GUIDA CAMPI DATI
Cosa conterrà davvero il DPP dell'abbigliamento? I campi dati, i livelli modello/lotto/articolo e i diritti di accesso proposti dallo studio JRC — e cosa stabilisce già l'ESPR
Nessuna norma UE elenca ancora i campi dati di un passaporto digitale di prodotto per l'abbigliamento. L'ESPR, il regolamento (UE) 2024/1781, ne fissa il quadro: un atto delegato per il tessile sceglierà i dati del passaporto tra gli elementi elencati nell'allegato III, deciderà se il passaporto debba essere stabilito a livello di modello, di lotto o di articolo e determinerà chi può vedere e aggiornare quali dati (articolo 9, paragrafo 2). Questo atto non è stato adottato. La proposta pubblica più dettagliata che abbiamo trovato è lo studio di 95 pagine «Study on DPP content for textile apparel products under ESPR» (studio sui contenuti del DPP per i prodotti tessili di abbigliamento ai sensi dell'ESPR), che figura con data 13 maggio 2026 nella pagina dei documenti del Centro comune di ricerca (JRC) dedicata ai prodotti tessili (la copertina riporta solo l'anno 2026). Le sue pagine recano la filigrana DRAFT. Si tratta di un «External Study report prepared for the Joint Research Centre (JRC)» (rapporto di studio esterno realizzato per il Centro comune di ricerca) e nella clausola di esclusione della responsabilità si legge: «The contents of this publication do not necessarily reflect the position or opinion of the European Commission.» (i contenuti di questa pubblicazione non riflettono necessariamente la posizione o l'opinione della Commissione europea). Lo studio non è giuridicamente vincolante.
Questa guida illustra cosa propone lo studio e affianca ogni proposta a ciò che l'ESPR stabilisce già. Dove lo studio va oltre il testo dell'ESPR, cioè sul periodo di disponibilità del passaporto e sulle lingue, lo segnaliamo. Tutto ciò che attribuiamo allo studio è una proposta, non una norma di legge. Quali capi rientrano nell'ambito di applicazione è spiegato nella nostra guida all'ambito di applicazione, gli identificativi nella nostra guida agli identificativi di prodotto.
4 blocchi
Identificazione e classificazione del prodotto, identificazione del produttore, informazioni sul prodotto e documentazione di conformità: così lo studio raggruppa i campi che propone (sezione 7, tabelle da 5 a 8). Non è legge.
Lotto
Lo studio propone gli identificativi di lotto come requisito minimo; quelli a livello di articolo sarebbero facoltativi, un punto che, secondo la sezione 9.1, è «currently under analysis» (attualmente in fase di analisi). L'ESPR rimette la scelta del livello all'atto delegato (articolo 9, paragrafo 2, lettera d)).
3 livelli di accesso
Pubblico, solo autorità e interesse legittimo: le categorie che lo studio assegna campo per campo (sezione 9.2, tabella 14). L'ESPR rimette i diritti di accesso all'atto delegato (articolo 9, paragrafo 2, lettera f)).
18 mesi
La data di applicazione di un atto delegato non è anteriore a 18 mesi dopo la sua entrata in vigore, tranne in casi debitamente giustificati (articolo 4, paragrafo 4, dell'ESPR). Al 19 ottobre 2026 non era stato adottato alcun atto delegato per il tessile.
1. Cosa stabilisce già l'ESPR e cosa deve ancora decidere l'atto delegato per il tessile
Articolo 9, paragrafo 2, lettere a), d), f) e i), regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR)
I requisiti relativi al passaporto digitale di prodotto definiti negli atti delegati specificano, secondo i gruppi di prodotti, «i dati da inserire nel passaporto digitale di prodotto in applicazione dell'allegato III»; «se il passaporto digitale di prodotto debba essere stabilito a livello di modello, di lotto o di articolo, e la definizione di tali livelli»; «i soggetti che devono avere accesso ai dati del passaporto digitale di prodotto e i dati a cui devono avere accesso»; e «il periodo durante il quale il passaporto digitale di prodotto deve restare disponibile, che corrisponde almeno alla durata attesa di un prodotto specifico».
L'ESPR fissa quindi la cornice, non il contenuto. Il passaporto diventa una condizione per immettere sul mercato capi di abbigliamento solo quando un atto delegato lo prescrive, e i dati in esso contenuti devono essere accurati, completi e aggiornati (articolo 9, paragrafo 1). L'allegato III funziona come un menu: l'atto delegato specifica «i dati che possono o devono essere inclusi nel passaporto digitale di prodotto» scegliendoli tra gli elementi elencati alle lettere da a) a l), che vanno dalle informazioni prescritte dall'articolo 7 o da altro diritto dell'Unione e dagli identificativi fino alla documentazione di conformità e ai dati sugli operatori. Alcune regole sul contenuto discendono già dall'ESPR ogni volta che un atto delegato relativo a uno specifico gruppo di prodotti stabilisce obblighi di informazione e prescrive un passaporto, fatte salve le eccezioni che il regolamento consente (per esempio una dispensa dal passaporto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4): le informazioni sulle sostanze che destano preoccupazione devono comprendere almeno il nome (o il codice numerico), il punto in cui si trovano, la concentrazione, la concentrazione massima o l'intervallo di concentrazione, le istruzioni per l'uso sicuro e le informazioni per il fine vita, fatte salve le esenzioni e le soglie che la Commissione può stabilire (articolo 7, paragrafi 5 e 6); i fabbricanti e gli importatori devono indicare nome, indirizzo postale e recapito elettronico sulla parte pubblica del passaporto, se applicabile (articoli 27, paragrafo 6, e 29, paragrafo 3); e le istruzioni digitali vanno inserite nel passaporto (articolo 27, paragrafo 7). Supporti dati e registro sono trattati nella nostra guida ai supporti dati.
