APPROFONDIMENTO NORMATIVO

Il vostro cliente chiede dati di sostenibilità: il limite CSRD per la catena del valore, l'ESRS E5 e perché i dati dei fornitori per il DPP sono un'altra cosa

Pubblicato 20.10.2026 · Tempo di lettura ~19 min · di Lior Gabriel Graetz · LG Fashion Labs

La direttiva (UE) 2026/470, nota come direttiva Omnibus I, ha ristretto l'ambito di applicazione della CSRD: per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2027 o in data successiva, la CSRD si applica alle imprese e ai gruppi con ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 milioni di euro e più di 1.000 dipendenti in media. Per un marchio di moda al di sotto di queste soglie, la CSRD arriva ormai sotto forma di richieste dei clienti: i grandi rivenditori e i gruppi della moda soggetti alla rendicontazione devono, se del caso, includere la propria catena del valore e possono chiedere dati ai propri fornitori. Un fornitore che nell'esercizio precedente non ha superato una media di 1.000 dipendenti è un'«impresa protetta» e, per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2027 o in data successiva, può rifiutare le richieste ai fini della CSRD che vanno oltre un elenco chiuso di elementi di informazione fissato dal regolamento delegato (UE) 2026/1560.

Questa guida spiega chi rientra nell'ambito di applicazione e da quando, come funziona il limite per la catena del valore, cosa chiede l'ESRS E5 ai grandi gruppi su materiali e prodotti dopo il regolamento delegato (UE) 2026/1563 e perché il limite non si estende agli obblighi dei fornitori che l'ESPR può collegare a un futuro passaporto digitale di prodotto (DPP) per i tessili. In sintesi: il limite riguarda solo le richieste presentate ai fini della rendicontazione CSRD; l'ESRS E5 si rendiconta a livello di impresa o di gruppo e non è un insieme di dati del DPP; l'articolo 38 dell'ESPR, che può obbligare i fornitori a trasmettere gratuitamente informazioni ai fabbricanti, si applica solo quando un atto delegato lo specifica, e al 20 ottobre 2026 non era stato adottato alcun atto per i tessili. Una breve sezione è dedicata alla CSDDD dopo l'Omnibus I, seguita dallo stato degli atti in sospeso a quella data.

Esercizio 2027

Esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2027 o in data successiva: si applicano il nuovo ambito di applicazione della CSRD, il limite per la catena del valore e gli ESRS semplificati (articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464, come modificata; articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2026/1560; articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2026/1563).

1.000

Il numero medio di dipendenti nell'esercizio precedente che un fornitore non deve superare per essere un'impresa protetta ai sensi del limite per la catena del valore (articolo 19 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE).

0

Atti delegati ESPR per i tessili adottati al 20 ottobre 2026. Gli obblighi dei fornitori di cui all'articolo 38 si applicano solo se un atto di questo tipo li specifica (articolo 4, paragrafo 6, e articolo 38 del regolamento (UE) 2024/1781).

1. Chi deve rendicontare ai sensi della CSRD dopo l'Omnibus I e da quando

La direttiva (UE) 2026/470 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 26 febbraio 2026 ed è entrata in vigore il 18 marzo 2026, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione (articolo 6). Modifica la direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE), che contiene gli obblighi di rendicontazione della CSRD, e il calendario di applicazione della CSRD stessa, fissato nella direttiva (UE) 2022/2464. Per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2027 o in data successiva, la rendicontazione di sostenibilità si applica alle imprese che, alla data di chiusura del bilancio, «presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR e superano un numero medio di 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio», e alle imprese madri di gruppi che superano entrambi i valori su base consolidata (articoli 19 bis, paragrafo 1, e 29 bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE e articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464, come modificate). Devono essere superate entrambe le soglie: più di 450 milioni di euro di ricavi netti e più di 1.000 dipendenti.

Le imprese che già rendicontano conservano una finestra transitoria. Le grandi imprese che sono enti di interesse pubblico con più di 500 dipendenti e gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di grandi gruppi con più di 500 dipendenti rendicontano per gli esercizi aventi inizio tra il 1º gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026; per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2027 o in data successiva si applicano le nuove soglie. Per gli esercizi aventi inizio tra il 1º gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026, gli Stati membri possono esentare quelle che non superano 450 milioni di euro di ricavi netti o una media di 1.000 dipendenti occupati durante l'esercizio (articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464, come modificata). Gli Stati membri devono recepire le modifiche alla direttiva contabile e alla CSRD entro il 19 marzo 2027 (articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2026/470). Per il quadro completo dell'ambito di applicazione, comprese le norme distinte per i gruppi extra-UE, si veda la sezione 7 della nostra guida alle soglie PMI.

