APPROFONDIMENTO NORMATIVO

Il regolamento UE sul lavoro forzato: cosa devono preparare i marchi di moda entro il 14 dicembre 2027

Pubblicato 03.10.2026 · Tempo di lettura ~10 min · di Lior Gabriel Graetz · LG Fashion Labs

Dal 14 dicembre 2027 il regolamento (UE) 2024/3015 vieta agli operatori economici di immettere o mettere a disposizione sul mercato dell'UE, o di esportare, prodotti ottenuti con il lavoro forzato, in tutto o in parte, in qualsiasi fase della catena di approvvigionamento. Si applica a tutti i prodotti e alle imprese di qualsiasi dimensione. Per far rispettare il divieto, le autorità svolgono indagini: anzitutto chiedono alle imprese interessate, a meno che ciò non comprometta l'esito dell'indagine, che cosa abbiano fatto per affrontare i rischi di lavoro forzato; una violazione accertata porta a una decisione di divieto, al ritiro dei prodotti e al loro smaltimento.

Questa guida illustra il contenuto del divieto, le date, lo svolgimento di un'indagine e le prove che le autorità possono chiedere, sulla base del regolamento e delle linee guida della Commissione pubblicate nella Gazzetta ufficiale il 3 settembre 2026. Spiega inoltre quale ruolo ha il passaporto digitale di prodotto: il regolamento non lo prescrive, ma cita l'identificativo unico del passaporto tra i modi per identificare un prodotto.

14 dic 2027

La data dalla quale si applica il divieto (articolo 39). Il regolamento è entrato in vigore il 13 dicembre 2024; le linee guida della Commissione sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale il 3 settembre 2026.

30 giorni lavorativi

Il termine di cui dispone un operatore economico per rispondere alla richiesta di informazioni dell'autorità competente capofila nella fase preliminare di un'indagine (articolo 17, paragrafo 2).

Nessuna soglia dimensionale

Il divieto si applica a ogni operatore economico; la Commissione precisa che vale per le imprese di tutte le dimensioni. Le PMI possono contare su misure di sostegno e punti di contatto (articolo 10).

1. Che cosa prevede il divieto

L'articolo 3 consiste in una sola frase: gli operatori economici «non immettono né mettono a disposizione sul mercato dell'Unione prodotti ottenuti con il lavoro forzato, né esportano tali prodotti». Sono le definizioni a determinarne la portata. Un «prodotto ottenuto con il lavoro forzato» è un prodotto per il quale è stato fatto ricorso al lavoro forzato «in tutto o in parte in qualsiasi fase dell'estrazione, della raccolta, della produzione o della fabbricazione», comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse al prodotto in qualsiasi fase della sua catena di approvvigionamento (articolo 2, punto 7). Il lavoro forzato è definito con rinvio all'articolo 2 della convenzione OIL n. 29 e comprende il lavoro minorile forzato (punto 1); il regolamento contempla anche il lavoro forzato imposto dalle autorità statali ai sensi della convenzione OIL n. 105 (punto 2).

Stando alla lettera dell'articolo 2, punto 7, un capo di abbigliamento può rientrare nel divieto a causa del lavoro forzato impiegato nella produzione delle sue materie prime o in una qualsiasi fase di lavorazione, e non soltanto nella fase finale di fabbricazione. Rientrano anche le vendite online: un prodotto messo in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza è considerato disponibile sul mercato se l'offerta è destinata agli utilizzatori finali dell'Unione (articolo 4).

L'articolo 1 pone due limiti. Il regolamento non disciplina il ritiro di prodotti che hanno già raggiunto gli utilizzatori finali nell'UE (paragrafo 2) e «non crea ulteriori obblighi relativi al dovere di diligenza» per gli operatori economici oltre a quelli già previsti dal diritto dell'Unione o nazionale (paragrafo 3).

2. Destinatari e calendario

Il divieto si rivolge agli operatori economici. Per «operatore economico» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di persone che immette o mette a disposizione prodotti sul mercato dell'Unione o esporta prodotti (articolo 2, punto 9). La pagina della Commissione che spiega il funzionamento del regolamento elenca tra le imprese interessate fabbricanti, importatori, distributori, dettaglianti e venditori online; la pagina dedicata all'attuazione precisa che l'obbligo vale per le imprese di tutte le dimensioni, con un sostegno specifico per le PMI.

