazione di conformità tramite il passaporto (art. 92, par. 1). I criteri UE del 2017 per gli appalti verdi relativi ai tessili sono volontari. §5

Cosa fare adesso

Stato della guida: 23 ottobre 2026. Basata su ESPR (regolamento (UE) 2024/1781), artt. 5, par. 5, e 65; direttiva 2014/24/UE, artt. 43 e 44; proposta COM(2026) 590 (non adottata); Have your say 19133. Sintesi semplificata: fanno fede la guida completa qui sotto e i testi dell'UE. Informazioni generali, non consulenza legale.

Guida completa · nel dettaglio · ~15 min

Tutto ciò che segue è la guida completa, con le fonti. ↑ Torna a «In breve»

Se fornite divise, abbigliamento da lavoro o altri prodotti tessili ad acquirenti pubblici, le regole UE che potrebbero rendere obbligatori i criteri verdi nelle gare a cui partecipate sono scritte, ma non ancora operative. L'articolo 65 ESPR richiede un atto delegato per il tessile e un atto di esecuzione sugli appalti; la Commissione prevede quest'ultimo per il quarto trimestre del 2027, e una proposta del settembre 2026 sostituirebbe del tutto l'articolo 65.

Di seguito: il testo letterale dell'articolo 65, cosa è previsto, cosa cambierebbe la proposta di regolamento sugli appalti pubblici (Public Procurement Act), come gli acquirenti verificano oggi i mezzi di prova e cosa potrebbe aggiungere il passaporto digitale di prodotto. Situazione al 23 ottobre 2026.

Nessuna

Prescrizioni UE vincolanti sugli appalti pubblici verdi per l'abbigliamento al 23 ottobre 2026: per l'articolo 65 non esistono né un atto delegato per il tessile né un atto di esecuzione da applicare.

15–30 %

Ponderazione minima dei criteri di aggiudicazione verdi ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 3, ESPR, se del caso, una volta che un atto di esecuzione li avrà stabiliti.

50 %

Quota minima degli appalti che gli obiettivi dell'articolo 65 riserverebbero ai prodotti più ecosostenibili.

Quarto trimestre 2027

Adozione prevista, da parte della Commissione, dell'atto di esecuzione sugli appalti di tessili per l'abbigliamento (Have your say 19133; un piano, non una norma).

1. In breve

Al 23 ottobre 2026 nessuna norma UE obbliga gli acquirenti pubblici ad applicare requisiti verdi quando acquistano capi di abbigliamento. L'articolo 65 ESPR obbliga sì le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori ad applicare prescrizioni minime, ma solo «per l'acquisto di prodotti disciplinati da atti delegati adottati a norma dell’articolo 4» (o per lavori o servizi che utilizzano tali prodotti), e solo dopo che la Commissione avrà stabilito tali prescrizioni mediante atto di esecuzione. Per il tessile non esiste né l'uno né l'altro: i registri dell'Ufficio delle pubblicazioni, consultati il 23 ottobre 2026, non riportano alcun atto delegato ESPR per il tessile né alcun atto di esecuzione sugli appalti a norma dell'articolo 65.

FaseCosa si applica all'abbigliamentoStato
OggiL'articolo 65 è in vigore, ma per il tessile non ha nulla a cui agganciarsi. Gli acquirenti possono utilizzare i criteri UE per gli appalti pubblici verdi (GPP) del 2017 relativi ai prodotti e ai servizi tessili; i mezzi di prova seguono la direttiva 2014/24/UE (etichettature, relazioni di prova, certificati, documentazione tecnica del fabbricante).Norma senza atto per il tessile; i criteri sono volontari
PrevistoUn atto delegato ESPR per il tessile (terzo–quarto trimestre 2027, indicativo; quarto trimestre 2027 sulla pagina della Commissione dedicata al tessile e all'abbigliamento) e un atto di esecuzione sugli appalti di tessili per l'abbigliamento (Have your say 19133: adozione prevista nel quarto trimestre del 2027).Piano
PropostoLa proposta di regolamento sugli appalti pubblici (Public Procurement Act), COM(2026) 590, sopprimerebbe l'articolo 65, lo sostituirebbe con l'articolo 54 e consentirebbe agli acquirenti di chiedere una dichiarazione di conformità tramite il passaporto (articolo 92, paragrafo 1).Proposta, non adottata

Oggi, quindi, le offerte sono valutate in base ai criteri scelti da ciascun acquirente, nel rispetto delle eventuali norme nazionali sugli appalti verdi (secondo il considerando 101 ESPR, agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di mantenerle o introdurle), e in base ai mezzi di prova ammessi dalle direttive sugli appalti. Non forniamo consulenza su singole gare o singoli prodotti; i passi indicati nella sezione 6 sono di carattere generale.

