GUIDA TECNICA
Le otto norme UE sul DPP (da EN 18216 a EN 18246): cosa copre ciascuna, cosa significa la presunzione di conformità e cosa chiedere al vostro fornitore DPP
Il 15 luglio 2026 l'UE ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale i riferimenti di sei norme armonizzate per i passaporti digitali di prodotto (decisione di esecuzione (UE) 2026/1736). Altre due, la EN 18239 sui diritti di accesso e la sicurezza e la EN 18246 sull'autenticazione e l'integrità dei dati, sono disponibili presso il CEN e il CENELEC dal 16 settembre 2026, ma non sono ancora citate. Per un marchio di moda queste norme entrano in gioco soprattutto tramite il fornitore che realizza e ospita i suoi passaporti.
Questa guida spiega cosa copre ciascuna delle otto norme, cosa vi offre la presunzione di conformità dell'articolo 41, paragrafo 2, dell'ESPR e quali sono i suoi limiti, e quali domande porre a un fornitore DPP. Non riproduce il contenuto delle norme, che sono in vendita presso gli organismi nazionali di normazione.
6 su 8
Norme DPP i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale (decisione di esecuzione (UE) 2026/1736, 15 luglio 2026).
30.11.2026
Termine entro il quale gli organismi nazionali di normazione devono recepire le sei norme citate, mediante pubblicazione o approvazione (data di pubblicazione secondo CEN-CENELEC).
2 in attesa
EN 18239 ed EN 18246: disponibili dal 16 settembre 2026, in attesa di citazione nella Gazzetta ufficiale.
Art. 41, par. 2
ESPR: i passaporti conformi alle norme citate si presumono conformi agli articoli 10 e 11, nella misura in cui le norme li contemplano.
1. Sei citate, due in attesa: le otto norme in sintesi
Tutte e otto le norme sono state elaborate dal comitato tecnico congiunto CEN/CLC/JTC 24 (Digital Product Passport – Framework and System) di CEN e CENELEC. Alla base c'è la richiesta di normazione rivolta dalla Commissione a CEN, Cenelec ed ETSI, la decisione di esecuzione C(2024) 5423, quale modificata dalla decisione di esecuzione C(2025) 8024 (considerando 2 della decisione di esecuzione (UE) 2026/1736). Sei norme sono state valutate e i loro riferimenti pubblicati; la Commissione ha constatato che «soddisfano i requisiti di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) 2024/1781» (considerando 5).
| Norma | Titolo | Cosa copre (sintesi del campo di applicazione CEN) | Stato al 16 ottobre 2026 |
|---|---|---|---|
| EN 18216:2026 | Passaporto digitale di prodotto - Protocolli di scambio dei dati | Protocolli e formati di dati per lo scambio sicuro dei dati del passaporto, in formato leggibile meccanicamente e interoperabile. | Citata nella Gazzetta ufficiale il 15 luglio 2026 |
| EN 18219:2026 | Passaporto digitale di prodotto - Identificativi unici | Identificativi univoci del prodotto, dell'operatore e del sito: unicità globale, persistenza, sintassi e granularità a livello di modello, lotto o articolo. | Citata nella Gazzetta ufficiale il 15 luglio 2026 |
| EN 18220:2026 | Passaporto digitale di prodotto - Supporti dati | Supporti dati utilizzati in un sistema di passaporto digitale di prodotto: simbologia, codifica, correzione degli errori, qualità di stampa, durabilità, posizionamento e un indicatore che rende riconoscibile il supporto. | Citata nella Gazzetta ufficiale il 15 luglio 2026 |
| EN 18221:2026 | Passaporto digitale di prodotto - Conservazione, archiviazione e persistenza dei dati | Conservazione e archiviazione dei dati del passaporto, replica presso operatori di backup e disponibilità quando l'operatore che ha creato il passaporto non è più attivo. | Citata nella Gazzetta ufficiale il 15 luglio 2026 |