Le due soglie collocano un marchio di moda in una di tre posizioni. Se le superate entrambe, siete tenuti alla rendicontazione, che deve, se del caso, includere la vostra catena del valore, compresi i vostri prodotti, i rapporti commerciali e la catena di fornitura (articolo 19 bis, paragrafo 3, primo comma). Se avete in media 1.000 dipendenti o meno, non rendicontate e, nei confronti dei clienti soggetti alla rendicontazione, siete un'impresa protetta, in base a un criterio riferito all'esercizio precedente (sezione 2). Se avete più di 1.000 dipendenti ma ricavi netti pari o inferiori a 450 milioni di euro, non rendicontate e non siete nemmeno protetti dal limite.

2. Il limite per la catena del valore: cosa può rifiutare dal 2027 un fornitore protetto

Il limite protegge i fornitori, non chi rendiconta. L'articolo 19 bis, paragrafo 3, della direttiva contabile, e per i gruppi l'articolo 29 bis, paragrafo 3, definiscono impresa protetta un'impresa che «alla data di chiusura del bilancio, non supera un numero medio di 1 000 dipendenti occupati durante l'esercizio precedente» e «si trova nella catena del valore di un'impresa che comunica informazioni». Non è previsto alcun criterio basato sui ricavi. Un cliente soggetto alla rendicontazione può basarsi sulla vostra autodichiarazione di tale status senza verificarla, salvo che sappia, o si possa ragionevolmente presumere che sappia, che la dichiarazione è manifestamente errata. Per la rendicontazione secondo gli ESRS, il limite «si applica anche alle imprese di paesi terzi presenti nella catena del valore a monte e a valle dell'impresa che comunica informazioni» (ESRS 1, punto 66, come sostituito dal regolamento delegato (UE) 2026/1563).

La norma centrale recita: «Le imprese protette hanno il diritto di rifiutarsi di fornire informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi volontari in risposta a una richiesta presentata ai fini della rendicontazione di sostenibilità come previsto dalla presente direttiva». Quattro regole la rafforzano. Un'impresa che comunica informazioni non può esigere di più negli accordi contrattuali e di altro tipo stabiliti per soddisfare i propri obblighi di rendicontazione; «qualsiasi disposizione contrattuale contraria alla lettera a) non è vincolante, senza tuttavia pregiudicare la natura vincolante delle restanti disposizioni del contratto»; un'impresa che comunica informazioni e chiede di più deve garantire che vi venga indicato quali informazioni vanno oltre i principi volontari e che avete il diritto legale di rifiutarvi di fornirle; infine, se un'impresa che comunica informazioni rendiconta la propria catena del valore senza tali informazioni supplementari delle imprese protette, il suo obbligo di comunicare le informazioni sulla catena del valore si considera rispettato (articolo 19 bis, paragrafo 3, quarto comma, lettere da a) a d)).

I «principi volontari» sono ora diritto vigente. Il regolamento delegato (UE) 2026/1560, pubblicato il 21 settembre 2026 e in vigore dal 24 settembre 2026, stabilisce nell'allegato I un principio volontario, articolato in un modulo base e un modulo onnicomprensivo, per le imprese non tenute alla rendicontazione (articoli 2 e 4). Si basa sulla raccomandazione (UE) 2025/1710 della Commissione che, secondo il considerando 5, dovrebbe essere considerata priva di effetti giuridici dalla data di entrata in vigore del regolamento. L'articolo 3 stabilisce poi che solo una parte del principio costituisce il limite: «Il limite per la catena del valore riguarda solo gli elementi di informazione indicati nell'allegato II del presente regolamento». L'articolo 3 si applica a decorrere dagli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2027 o in data successiva (articolo 4). Se si legge questa disposizione insieme all'articolo 19 bis, paragrafo 3, e all'ESRS 1, punto 66, il limite massimo di ciò che un cliente soggetto alla rendicontazione può esigere da un fornitore protetto è l'elenco dell'allegato II; secondo questa lettura, un'impresa protetta può rifiutare le richieste ai fini della CSRD che vanno oltre tale elenco, anche se l'elemento richiesto figura altrove nel principio volontario.

L'allegato II fissa un limite più ristretto per le imprese con 10 dipendenti o meno. La tabella lo riassume; i riferimenti rimandano alle informative e ai punti del principio volontario dell'allegato I.