2. Articolo 65 ESPR: cosa dice già la legge

L'articolo 65 del regolamento (UE) 2024/1781, intitolato «Appalti pubblici verdi», si compone di tre paragrafi. Il paragrafo 1 obbliga le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, in conformità della direttiva 2014/24/UE o 2014/25/UE, ad aggiudicare appalti pubblici conformi alle «prescrizioni minime», per l'acquisto dei prodotti e anche «per lavori o servizi se tali prodotti sono utilizzati per attività che costituiscono l’oggetto di tali appalti». Il paragrafo 2 subordina le prescrizioni a condizioni: sono fissate se del caso, tenendo conto del valore e del volume degli appalti pubblici e della fattibilità economica, per gli acquirenti, di acquistare prodotti più ecosostenibili «senza comportare costi sproporzionati».

Il paragrafo 3 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, «le prescrizioni minime sotto forma di specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione, condizioni di esecuzione dell’appalto od obiettivi». Tali atti sono adottati secondo la «procedura di esame di cui all’articolo 73, paragrafo 3». Il resto del paragrafo 3 ne fissa il contenuto:

ElementoArticolo 65, paragrafo 3, testo letteraleCosa significa
AmbitoStabilite «in relazione agli aspetti del prodotto trattati nell’atto delegato adottato a norma dell’articolo 4» (secondo comma)Si può prescrivere solo ciò che disciplina l'atto delegato per il tessile: senza atto per il tessile, nessuna prescrizione per il tessile
Parametro di riferimentoBasate «sulle due classi di prestazione più elevate, sui punteggi più alti o, se non disponibili, sui migliori livelli di prestazione possibili» (terzo comma)L'atto delegato determina, se del caso, le classi di prestazione (articolo 7, paragrafo 4); le prescrizioni puntano al vertice di tale scala
Criteri di aggiudicazione«I criteri di aggiudicazione hanno, se del caso, una ponderazione minima, compresa tra il 15 % e il 30 %, nella procedura di aggiudicazione» (quarto comma)Una soglia minima per il peso dei criteri di aggiudicazione verdi, subordinata alla clausola «se del caso»
Obiettivi«Gli obiettivi richiedono, su base annuale o pluriennale, una percentuale minima di appalti pari al 50 % condotti a livello delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori, o a livello nazionale aggregato, per i prodotti più ecosostenibili» (quinto comma, come rettificato)Una quota minima degli appalti, per singolo acquirente o a livello nazionale aggregato, destinata ai prodotti più ecosostenibili

Il quinto comma è citato nella versione rettificata il 28 aprile 2025 (GU L, 2025/90356, punto 3): la rettifica ha soppresso le parole finali «di cui al quarto comma», e le versioni inglese, tedesca, francese, spagnola e danese sono rettificate allo stesso modo. Il considerando 100, che illustra ma non vincola, aggiunge che si tratta di requisiti minimi, per cui le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori «dovrebbero poter definire requisiti aggiuntivi e più rigorosi». La sua forbice dal 20 % al 30 % è solo un esempio riferito al contenuto riciclato; la forbice dell'articolo va dal 15 % al 30 %.

L'articolo 64, paragrafo 1, riguarda gli incentivi degli Stati membri, non gli appalti: «tali incentivi mirano alle due classi di prestazione più elevate che sono popolate a livello di Unione o, se del caso, a prodotti muniti del marchio Ecolabel UE». A differenza dell'articolo 65, paragrafo 3, aggiunge «popolate a livello di Unione» e il marchio Ecolabel UE come alternativa.