| Domanda | Fissato oggi dall'ESPR | Proposto dallo studio JRC (non è legge) |
|---|---|---|
| Quali dati | Scelti dall'atto delegato tra gli elementi dell'allegato III, lettere da a) a l); informazioni sulle sostanze che destano preoccupazione come previsto dall'articolo 7, paragrafo 5, fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 6. | Quattro blocchi di campi (sezione 7, tabelle da 5 a 8). |
| Modello, lotto o articolo | Deciso e definito dall'atto delegato (articolo 9, paragrafo 2, lettera d)); i dati devono riferirsi a quel livello (articolo 10, paragrafo 1, lettera f)). | Identificativi di lotto come requisito minimo; ogni campo a livello di modello o di lotto; identificativi a livello di articolo facoltativi (sezione 9.1, tabella 13). |
| Chi vede cosa | Deciso dall'atto delegato (articolo 9, paragrafo 2, lettera f)); accesso gratuito e facile sulla base di tali diritti (articolo 11, primo comma, lettera b)); recapiti del fabbricante e dell'importatore sulla parte pubblica, se applicabile (articoli 27, paragrafo 6, e 29, paragrafo 3). | Tre categorie (pubblico, solo autorità, persone con un interesse legittimo), assegnate campo per campo (sezione 9.2, tabella 14). |
| Chi crea e aggiorna | Deciso dall'atto delegato (articolo 9, paragrafo 2, lettere g) e h)). | L'importatore di un prodotto di un fabbricante extra-UE fungerebbe da custode dei dati dei fornitori (sezione 9.3.2). |
| Per quanto tempo | Fissato nell'atto delegato; almeno la durata attesa di un prodotto specifico (articolo 9, paragrafo 2, lettera i)), «anche in caso di insolvenza dell'operatore economico responsabile della sua creazione, o in caso di liquidazione o cessazione della sua attività nell'Unione» (articolo 11, primo comma, lettera e)). | La sezione 9.3.2 attribuisce all'ESPR un minimo di dieci anni; il regolamento non contiene una regola del genere per il passaporto (cfr. la sezione 5 di questa guida). |
| Impronta | Un atto delegato può prescrivere informazioni sull'impronta di carbonio o sull'impronta ambientale (articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto i); allegato I, lettere m) e n)). | Classe di prestazione pubblica, valore assoluto ad accesso limitato, livello di modello, valori predefiniti ammessi (sezioni 7.3, 9.1, 9.2). |
I tempi non sono ancora definiti. La tabella riporta cosa indicava ciascuna fonte ufficiale al 19 ottobre 2026; la cronologia completa è nel nostro calendario generale del DPP.
| Voce | Stato al 19 ottobre 2026 |
|---|---|
| Atto delegato ESPR per il tessile (abbigliamento) | Non adottato; nessuna bozza pubblicata. Una ricerca nei registri dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE non ha individuato alcun atto di questo tipo. |
| Pagina DPP della Commissione (aggiornata il 15 ottobre 2026) | Indica «Q3–Q4 2027» (tra il terzo e il quarto trimestre 2027) per l'adozione degli atti delegati ESPR per tessili, alluminio e pneumatici, in un calendario che la pagina stessa definisce indicativo. |
| Pagina della Commissione su abbigliamento e DPP (aggiornata il 7 agosto 2026) | «Q4 2027: Planned adoption of the ESPR Delegated Act for textiles» (quarto trimestre 2027: adozione prevista dell'atto delegato ESPR per i tessili), in un calendario di attuazione indicativo. |
| Have your say, iniziativa 16116 (ultima modifica 12 dicembre 2025) | Adozione prevista nel primo trimestre 2027; una consultazione pubblica prevista per il quarto trimestre 2025 non è stata avviata e non è stato pubblicato alcun invito a presentare contributi. |
| Studio preparatorio del JRC, 4ª tappa | «Policy scenarios, and elements to be included in the Digital Product Passport» (scenari strategici ed elementi da includere nel passaporto digitale di prodotto): «To be communicated» (da comunicare) (piano di progetto del JRC). |
| Data di applicazione | Non anteriore a 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato, «tranne in casi debitamente giustificati» (articolo 4, paragrafo 4). |
Lo studio descrive il proprio ruolo con modestia: afferma di far parte dello studio preparatorio a sostegno del futuro atto delegato sui prodotti tessili di abbigliamento e, nella sezione 1, precisa che «The findings presented require validation through extensive stakeholder consultation and subsequent refinement during the impact assessment phase of the delegated act.» (i risultati presentati richiedono una convalida attraverso un'ampia consultazione dei portatori di interessi e un successivo affinamento nella fase di valutazione d'impatto dell'atto delegato). Secondo la pagina della Commissione su abbigliamento e DPP, la valutazione d'impatto e l'atto delegato si avvalgono di uno studio tecnico, comprensivo di una consultazione dei portatori di interessi, svolto dal Centro comune di ricerca (JRC). Il frontespizio dello studio reca l'intestazione JRC Science for Policy Report e il sottotitolo «JRC recommendations to support DPP requirements in the framework of the ESPR Regulation»; numero JRC, ISBN e DOI sono ancora segnaposto.