DataChe cosa succedeFonte
13 dicembre 2024Il regolamento entra in vigore. Da questa data si applica un numero limitato di disposizioni, tra cui quelle sulla banca dati, sulle linee guida e sulla notifica delle norme relative alle sanzioni.Articolo 39
30 giugno 2026La Commissione lancia il portale unico sul lavoro forzato e un pacchetto di preparazione.Pagina della Commissione sull'attuazione
3 settembre 2026Le linee guida della Commissione sull'applicazione del regolamento sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale (C/2026/4637).Gazzetta ufficiale, serie C
14 dicembre 2026Termine entro il quale gli Stati membri notificano alla Commissione le norme relative alle sanzioni.Articolo 37, paragrafo 3
14 dicembre 2027Il divieto diventa applicabile. Entra in funzione il punto unico di presentazione delle informazioni per la segnalazione di casi sospetti.Articolo 39; pagina della Commissione sull'attuazione
14 dicembre 2029Termine entro cui la Commissione effettua la prima valutazione dell'applicazione e dell'attuazione del regolamento; in seguito, una nuova valutazione ogni cinque anni.Articolo 38, paragrafo 1

La banca dati delle zone o dei prodotti a rischio di lavoro forzato era prevista entro il 14 giugno 2026 (articolo 8, paragrafo 3). Al 3 ottobre 2026 la pagina della Commissione dedicata alla banca dati ne descriveva finalità e contenuti, ma la indicava come «Database in development» (banca dati in fase di sviluppo). Secondo l'articolo 8, la banca dati fornisce informazioni indicative e non esaustive, si basa su informazioni indipendenti e verificabili provenienti da organizzazioni internazionali, in particolare l'OIL e le Nazioni Unite, o da organizzazioni istituzionali, accademiche o di ricerca, e non rende pubbliche le informazioni che nominano direttamente gli operatori economici.

3. Come si svolge un'indagine

Le autorità seguono un approccio basato sul rischio (articolo 14). Per stabilire le priorità utilizzano, se del caso, i criteri seguenti: l'entità e la gravità del presunto lavoro forzato, compresa la possibilità che si tratti di lavoro forzato imposto dalle autorità statali; la quantità o il volume dei prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato dell'UE; la percentuale della parte sospetta rispetto al prodotto finale. Se il presunto lavoro forzato ha luogo al di fuori dell'UE, l'autorità competente capofila è la Commissione; se ha luogo nel territorio di uno Stato membro, lo è l'autorità competente di tale Stato membro (articolo 15). Nell'avviare la fase preliminare, l'autorità competente capofila si concentra, nella misura del possibile, sugli operatori economici e, se del caso, sui fornitori di prodotti che sono coinvolti nelle fasi della catena di approvvigionamento il più possibile vicine al punto in cui è probabile che sussista il rischio di lavoro forzato e che possono esercitare la massima influenza per prevenire, attenuare e far cessare il ricorso al lavoro forzato (articolo 14, paragrafo 4).

FaseChe cosa succedeTermini
Fase preliminare (articolo 17)Prima di avviare un'indagine, l'autorità competente capofila chiede agli operatori economici sottoposti a valutazione e, se del caso, ai fornitori di prodotti quali misure abbiano adottato per individuare, prevenire, attenuare, far cessare i rischi di lavoro forzato o porvi rimedio nelle loro attività e catene di approvvigionamento, a meno che ciò non comprometta l'esito dell'indagine.Risposta entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta; l'autorità conclude poi entro 30 giorni lavorativi la fase preliminare, stabilendo se vi sia un sospetto fondato.
Indagine (articoli 18 e 19)Gli operatori economici vengono informati dell'avvio dell'indagine, dei prodotti che ne sono oggetto e, a meno che ciò non ne comprometta l'esito, dei motivi; possono presentare documenti e informazioni. Le ispezioni in loco sono possibili in situazioni eccezionali; al di fuori dell'UE, solo con il consenso degli operatori economici interessati e a ulteriori condizioni.Gli operatori economici sono informati entro 3 giorni lavorativi dalla decisione di avviare l'indagine. Per la trasmissione delle informazioni richieste, l'autorità fissa un termine di almeno 30 e non superiore a 60 giorni lavorativi; gli operatori possono presentare una richiesta motivata di proroga (articolo 18, paragrafo 4).
Decisione (articoli 20 e 22)Se la violazione è accertata: il divieto di immettere o mettere a disposizione sul mercato i prodotti e di esportarli; l'ordine di ritirarli, compresa la rimozione degli annunci online; l'ordine di smaltirli o, se le parti del prodotto di cui è accertata la violazione sono sostituibili, di smaltire tali parti.L'autorità si adopera per adottare la decisione o chiudere l'indagine entro 9 mesi dal suo avvio; i termini per conformarsi agli ordini sono di almeno 30 giorni lavorativi (almeno 10 per merci deperibili, animali e piante).
Esecuzione (articoli da 23 a 30)Le autorità competenti danno esecuzione alla decisione sul mercato; le autorità doganali si basano su di essa per sospendere e, in caso di conferma, rifiutare l'immissione in libera pratica o l'esportazione dei prodotti oggetto della decisione.Stabiliti dalla decisione e dalle disposizioni doganali.