AreaElementi di informazione compresi nel limite (allegato II)10 dipendenti o menoPiù di 10 dipendenti
Informazioni generali (B1)Modulo selezionato; base di rendicontazione individuale o consolidata; informazioni generali sull'impresa (punto 27, lettera a), punti i) e ii), lettera c) e lettera e), punti da i) a vii))SìSì
Energia ed emissioni (B3)Consumo totale di energia in MWh (punto 32, prima frase); stima delle emissioni lorde assolute di gas a effetto serra (punto 33)NoSì
Acque (B6)Prelievo idrico totale (punto 36)NoSì
Economia circolare e rifiuti (B7)Se e come l'impresa applica i principi dell'economia circolare (punto 38, prima frase); peso totale dei rifiuti prodotti, pericolosi e non pericolosi (punto 39, lettera a)); quota di rifiuti reindirizzati al riciclaggio o al riutilizzo (punto 39, lettera b))NoSì
Forza lavoro (da B8 a B10)Dipendenti per tipo di contratto di lavoro e per genere; numero e tasso di infortuni sul lavoro registrabili; retribuzione pari o superiore al salario minimo applicabile; percentuale di dipendenti coperti da contratti collettivi; numero medio annuo di ore di formazione per dipendenteSìSì
Modulo onnicomprensivo (C1, da C5 a C7)Gruppi significativi di prodotti o servizi, mercati significativi e principali rapporti commerciali; tasso di avvicendamento dei dipendenti; codice di condotta o politica in materia di diritti umani; meccanismo di trattamento delle denunce; incidenti confermati in seno alla forza lavoro propria e che hanno coinvolto lavoratori nella catena del valore, comunità interessate, consumatori e utilizzatori finaliNoSì
Tutto il restoAd esempio il flusso di massa annuo dei materiali pertinenti utilizzati (punto 39, lettera c)), la composizione dei materiali, il contenuto riciclato, la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità dei prodottiNoNo

Notate che cosa manca. Alle imprese che operano in settori che utilizzano flussi significativi di materiali il principio volontario chiede «il flusso di massa annuo dei materiali pertinenti utilizzati» (allegato I, informativa B7, punto 39, lettera c)), ma l'allegato II non lo elenca. L'allegato II non elenca nemmeno la composizione dei materiali, il contenuto riciclato, la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità dei prodotti. Gli unici elementi di informazione sull'economia circolare compresi nel limite sono se, e in caso affermativo come, il fornitore applica i principi dell'economia circolare, il totale dei suoi rifiuti e la quota reindirizzata al riciclaggio o al riutilizzo, e solo per i fornitori con più di 10 dipendenti.

Considerando 4 del regolamento delegato (UE) 2026/1560, testo integrale

«È necessario stabilire le modalità di funzionamento del limite per la catena del valore tenendo conto dei diversi tipi di elementi di informazione previsti dal principio volontario. Occorre inoltre trovare il giusto equilibrio tra la necessità di proteggere le imprese nella catena del valore da richieste di informazioni eccessive e quella di garantire che l'applicazione del limite per la catena del valore non comporti oneri aggiuntivi superflui a carico delle imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità. Pertanto il limite per la catena del valore dovrebbe interessare soltanto gli elementi di informazione essenziali. Nell'interesse della chiarezza, le informative interessate dal limite per la catena del valore dovrebbero essere indicate in un elenco apposito, che dovrebbe operare la distinzione fra limite per le imprese con più di 10 dipendenti e limite per quelle con 10 dipendenti o meno. È importante che le imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità a norma della direttiva 2013/34/UE chiedano alle imprese nella loro catena del valore soltanto le informazioni di cui hanno bisogno e che si astengano dal chiedere tutte le informazioni indicate nel principio ad uso volontario se non ne hanno bisogno. Il limite per la catena del valore si applica soltanto alla raccolta di informazioni ai fini della comunicazione di informazioni sulla sostenibilità a norma del diritto nazionale che recepisce la direttiva 2013/34/UE e non dovrebbe pertanto incidere sulle richieste di informazioni necessarie ad adempiere gli obblighi derivanti da altre normative dell'Unione o nazionali, alle condizioni ivi stabilite.»

La direttiva lo afferma anche nel proprio testo. Nessuna disposizione sul diritto di rifiuto «incide sulle richieste di informazioni per scopi diversi dalla comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla presente direttiva, comprese le richieste aventi lo scopo di conformarsi agli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza», né impone o implica l'obbligo per qualsiasi impresa nella catena del valore di fornire informazioni sulla sostenibilità (articolo 19 bis, paragrafo 3, quinto comma). Il considerando 12 della direttiva (UE) 2026/470 aggiunge che il limite «non dovrebbe vietare la condivisione di informazioni su base volontaria». Il limite è il diritto di dire no a un tipo di richiesta. Non vi impedisce di condividere di più, se lo desiderate, e non tocca gli obblighi previsti da altre normative.

Per il cliente il limite è gestibile. L'ESRS 1 consente di raccogliere le informazioni sulla catena del valore direttamente dalle controparti oppure di stimarle, utilizzando ad esempio dati sulle medie di settore, dati basati sulle spese o altre variabili proxy (punto 65).

3. L'ESRS E5 per i grandi gruppi: cosa chiede e che cosa non è

Il regolamento delegato (UE) 2026/1563 sostituisce gli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2023/2772, che contengono i principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS). Entra in vigore il 10 novembre 2026 e si applica agli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2027 o in data successiva (articoli 1 e 3); per gli esercizi aventi inizio nel 2026 le imprese possono applicare la versione precedente, i nuovi principi oppure la versione precedente con le esenzioni elencate (articolo 2). L'ESRS E5, Uso delle risorse ed economia circolare, si rendiconta solo se questo tema riguarda impatti, rischi e opportunità rilevanti dell'impresa (ESRS E5, punto 2).

