GUIDA ACCESSO AI DATI

Chi può vedere i dati del vostro DPP? Diritti di accesso, riservatezza e sicurezza ai sensi dell'ESPR

Pubblicato 13.10.2026 · Aggiornato il 20.10.2026 · Tempo di lettura ~10 min · di Lior Gabriel Graetz · LG Fashion Labs

Il timore che i marchi di moda ci esprimono più spesso sul passaporto digitale di prodotto è quello di esporre i propri dati: i concorrenti vedranno l'elenco dei fornitori? Il pubblico vedrà i dati sulla composizione e sulle sostanze chimiche? Il fornitore di servizi DPP potrà riutilizzare i dati? L'ESPR, il regolamento (UE) 2024/1781, non risponde a queste domande prodotto per prodotto. Interviene a monte: subordina l'accesso ai dati del passaporto a diritti di accesso che l'atto delegato per ciascun gruppo di prodotti è chiamato a definire, e fissa requisiti essenziali, già vincolanti per ogni passaporto, su chi può modificare i dati, sull'integrità e sulla sicurezza.

Questa guida distingue ciò che il regolamento fissa già da ciò che per l'abbigliamento resta aperto: l'atto delegato per il tessile, le due norme armonizzate sui diritti di accesso e sull'integrità dei dati non ancora citate nella Gazzetta ufficiale, l'atto delegato sui fornitori di servizi di passaporto digitale di prodotto (fornitori di servizi DPP) e gli atti di esecuzione sulle credenziali digitali che l'ESPR consente di adottare ma che non sono stati proposti. Per sapere dove si trovano fisicamente i dati e cosa va sull'etichetta, consultate la nostra guida ai supporti dati e al registro.

Per gruppo di prodotti

L'accesso ai dati del passaporto è disciplinato dai diritti di accesso specifici a livello di gruppo di prodotti, stabiliti nell'atto delegato applicabile (articolo 10, paragrafo 1, lettera g), dell'ESPR).

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Norme DPP citate nella Gazzetta ufficiale con la decisione di esecuzione (UE) 2026/1736; la EN 18239 (diritti di accesso) e la EN 18246 (integrità) non sono ancora tra queste.

Nessuna vendita dei dati

I fornitori di servizi DPP non possono vendere, riutilizzare o trattare i dati del passaporto oltre quanto necessario per il servizio, salvo specifico accordo con l'operatore economico (articolo 11 dell'ESPR).

1. Cosa decide già il regolamento sull'accesso

Articolo 10, paragrafo 1, lettera g), regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR)

«l'accesso ai dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto è disciplinato conformemente ai requisiti essenziali di cui al presente articolo e all'articolo 11 e ai diritti di accesso specifici a livello di gruppo di prodotti quali specificati nell'atto delegato applicabile adottato a norma dell'articolo 4»

Non esiste quindi un'unica regola di accesso valida per tutti i prodotti. Ogni atto delegato deve specificare, a seconda del gruppo di prodotti, «i soggetti che devono avere accesso ai dati del passaporto digitale di prodotto e i dati a cui devono avere accesso» e «i soggetti che devono creare un passaporto digitale di prodotto o aggiornare i dati di un passaporto digitale di prodotto e quali dati possono inserire o aggiornare» (articolo 9, paragrafo 2, lettere f) e g)). Finché l'atto delegato per l'abbigliamento tessile non sarà adottato, la legge non stabilisce quali singoli dati relativi all'abbigliamento saranno pubblici e quali ad accesso limitato.

Il regolamento fissa invece la cerchia dei soggetti e il principio. Ai sensi dell'articolo 11, lettera b), i clienti, i fabbricanti, gli importatori, i distributori, i rivenditori, i riparatori professionisti, gli operatori indipendenti, i ricondizionatori, i rifabbricanti, i riciclatori, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali, le organizzazioni della società civile, i sindacati e altri soggetti interessati «hanno gratuitamente e facilmente accesso al passaporto digitale di prodotto sulla base dei rispettivi diritti di accesso» stabiliti nell'atto delegato applicabile. Il considerando 33 spiega la logica di fondo: per ottimizzare l'accesso ai dati tutelando nel contempo i diritti di proprietà intellettuale, il passaporto «deve essere concepito e attuato in modo da consentire un accesso differenziato ai dati in esso contenuti in funzione del tipo di dati e della tipologia di portatore di interessi».