Due disposizioni hanno un peso particolare. Se un operatore rifiuta di fornire le informazioni richieste od omette di fornirle entro il termine stabilito senza una motivazione valida, fornisce informazioni incomplete o inesatte con l'obiettivo di bloccare l'indagine, fornisce informazioni fuorvianti od ostacola in altro modo l'indagine, l'autorità può stabilire che l'articolo 3 è stato violato «sulla base di qualsiasi altro dato disponibile» (articolo 20, paragrafo 2). Inoltre lo smaltimento segue la gerarchia dei rifiuti: i prodotti vanno riciclati o, qualora ciò non sia possibile, resi inutilizzabili (articolo 25). Per gli indumenti, gli accessori di abbigliamento e le calzature, le linee guida della Commissione (sezione 5.1.1.1) aggiungono che questi prodotti possono essere distrutti nel rispetto delle deroghe al divieto di distruzione previsto dall'ESPR, stabilite dal regolamento delegato (UE) 2026/296; si veda la nostra guida al divieto di distruzione.

Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale e riguardano l'inosservanza di una decisione (articolo 37). Devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, e gli Stati membri devono notificare alla Commissione le relative norme entro il 14 dicembre 2026.

4. Quali prove possono chiedere le autorità

Il regolamento non prescrive un sistema per adempiere al dovere di diligenza, ma l'articolo 17 prevede che vi venga chiesto che cosa abbiate fatto. La sezione 4.7 delle linee guida della Commissione elenca, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni che si possono richiedere; le linee guida stesse non creano alcun obbligo per le imprese (sezione 6.1). Per un marchio di moda l'elenco funziona da checklist:

Categoria (sezione delle linee guida)Esempi elencati nelle linee guida (selezione)
Le misure da voi adottate contro i rischi di lavoro forzato (4.7.1)Politiche aziendali e codici di condotta; politiche di approvvigionamento, codici di condotta dei fornitori, clausole contrattuali sul divieto di lavoro forzato, coinvolgimento e monitoraggio dei fornitori; valutazioni del rischio a livello settoriale; un meccanismo per il trattamento dei reclami; partecipazione a sistemi di certificazione multipartecipativi o di settore; coinvolgimento dei portatori di interessi; relazioni sugli sforzi intrapresi in materia di dovere di diligenza; piani d'azione correttivi; relazioni di audit indipendenti svolte da terzi.
Condizioni di lavoro nel sito del presunto lavoro forzato (4.7.2)Trascrizioni dei colloqui con i lavoratori e testimonianze scritte; audit sociali; foto o video delle condizioni di lavoro; elenco dei lavoratori, contratti di lavoro, buste paga e documentazione finanziaria; risultati delle indagini effettuate sulle condizioni di lavoro; informazioni sulle misure di riparazione.
Identificazione del prodotto (4.7.3.1)Informazioni raccolte con gli strumenti di tracciabilità e dati relativi al commercio, alle dogane e alle spedizioni; prove di laboratorio, comprese le prove isotopiche; descrizione, nome o marchio, codici SA o NC, tipo, riferimento, modello, lotto o numero di serie, oppure un identificativo unico del passaporto digitale del prodotto; certificati della catena di custodia e dati sulla tracciabilità delle materie prime; documentazione che collega il prodotto alla fonte di materie prime; distinte dei materiali; certificati di origine; quantità e valori; inventario e siti di stoccaggio.
Struttura e attori della catena di approvvigionamento (4.7.3.2)Descrizione della catena di approvvigionamento; elenco dei fabbricanti, dei produttori e dei fornitori per le fasi principali della produzione, con nome, denominazione commerciale o marchio registrato, recapiti, numero di identificazione unico nel paese di stabilimento e, se disponibile, numero EORI; mappe della catena di approvvigionamento estese a livelli e sottolivelli, che indichino i fornitori diretti e indiretti; assetti proprietari e rapporti con i fornitori e gli intermediari.
Impianti, transazioni e produzione (da 4.7.3.3 a 4.7.3.5)Nomi, indirizzi ed entità operative degli impianti nelle fasi chiave della produzione, con dati di geolocalizzazione quali immagini satellitari o coordinate GPS, se disponibili; ordini di acquisto, fatture e ricevute, bolle di accompagnamento del carico, registrazioni dei pagamenti, elenchi d'inventario, documenti di spedizione e dati relativi alle importazioni/esportazioni; ordini di produzione, relazioni sulla capacità produttiva dello stabilimento ed elementi di prova della coerenza tra volumi in entrata e in uscita.