Se il tema è rilevante, l'E5 chiede tra l'altro i materiali essenziali utilizzati, il loro peso totale e la quota di ciascuno, nonché «le risorse secondarie utilizzate, espresse in peso o in percentuale del peso totale dei materiali essenziali» (punto 13). Per i prodotti chiede «informazioni qualitative o quantitative sulla durabilità prevista dei propri prodotti essenziali», «informazioni qualitative o quantitative sul grado di riparabilità dei propri prodotti essenziali» e «il tasso di riciclabilità di progetto dei propri prodotti essenziali e dei relativi imballaggi» (punto 15). Se l'impresa integra i principi dell'economia circolare o i requisiti di progettazione ecocompatibile nei propri prodotti essenziali e servizi dell'economia circolare, deve spiegarne le modalità (punto 9). Le risorse secondarie comprendono materiali riciclati e prodotti o componenti riutilizzati, riparati, ricondizionati o rifabbricati (glossario nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2026/1563, definizione di risorsa secondaria).

Che cosa non è l'E5. È materiale essenziale ciò che è «fondamentale ai fini della capacità di un'impresa di fabbricare o fornire i propri prodotti o servizi, individuato mediante una valutazione a livello gestionale»; è prodotto essenziale un prodotto «fondamentale ai fini della creazione di valore o degli obiettivi strategici dell'impresa, individuato attraverso una valutazione a livello gestionale» (definizioni nello stesso glossario). È l'impresa che comunica informazioni a sceglierli e a riportare totali, ripartizioni e descrizioni per l'impresa o il gruppo nel suo insieme. L'E5 non chiede dati per articolo, lotto o singolo pezzo e non è un passaporto di prodotto. Negli ESRS l'ESPR compare solo come contesto: l'ESRS E5, punto 5, lo cita tra i quadri dell'UE di cui il principio «tiene conto», e il glossario vi rinvia per l'elenco completo dei requisiti di progettazione ecocompatibile. Nessuna delle due normative prevede che i dati del DPP soddisfino un'informativa ESRS, né il contrario.

La Commissione non può più adottare un ESRS specifico per il tessile. La direttiva (UE) 2026/470 ha soppresso il suo potere di adottare principi di rendicontazione settoriali (articolo 2, punto 6), lettera a), che sopprime il terzo comma dell'articolo 29 ter, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE); al loro posto, secondo il considerando 20, la Commissione «potrebbe sostenere le imprese fornendo orientamenti settoriali».

La sovrapposizione con il DPP sta nei contenuti, non nella norma. Entrambi trattano materiali, contenuto riciclato, durabilità, riparabilità e riciclabilità, che figurano anche tra gli aspetti del prodotto elencati all'articolo 5, paragrafo 1, dell'ESPR. La tabella mette a confronto i due strumenti.

ESRS E5 (rendicontazione CSRD)DPP ai sensi dell'ESPR
ChiImprese e gruppi rientranti nell'ambito della CSRD (ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 milioni di euro e più di 1.000 dipendenti), se il tema uso delle risorse ed economia circolare è rilevante (ESRS E5, punto 2)Prodotti disciplinati da un atto delegato ESPR che prescrive un passaporto; per i tessili non esiste alcun atto di questo tipo
Livello di dettaglioImpresa o gruppo: totali, ripartizioni e descrizioni per materiali essenziali e prodotti essenziali scelti mediante una valutazione a livello gestionaleModello, lotto o articolo, secondo quanto specificato dall'atto delegato (articolo 9, paragrafo 2, lettera d), dell'ESPR)
Materiali e contenuto riciclatoMateriali essenziali utilizzati, loro peso totale e quota di ciascuno, e risorse secondarie utilizzate (punto 13)Il contenuto di riciclato è uno degli aspetti del prodotto che i requisiti di progettazione ecocompatibile possono riguardare (articolo 5, paragrafo 1, lettera k)); i dati sono stabiliti dall'atto delegato
Durabilità, riparabilità, riciclabilitàInformazioni qualitative o quantitative sulla durabilità e sulla riparabilità dei prodotti essenziali e tasso di riciclabilità di progetto dei prodotti essenziali e dei relativi imballaggi (punto 15)Aspetti del prodotto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), e) e m), qualora siano pertinenti per il gruppo di prodotti
Dati dei fornitoriLimite per la catena del valore: secondo la lettura della sezione 2, le imprese protette possono rifiutare le richieste ai fini della CSRD che vanno oltre l'allegato II del regolamento delegato (UE) 2026/1560; le stime sono ammesse (ESRS 1, punto 65)Obblighi dei soggetti operanti nella catena di fornitura di cui all'articolo 38, se l'atto delegato li specifica; l'articolo 38 non fissa alcuna soglia di dipendenti
Da quandoEsercizi aventi inizio il 1º gennaio 2027 o in data successiva (articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2026/1563)La data di applicazione di un atto delegato per i tessili, non anteriore a 18 mesi dopo la sua entrata in vigore, salvo casi debitamente giustificati (articolo 4, paragrafo 4, dell'ESPR)

Per un marchio che rifornisce un grande gruppo, ciò significa che le domande del gruppo su materiali essenziali e risorse secondarie, poste per la sua dichiarazione sulla sostenibilità, sono richieste ai fini della CSRD. Se siete un'impresa protetta, queste domande non rientrano nell'elenco dell'allegato II e, secondo la lettura esposta nella sezione 2, potete rifiutarle; il cliente può ricorrere a stime. Se scegliete di rispondere, i dati possono provenire dalle stesse anagrafiche dei materiali che vi serviranno per un passaporto, una volta che un atto delegato per i tessili ne avrà definito il contenuto.