2. I campi dati proposti dallo studio, blocco per blocco
La sezione 7 dello studio elenca i campi proposti in quattro tabelle, indicando per ciascuno una metodologia di riferimento, il tipo di dato, la disposizione dell'ESPR e una valutazione del grado di maturità. La sezione 9 assegna a ogni campo un livello (tabella 13) e una categoria di accesso (tabella 14). La tabella seguente riunisce le tabelle 13 e 14: i campi sono riportati con le denominazioni usate dallo studio (tradotte) e raggruppati secondo le dieci categorie di dati di quelle tabelle. Nessuno di questi campi è oggi un obbligo di legge.
| Categoria di dati (tabelle 13 e 14) | Campo (denominazione dello studio, tradotta) | Livello proposto (tabella 13) | Accesso proposto (tabella 14) |
|---|---|---|---|
| Identificazione e classificazione | ID univoco del prodotto (facoltativo) | Articolo | Pubblico |
| ID del lotto | Lotto | Pubblico | |
| ID del modello; categoria di prodotto ESPR e PEFCR; codice della merce | Modello | Pubblico | |
| Identificazione del produttore | Identificativo univoco dell'operatore; nome e indirizzo dell'operatore (fabbricante, importatore, altro); identificativo univoco del sito | Lotto | Pubblico |
| Recapiti dell'operatore (fabbricante, importatore e altro) | Lotto | Solo autorità | |
| Materiale | Composizione fibrosa; specifica dei componenti | Modello | Pubblico |
| Proprietà meccaniche | Punteggio di robustezza (robustness score) | Modello | Pubblico |
| Ispezione visiva; spiralità; variazione dimensionale | Lotto (autodichiarazione) o modello (certificazione di terza parte) | Pubblico | |
| Certificazione di conformità | Lotto (autodichiarazione) o modello (certificazione di terza parte) | Solo autorità | |
| Proprietà chimiche | Sostanze che destano preoccupazione; concentrazione delle sostanze che destano preoccupazione; istruzioni pertinenti per l'uso sicuro | Lotto | Pubblico |
| Posizione delle sostanze che destano preoccupazione; informazioni pertinenti per smontaggio, riutilizzo, riciclaggio e gestione a fine vita | Lotto | Interesse legittimo | |
| Riciclabilità | Punteggio di riciclabilità (recyclability score) | Modello | Pubblico |
| Certificazione di conformità | Modello | Solo autorità | |
| Contenuto riciclato | Contenuto riciclato (%) | Modello | Pubblico |
| Tipo di rifiuto | Lotto | Pubblico | |
| Peso (accessori esclusi) | Lotto | Interesse legittimo / solo autorità | |
| Quantità di materiale riciclato | Modello | Interesse legittimo / solo autorità | |
| Certificazione di conformità | Lotto | Solo autorità | |
| Altro diritto dell'UE (contenuto biologico, Ecolabel) | Contenuto biologico (%) (facoltativo); Ecolabel UE (facoltativo) | Modello | Pubblico |
| Quantità di materiale biologico (facoltativa) | Modello | Interesse legittimo / solo autorità | |
| Certificazione di conformità (facoltativa) | Lotto | Solo autorità | |
| Impronta del prodotto | Impronta di carbonio/ambientale del prodotto, classe di prestazione; peso | Modello | Pubblico |
| Impronta di carbonio/ambientale del prodotto, valore assoluto; parametri di calcolo dell'impronta di carbonio | Modello | Interesse legittimo / solo autorità | |
| Dichiarazione di conformità | Modello | Solo autorità | |
| Manuali e istruzioni | Istruzioni di manutenzione; istruzioni di riparazione (facoltative); contatti dei servizi di riparazione offerti dal marchio (facoltativi); durata della garanzia | Modello | Pubblico |
Oltre ai campi indicati come facoltativi nella tabella 13, altre voci facoltative sarebbero ammesse solo se non duplicano campi regolamentati né si sovrappongono ad essi, e non riguarderebbero la sostenibilità, salvo che un indicatore sia definito nello studio preparatorio e recepito nell'atto delegato. Lo studio cita come esempi codici logistici, condizioni di pagamento e specifiche tecniche; l'accesso a tali voci sarebbe riservato ai soggetti con un interesse legittimo (sezione 7).
Dati di identificazione e del produttore (tabelle 5 e 6). Lo studio propone un GTIN serializzato per l'ID del prodotto a livello di articolo, un GTIN più il numero di lotto per l'ID del lotto e un GTIN-13 per l'ID del modello, o equivalenti, ciascuno «compliant with prEN18219» (conforme alla prEN18219). Quel progetto è diventato la norma EN 18219:2026 «Passaporto digitale di prodotto - Identificativi unici», una delle sei norme sul DPP i cui riferimenti sono stati pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2026/1736 (cfr. la nostra guida alle norme DPP). La classificazione combinerebbe una categoria di prodotto ESPR, la categoria di prodotto PEFCR e il codice HS o TARIC. Il blocco sull'identificazione del produttore comprende il fabbricante, l'importatore (solo se il fabbricante non è stabilito nell'UE) e l'operatore responsabile ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 o di norme analoghe, rispecchiando l'allegato III, lettere da g) a k); l'identificativo del sito si riferisce al luogo in cui il prodotto è stato fabbricato.