Le linee guida aggiungono due precisazioni. L'elenco non classifica le informazioni in ordine di importanza e la loro trasmissione «non garantisce l'assoluzione» dell'operatore economico (sezione 4.7). Al tempo stesso, l'onere della prova spetta all'autorità, che deve fornire prove credibili del fatto che si sia fatto ricorso al lavoro forzato per ottenere i prodotti e che gli operatori economici oggetto dell'indagine li abbiano messi a disposizione sul mercato dell'UE o esportati (sezione 4.8.1.1).

5. Il ruolo del passaporto digitale di prodotto

Il regolamento non impone un passaporto digitale di prodotto. Lo menziona nel considerando 56, relativo alle informazioni di cui le autorità doganali hanno bisogno per identificare i prodotti oggetto di una decisione di divieto: tali informazioni dovrebbero comprendere i requisiti previsti dal diritto dell'Unione per l'identificazione del prodotto, ad esempio tipo, riferimento, modello, lotto o numero di serie, «oppure un identificativo unico del passaporto digitale del prodotto». La base giuridica è l'articolo 27: con atto delegato la Commissione può identificare i prodotti per i quali la persona che intende vincolarli ai regimi doganali di «immissione in libera pratica» o di «esportazione» deve fornire o mettere a disposizione delle autorità doganali informazioni che identificano il prodotto e informazioni sul fabbricante o sul produttore e sui fornitori del prodotto, a meno che ciò non sia già richiesto dalla normativa doganale; eventuali atti di esecuzione possono precisare nel dettaglio tali informazioni (articolo 27, paragrafi da 1 a 3). Al 3 ottobre 2026 i registri dell'Ufficio delle pubblicazioni non riportavano alcun atto delegato di questo tipo. Le linee guida inseriscono inoltre l'identificativo unico del passaporto tra i dati che identificano un prodotto nel corso di un'indagine (sezione 4.7.3.1).

Per il tessile, il passaporto stesso attende ancora l'atto delegato ESPR che ne definirà il contenuto; si veda il nostro calendario DPP. La sovrapposizione pratica riguarda i dati: l'identità dei fornitori, le mappe della catena di approvvigionamento, le distinte dei materiali e gli elementi di prova della tracciabilità elencati nelle linee guida sono gli stessi dati su cui si basa un sistema di passaporto. Stando alla lettera dei due testi, tuttavia, nessuno dei due obblighi sostituisce l'altro.

6. Cosa fare adesso

Mappate la catena di approvvigionamento oltre i fornitori di primo livello. Tra le informazioni che un'autorità può richiedere, le linee guida elencano mappe della catena di approvvigionamento estese a livelli e sottolivelli, che indichino i fornitori diretti e indiretti, e un elenco dei fabbricanti, dei produttori e dei fornitori per le fasi principali della produzione con i relativi dati identificativi (sezione 4.7.3.2).

Organizzate gli elementi di prova per singolo prodotto secondo le categorie indicate sopra, così da poter rispondere a una richiesta di informazioni entro 30 giorni lavorativi (articolo 17, paragrafo 2).

AUDIT DPP

Un'indagine può richiedere dati su prodotti e fornitori.

Elenchi dei fornitori, mappe della catena di approvvigionamento, distinte dei materiali ed elementi di prova della tracciabilità rientrano tra le informazioni che un'autorità può richiedere; se sono reperibili per singolo prodotto, rispondere entro 30 giorni lavorativi diventa realistico. Vi aiutiamo a strutturare questi dati una sola volta, sia per il regolamento sul lavoro forzato sia per il vostro passaporto. Sotto NDA.

Inizia il tuo audit DPP

Utilizzate gli strumenti della Commissione. Il portale unico sul lavoro forzato raccoglie le linee guida, l'elenco delle autorità competenti e una checklist di preparazione per le PMI; le autorità competenti designano punti di contatto per le PMI (articolo 10). Consultate la banca dati dei rischi non appena sarà operativa.

Collegate questo lavoro agli altri obblighi. Il regolamento non aggiunge alcun obbligo proprio in materia di dovere di diligenza (articolo 1, paragrafo 3). Le linee guida osservano che gli obblighi in materia di dovere di diligenza e di rendicontazione previsti da altri atti legislativi dell'UE, come la direttiva (UE) 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (per le grandi imprese che rientrano nel suo ambito di applicazione), possono aiutare un operatore a dimostrare, nel corso di un'indagine, gli sforzi compiuti (sezione 6.2).