4. Articolo 38 dell'ESPR: perché il limite non protegge dagli obblighi di fornire dati per il DPP

L'ESPR ha una propria regola per i fornitori. L'articolo 38 dispone quanto segue, con le lettere b) e c) riassunte: «Se specificato nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, i soggetti operanti nella catena di fornitura»: a) «forniscono, su richiesta e gratuitamente, ai fabbricanti, agli organismi notificati e alle autorità nazionali competenti le informazioni disponibili pertinenti relative ai prodotti o ai servizi che forniscono»; b) in assenza di tali informazioni, consentono ai fabbricanti di valutare i prodotti o i servizi che forniscono e danno loro accesso ai documenti o ai siti pertinenti; e c) consentono agli organismi notificati e alle autorità nazionali competenti di verificare l'accuratezza delle informazioni pertinenti relative alle loro attività. Un atto delegato può imporre questi obblighi ove necessario per un'efficace vigilanza del mercato (articolo 4, paragrafo 6, lettera a), punto iv)). Il considerando 77 fornisce esempi di tali informazioni, «quali la quantità e il tipo o la composizione chimica dei materiali utilizzati o il processo di produzione impiegato».

Nella terminologia dell'ESPR, il fabbricante è di norma il marchio: la persona fisica o giuridica che fabbrica il prodotto «oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio» (articolo 2, punto 42)). In base a questa definizione, un marchio che vende con il proprio nome può chiedere ai propri fornitori le informazioni di cui all'articolo 38, e lo stesso vale per un rivenditore per i suoi prodotti a marchio privato. La nostra guida per produttori e marchio privato spiega come si ripartiscono gli obblighi.

Stando alla formulazione dei testi, il limite non aiuta un fornitore di fronte a una richiesta di questo tipo, per tre ragioni. In primo luogo, il diritto di rifiuto riguarda solo una richiesta «presentata ai fini della rendicontazione di sostenibilità come previsto dalla presente direttiva»; la richiesta di un fabbricante ai sensi dell'articolo 38 serve a conformarsi a un atto delegato ESPR. In secondo luogo, lo stesso articolo 19 bis, paragrafo 3, stabilisce che il diritto di rifiuto non incide sulle richieste per altri scopi, e il considerando 4 del regolamento delegato (UE) 2026/1560 afferma che il limite non dovrebbe incidere sulle richieste di informazioni «necessarie ad adempiere gli obblighi derivanti da altre normative dell'Unione o nazionali». In terzo luogo, l'articolo 38 non fissa alcuna soglia di dipendenti. Una fabbrica con 200 dipendenti può rifiutare la domanda sul contenuto riciclato che un grande gruppo della moda le rivolge ai fini della CSRD; una volta che un atto delegato per i tessili avrà specificato gli obblighi di cui all'articolo 38, la stessa fabbrica sarebbe comunque tenuta a fornire a quel marchio, in quanto fabbricante, le informazioni disponibili pertinenti oggetto di tale atto, su richiesta e gratuitamente.

Oggi l'articolo 38 non produce ancora effetti per i capi di abbigliamento. I registri dell'Ufficio delle pubblicazioni non riportano alcun atto delegato ESPR per i tessili adottato entro il 20 ottobre 2026; gli atti giuridici adottati finora in base all'ESPR riguardano il forum sulla progettazione ecocompatibile, i prodotti di consumo invenduti e il registro dei passaporti digitali di prodotto. Una volta adottato un atto per i tessili, la sua data di applicazione non può essere anteriore a 18 mesi dopo la sua entrata in vigore, salvo casi debitamente giustificati (articolo 4, paragrafo 4, dell'ESPR), e l'articolo 38 si applica solo se l'atto lo specifica. Fino ad allora, ciò che i vostri fornitori vi trasmettono per un futuro passaporto si basa sui vostri contratti.

5. La CSDDD dopo l'Omnibus I, in breve

L'Omnibus I ha ridimensionato anche la direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD, direttiva (UE) 2024/1760). Ora si applica alle società dell'UE che soddisfano la condizione di «avere avuto, in media, più di 5 000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 1 500 000 000 EUR» nell'ultimo esercizio, alle società capogruppo di gruppi che hanno raggiunto tali limiti e alle società con accordi di franchising o di licenza nell'Unione i cui diritti di licenza superano 75 milioni di euro, se la società o il gruppo ha un fatturato netto a livello mondiale superiore a 275 milioni di euro; alle società di paesi terzi si applicano criteri paralleli, misurati sul fatturato generato nell'Unione (articolo 2). Gli Stati membri devono recepirla entro il 26 luglio 2028 e applicarla dal 26 luglio 2029; la dichiarazione annuale di cui all'articolo 16 si applica per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2030 o in data successiva (articolo 37, paragrafo 1).