Tre disposizioni incidono sull'accesso prima ancora che sia definito un solo campo per l'abbigliamento. L'atto delegato deve specificare, sempre a seconda del gruppo di prodotti, le modalità in cui il passaporto è reso accessibile ai clienti prima che siano vincolati da un contratto di vendita, noleggio o vendita rateale, anche in caso di vendita a distanza (articolo 9, paragrafo 2, lettera e)). L'operatore economico che immette il prodotto sul mercato deve fornire ai rivenditori e ai fornitori di mercati online una copia digitale del supporto dati o dell'identificativo univoco del prodotto, affinché i clienti che non possono accedere fisicamente al prodotto possano raggiungere il passaporto (articolo 10, paragrafo 3). Infine l'operatore economico, all'atto dell'immissione del prodotto sul mercato, «mette a disposizione una copia di riserva del passaporto digitale di prodotto tramite un fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto» (articolo 10, paragrafo 4): le disposizioni sui fornitori di servizi illustrate nella sezione 2 riguardano quindi ogni marchio, non solo chi esternalizza l'hosting.

Due ulteriori punti sono già definiti. Nel registro UE di cui all'articolo 13 «sono conservati in modo sicuro almeno gli identificativi univoci» e, per i prodotti destinati all'immissione in libera pratica, il codice della merce (articolo 13, paragrafo 1); il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 aggiunge dati di registrazione come il riferimento del fornitore di servizi DPP (articolo 8, paragrafo 9); altri dati del passaporto vi sono conservati solo se un atto delegato lo prevede (articolo 13, paragrafo 2). Il registro non è pubblico: la Commissione, le autorità nazionali competenti e le autorità doganali vi hanno accesso per lo svolgimento delle loro funzioni (articolo 13, paragrafo 6); gli operatori economici vi accedono, una volta verificati, per registrare i propri passaporti (articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778), e gli altri soggetti della catena del valore, come riparatori o riciclatori, solo dopo essere stati verificati (articolo 5, paragrafo 3). Il portale web accessibile al pubblico che la Commissione deve gestire ai sensi dell'articolo 14 deve invece consentire ai portatori di interessi di ricercare e confrontare i dati dei passaporti «in modo coerente con i loro rispettivi diritti di accesso».

2. La tutela delle informazioni commerciali riservate e dei dati personali

L'ESPR prevede diverse tutele che si applicano prima ancora che venga redatto un qualsiasi atto sull'abbigliamento:

Disposizione (ESPR)Cosa prevedeCosa significa per un marchio
Articolo 5, paragrafo 10, lettera d)Nell'elaborare i requisiti di progettazione ecocompatibile, la Commissione «prende in considerazione la protezione delle informazioni commerciali riservate».La riservatezza è un fattore che la Commissione deve ponderare quando fissa i requisiti per l'abbigliamento, non un aspetto secondario.
Articolo 7, paragrafo 6, lettera b)Se del caso, l'atto delegato che stabilisce obblighi di informazione prevede esenzioni debitamente giustificate dagli obblighi di informazione relativi alle sostanze che destano preoccupazione, basate, tra l'altro, sulla «necessità di proteggere informazioni commerciali riservate»; le sostanze rientranti nella definizione di cui all'articolo 2, punto 27), lettera a), presenti in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso non possono essere esentate.Esiste una base giuridica per escludere dal passaporto alcune informazioni sulle sostanze, ma non per le sostanze dell'elenco delle sostanze candidate (articolo 2, punto 27), lettera a)) al di sopra di tale soglia.
Considerando 33Accesso differenziato «in funzione del tipo di dati e della tipologia di portatore di interessi», per ottimizzare l'accesso ai dati tutelando nel contempo i diritti di proprietà intellettuale.Il legislatore parte dal presupposto che non tutti i soggetti vedano tutti i campi.
Articolo 10, paragrafo 1, lettera e)«i dati personali relativi ai clienti non sono conservati nel passaporto digitale di prodotto senza il loro consenso esplicito» conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679.I dati dei clienti, ad esempio quelli provenienti da un servizio di rivendita o di riparazione, di norma non vanno inseriti nel passaporto.
Articolo 11, secondo commaI fornitori di servizi di passaporto digitale di prodotto «non vendono, riutilizzano o trattano tali dati, in tutto o in parte, in una misura superiore a quanto necessario per fornire i servizi di conservazione o trattamento pertinenti, a meno che ciò non sia stato specificamente concordato con l'operatore economico che immette il prodotto sul mercato o che lo mette in servizio».Ciò che un fornitore di servizi può fare con i dati del vostro passaporto oltre il servizio dipende da ciò che concordate nel contratto.