Informazioni sul prodotto e documentazione di conformità (tabelle 7 e 8). La composizione fibrosa segue il regolamento sull'etichettatura dei prodotti tessili. Il punteggio di robustezza, il punteggio di riciclabilità e il contenuto riciclato figurano tra i potenziali obblighi di informazione dello studio preparatorio ESPR sui tessili, di cui lo studio sul DPP fa parte; i relativi metodi restano da proporre nell'atto delegato. I campi sulle sostanze che destano preoccupazione riprendono i cinque elementi dell'articolo 7, paragrafo 5, dell'ESPR; lo studio osserva che oggi i dati sulla concentrazione in genere non vengono comunicati e che i dati sulla posizione non vengono comunicati. La tabella 8 aggiunge gli elementi di prova: una certificazione di conformità (verifica di terza parte) o una dichiarazione di conformità (autodichiarazione) per ciascuna asserzione e, solo nello scenario dell'autodichiarazione, risultati delle prove, pesi e quantità in chilogrammi e valori dell'impronta. Per i dati sulle prestazioni ambientali lo studio delinea due scenari: un'asserzione verificata da terzi, per la quale il passaporto mostra solo la certificazione, oppure un'autodichiarazione con parametri di calcolo e documentazione tecnica che consentano alle autorità di vigilanza del mercato di ricalcolare il risultato (sezione 7.4).
3. Modello, lotto o articolo: l'ESPR lascia aperta la scelta, lo studio propone gli identificativi di lotto
Considerando 33, ESPR
Il termine «modello» “indica solitamente una versione di un prodotto in cui tutte le unità condividono le stesse caratteristiche tecniche pertinenti per i requisiti di progettazione ecocompatibile e lo stesso identificativo del modello; il termine «lotto» indica solitamente un sottoinsieme di un modello specifico composto da tutti i prodotti fabbricati in uno specifico stabilimento di fabbricazione in un determinato momento; il termine «articolo» indica solitamente una singola unità di un modello.”
Sul piano giuridico il livello resta aperto: lo decide l'atto delegato, che definisce anche i livelli (articolo 9, paragrafo 2, lettera d)), e il considerando 33 chiede che le valutazioni d'impatto analizzino i costi e i benefici di ciascun livello. Lo studio precisa ulteriormente le descrizioni per l'abbigliamento. Un modello condivide «the same technical characteristics, pattern and construction, not necessarily requiring colour and size distinctions» (le stesse caratteristiche tecniche, lo stesso cartamodello e la stessa costruzione, senza richiedere necessariamente distinzioni di colore e taglia); un lotto comprende tutti i prodotti di un modello fabbricati nello stesso stabilimento e nello stesso momento «under the same conditions, using the same materials and processes» (nelle stesse condizioni, con gli stessi materiali e processi); un articolo è una singola unità.
La proposta centrale dello studio è «to require batch identifiers as the minimum requirement» (prescrivere gli identificativi di lotto come requisito minimo), e ogni passaporto verrebbe compilato con dati di lotto o di modello a seconda del campo (sezione 9.1). Gli identificativi a livello di articolo resterebbero facoltativi e sono «currently under analysis» (attualmente in fase di analisi); un passaporto a livello di articolo potrebbe ereditare i dati di lotto o di modello, con l'aggiunta successiva dei dati specifici dell'articolo. Le motivazioni dello studio:
| Gruppo di campi | Livello proposto | Motivazione dello studio (sezione 9.1) |
|---|---|---|
| Classificazione, composizione fibrosa, componenti, punteggio di robustezza, punteggio di riciclabilità, Ecolabel UE, informazioni su manutenzione, riparazione e garanzia | Modello | Costanti all'interno di un modello o fissati in fase di progettazione; il punteggio di riciclabilità dipende esclusivamente dalla composizione e l'Ecolabel UE viene assegnato per modello. |
| Operatori e sito di fabbricazione | Lotto | Il sito può variare all'interno di uno stesso modello e solo il sito esatto consente di convalidare i parametri dell'impronta; uno stesso modello può essere immesso sul mercato da più importatori. |
| Prove meccaniche | Lotto in caso di autodichiarazione; modello in caso di certificazione di terza parte | Nella pratica le prove si eseguono per lotto; imporre la certificazione di terza parte aumenterebbe sensibilmente i costi, per cui per i risultati certificati si prende in considerazione il livello di modello. |
| Proprietà chimiche | Lotto come minimo | I coloranti possono modificare la composizione chimica anche all'interno di un lotto, per cui andrebbero inclusi «all chemicals associated with all possible colours within that batch» (tutte le sostanze chimiche associate a tutti i colori possibili all'interno di quel lotto), «reflecting a worst-case scenario» (secondo lo scenario più sfavorevole). |
| Contenuto riciclato e biologico | Quote a livello di modello; verifica a livello di lotto | Le quote derivano dalla specifica del modello; la verifica segue l'attuale prassi di certificazione di terza parte. |
| Impronta ambientale e di carbonio | Modello, come base | Le differenze tra lotti esistono ma sono difficili da rilevare; gli operatori potrebbero usare valori predefiniti, medie o scenari più sfavorevoli per colmare le lacune nei dati. |
Per le vendite online, l'ESPR impone all'atto delegato di stabilire «le modalità in cui il passaporto digitale di prodotto deve essere reso accessibile ai clienti prima che essi siano vincolati da un contratto di vendita, noleggio o vendita rateale, anche in caso di vendita a distanza» (articolo 9, paragrafo 2, lettera e)). Quando un atto delegato prescrive il passaporto, è l'ESPR stesso a obbligare l'operatore economico che immette il prodotto sul mercato a fornire ai rivenditori e ai fornitori di mercati online una copia digitale del supporto dati o, se pertinente, dell'identificativo univoco del prodotto, affinché possano renderlo accessibile ai clienti potenziali che non possono accedere fisicamente al prodotto, e a fornire tale copia o un link a una pagina web gratuitamente, tempestivamente e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta (articolo 10, paragrafo 3); cfr. la nostra guida alla vendita online. Poiché un mercato online non può garantire quale lotto riceverà il cliente, lo studio suggerisce di ammettere, nella fase dell'offerta, dati a livello di modello o il passaporto di un lotto rappresentativo, rinviando i dati completi al momento in cui all'ordine viene assegnato un prodotto fisico.