| EN 18222:2026 | Passaporto digitale di prodotto - Interfacce per programmi applicativi (API) per gestire il ciclo di vita dei passaporti di prodotto e per la ricercabilità | Le interfacce (API) utilizzate per trovare i passaporti e gestirli lungo tutto il loro ciclo di vita. | Citata nella Gazzetta ufficiale il 15 luglio 2026 |
| EN 18223:2026 | Passaporto digitale di prodotto - Interoperabilità dei sistemi | Descrizione semantica dei prodotti, un modello informativo comune e regole per i metadati, in modo che i dati di sistemi diversi possano essere letti insieme. | Citata nella Gazzetta ufficiale il 15 luglio 2026 |
| EN 18239:2026 | Digital product passport – Access rights management, information system security, and business confidentiality (titolo inglese) | Gestione dei diritti di accesso, compresi la sicurezza informatica, la protezione dei dati e il trasferimento di responsabilità tra operatori economici; i dati pubblici del passaporto sono leggibili senza restrizioni di accesso. | Disponibile dal 16 settembre 2026; non citata (CEN-CENELEC: citazione prevista) |
| EN 18246:2026 | Digital product passport – Data authentication, reliability and integrity (titolo inglese) | Integrità, autenticità e affidabilità dello scambio di dati del passaporto, con meccanismi di verifica e di integrità per limitare le frodi e la contraffazione dei prodotti, e un quadro per la fiducia e l'interoperabilità basato su costrutti di dati firmati elettronicamente. | Disponibile dal 16 settembre 2026; non citata (CEN-CENELEC: citazione prevista) |
Titoli delle sei norme citate secondo l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2026/1736. La EN 18239 e la EN 18246 non hanno ancora un titolo italiano nella Gazzetta ufficiale, perché non vi sono citate: riportiamo il titolo inglese indicato nella banca dati delle norme CEN-CENELEC. Le sintesi del campo di applicazione sono nostre e si basano sugli abstract pubblicati in tale banca dati.
Le date di annuncio, pubblicazione e ritiro indicate nella banca dati CEN-CENELEC fissano obblighi per gli organismi nazionali di normazione, non per le imprese. Per le sei norme citate, il termine ultimo per recepirle a livello nazionale, mediante pubblicazione di una norma nazionale identica o mediante approvazione (endorsement), e per ritirare le norme nazionali contrastanti è il 30 novembre 2026; per la EN 18239 e la EN 18246 è il 31 marzo 2027. L'uso di queste norme resta volontario: ai sensi del regolamento UE sulla normazione europea, una norma è una specifica tecnica «alla quale non è obbligatorio conformarsi» (articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012).
2. Cosa significa la presunzione di conformità e cosa non significa
L'articolo 41 dell'ESPR, intitolato «Presunzione di conformità», stabilisce al paragrafo 2 che i passaporti digitali di prodotto conformi alle norme armonizzate, o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale «sono considerati conformi ai requisiti stabiliti agli articoli 10 e 11 nella misura in cui detti requisiti sono contemplati dalle norme armonizzate o da parti di esse». Gli articoli 10 e 11 fissano i requisiti essenziali di ogni passaporto: un supporto dati collegato a un identificativo univoco persistente del prodotto, formati di dati aperti e interoperabili senza blocco da parte del fornitore, regole di accesso, conservazione, disponibilità anche in caso di insolvenza, integrità e sicurezza dei dati.
La presunzione si applica dalla data di pubblicazione del riferimento (considerando 6 della decisione di esecuzione (UE) 2026/1736). Per le sei norme citate si tratta del 15 luglio 2026, il giorno in cui la decisione è stata pubblicata ed è entrata in vigore (articolo 2).