Stando al testo, nessuna di queste disposizioni garantisce che un determinato campo relativo all'abbigliamento resterà riservato. Sono i parametri in base ai quali l'atto delegato sull'abbigliamento definirà i suoi livelli di accesso. La guida sulle sostanze che destano preoccupazione spiega in dettaglio la soglia dello 0,1 %.

3. Chi può modificare i dati e quali requisiti di sicurezza valgono

La lettura e la scrittura dei dati sono disciplinate separatamente. L'articolo 11, lettera f), prevede che «i diritti di inserire dati nel passaporto digitale di prodotto, modificarli o aggiornarli sono limitati in funzione dei diritti di accesso specificati negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4». In pratica, ci si attende che l'atto delegato stabilisca quale soggetto, ad esempio un marchio, un fornitore o un riparatore, possa aggiungere o aggiornare quali informazioni (articolo 9, paragrafo 2, lettera g)).

Due requisiti essenziali si applicano a ogni passaporto, indipendentemente dal gruppo di prodotti: «sono assicurate l'autenticazione, l'affidabilità e l'integrità dei dati» (articolo 11, lettera g)), e i passaporti «sono progettati e gestiti in modo da garantire un elevato livello di sicurezza e tutela della vita privata ed evitare le frodi» (articolo 11, lettera h)).

L'articolo 11, ultimo comma, consente alla Commissione di adottare atti di esecuzione che stabiliscono «le procedure per il rilascio e la verifica delle credenziali digitali degli operatori economici e di altri soggetti interessati che hanno diritti di accesso alle informazioni contenute nel passaporto digitale di prodotto». Al 13 ottobre 2026 non abbiamo trovato alcun atto di esecuzione di questo tipo nei registri dell'Ufficio delle pubblicazioni né alcuna iniziativa correlata sul portale Have your say della Commissione.

4. Le due norme sui diritti di accesso e sull'integrità

Per il DPP sono state elaborate otto norme europee. Secondo il CEN e il CENELEC (15 luglio 2026), tra queste figurano la EN 18239 «Digital Product Passport - Access rights management, information system security, and business confidentiality» (gestione dei diritti di accesso, sicurezza dei sistemi informativi e riservatezza commerciale) e la EN 18246 «Digital product passport - Data authentication, reliability and integrity» (autenticazione, affidabilità e integrità dei dati). La decisione di esecuzione (UE) 2026/1736 del 14 luglio 2026 ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale i riferimenti di sei delle otto norme; la EN 18239 e la EN 18246 non sono tra queste.

Il punto è rilevante alla luce dell'articolo 41, paragrafo 2, dell'ESPR: un passaporto conforme a norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale si presume conforme ai requisiti degli articoli 10 e 11, nella misura in cui tali requisiti sono contemplati da quelle norme. Le due norme dedicate a diritti di accesso, sicurezza, riservatezza e integrità, la EN 18239 e la EN 18246, non conferiscono ancora una presunzione di conformità. La pagina DPP della Commissione indicava la decisione sulle due norme restanti per settembre 2026 (il suo calendario è indicativo); al 13 ottobre 2026 non abbiamo trovato alcuna decisione di questo tipo nei registri dell'Ufficio delle pubblicazioni, e al 17 ottobre 2026 la pagina indicava invece tale decisione per novembre 2026.