4. Chi vedrebbe cosa: i tre livelli di accesso dello studio
L'ESPR non definisce livelli di accesso. Lascia all'atto delegato il compito di specificare «i soggetti che devono avere accesso ai dati del passaporto digitale di prodotto e i dati a cui devono avere accesso» (articolo 9, paragrafo 2, lettera f)), garantisce un accesso gratuito e facile sulla base di tali diritti (articolo 11, primo comma, lettera b)), limita di conseguenza i diritti di aggiornamento (articolo 11, primo comma, lettera f)) e annovera la tutela delle informazioni commerciali riservate tra i motivi per esentare elementi delle informazioni sulle sostanze che destano preoccupazione (articolo 7, paragrafo 6, lettera b)). Il quadro giuridico è illustrato nella nostra guida ai diritti di accesso.
Lo studio distingue tre categorie (sezione 9.2): informazioni «available to any user without authentication» (disponibili a qualsiasi utente senza autenticazione); informazioni per organismi notificati, autorità di vigilanza del mercato, dogane e Commissione, «including compliance documentation, test results and other information required for regulatory purposes» (compresi documentazione di conformità, risultati delle prove e altre informazioni richieste a fini regolamentari); e informazioni per persone con un interesse legittimo, come i riciclatori. Lo studio cita le informazioni commerciali riservate come motivo per limitare l'accesso ad alcuni campi: i fornitori considerano riservati i dati tecnici sulle proprietà delle fibre e sull'uso di sostanze chimiche, e i parametri di calcolo dell'impronta possono rivelare dettagli della produzione (sezione 9.2.1). La tabella 14 mantiene tuttavia pubbliche la composizione fibrosa e le sostanze che destano preoccupazione con la loro concentrazione, e limita l'accesso ai parametri di calcolo. Secondo lo studio, le informazioni pubbliche sul prodotto nel punto vendita dovrebbero essere a livello di modello, tranne quelle sulle sostanze che destano preoccupazione. Campo per campo (cfr. la tabella della sezione 2), la maggior parte dei campi sarebbe pubblica; la posizione delle sostanze che destano preoccupazione e le informazioni sul fine vita sarebbero destinate alle persone con un interesse legittimo; i documenti di conformità e i recapiti dell'operatore, alle sole autorità; il peso esclusi gli accessori, le quantità di materiale riciclato e biologico, i valori assoluti dell'impronta e i parametri di calcolo, alle persone con un interesse legittimo o alle autorità. Il peso del prodotto usato per l'impronta sarebbe pubblico.
Tre punti richiedono attenzione. In primo luogo, lo studio non è coerente sui dati chimici: la tabella 14 indica come pubblica la concentrazione delle sostanze che destano preoccupazione, mentre le conclusioni citano «detailed chemical concentration ranges or verification documentation» (intervalli dettagliati di concentrazione chimica o documentazione di verifica) tra i dati sensibili il cui accesso va limitato (sezione 10). In secondo luogo, la descrizione delle categorie colloca i risultati delle prove tra le informazioni per le autorità, mentre la tabella 14 indica come pubblici i tre campi relativi alle prove. In terzo luogo, la tabella 14 riserva i recapiti dell'operatore alle sole autorità, ma l'ESPR impone già a fabbricanti e importatori di indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale e i mezzi elettronici di comunicazione «sulla parte pubblica del passaporto digitale di prodotto, se applicabile» (articolo 27, paragrafo 6, lettera a); per gli importatori l'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), usa la formula «se del caso»); lo studio non discute questa disposizione. Sarà l'atto delegato a decidere quali dati rientrano in quale categoria; la tabella 14 non vincola nessuno.
5. Custodi, aggiornamenti, conservazione e lingua: le idee di governance dello studio a confronto con la legge
La sezione 9.3 dello studio tratta di chi garantisce nel tempo la correttezza dei dati del passaporto, e le conclusioni (sezione 10) aggiungono un punto sulla lingua. Alcune affermazioni riprendono l'ESPR, altre sono proposte e due vanno oltre il regolamento: il periodo di conservazione di dieci anni che lo studio attribuisce all'ESPR (sezione 9.3.2) e l'affermazione, formulata senza citare alcuna disposizione, secondo cui il passaporto deve essere disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE (sezione 10).