L'articolo 5, paragrafo 5, pone un limite netto all'ambito di applicazione: «I prodotti il cui unico scopo è la difesa o la sicurezza nazionale sono esclusi dai gruppi di prodotti». Le divise il cui unico scopo è la difesa o la sicurezza nazionale sono quindi escluse dai gruppi di prodotti ESPR e dall'articolo 65. Le divise di polizia non sono menzionate e nessuna fonte da noi individuata stabilisce se un determinato capo per la polizia serva alla sicurezza nazionale; pertanto non le consideriamo né incluse né escluse. L'ESPR non definisce lo status dei dispositivi di protezione individuale e l'ambito dell'atto per il tessile non è stato adottato.

L'articolo 74, paragrafo 3, prevede che gli Stati membri siano quanto meno in grado di imporre sanzioni pecuniarie e la sanzione di cui alla lettera b): «esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico». Si tratta di una sanzione che spetta agli Stati membri prevedere, non di un potere dei singoli acquirenti; si veda la nostra guida Cosa succede se non siete conformi? Sanzioni ESPR/DPP e vigilanza del mercato.

3. L'atto previsto sugli appalti per il tessile

La Commissione ha avviato un'iniziativa per questo passaggio. L'iniziativa Have your say 19133, «Prodotti tessili - criteri di sostenibilità negli appalti pubblici» (Ares(2026)8097757, pubblicata il 28 agosto 2026), annuncia un regolamento di esecuzione basato sull'articolo 65 ESPR, di competenza della direzione generale dell'Ambiente. Secondo la sintesi, l'iniziativa prevede l'elaborazione di requisiti armonizzati per gli appalti pubblici verdi a norma dell'ESPR per promuovere appalti sostenibili e circolari per i prodotti tessili e l'abbigliamento e per creare mercati guida per i prodotti tessili sostenibili (versione italiana della sintesi).

Al 23 ottobre 2026 la pagina indica come imminente il periodo di feedback sul progetto di atto e prevede l'adozione da parte della Commissione nel quarto trimestre del 2027. Non sono stati pubblicati né un progetto né documenti, per cui il contenuto dell'atto non è noto. La sintesi in italiano parla di appalti per «i prodotti tessili e l'abbigliamento»; non menziona divise, abbigliamento da lavoro né dispositivi di protezione individuale.

La tempistica segue un impegno della Commissione, non una norma giuridica. Nel piano di lavoro ESPR 2025-2030 (COM(2025) 187, sezione 3.4), la Commissione afferma che valuterà la possibilità di stabilire requisiti minimi in materia di appalti pubblici «per i prodotti considerati prioritari nel piano di lavoro» nel momento in cui valuta i relativi requisiti di progettazione ecocompatibile, perché «gli aspetti del prodotto disciplinati nei due atti devono essere gli stessi», e che «condurrà le due procedure di adozione in parallelo». Ciò riguarda tutti i prodotti prioritari, non specificamente il tessile; la tabella della sezione 2.2.1 del piano colloca tessili/articoli di abbigliamento al 1º posto nella classificazione del JRC tra i nuovi prodotti finali (tra i prodotti intermedi il 1º posto spetta a ferro e acciaio), con un calendario indicativo di adozione al 2027.

Per l'atto delegato sul tessile, la pagina della Commissione sul passaporto digitale di prodotto (modificata il 22 ottobre 2026, consultata in inglese il 23 ottobre 2026) indica ancora il terzo–quarto trimestre 2027 in un calendario indicativo. La pagina sul tessile e l'abbigliamento (modificata il 7 agosto 2026) riporta «Q4 2027: Planned adoption of the ESPR Delegated Act for textiles» (traduzione nostra: quarto trimestre 2027: adozione prevista dell'atto delegato ESPR per il tessile), con l'avvertenza «Implementation timelines may evolve as legislative and technical work progresses» (traduzione nostra: i tempi di attuazione possono cambiare con l'avanzare dei lavori legislativi e tecnici). Nessuna delle due pagine menziona gli appalti pubblici. Sulla carta i due piani coincidono, ma non è confermata alcuna data comune.