5. Cosa è ancora in sospeso e cosa deciderà ciascun elemento

ElementoStato (13–20 ottobre 2026)Cosa deciderà
Atto delegato ESPR per i tessili (abbigliamento)Non adottato. La pagina DPP della Commissione colloca l'adozione degli atti delegati per tessili, alluminio e pneumatici tra il terzo e il quarto trimestre 2027.Quali soggetti vedono quali dati dell'abbigliamento e chi può inserire o aggiornare quali dati (articolo 9, paragrafo 2, lettere f) e g)).
Norme armonizzate EN 18239 ed EN 18246Non ancora citate nella Gazzetta ufficiale; al 13 ottobre 2026 la pagina DPP della Commissione indicava settembre 2026 per la decisione, mentre al 17 ottobre 2026 indica novembre 2026 (a titolo indicativo).Presunzione di conformità per diritti di accesso, sicurezza, riservatezza e integrità (articolo 41, paragrafo 2).
Regolamento di esecuzione sui diritti di accesso a parti del passaporto della batteriaPrevisto per il quarto trimestre 2026 (Have your say, iniziativa 16473); l'articolo 77, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1542 fissava il termine del 18 agosto 2026; la Commissione ha pubblicato il progetto il 19 ottobre 2026, con osservazioni possibili fino al 16 novembre 2026.Solo batterie, non abbigliamento. Il regolamento (UE) 2023/1542 suddivide già le informazioni del passaporto della batteria in parti accessibili al pubblico, parti accessibili unicamente agli organismi notificati, alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione, e parti accessibili unicamente alle persone aventi un interesse legittimo (articolo 77, paragrafo 2, allegato XIII); questo atto specificherà chi deve essere considerato persona avente un interesse legittimo e in quale misura può scaricare, condividere, pubblicare e riutilizzare tali informazioni.
Atto delegato sui fornitori di servizi DPPPrevisto per il quarto trimestre 2026 secondo la scheda Have your say (iniziativa 14382); la pagina DPP della Commissione lo colloca nel 2027.Requisiti per diventare fornitore di servizi DPP e per operare come tale; se del caso, anche un sistema di certificazione (articolo 11, terzo comma).
Atti di esecuzione sulle credenziali digitaliNessuna iniziativa trovata.Come vengono identificati e verificati i titolari di diritti di accesso (articolo 11, ultimo comma).

Prospettive — Portafogli europei delle imprese

La proposta di regolamento della Commissione sull'istituzione dei portafogli europei delle imprese, COM(2025) 838 del 19 novembre 2025, non è stata adottata; il 7 ottobre 2026 il Parlamento europeo ha confermato il proprio mandato per avviare i negoziati interistituzionali (procedura 2025/0358(COD)). La relazione che la accompagna menziona i passaporti digitali di prodotto, ma gli articoli proposti non fanno riferimento all'ESPR. Se i portafogli delle imprese saranno utilizzati per dimostrare i diritti di accesso al DPP è quindi una questione politica aperta, non una norma giuridica.

6. Cosa può fare un marchio fin da ora

Nessuno dei passi seguenti è oggi imposto dall'ESPR, ma è così che vi consigliamo di prepararvi finché le regole per l'abbigliamento non saranno definite:

PassoPerché
Classificate i vostri dati di prodotto per grado di sensibilità: pubblici, solo partner, solo autorità, interni.Il considerando 33 e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), vanno nella direzione di un accesso differenziato. Se classificate i dati fin da ora, potrete associarli rapidamente ai livelli che l'atto delegato fisserà.
Verificate la clausola sull'uso dei dati in ogni contratto per un progetto pilota DPP o con un fornitore di servizi.Ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, il riutilizzo dei dati al di là del servizio richiede un vostro accordo specifico. Evitate autorizzazioni generiche.
Decidete chi può scrivere quali dati, in particolare i fornitori.L'articolo 11, lettera f), limita i diritti di scrittura in funzione dei diritti di accesso. Prevedere fin dai progetti pilota autorizzazioni basate sui ruoli evita di dover rifare il lavoro in seguito.
Tenete i dati personali dei clienti fuori dal passaporto.L'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), richiede il consenso esplicito ai sensi del GDPR.
Chiedete ai fornitori di servizi come intendono conformarsi alla EN 18239 e alla EN 18246 quando saranno citate nella Gazzetta ufficiale.Fino ad allora, gli articoli 10 e 11 si applicano senza la presunzione di conformità per questi aspetti.