I limiti della presunzione:
| Limite | Perché |
|---|---|
| Non è un obbligo | Un passaporto può soddisfare gli articoli 10 e 11 in altro modo; in tal caso non può avvalersi della presunzione e deve dimostrare la conformità con altri mezzi. |
| Copre solo gli articoli 10 e 11, e solo nella misura in cui una norma li contempla | L'articolo 41, paragrafo 2, si applica «nella misura in cui detti requisiti sono contemplati». Un requisito che nessuna norma citata contempla non beneficia della presunzione. La decisione non indica quale requisito contempli ciascuna delle sei norme; le due norme dedicate ai diritti di accesso e alla sicurezza (EN 18239) e all'autenticazione e all'integrità dei dati (EN 18246) sono ancora in attesa. |
| Non stabilisce cosa contiene il passaporto di un capo di abbigliamento | Gli obblighi di informazione sono fissati per ciascun gruppo di prodotti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 dell'ESPR. Per i tessili, il calendario DPP indicativo della Commissione colloca l'adozione tra il terzo e il quarto trimestre 2027. |
| Non è un certificato | Non esiste una certificazione UE dei sistemi DPP o dei fornitori. L'articolo 11 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atto delegato, requisiti per i fornitori di servizi DPP e, se del caso, un sistema di certificazione per verificarne il rispetto; nessun atto di questo tipo è stato adottato (si veda la sezione 4). |
In mancanza di norme idonee, la Commissione può adottare specifiche comuni mediante atti di esecuzione (articolo 42 dell'ESPR). Può farlo solo se la richiesta di normazione non è stata accettata, la norma non è stata fornita entro il termine o non è conforme alla richiesta, e nessun riferimento a una norma armonizzata per quel requisito è stato pubblicato né se ne prevede la pubblicazione entro un termine ragionevole (articolo 42, paragrafo 1). Per i requisiti contemplati dalle sei norme citate i riferimenti sono stati pubblicati, quindi questa condizione non è soddisfatta; per le due norme in attesa, il calendario indicativo della Commissione prevede la decisione di esecuzione per novembre 2026.
3. Le due norme ancora in attesa: EN 18239 ed EN 18246
Il CEN e il CENELEC hanno reso disponibili la EN 18239 e la EN 18246 il 16 settembre 2026; la banca dati CEN-CENELEC ne indica come prevista la citazione nella Gazzetta ufficiale. Al 16 ottobre 2026 in EUR-Lex non risultava pubblicata alcuna decisione di esecuzione che le citasse. Il calendario DPP indicativo pubblicato sulla pagina DPP della Commissione (aggiornata l'ultima volta il 15 ottobre 2026) colloca a novembre 2026 la «Implementing Decision on the remaining two DPP standards» (la decisione di esecuzione sulle due norme DPP restanti).
I requisiti di cui si occupano queste due norme valgono già per ogni passaporto, che una norma sia citata o no. L'accesso ai dati del passaporto è disciplinato dai diritti di accesso fissati per il gruppo di prodotti (articolo 10, paragrafo 1, lettera g)); i diritti di inserire, modificare o aggiornare i dati sono limitati sulla stessa base (articolo 11, lettera f)); «sono assicurate l'autenticazione, l'affidabilità e l'integrità dei dati» (articolo 11, lettera g)); e i passaporti devono essere progettati e gestiti in modo da garantire un elevato livello di sicurezza e di tutela della vita privata e da evitare le frodi (articolo 11, lettera h)). Finché le due norme non saranno citate, un fornitore che le applica può presentarle come buona prassi, ma non come base di una presunzione di conformità. La nostra guida sui diritti di accesso al DPP tratta questi requisiti in dettaglio.