4. La proposta di regolamento sugli appalti pubblici: cosa cambierebbe

Il 9 settembre 2026 la Commissione ha proposto un regolamento sugli appalti pubblici (Public Procurement Act), COM(2026) 590 (procedura 2026/0265(COD)), che abrogherebbe le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Si tratta di una proposta, disponibile solo in inglese: dove la citiamo, riportiamo tra virgolette la formulazione inglese, seguita da una nostra traduzione tra parentesi; altrove ne rendiamo il contenuto in italiano, senza virgolette. Il 23 ottobre 2026 l'Osservatorio legislativo indicava «Preparatory phase in Parliament» (traduzione nostra: fase preparatoria in Parlamento), con il deferimento alla commissione parlamentare «Pending final decision on the referral» (traduzione nostra: in attesa della decisione definitiva sul deferimento). Il periodo di feedback su Have your say (iniziativa 15492) è aperto: la data di chiusura indicata il 23 ottobre 2026 era il 18 dicembre 2026 (mezzanotte, ora di Bruxelles), e il periodo «viene prorogato di giorno in giorno fino a quando la proposta adottata non sarà disponibile in tutte le lingue dell'UE»; conviene quindi controllare la pagina.

La relazione illustrativa afferma che la proposta abroga le deleghe settoriali in materia di appalti verdi e «replaces them with a single, horizontal empowerment» (traduzione nostra: le sostituisce con un'unica delega orizzontale): l'articolo 54. In base all'articolo 54, paragrafo 1, gli acquirenti pubblici che acquistano prodotti soggetti agli atti elencati nell'allegato VII, tra cui l'ESPR (punto 2), sarebbero tenuti a esigere «such environmental characteristics as they consider appropriate for the procurement in question» (traduzione nostra: le caratteristiche ambientali che ritengono appropriate per l'appalto in questione), espresse in termini di classi o livelli di prestazione, soglie, aspetti ambientali o requisiti di sostenibilità ambientale stabiliti in tali atti. In base all'articolo 54, paragrafo 2, la Commissione potrebbe rendere obbligatorie determinate caratteristiche mediante atto delegato in presenza di un «real risk of fragmentation of the internal market» (traduzione nostra: rischio reale di frammentazione del mercato interno) o di una «need to foster the demand for products referred to in the Union legal acts listed in Annex VII» (traduzione nostra: necessità di stimolare la domanda dei prodotti di cui agli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato VII). In base all'articolo 54, paragrafo 3, «Public buyers may decide not to require the characteristics specified in delegated acts adopted pursuant to paragraph 2» (traduzione nostra: gli acquirenti pubblici possono decidere di non esigere le caratteristiche specificate negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2) in due casi: un unico fornitore possibile senza alternative ragionevoli, oppure costi sproporzionati o incompatibilità tecnica.

ElementoArticolo 65 ESPR (norma vigente)Articolo 54 della proposta (non adottato)
StrumentoAtti di esecuzione, procedura di esameUn obbligo generale con margine di discrezionalità per gli acquirenti (paragrafo 1); atti delegati a norma dell'articolo 141 (paragrafo 2)
FormeSpecifiche tecniche, criteri di aggiudicazione, condizioni di esecuzione dell'appalto od obiettiviSpecifiche, criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione dei contratti; nessun obiettivo
Parametro di riferimentoLe due classi di prestazione più elevate, i punteggi più alti o i migliori livelli di prestazione possibiliClassi o livelli di prestazione, soglie, aspetti ambientali o requisiti di sostenibilità stabiliti negli atti elencati
Peso dei criteri di aggiudicazione verdiTra il 15 % e il 30 %, se del casoNessuno nell'articolo 54; «The weight of quality criteria shall represent at least 30 % of total points awarded» (traduzione nostra: il peso dei criteri di qualità rappresenta almeno il 30 % del punteggio totale attribuito) (articolo 98, paragrafo 4, che fissa il 50 % per gli appalti ad alta intensità di manodopera; l'articolo 98, paragrafo 5, consente deroghe se la qualità è garantita in altri modi, ad esempio tramite le specifiche), e i criteri di aggiudicazione verdi stabiliti dal diritto dell'Unione, compresi gli atti delegati di cui all'articolo 54, rientrano in tale quota
Quota degli appaltiObiettivi pari ad almeno il 50 %Nessuna
Possibilità di deroga per gli acquirentiNessun paragrafo di derogaDue, all'articolo 54, paragrafo 3