| Tema | Fissato oggi dall'ESPR | Proposto o affermato dallo studio JRC (non è legge) |
|---|---|---|
| Responsabilità | I fabbricanti che immettono prodotti sul mercato, e gli importatori prima di immetterli, devono assicurare che sia disponibile un passaporto, compresa una copia di riserva (articoli 27, paragrafo 1, lettera c), e 29, paragrafo 2, lettera c)). | L'importatore di un prodotto di un fabbricante extra-UE creerebbe la voce del passaporto e dovrebbe «function as a custodian of data that it did not generate itself» (fungere da custode di dati che non ha generato in proprio), dopo averli verificati; la responsabilità sarebbe condivisa con il fabbricante (sezione 9.3.2). |
| Prodotti modificati | Un nuovo passaporto per un prodotto che ne ha già uno deve essere collegato all'originale (articolo 11, primo comma, lettera d)). È fabbricante chi fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio (articolo 2, punto 42)); l'importatore o il distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, o lo modifica in modo da incidere sulla conformità, è considerato fabbricante (articolo 34). | Se un operatore a valle stampa o ricama un capo e lo immette sul mercato con il proprio nome o marchio, i dati a monte sarebbero ereditati se ancora validi, mentre i parametri modificati (ad es. sostanze che destano preoccupazione aggiunte di recente) sarebbero oggetto di una nuova dichiarazione; atti delegati e norme tecniche dovrebbero stabilire le regole per collegare i passaporti a monte e a valle (sezione 9.3.1). |
| Archiviazione | Presso l'operatore economico responsabile della creazione del passaporto o presso fornitori di servizi di passaporto digitale di prodotto (articolo 11, primo comma, lettera c)); il registro conserva almeno gli identificativi univoci (articolo 13, paragrafo 1). | Nel registro UE solo gli identificativi e un insieme limitato di dati di riferimento; i contenuti in sistemi decentrati (sezione 9.3.3). |
| Durata di conservazione | Fissata dall'atto delegato; il periodo «corrisponde almeno alla durata attesa di un prodotto specifico» (articolo 9, paragrafo 2, lettera i)). | «The ESPR requires that the DPP remains available for at least ten years after the product has been placed on the market, unless the delegated act specifies otherwise.» (l'ESPR impone che il DPP resti disponibile per almeno dieci anni dopo l'immissione del prodotto sul mercato, salvo diversa indicazione dell'atto delegato) (sezione 9.3.2). Non è previsto dall'ESPR; vedi sotto. |
| Lingua | «in una lingua che può essere facilmente compresa dai clienti, stabilita dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto deve essere messo a disposizione o nel quale deve essere messo in servizio» (articolo 7, paragrafo 8). | «The DPP must be available in all official EU languages.» (il DPP deve essere disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE) (sezione 10). |
| Integrità | «sono assicurate l'autenticazione, l'affidabilità e l'integrità dei dati» (articolo 11, primo comma, lettera g)). | Verifica mediante prove sul prodotto, documentazione della catena di custodia per il contenuto riciclato o biologico e per le impronte, e identificativi corretti (sezione 9.3.4). |
Sulla durata di conservazione, la frase sui dieci anni non corrisponde al regolamento, e la sezione 2.1.3 dello studio stesso indica la regola corretta (almeno la durata attesa, con un periodo fissato nell'atto delegato). La formulazione «per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato o di messa in servizio di un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, salvo che in detto atto delegato sia specificato un periodo differente» si trova all'articolo 27, paragrafo 3, e riguarda la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità. Una soglia minima distinta vale per le istruzioni digitali, che il fabbricante inserisce nel passaporto: devono essere accessibili online «durante il ciclo di vita previsto del prodotto e in ogni caso per almeno 10 anni» (articolo 27, paragrafo 7).
Sulla lingua, «all official EU languages» (tutte le lingue ufficiali dell'UE) è la lettura dello studio; l'ESPR lascia la scelta della lingua a ciascuno Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione. Sulla custodia dei dati, lo studio parla degli importatori, ma la questione è più ampia. Ai sensi dell'ESPR il «fabbricante» è «la persona fisica o giuridica che fabbrica il prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio» (articolo 2, punto 42)). Un marchio UE che fa realizzare i propri capi da stabilimenti terzi e li vende con il proprio nome è il fabbricante, e la maggior parte dei dati del suo passaporto proverrà dai fornitori. La nostra guida per fabbricanti e marchi privati illustra questo ruolo.
6. Campi sull'impronta ambientale: cosa propone lo studio e cos'è il metodo PEF
L'ESPR non rende obbligatoria alcuna impronta per l'abbigliamento. Un atto delegato può prescrivere informazioni sulle prestazioni del prodotto, «compreso un punteggio relativo alla riparabilità, un punteggio relativo alla durabilità, un'impronta di carbonio o un'impronta ambientale» (articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto i)), e la Commissione «può basare» le classi di prestazione su singoli parametri o su punteggi aggregati (articolo 7, paragrafo 4). L'ESPR definisce l'impronta ambientale come una quantificazione effettuata «sulla base del metodo dell'impronta ambientale di prodotto, come da raccomandazione (UE) 2021/2279, o di altri metodi scientifici sviluppati da organizzazioni internazionali e ampiamente testati in collaborazione con diversi settori industriali e adottati o attuati dalla Commissione in altro diritto dell'Unione» (articolo 2, punto 24)).
| Domanda | Fissato oggi dall'ESPR | Proposto dallo studio JRC (non è legge) |
|---|---|---|
| È richiesta un'impronta? | Solo se l'atto delegato stabilisce un obbligo di informazione (articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto i); allegato I, lettere m) e n)). | Classe di prestazione, valore assoluto, confronto con il benchmark della PEFCR (solo tabella 8), parametri di calcolo, peso e una certificazione o dichiarazione di conformità (tabelle 7, 8 e 13; le tabelle 13 e 14 riportano solo la dichiarazione). |
| Metodo | Metodo PEF della raccomandazione (UE) 2021/2279 o altri metodi scientifici sviluppati da organizzazioni internazionali, ampiamente testati con l'industria e adottati o attuati dalla Commissione in altro diritto dell'Unione (articolo 2, punto 24)); impronta di carbonio basata su una valutazione del ciclo di vita che utilizza unicamente la categoria di impatto dei cambiamenti climatici (articolo 2, punto 25)). | Un metodo da proporre nell'atto delegato, basato sulla PEFCR (cambiamenti climatici per l'impronta di carbonio, un punteggio unico per l'impronta ambientale), che tiene conto solo in parte delle fasi del ciclo di vita, come descritto nello studio preparatorio ESPR (tabella 7). |
| Livello | Deciso dall'atto delegato (articolo 9, paragrafo 2, lettera d)). | Livello di modello come base; valori predefiniti, medie o scenari più sfavorevoli per colmare le lacune nei dati; regole di calcolo da definire nell'atto delegato (sezione 9.1). |
| Chi la vede | Deciso dall'atto delegato (articolo 9, paragrafo 2, lettera f)). | Classe di prestazione pubblica; valore assoluto e parametri di calcolo per persone con un interesse legittimo o per le autorità (tabella 14). |
La raccomandazione (UE) 2021/2279 definisce il metodo dell'impronta ambientale di prodotto (PEF) come «metodo generale, di cui all'allegato I, per misurare e comunicare il potenziale impatto che un prodotto ha sull'ambiente durante il suo ciclo di vita» e aggiunge: «Laddove esista, la PEFCR dovrebbe essere usata per calcolare l'impronta ambientale di un prodotto appartenente alla categoria in questione» (punto 2, lettere a) ed e)). Al punto 1.3 precisa che «non si applica all'attuazione della legislazione vincolante dell'UE che prevede una metodologia specifica», e una metodologia specifica è proprio ciò che lo studio si aspetta dall'atto delegato. La pagina della Commissione sul metodo PEF (aggiornata il 9 ottobre 2026) elenca Apparel and Footwear (abbigliamento e calzature) tra le PEFCR esistenti.