Per un marchio che rifornisce una società rientrante nell'ambito di applicazione, la questione pratica sono le richieste di informazioni. Queste esulano dal limite CSRD, che espressamente non incide sulle richieste presentate per conformarsi agli obblighi dell'Unione in materia di dovuta diligenza (articolo 19 bis, paragrafo 3, della direttiva contabile). La CSDDD fissa invece un proprio limite: gli Stati membri provvedono a che, ai fini della valutazione approfondita, «le società possano chiedere informazioni ai partner commerciali soltanto qualora tali informazioni siano necessarie, e nel caso di partner commerciali con meno di 5 000 dipendenti soltanto qualora le informazioni non possano ragionevolmente essere ottenute con altri mezzi» (articolo 8, paragrafo 2 bis, lettera a)).

L'Omnibus I ha riscritto anche la responsabilità civile: i paragrafi 1 e 7 dell'articolo 29 sono stati soppressi, il paragrafo 2 è stato sostituito e ora impone agli Stati membri di garantire il diritto al pieno risarcimento quando una società è ritenuta responsabile a norma del diritto nazionale di un danno causato dal mancato rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza, e i paragrafi 3, 4 e 5 sono stati modificati (articolo 4, punto 20), della direttiva (UE) 2026/470). Una proposta in sospeso sopprimerebbe inoltre l'articolo 31 sugli appalti pubblici (sezione 6). La CSDDD è una normativa sul dovere di diligenza, non sui dati di prodotto, e non stabilisce alcun requisito relativo al passaporto. Sul divieto UE dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato, che è una normativa a sé, si veda la nostra guida al regolamento sul lavoro forzato.

6. Atti e proposte in sospeso: stato al 20 ottobre 2026

Stato al 20 ottobre 2026

Gazzetta ufficiale. I registri dell'Ufficio delle pubblicazioni non riportano alcun atto che modifichi la direttiva (UE) 2026/470 o i regolamenti delegati (UE) 2026/1560 e 2026/1563. Le rettifiche di questi atti riguardano solo altre versioni linguistiche: una della direttiva (UE) 2026/470 (versione lituana, del 22 aprile 2026) e due del regolamento delegato (UE) 2026/1563 (versione polacca, del 25 settembre e del 15 ottobre 2026); per il regolamento delegato (UE) 2026/1560 non ve ne sono. Le versioni consolidate attuali della direttiva contabile, della CSRD e della CSDDD sono datate 18 marzo 2026; le rettifiche di questi atti datate successivamente riguardano solo altre versioni linguistiche. DPP tessile. Non è stato adottato alcun atto delegato ESPR per i tessili; gli atti adottati in base all'ESPR riguardano il forum sulla progettazione ecocompatibile, i prodotti di consumo invenduti e il registro dei passaporti digitali di prodotto. Orientamenti sulla CSDDD. Nell'ambito dell'iniziativa Have Your Say 14445, «Dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità - elaborazione di orientamenti», la consultazione pubblica aperta si è svolta dal 12 giugno al 14 agosto 2026 ed è conclusa; l'adozione degli orientamenti, sotto forma di comunicazione della Commissione, è prevista per il primo trimestre del 2027. Proposta sugli appalti pubblici (Public Procurement Act). La proposta COM(2026) 590 del 9 settembre 2026 (procedura 2026/0265(COD)) sostituirebbe le direttive sugli appalti pubblici. Il punto 12) del suo articolo 147 sopprimerebbe l'articolo 31 della direttiva (UE) 2024/1760; i riferimenti a tale articolo si intenderebbero fatti all'articolo 55 del nuovo regolamento, sugli appalti pubblici socialmente responsabili. Il punto 1) dello stesso articolo sopprimerebbe l'articolo 65 dell'ESPR sugli appalti pubblici verdi e la lettera b) dell'articolo 74, paragrafo 3, che annovera l'esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico tra le sanzioni che gli Stati membri devono poter imporre. L'Osservatorio legislativo indica la procedura in fase preparatoria al Parlamento, con l'assegnazione alla commissione competente ancora in sospeso. La proposta non modifica la direttiva contabile e le sue modifiche all'ESPR riguardano solo gli appalti pubblici.

Che cosa ne consegue: l'ambito di applicazione della CSRD, il limite per la catena del valore e l'ESRS E5 descritti in questa guida sono norme già adottate e si applicano a partire dagli esercizi aventi inizio nel 2027, mentre le modifiche della direttiva relative alla CSRD devono essere recepite nel diritto nazionale entro il 19 marzo 2027. Gli orientamenti sulla CSDDD e il regolamento sugli appalti pubblici devono ancora essere adottati, e nessuno dei due modifica il limite. Lo sviluppo che cambierebbe la parte di questa guida relativa al DPP è l'adozione di un atto delegato per i tessili ai sensi dell'ESPR.