Il collegamento con il passaporto è l'articolo 92, paragrafo 1: «Public buyers may require that economic operators provide a declaration of conformity or a declaration of performance and conformity of a product through the digital product passport pursuant to Regulation (EU) 2024/1781» (traduzione nostra: gli acquirenti pubblici possono esigere che gli operatori economici forniscano una dichiarazione di conformità o una dichiarazione di prestazione e di conformità di un prodotto tramite il passaporto digitale di prodotto di cui al regolamento (UE) 2024/1781) oppure, «where this does not yet exist, other equivalent electronic means» (traduzione nostra: qualora quest'ultimo non esista ancora, altri mezzi elettronici equivalenti), come mezzi di prova della conformità alle specifiche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni di esecuzione dell'appalto. Il testo dice «may» (possono): per gli acquirenti è una facoltà, non un obbligo. Parla inoltre di «declaration of conformity» (dichiarazione di conformità), non di «dichiarazione UE di conformità», il termine della rubrica dell'articolo 44 ESPR. L'articolo 92, paragrafo 2, mantiene le relazioni di prova e i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità come mezzi di prova.

L'origine potrebbe entrare nel passaporto solo a determinate condizioni. La frase pertinente dell'articolo 28, paragrafo 4, si apre con «If required for applying requirements under Article 73(2)» (traduzione nostra: se necessario per applicare i requisiti di cui all'articolo 73, paragrafo 2), cioè i requisiti di preferenza europea; solo in tal caso gli operatori economici indicherebbero nell'offerta il paese di origine delle merci, «incorporating it, where applicable, into the digital product passport of the goods» (traduzione nostra: inserendolo, ove applicabile, nel passaporto digitale di prodotto delle merci). La nostra guida ‘Made in’ e il DPP: le regole sul paese di origine di abbigliamento e calzature nel diritto doganale e dei consumatori dell'UE e cosa potrebbe aggiungere il passaporto illustra le regole sull'origine.

L'articolo 147, punto 1, modificherebbe l'ESPR: «Article 65 is deleted» (traduzione nostra: l'articolo 65 è soppresso), e lo stesso vale per la lettera b) dell'articolo 74, paragrafo 3; i riferimenti a tali disposizioni «shall be construed as references to Article 54 and Article 26(1), point (a) of this Regulation» (traduzione nostra: si intendono fatti all'articolo 54 e all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento), quest'ultimo un motivo di esclusione facoltativo che consente agli acquirenti di escludere un operatore che ha violato obblighi derivanti dalla pertinente normativa dell'Unione. Il regolamento si applicherebbe trascorsi due anni dalla sua entrata in vigore (articolo 149), senza una data anticipata per l'articolo 147; l'articolo 65 resterebbe quindi nell'ESPR fino ad allora. Non esiste alcun atto di esecuzione a norma dell'articolo 65 che debba essere ripreso nel nuovo quadro.

5. Come funzionano oggi i mezzi di prova nelle gare e cosa potrebbe cambiare con il DPP

Oggi le regole sui mezzi di prova sono quelle della direttiva 2014/24/UE. Un'amministrazione aggiudicatrice può imporre «un’etichettatura specifica come mezzo di prova» (articolo 43, paragrafo 1) se sono soddisfatte cinque condizioni, tra cui che i requisiti per l'etichettatura siano stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che la richiede non può esercitare un'influenza determinante, e deve accettare «tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti per l’etichettatura equivalenti». Può esigere «una relazione di prova di un organismo di valutazione della conformità o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità» (articolo 44, paragrafo 1) e deve accettare altri mezzi di prova appropriati, «quale una documentazione tecnica del fabbricante», se l'operatore non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova per motivi a esso non attribuibili (articolo 44, paragrafo 2). La direttiva non menziona il passaporto digitale di prodotto.