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Domande frequenti

Il nostro elenco di fornitori e stabilimenti sarà pubblico nel DPP? +
La legge non lo decide ancora. Gli identificativi univoci dell'operatore diversi da quello del fabbricante e gli identificativi univoci del sito sono tra gli elementi che un atto delegato può richiedere nel passaporto (allegato III, lettere h) e i)), ma l'ESPR rimette all'atto delegato per ciascun gruppo di prodotti il compito di specificare quali soggetti hanno accesso a quali dati (articolo 9, paragrafo 2, lettera f), e articolo 10, paragrafo 1, lettera g)), e il considerando 33 chiede un accesso differenziato per ottimizzare l'accesso ai dati tutelando nel contempo i diritti di proprietà intellettuale. L'atto delegato per l'abbigliamento tessile non è ancora stato adottato; la pagina DPP della Commissione ne colloca l'adozione tra il terzo e il quarto trimestre 2027.
Il nostro fornitore di servizi DPP può usare i nostri dati di prodotto? +
Solo per il servizio, salvo diverso accordo. Ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, dell'ESPR, i fornitori di servizi di passaporto digitale di prodotto non possono vendere, riutilizzare o trattare i dati, in tutto o in parte, in misura superiore a quanto necessario per fornire i servizi di conservazione o trattamento, a meno che ciò non sia stato specificamente concordato con l'operatore economico che immette il prodotto sul mercato o che lo mette in servizio.
Chi può modificare i dati nel nostro passaporto? +
Solo i soggetti che dispongono dei relativi diritti. L'articolo 11, lettera f), limita i diritti di inserire, modificare o aggiornare i dati in funzione dei diritti di accesso specificati nell'atto delegato, e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), impone a tale atto di indicare, a seconda del gruppo di prodotti, quali soggetti possono creare o aggiornare un passaporto e quali dati possono inserire o aggiornare.
Esiste una norma sui diritti di accesso al DPP che possiamo seguire già ora? +
La EN 18239 riguarda la gestione dei diritti di accesso, la sicurezza dei sistemi informativi e la riservatezza commerciale; la EN 18246 l'autenticazione, l'affidabilità e l'integrità dei dati. Al 13 ottobre 2026 nessuna delle due era stata citata nella Gazzetta ufficiale; la decisione di esecuzione (UE) 2026/1736 ha citato sei delle otto norme DPP. La presunzione di conformità di cui all'articolo 41, paragrafo 2, dell'ESPR si applica solo una volta pubblicati i riferimenti.
I dati dei clienti possono essere conservati nel passaporto? +
Di norma no. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), dell'ESPR, i dati personali relativi ai clienti non possono essere conservati nel passaporto digitale di prodotto senza il loro consenso esplicito, conformemente all'articolo 6 del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Fonti

L'ESPR, la decisione di esecuzione (UE) 2026/1736 e il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 sono stati consultati nelle versioni della Gazzetta ufficiale e il regolamento (UE) 2023/1542 nella sua versione consolidata, tutti pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (EUR-Lex); le versioni consolidate sono strumenti di documentazione privi di effetti giuridici e fa fede il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale; i registri dell'Ufficio delle pubblicazioni sono stati consultati il 13.10.2026; le pagine della Commissione europea, di Have your say, dell'Osservatorio legislativo e di CEN-CENELEC sono state consultate il 13.10.2026 (la pagina DPP della Commissione e l'iniziativa Have your say 16473 sono state ricontrollate il 20.10.2026). Si tratta di informazioni di carattere generale, non di consulenza legale, finanziaria o di investimento.