Domande frequenti

Il regolamento sul lavoro forzato impone obblighi in materia di dovere di diligenza? +
Non di per sé. L'articolo 1, paragrafo 3, precisa che il regolamento non crea ulteriori obblighi relativi al dovere di diligenza oltre a quelli già previsti dal diritto dell'Unione o nazionale. Tuttavia, nella fase preliminare di un'indagine l'autorità competente capofila vi chiede, a meno che ciò non comprometta l'esito dell'indagine, quali misure abbiate adottato per individuare, prevenire, attenuare, far cessare i rischi di lavoro forzato o porvi rimedio, e dovete rispondere entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta (articolo 17, paragrafi 1 e 2). Se rifiutate di fornire le informazioni od omettete di fornirle entro il termine stabilito senza una motivazione valida, oppure fornite informazioni fuorvianti, l'autorità può stabilire che vi è stata una violazione sulla base degli altri dati disponibili (articolo 20, paragrafo 2).
Si applica anche ai piccoli marchi di moda? +
Sì. Il divieto si applica a ogni operatore economico e la pagina della Commissione dedicata all'attuazione precisa che vale per le imprese di tutte le dimensioni. Le dimensioni contano sotto altri aspetti: nell'avviare la fase preliminare, l'autorità competente capofila tiene conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici interessati, in particolare se si tratta di PMI, e della complessità della catena di approvvigionamento (articolo 14, paragrafo 4); i termini fissati in una decisione tengono conto delle dimensioni e delle risorse economiche dell'operatore, in particolare se si tratta di una PMI (articolo 22), e le autorità competenti designano punti di contatto per fornire informazioni alle PMI (articolo 10).
Che cosa succede ai capi di abbigliamento che risultano ottenuti con il lavoro forzato? +
L'autorità competente capofila adotta una decisione che vieta di immettere o mettere a disposizione i prodotti sul mercato dell'UE e di esportarli, ne ordina il ritiro, compresa la rimozione degli annunci online, e ne ordina lo smaltimento o, se le parti di cui è accertata la violazione sono sostituibili, lo smaltimento di tali parti (articolo 20, paragrafo 4). Smaltire significa riciclare o, qualora ciò non sia possibile, rendere i prodotti inutilizzabili (articolo 25); per gli indumenti, gli accessori di abbigliamento e le calzature, le linee guida della Commissione rinviano alle deroghe al divieto di distruzione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2026/296. Il regolamento non disciplina il ritiro di prodotti che hanno già raggiunto gli utilizzatori finali (articolo 1, paragrafo 2).
La dogana fermerà le spedizioni alla frontiera? +
La dogana interviene sulla base delle decisioni di divieto. Le decisioni sono comunicate alle autorità doganali, che se ne servono per identificare i prodotti che potrebbero non rispettare il divieto ed effettuano controlli basati sulla gestione del rischio (articolo 26). Se ritengono che un prodotto che entra nell'UE o ne esce possa rientrare in una decisione, le autorità doganali ne sospendono l'immissione in libera pratica o l'esportazione (articolo 28) e la rifiutano se le autorità competenti concludono che il prodotto rientra nella decisione (articolo 30). Gli obblighi supplementari di informazione verso la dogana valgono solo per i prodotti identificati in un atto delegato della Commissione ai sensi dell'articolo 27; al 3 ottobre 2026 non ne era stato adottato alcuno.
Serve un passaporto digitale di prodotto per essere in regola? +
No. Il regolamento non lo prescrive. Il considerando 56 cita l'identificativo unico del passaporto come uno dei modi per identificare un prodotto a fini doganali, e le linee guida della Commissione lo inseriscono tra i dati di identificazione del prodotto che un'autorità può richiedere. Per il tessile, il passaporto stesso attende ancora l'atto delegato ESPR.

Fonti

Il regolamento (UE) 2024/3015, le linee guida della Commissione (C/2026/4637), il regolamento delegato (UE) 2026/296 e la direttiva (UE) 2024/1760 sono stati consultati nelle versioni pubblicate dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (EUR-Lex); al 03.10.2026 i registri dell'Ufficio delle pubblicazioni non riportano alcuna rettifica o modifica del regolamento (UE) 2024/3015, né alcun atto delegato adottato ai sensi del suo articolo 27. Le pagine della Commissione sono state consultate il 03.10.2026. Si tratta di informazioni di carattere generale, non di consulenza legale, finanziaria o di investimento.