Per il tessile, gli acquirenti possono avvalersi dei criteri UE per gli appalti pubblici verdi relativi ai prodotti e ai servizi tessili, SWD(2017) 231 final del 6 giugno 2017, che affermano: «L'utilizzo di questi criteri è volontario». La pagina GPP della Commissione li elenca ancora tra i «Voluntary Criteria» (traduzione nostra: criteri volontari) e cita l'ESPR tra i requisiti giuridici obbligatori o che «will become mandatory once downstream acts establishing minimum requirements for public contracts are adopted» (traduzione nostra: diventeranno obbligatori una volta adottati gli atti a valle che stabiliscono requisiti minimi per gli appalti pubblici). I criteri riguardano «divise, abbigliamento da lavoro, dispositivi di protezione individuale (DPI)» e accessori, i tessili per interni e «servizi di lavanderia, manutenzione e ritiro dei prodotti tessili»; una nota a piè di pagina precisa: «Le caratteristiche in materia di prestazioni per i DPI stabilite nella normativa UE e/o nazionale hanno priorità rispetto a qualsiasi caratteristica in materia di prestazioni indicata per i GPP». È l'unica fonte UE da noi individuata che nomina divise e abbigliamento da lavoro, ed è volontaria (abbiamo verificato la versione italiana).

Quanto alla verifica, i criteri indicano: «Per diversi criteri, i mezzi di verifica proposti consistono nella fornitura di relazioni di prova». Menzionano anche la verifica basata su «prodotti tessili che possiedono il marchio Ecolabel UE o un altro marchio ecologico di tipo I pertinente» che soddisfino gli stessi requisiti, e suggeriscono che, al momento della presentazione delle offerte, un'autodichiarazione potrebbe essere considerata sufficiente, riservando la richiesta dei test a una fase successiva.

Cosa potrebbe cambiare con il passaporto? Una volta adottato un atto delegato per il tessile, sarà quest'ultimo a stabilire il contenuto del passaporto. L'allegato III ESPR, alla lettera e), gli consente di scegliere, tra gli altri elementi, «informazioni e documentazione di conformità prescritte dal presente regolamento o da altro diritto dell'Unione applicabile al prodotto, come la dichiarazione di conformità, la documentazione tecnica o i certificati di conformità», e le informazioni sulle prestazioni possono essere prescritte a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto i). Un atto a norma dell'articolo 65 riguarderebbe gli stessi aspetti del prodotto. È quindi possibile che i dati verificati da un acquirente e i dati del passaporto derivino da un unico atto e si trovino in un unico luogo. Se un acquirente possa basarsi sul passaporto come mezzo di prova è una questione di diritto degli appalti: la direttiva vigente non lo menziona; l'articolo 92, paragrafo 1, della proposta lo farebbe.

La nostra guida L'abbigliamento dovrà recare la marcatura CE? Valutazione della conformità ESPR, dichiarazione UE di conformità e cosa cambia con l'accordo del 2026 sulla digitalizzazione illustra la dichiarazione di conformità nell'ambito dell'ESPR, mentre Ecolabel UE per il tessile: perché evita il test del sistema di certificazione di EmpCo tratta il marchio a cui fanno riferimento l'articolo 64 e i criteri del 2017.

6. Cosa fare ora

PassoPerché
Mappate i clienti pubblici che servite e le gare a cui partecipate, e cosa acquistano: divise, abbigliamento da lavoro, dispositivi di protezione individuale e accessori, oppure servizi tessili come lavanderia, manutenzione e ritiro, compresi i contratti di noleggioSono le categorie indicate dai criteri del 2017. I prodotti il cui unico scopo è la difesa o la sicurezza nazionale sono esclusi dai gruppi di prodotti ESPR (articolo 5, paragrafo 5).
Raccogliete i mezzi di prova che gli acquirenti accettano oggi: etichettature, relazioni di prova e certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità e, in via sussidiaria, la documentazione tecnica del fabbricanteDirettiva 2014/24/UE, articoli 43 e 44; i criteri del 2017 propongono le relazioni di prova come mezzo di verifica per una serie di criteri.
Preparatevi a gestire nel passaporto i dati sulle prestazioni e sulla conformità non appena l'atto delegato per il tessile li avrà definitiL'allegato III consente all'atto di includere la documentazione di conformità, come la dichiarazione di conformità; un atto a norma dell'articolo 65 riguarderebbe gli stessi aspetti del prodotto.
Predisponete una procedura per redigere una dichiarazione di conformità per ciascun prodottoL'articolo 92, paragrafo 1, della proposta consentirebbe agli acquirenti di chiederla tramite il passaporto; si veda la nostra guida sulla marcatura CE citata nella sezione 5.
Conservate dati documentati sull'origine se partecipate a gare in cui possono applicarsi norme di preferenza europeaL'articolo 28, paragrafo 4, della proposta richiederebbe l'indicazione dell'origine delle merci nell'offerta e, ove applicabile, nel passaporto, solo ai fini di tali requisiti.
Seguite l'iniziativa Have your say 19133 per il progetto di atto e la COM(2026) 590 in Parlamento; se volete presentare osservazioni, utilizzate il periodo di feedback aperto sull'iniziativa 15492Il feedback sul progetto di atto è annunciato come imminente; la scadenza dell'iniziativa 15492 si sposta ogni giorno (18 dicembre 2026 secondo quanto indicato il 23 ottobre 2026).