7. Cosa fare adesso

Accertate il vostro status e documentatelo. Verificate il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente. Se non supera 1.000, siete un'impresa protetta nei confronti di ogni cliente soggetto alla rendicontazione, e il cliente può fare affidamento su una vostra autodichiarazione (articolo 19 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE). Se superate voi stessi entrambe le soglie della CSRD, siete un'impresa che comunica informazioni e il limite restringe ciò che potete esigere dai vostri fornitori più piccoli per la vostra rendicontazione.

Classificate ogni richiesta di dati in base allo scopo. Le richieste presentate ai fini della rendicontazione CSRD di un cliente per gli esercizi dal 2027 in poi vanno confrontate con l'allegato II del regolamento delegato (UE) 2026/1560. Il cliente deve indicarvi quali voci vanno oltre il limite e che potete rifiutarle, e le clausole contrattuali che esigono di più non sono vincolanti. Le richieste presentate per conformarsi agli obblighi di dovuta diligenza o ad altre normative dell'Unione esulano dal limite; rispondete in base al rispettivo fondamento giuridico e ai vostri contratti.

Decidete che cosa condividere volontariamente. Il limite è un diritto di rifiuto, non un divieto di condivisione (considerando 12 della direttiva (UE) 2026/470). La composizione dei materiali e il contenuto riciclato non rientrano nel limite, ma condividerli può essere una scelta commerciale. Se li condividete, prendete i dati dalle stesse anagrafiche che usate per la conformità dei prodotti, così che i numeri non divergano.

AUDIT DPP

I dati che i clienti vi chiedono e quelli di cui avrà bisogno un passaporto.

I questionari dei clienti ai fini della CSRD e un futuro DPP tessile attingono alle stesse anagrafiche di materiali e fornitori, ma secondo regole diverse. In un audit DPP verifichiamo come sono registrati per articolo la composizione dei materiali, il contenuto riciclato e la documentazione dei fornitori, e dove le registrazioni presentano lacune. Sotto NDA.

Inizia il tuo audit DPP

Tenete un'unica anagrafica dei materiali e del contenuto riciclato per articolo. Per ogni articolo registrate la composizione dei materiali in peso, la quota di materiale riciclato con la relativa documentazione di supporto, le eventuali informazioni su durabilità o riparazione in vostro possesso, nonché il fornitore e la fase di produzione da cui proviene ciascun dato. In forma aggregata, questa anagrafica può servire a rispondere alle domande di un grande cliente su materiali essenziali e risorse secondarie, se decidete di farlo. A livello di articolo, copre aspetti del prodotto che l'ESPR elenca per i requisiti di progettazione ecocompatibile, come il contenuto di riciclato e la riciclabilità (articolo 5, paragrafo 1); quali di essi saranno richiesti in un passaporto per i tessili dipende dall'atto delegato. Si tratta di una scelta di gestione dei dati, non di un obbligo giuridico: né gli ESRS né l'ESPR considerano i dati preparati per l'uno validi anche per l'altro.

Preparate i vostri contratti con i fornitori. Finché un atto delegato per i tessili non specifica gli obblighi di cui all'articolo 38, i dati di prodotto che i vostri fornitori vi trasmettono per un futuro passaporto si basano sui vostri contratti. Secondo la formulazione dell'articolo 19 bis, paragrafo 3, il limite restringe gli accordi contrattuali e di altro tipo stabiliti «al fine di soddisfare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui alla presente direttiva»; una clausola sui dati di conformità dei prodotti persegue uno scopo diverso. Monitorate l'atto delegato per i tessili, l'iniziativa Have Your Say 14445 e la procedura 2026/0265(COD), e rivedete il vostro piano via via che ciascuno di essi verrà adottato.