Lo studio non propone un punteggio PEF sull'intero ciclo di vita per ogni capo. Le sue voci sul metodo rinviano a una considerazione parziale delle fasi del ciclo di vita, senza elencarle nello studio sul DPP stesso; lo studio valuta come molto basso il grado di maturità dei valori dell'impronta e, nella tabella 7, afferma che le classi di prestazione «should be developed considering the efforts, costs and administrative burdens related to the data collection and calculation of footprint indicators» (dovrebbero essere sviluppate tenendo conto degli sforzi, dei costi e degli oneri amministrativi legati alla raccolta dei dati e al calcolo degli indicatori dell'impronta). La sua analisi del settore ha rilevato che i dati sull'impronta vengono di norma calcolati a livello di modello e che i portatori di interessi ritengono impraticabile un'impronta a livello di lotto (sezione 5.2.1).
7. Cosa possono preparare ora i marchi: suggerimenti pratici, non obblighi di legge
Nulla di quanto segue è oggi richiesto dalla legge. I suggerimenti seguono lo studio, l'indicazione pubblica più dettagliata che abbiamo trovato, e potrebbero cambiare quando l'atto delegato verrà redatto. Dove un punto si basa sull'ESPR stesso, la tabella lo indica.
| Ambito | Cosa preparare (suggerimento) | Riferimento |
|---|---|---|
| Identificativi | Identificativi di modello (GTIN o equivalente) e identificativi di lotto nel PLM o nell'ERP, collegati agli ordini di produzione; mantenete la possibilità di serializzare gli articoli in un secondo momento. | Studio, sezioni 7.1 e 9.1 (proposta); ESPR, articolo 9, paragrafo 2, lettera d), e allegato III, lettere b) e c) (aperto); EN 18219:2026 (norma armonizzata; un passaporto conforme alla norma si presume conforme ai requisiti degli articoli 10 e 11 dell'ESPR nella misura in cui la norma li contempla, articolo 41, paragrafo 2). |
| Stabilimento per lotto | Un registro che indichi quale sito ha prodotto ciascun lotto (con l'identificativo del sito) e, se importate, l'importatore di ciascun lotto. | Studio, tabella 6 e sezione 9.1 (proposta); ESPR, allegato III, lettere da g) a k) (menu). |
| Sostanze chimiche | Dichiarazioni dei fornitori per lotto che coprano ogni variante di colore: sostanze che destano preoccupazione, posizione nel capo e concentrazione (o concentrazione massima o intervallo di concentrazione). | ESPR, articolo 7, paragrafo 5 (contenuto minimo una volta applicabile un atto delegato); studio, sezione 9.1 (scenario più sfavorevole su tutti i colori). |
| Contenuto riciclato e biologico | Quote per modello; certificati, pesi e tipo di rifiuto per lotto. | Studio, tabelle 8 e 13 (proposta). |
| Prove di qualità | Risultati di ispezione visiva, spiralità e variazione dimensionale per lotto, con il metodo di prova utilizzato. | Studio, tabella 8 e sezione 9.1 (proposta). |
| Dati per l'impronta | Dati a livello di modello e peso medio del prodotto, accessori inclusi, indicando dove si userebbero valori predefiniti. | Studio, tabella 8 e sezione 9.1 (proposta); raccomandazione (UE) 2021/2279 (non giuridicamente vincolante). |
| Contratti con i fornitori | Obblighi di fornire, aggiornare e correggere i dati, di contrassegnare i dati riservati e di consentirne la comunicazione alle autorità. | Studio, sezioni 9.2.1, 9.3.2 e 9.3.4 (proposta); ESPR, articolo 9, paragrafo 1, e articolo 11, primo comma, lettera g). |
| Recapiti e lingua | Considerate pubblici i recapiti del fabbricante e dell'importatore; pianificate la traduzione per i mercati in cui vendete. | ESPR, articolo 27, paragrafo 6, articolo 29, paragrafo 3, e articolo 7, paragrafo 8 (legge). |
La nostra checklist di preparazione al DPP elenca cosa avere pronto prima dell'atto delegato per il tessile; la guida all'audit di preparazione mostra come misurare a che punto sono oggi i vostri dati di prodotto; la guida alla scelta del fornitore tratta la copia di riserva e le clausole contrattuali con chi ospita il passaporto; la guida alle sostanze che destano preoccupazione spiega le regole sulle sostanze chimiche.
AUDIT DPP
Scoprite quali di questi campi i vostri dati possono già coprire.