4. Cosa chiedere al vostro fornitore DPP
La maggior parte dei marchi non applicherà queste norme direttamente: lo farà un fornitore di servizi DPP. L'ESPR coinvolge il fornitore in ogni passaporto: l'operatore economico, «all'atto dell'immissione del prodotto sul mercato, mette a disposizione una copia di riserva del passaporto digitale di prodotto tramite un fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto» (articolo 10, paragrafo 4), e il passaporto può essere conservato dall'operatore o da tali fornitori (articolo 11, lettera c)). Queste domande traducono le norme e i relativi requisiti dell'ESPR in punti da fissare nel contratto:
| Domanda | Perché è importante |
|---|---|
| A quali delle sei norme citate è conforme il vostro sistema, nelle versioni 2026, interamente o solo in parte? | La presunzione si applica solo alle norme, o alle parti di esse, a cui un passaporto è effettivamente conforme (articolo 41, paragrafo 2). |
| Come dimostrate questa conformità? | Non esiste ancora una certificazione UE. L'articolo 11 conferisce alla Commissione il potere di stabilire requisiti per i fornitori e, «se del caso, un sistema di certificazione per verificare la conformità a tali requisiti». Il calendario indicativo della Commissione colloca l'atto delegato sui fornitori di servizi DPP nel secondo trimestre 2027 e, di nuovo, nel terzo trimestre 2027. |
| Qual è il vostro piano per la EN 18239 e la EN 18246? | Sono pubblicate ma non citate; i requisiti di accesso, integrità e sicurezza dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 11, lettere da f) a h), si applicano comunque. |
| Dove viene conservata la copia di riserva, e da chi? | La copia di riserva tramite un fornitore di servizi DPP è un obbligo di legge dell'operatore economico che immette il prodotto sul mercato (articolo 10, paragrafo 4). La EN 18221 tratta la replica presso operatori di backup. |
| Cosa succede ai nostri passaporti se voi, o noi, cessiamo l'attività? | Il passaporto deve restare disponibile per il periodo fissato nell'atto delegato, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore responsabile della sua creazione (articolo 11, lettera e)). La EN 18221 tratta la persistenza dei dati. |
| Quali schemi di identificativi e quali supporti dati gestite? | Il supporto dati e l'identificativo univoco del prodotto sono trattati dalla EN 18220 e dalla EN 18219; l'allegato III, secondo comma, dell'ESPR richiede inoltre che il supporto dati e gli identificativi siano conformi, se pertinenti, alla serie ISO/IEC 15459. I vostri GTIN e le vostre etichette devono essere compatibili. |
| Possiamo portare i nostri dati a un altro fornitore? | I dati del passaporto devono basarsi su norme aperte ed essere trasferibili mediante una rete per lo scambio di dati interoperabile e aperta senza blocco da parte del fornitore (articolo 10, paragrafo 1, lettera d)); la EN 18216, la EN 18222 e la EN 18223 riguardano lo scambio, le interfacce e l'interoperabilità. |
| Userete i nostri dati per altri scopi? | I fornitori «non vendono, riutilizzano o trattano tali dati» oltre quanto richiesto dal servizio di conservazione o trattamento, a meno che ciò non sia stato specificamente concordato con l'operatore economico che immette il prodotto sul mercato o che lo mette in servizio (articolo 11, secondo comma). |
Nessuna di queste risposte stabilisce cosa devono contenere i passaporti dei vostri capi di abbigliamento. Dipende dall'atto delegato per i tessili, che le norme non sostituiscono.
AUDIT DPP
State scegliendo un fornitore DPP? Prima chiarite di cosa avranno bisogno i vostri passaporti.
Mappiamo i vostri dati di prodotto, gli identificativi e le informazioni dei fornitori rispetto ai requisiti dell'ESPR, così potete dare a un fornitore DPP indicazioni precise sulle norme e sugli obblighi di legge rilevanti per i vostri prodotti. Con accordo di riservatezza (NDA).
Inizia il tuo audit DPP5. Le date da seguire
| Data | Cosa succede | Fonte |
|---|---|---|
| 15 luglio 2026 | Pubblicati i riferimenti di EN 18216, EN 18219, EN 18220, EN 18221, EN 18222 ed EN 18223; la presunzione di conformità si applica da quel giorno | Decisione di esecuzione (UE) 2026/1736, articoli 1 e 2, considerando 6 |
| 31 agosto 2026 | Termine ultimo entro cui gli organismi nazionali di normazione devono annunciare le sei norme citate | Banca dati delle norme CEN-CENELEC (data di annuncio) |
| 16 settembre 2026 | EN 18239 ed EN 18246 rese disponibili | Banca dati delle norme CEN-CENELEC (data di disponibilità) |
| 30 novembre 2026 | Recepimento delle sei norme citate come norme nazionali (mediante pubblicazione o approvazione); ritiro delle norme nazionali contrastanti | Banca dati delle norme CEN-CENELEC (date di pubblicazione e di ritiro) |
| Novembre 2026 (indicativo) | Decisione di esecuzione sulle due norme restanti | Calendario DPP della Commissione |
| 31 dicembre 2026 | Termine ultimo per annunciare a livello nazionale la EN 18239 e la EN 18246 | Banca dati delle norme CEN-CENELEC (data di annuncio) |
| 31 marzo 2027 | Recepimento della EN 18239 e della EN 18246 come norme nazionali (mediante pubblicazione o approvazione); ritiro delle norme nazionali contrastanti | Banca dati delle norme CEN-CENELEC (date di pubblicazione e di ritiro) |
| 2° e 3° trimestre 2027 (indicativo) | Atto delegato sui fornitori di servizi DPP (il calendario lo indica in entrambi i trimestri) | Calendario DPP della Commissione |
| 3°–4° trimestre 2027 (indicativo) | Atto delegato ESPR per i tessili | Calendario DPP della Commissione |
Domande frequenti
Le norme UE sul DPP sono obbligatorie?