AUDIT DPP

Preparate i mezzi di prova per le gare prima che arrivino le regole sul tessile.

Mappiamo i dati su prestazioni, origine e conformità che i vostri clienti pubblici potrebbero richiedere, affinché possano confluire in un unico passaporto fin dal primo giorno. Sotto NDA.

Iniziate il vostro audit DPP

7. Date da tenere d'occhio

DataCosaFonte
6 giugno 2017Pubblicazione dei criteri UE per gli appalti pubblici verdi relativi ai prodotti e ai servizi tessili (volontari)SWD(2017) 231 final
18 luglio 2024Entrata in vigore dell'ESPR, compreso l'articolo 65Regolamento (UE) 2024/1781, articolo 80 (pubblicato il 28 giugno 2024)
16 aprile 2025Adozione del piano di lavoro ESPR 2025-2030; tessili/abbigliamento al 1º posto nella classificazione del JRC tra i nuovi prodotti finali, calendario indicativo 2027COM(2025) 187
28 aprile 2025Rettifica del quinto comma dell'articolo 65, paragrafo 3GU L, 2025/90356
28 agosto 2026Pubblicazione dell'iniziativa Have your say 19133: atto di esecuzione sugli appalti di tessili per l'abbigliamentoHave your say, iniziativa 19133
9 settembre 2026Proposta della Commissione di regolamento sugli appalti pubblici (Public Procurement Act), COM(2026) 590Osservatorio legislativo, 2026/0265(COD)
Non prima del 18 dicembre 2026Chiusura del feedback sulla COM(2026) 590 secondo quanto indicato il 23 ottobre 2026; prorogata ogni giorno finché non saranno disponibili tutte le versioni linguisticheHave your say, iniziativa 15492
Terzo–quarto trimestre 2027 (indicativo)Adozione dell'atto delegato ESPR per il tessile (la pagina su tessile e abbigliamento indica il quarto trimestre 2027)Pagine della Commissione sul DPP e su tessile e abbigliamento
Quarto trimestre 2027 (previsto)Adozione da parte della Commissione dell'atto di esecuzione sugli appalti di tessili per l'abbigliamentoHave your say, iniziativa 19133
Due anni dopo l'entrata in vigoreIl regolamento sugli appalti pubblici si applicherebbe e l'articolo 65 ESPR sarebbe soppresso, se adottato nella forma propostaCOM(2026) 590, articolo 147, punto 1, e articolo 149