Valutiamo i vostri dati di prodotto, i vostri sistemi e i dati che ricevete dai fornitori rispetto ai requisiti dell'ESPR per il passaporto e ai campi proposti per l'abbigliamento, così saprete dove sono le lacune prima che venga adottato l'atto delegato per il tessile. Sotto NDA.
Inizia il tuo audit DPPDomande frequenti
Lo studio JRC decide cosa entrerà nel DPP dell'abbigliamento?
Il DPP dell'abbigliamento dovrà essere a livello di articolo?
I dati chimici nel passaporto saranno pubblici?
Per quanto tempo deve restare disponibile il DPP dell'abbigliamento? Dieci anni?
Il DPP dovrà essere disponibile in tutte le lingue dell'UE?
Quando diventerà obbligatorio il DPP dell'abbigliamento?
Fonti
- ESPRRegolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE. Considerando 33; articolo 2, punti 24), 25) e 42); articolo 4, paragrafo 4; articolo 7, paragrafi 2, 4, 5, 6 e 8; articoli 9, 10 e 11; articolo 13, paragrafo 1; articolo 27, paragrafi 1, 3, 6 e 7; articolo 29, paragrafi 2 e 3; articolo 34; articolo 41, paragrafo 2; allegati I e III. Consultato nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale; il regolamento non è stato modificato. Rettifiche verificate: 7.8.2024 (articoli 77 e 78), 28.4.2025 (articolo 20, articolo 41, paragrafo 4, articolo 65, paragrafo 3, e articolo 69, paragrafo 5), 27.11.2025 (solo versione tedesca) e 4.2.2026 (solo versione ceca); nessuna incide sui passaggi citati. CELEX 32024R1781 ↗
- Studio JRCStudy on DPP content for textile apparel products under ESPR (sottotitolo: JRC recommendations to support DPP requirements in the framework of the ESPR Regulation), External Study report prepared for the Joint Research Centre (rapporto di studio esterno realizzato per il Centro comune di ricerca; intestazione di copertina: JRC Science for Policy Report), PDF di 95 pagine (Textiles_DPP_20260513) con filigrana DRAFT; la copertina riporta solo l'anno 2026; elencato con la data 2026-05-13 nella pagina dei documenti del JRC Product Bureau per i prodotti tessili (gruppo di prodotti 467). I suoi identificativi di pubblicazione sono segnaposto, per cui non è possibile citare un DOI. Sono state utilizzate le sezioni 1, 2.1, 5.2.1, 7 (tabelle da 5 a 8), 9 (tabelle 13 e 14) e 10; consultato il 19.10.2026. PDF dello studio ↗ · Pagina dei documenti JRC ↗
- Piano di progetto JRCCentro comune di ricerca, Product Bureau, prodotti tessili, piano di progetto: tabella delle tappe, 4ª tappa «Policy scenarios, and elements to be included in the Digital Product Passport» (scenari strategici ed elementi da includere nel passaporto digitale di prodotto) con data «To be communicated» (da comunicare) (consultato il 19.10.2026). Piano di progetto JRC ↗
- Pagina DPP della CommissioneCommissione europea, pagina Digital Product Passport, calendario indicativo del DPP (aggiornata il 15.10.2026; consultata il 19.10.2026). Pagina DPP della Commissione ↗
- Pagina tessile della CommissioneCommissione europea, Textile apparel and the Digital Product Passport (abbigliamento tessile e passaporto digitale di prodotto), con il calendario di attuazione indicativo e il riferimento allo studio tecnico del JRC (aggiornata il 7.8.2026; consultata il 19.10.2026). Pagina della Commissione su abbigliamento e DPP ↗
- Have your sayCommissione europea, Have your say, iniziativa 16116, Specifiche per la progettazione ecocompatibile di capi di abbigliamento sostenibili e circolari (regolamento delegato; scheda modificata l'ultima volta il 12.12.2025; consultata il 19.10.2026). Have your say ↗
- Norme DPP armonizzateDecisione di esecuzione (UE) 2026/1736 della Commissione, del 14 luglio 2026, relativa alle norme armonizzate per i passaporti digitali di prodotto elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, allegato, voce 2 (EN 18219:2026). CELEX 32026D1736 ↗
- Raccomandazione PEFRaccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021, sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni, punti 1.3 e 2, lettere a) ed e). La rettifica del 23.5.2022 (GU L 144) ha sostituito il testo; i passaggi citati sono identici nel testo rettificato. Esiste un'ulteriore rettifica del 26.7.2024 solo in lingua slovacca. CELEX 32021H2279 ↗ · Commissione europea, Green Forum, pagina sul metodo PEF, elenco delle PEFCR esistenti (aggiornata il 9.10.2026; consultata il 19.10.2026). Pagina PEF della Commissione ↗
L'ESPR, la decisione di esecuzione (UE) 2026/1736 e la raccomandazione (UE) 2021/2279 sono stati consultati nelle versioni pubblicate nella Gazzetta ufficiale dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (EUR-Lex), con verifica delle rettifiche; i registri dell'Ufficio delle pubblicazioni sono stati consultati l'ultima volta il 20.10.2026 e non riportavano alcun atto delegato ESPR per il tessile; lo studio JRC, il piano di progetto e la pagina dei documenti del JRC, le pagine della Commissione sul DPP, sull'abbigliamento tessile e sul metodo PEF e la scheda di Have your say sono stati consultati il 19.10.2026. Lo studio JRC è uno studio esterno non vincolante: tutto ciò che questa guida gli attribuisce è una proposta. Questa guida va riverificata quando l'iniziativa 16116 di Have your say avvierà una consultazione o pubblicherà una bozza, o quando il JRC fisserà la data della sua 4ª tappa. Si tratta di informazioni di carattere generale, non di consulenza legale, finanziaria o di investimento.