Domande frequenti

Abbiamo 800 dipendenti. Un grande rivenditore può ancora obbligarci a compilare per intero il suo questionario CSRD per i fornitori? +
Non per intero, per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2027 o in data successiva, nella misura in cui il questionario serve alla rendicontazione CSRD del rivenditore. Se nell'esercizio precedente la vostra impresa non ha superato una media di 1.000 dipendenti, siete un'impresa protetta (articolo 19 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE). Potete rifiutare le informazioni che vanno oltre gli elementi di informazione elencati nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2026/1560; il rivenditore deve indicarvi quali voci vanno oltre tale elenco e che potete rifiutarle, e le clausole contrattuali che esigono di più non sono vincolanti. Potete comunque condividere di più su base volontaria. Il limite non riguarda le richieste presentate per altri scopi, come la dovuta diligenza o la conformità ad altre normative dell'Unione.
Il limite per la catena del valore comprende i dati sulla composizione dei materiali o sul contenuto riciclato? +
No. Per i fornitori con più di 10 dipendenti, l'allegato II del regolamento delegato (UE) 2026/1560 elenca soltanto se e come il fornitore applica i principi dell'economia circolare, il totale dei suoi rifiuti e la quota reindirizzata al riciclaggio o al riutilizzo. L'elemento di informazione del principio volontario relativo al «flusso di massa annuo dei materiali pertinenti utilizzati» (informativa B7, punto 39, lettera c)) non figura nell'allegato II, e lo stesso vale per la composizione dei materiali e il contenuto riciclato. Secondo la lettura per cui l'allegato II costituisce il limite massimo (articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2026/1560 ed ESRS 1, punto 66), un'impresa protetta può quindi rifiutare tali richieste quando sono presentate ai fini della rendicontazione CSRD.
I nostri dati DPP basteranno per la rendicontazione ESRS E5 del nostro cliente? +
Non esiste alcun collegamento giuridico. L'ESRS E5 si rendiconta solo se il tema uso delle risorse ed economia circolare è rilevante; la rendicontazione avviene a livello di impresa o di gruppo e riguarda materiali essenziali e prodotti essenziali individuati mediante una valutazione a livello gestionale. Un DPP è stabilito a livello di modello, di lotto o di articolo, secondo quanto specifica un atto delegato ESPR, e per i tessili non esiste ancora alcun atto di questo tipo. Nessuno dei due testi prevede che l'uno soddisfi l'altro. In pratica, le stesse anagrafiche dei materiali possono alimentare entrambi: è una scelta di gestione dei dati.
Un fornitore può invocare il limite per la catena del valore per rifiutare richieste di dati per il DPP? +
Stando alla formulazione dei testi, no. Il diritto di rifiuto riguarda solo le richieste presentate ai fini della rendicontazione di sostenibilità CSRD, e l'articolo 19 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE e il considerando 4 del regolamento delegato (UE) 2026/1560 affermano che il limite non incide sulle richieste per altri scopi, compresi gli obblighi derivanti da altre normative dell'Unione. Se un atto delegato per i tessili specifica gli obblighi di cui all'articolo 38 dell'ESPR, i soggetti operanti nella catena di fornitura devono fornire ai fabbricanti, su richiesta e gratuitamente, le informazioni disponibili pertinenti; l'articolo 38 di per sé non fissa alcuna soglia dimensionale. Al 20 ottobre 2026 non era stato adottato alcun atto delegato per i tessili, per cui tale obbligo non si applica ancora ai capi di abbigliamento.
La CSDDD si applica al nostro marchio? +
Solo se nell'ultimo esercizio la vostra società ha avuto in media più di 5.000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 1,5 miliardi di euro, oppure è la società capogruppo di un gruppo che ha raggiunto tali limiti, oppure soddisfa i criteri basati sui diritti di licenza previsti per gli accordi di franchising e di licenza; le società di paesi terzi rientrano nell'ambito di applicazione in base al fatturato generato nell'Unione (articolo 2 della direttiva (UE) 2024/1760, come modificata). Le norme si applicano dal 26 luglio 2029; la dichiarazione annuale di cui all'articolo 16 si applica per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2030 o in data successiva. In qualità di fornitore di una società che rientra nell'ambito di applicazione potete ricevere richieste legate al dovere di diligenza, che il limite CSRD non copre; per i partner commerciali con meno di 5.000 dipendenti, la CSDDD consente tali richieste ai fini della valutazione approfondita solo qualora le informazioni non possano ragionevolmente essere ottenute con altri mezzi (articolo 8, paragrafo 2 bis).
Ci sarà un ESRS specifico per il tessile? +
Non in base al diritto vigente. La direttiva (UE) 2026/470 ha soppresso il potere della Commissione di adottare principi di rendicontazione settoriali (terzo comma dell'articolo 29 ter, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE). Secondo il suo considerando 20, la Commissione potrebbe invece sostenere le imprese fornendo orientamenti settoriali. Le imprese tessili che rientrano nell'ambito di applicazione rendicontano quindi secondo gli ESRS generali, compreso l'ESRS E5 se il tema uso delle risorse ed economia circolare è rilevante.

Fonti

La direttiva (UE) 2026/470, i regolamenti delegati (UE) 2026/1560 e 2026/1563, il regolamento (UE) 2024/1781, la proposta COM(2026) 590 e le versioni consolidate del 18 marzo 2026 delle direttive 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 sono stati consultati nelle versioni pubblicate dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (EUR-Lex); i registri dell'Ufficio delle pubblicazioni consultati il 20.10.2026 non riportano alcun atto che modifichi la direttiva (UE) 2026/470 o i due regolamenti delegati, riportano rettifiche soltanto di altre versioni linguistiche e nessun atto delegato ESPR per i tessili. L'Osservatorio legislativo e Have Your Say sono stati consultati il 20.10.2026. Si tratta di informazioni di carattere generale, non di consulenza legale, finanziaria o di investimento.