Domande frequenti

Gli acquirenti pubblici sono già tenuti, per il diritto UE, ad acquistare divise «verdi»? +
No. Al 23 ottobre 2026 nessun atto UE obbliga gli acquirenti pubblici ad applicare requisiti verdi all'abbigliamento. L'articolo 65 ESPR impone prescrizioni minime solo per i prodotti disciplinati da un atto delegato ESPR, e solo dopo che la Commissione le avrà stabilite mediante atto di esecuzione; per il tessile non esiste né l'uno né l'altro. Gli acquirenti possono utilizzare i criteri UE volontari del 2017 per gli appalti pubblici verdi relativi ai prodotti e ai servizi tessili, e il considerando 101 ESPR afferma che agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di mantenere o introdurre misure nazionali in materia di appalti pubblici verdi, o prescrizioni nazionali più rigorose, a condizione che siano in linea con il diritto dell'Unione.
Cosa richiederà l'articolo 65 ESPR? +
Dipende dall'atto di esecuzione, di cui non è stato pubblicato alcun progetto. L'articolo 65, paragrafo 3, consente specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione, condizioni di esecuzione dell'appalto e obiettivi, basati sulle due classi di prestazione più elevate, sui punteggi più alti o sui migliori livelli di prestazione possibili stabiliti nell'atto delegato. I criteri di aggiudicazione hanno, se del caso, una ponderazione minima compresa tra il 15 % e il 30 %, e gli eventuali obiettivi devono richiedere che almeno il 50 % degli appalti sia destinato ai prodotti più ecosostenibili. Per i tessili per l'abbigliamento, la Commissione prevede l'adozione nel quarto trimestre del 2027.
Il DPP sostituirà i certificati nelle gare? +
Non secondo il diritto vigente. La direttiva 2014/24/UE si basa su etichettature, relazioni di prova, certificati e, in via sussidiaria, sulla documentazione tecnica del fabbricante, e non menziona il passaporto. La proposta di regolamento sugli appalti pubblici consentirebbe agli acquirenti di esigere una dichiarazione di conformità tramite il passaporto o, qualora questo non esista ancora, altri mezzi elettronici equivalenti, e manterrebbe le relazioni di prova e i certificati come mezzi di prova. Si tratta di una proposta, non di una norma.
Sono comprese le divise di polizia, dell'esercito o i DPI? +
L'articolo 5, paragrafo 5, ESPR esclude dai gruppi di prodotti i prodotti il cui unico scopo è la difesa o la sicurezza nazionale, per cui tali divise non rientrano nell'articolo 65. Le divise di polizia non sono menzionate e nessuna fonte da noi individuata stabilisce se una determinata divisa di polizia serva alla sicurezza nazionale. L'ESPR non definisce lo status dei dispositivi di protezione individuale e l'ambito dell'atto per il tessile non è stato adottato. I criteri volontari del 2017 includono i DPI e precisano che i requisiti di prestazione previsti dalla legge per i DPI prevalgono.
Cosa cambia se viene adottato il regolamento sugli appalti pubblici? +
Secondo la proposta, l'articolo 65 e la sanzione dell'esclusione dagli appalti di cui all'articolo 74, paragrafo 3, lettera b), sarebbero soppressi dall'ESPR a partire dall'applicazione del regolamento, due anni dopo la sua entrata in vigore. L'articolo 54 imporrebbe agli acquirenti un obbligo generale di esigere le caratteristiche ambientali che ritengono appropriate e conferirebbe alla Commissione il potere di rendere obbligatorie determinate caratteristiche mediante atto delegato; non prevede alcuna ponderazione dal 15 % al 30 % né alcun obiettivo del 50 %. Gli acquirenti potrebbero chiedere una dichiarazione di conformità tramite il passaporto. Parlamento e Consiglio possono ancora modificare il testo.

Fonti

Gli atti giuridici sono stati consultati in italiano, nelle versioni della Gazzetta ufficiale pubblicate dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (EUR-Lex); il 23.10.2026 sono stati cercati nei registri dell'Ufficio delle pubblicazioni atti successivi, modifiche e rettifiche. La COM(2026) 590, le pagine dell'Osservatorio legislativo (disponibili in inglese e francese) e le pagine DPP e GPP della Commissione sono fonti di lavoro disponibili solo in inglese o consultate nella versione inglese; le citazioni tratte da queste fonti sono riportate in inglese, seguite da una nostra traduzione. Le pagine Have your say e i criteri GPP del 2017 sono stati consultati e sono citati nella versione italiana. Le pagine web sono state verificate l'ultima volta il 23.10.2026, mentre la COM(2026) 590 (a tale data ancora solo in inglese) e i criteri del 2017 sono stati letti il 21.10.2026 (versione italiana dei criteri verificata il 23.10.2026). Si tratta di informazioni di carattere generale, non di consulenza legale, finanziaria o di investimento.