Quali norme DPP sono citate nella Gazzetta ufficiale?
Sono le norme a stabilire cosa contiene il passaporto di un capo di abbigliamento?
E se il mio fornitore DPP non segue le norme?
Dove si possono ottenere le norme?
Fonti
- Decisione di esecuzione (UE) 2026/1736Decisione di esecuzione (UE) 2026/1736 della Commissione, del 14 luglio 2026, relativa alle norme armonizzate per i passaporti digitali di prodotto elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2026/1736, 15.7.2026). Considerando da 1 a 6; articoli 1 e 2; allegato. CELEX 32026D1736 ↗
- ESPRRegolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (GU L, 2024/1781, 28.6.2024). Articoli 4, 10 e 11; articolo 41, paragrafo 2; articolo 42, paragrafi 1 e 5; allegato III. Consultato nella versione della Gazzetta ufficiale, tenendo conto delle rettifiche del 7 agosto 2024 (articoli 77 e 78) e del 28 aprile 2025; nella versione italiana quest'ultima non modifica nessuna delle disposizioni citate in questa guida (rettifica l'articolo 20, l'articolo 41, paragrafo 4, l'articolo 65 e l'articolo 69). CELEX 32024R1781 ↗
- Regolamento (UE) n. 1025/2012Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12), versione consolidata del 13 dicembre 2024, che integra la rettifica della sola versione italiana del 19 settembre 2025 relativa all'articolo 2, punto 9). Articolo 2, punto 1). CELEX 02012R1025-20241213 ↗
- CEN-CENELECBanca dati delle norme CEN-CENELEC, comitato tecnico CEN/CLC/JTC 24, pagine di progetto di EN 18216:2026, EN 18219:2026, EN 18220:2026, EN 18221:2026, EN 18222:2026, EN 18223:2026, EN 18239:2026 ed EN 18246:2026: titoli, abstract, stato, citazione nella Gazzetta ufficiale e date di recepimento. Ricerca nella banca dati CEN-CENELEC ↗
- CEN-CENELECNotizia CEN-CENELEC del 15 luglio 2026, Digital Product Passport, the cornerstone for the implementation of sustainability and circularity on the European Single Market (solo in inglese). cencenelec.eu ↗
- Commissione europeaCommissione europea, Digital Product Passport: calendario DPP indicativo (pagina aggiornata l'ultima volta il 15 ottobre 2026; solo in inglese). single-market-economy.ec.europa.eu ↗
Gli atti giuridici sono stati consultati nelle versioni della Gazzetta ufficiale pubblicate dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (EUR-Lex) e il regolamento (UE) n. 1025/2012 anche nella versione consolidata, strumento di documentazione privo di effetti giuridici; nei registri dell'Ufficio delle pubblicazioni sono state cercate decisioni, modifiche e rettifiche successive. La banca dati CEN-CENELEC, la notizia CEN-CENELEC e la pagina della Commissione europea sono state consultate il 16.10.2026 in inglese; la notizia e la pagina della Commissione sono disponibili solo in inglese. Si tratta di informazioni di carattere generale, non di consulenza legale, finanziaria o di investimento.