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La banca dati SCIP verrà abrogata? La proposta di abrogazione, gli obblighi dell'articolo 33 del REACH che restano e i dati sulle sostanze nel DPP

di Lior Gabriel Graetz LG Fashion LabsPubblicato 20.10.2026In breve ~2 minGuida completa ~23 min

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La banca dati SCIP potrebbe scomparire, ma oggi non per legge: il 10 dicembre 2025 la Commissione ha proposto di porre fine all'obbligo dei fornitori di notificare alla banca dati SCIP dell'ECHA (COM(2025) 986). La proposta non è stata adottata e il testo non indica alcuna data di fine. L'articolo 33 del REACH resta: continuate a informare i clienti professionali e, su richiesta, i consumatori.

Tre obblighi, tre vie giuridiche

  1. Notifica SCIPDir. rifiuti, art. 9, par. 1Si propone di abrogarla
  2. REACH art. 33Clienti, consumatoriResta
  3. Dati passaporto ESPRArtt. 4 e 7Serve un atto delegato

L'abrogazione è solo una proposta

Fonte: direttiva 2008/98/CE; REACH; ESPR; COM(2025) 986. Versione semplificata; fa fede la guida completa qui sotto.

Cosa sapere

  1. 1

    L'obbligo SCIP si applica ancora.

    Dal 5 gennaio 2021 i fornitori di articoli con una sostanza dell'elenco di sostanze candidate oltre lo 0,1 % in peso/peso devono trasmettere all'ECHA le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del REACH (direttiva quadro sui rifiuti, art. 9, par. 1, lett. i)); secondo la lettura della guida, tramite il diritto nazionale. L'ECHA esclude i fornitori che riforniscono solo consumatori. §1

  2. 2

    L'articolo 33 del REACH non è toccato.

    I clienti professionali ricevono informazioni sufficienti per un uso sicuro, quanto meno il nome della sostanza; il consumatore che ne fa richiesta le riceve gratuitamente entro 45 giorni. La proposta non modifica il REACH. §2

  3. 3

    Il criterio dello 0,1 % vale per ciascun articolo.

    La Corte di giustizia (causa C-106/14) misura la soglia su ciascun articolo di un prodotto. §2

  4. 4

    Nel testo non c'è una data di fine.

    La fine è collegata a un segnaposto, l'entrata in vigore, con 24 mesi (tra parentesi quadre) per il recepimento. Secondo la lettura della guida, l'obbligo cesserebbe attraverso il diritto nazionale, non in un unico giorno valido in tutta l'UE. §3

  5. 5

    Resta una proposta, e il quadro è aperto.

    Il mandato del Consiglio (24 giugno 2026) mantiene l'abrogazione; alcuni emendamenti presentati in commissione ENVI la sopprimerebbero (proposte di singoli deputati, non la posizione del Parlamento). Il voto in ENVI è previsto per l'inizio di novembre 2026. §4

  6. 6

    Il DPP non è il successore giuridico di SCIP.

    L'ESPR chiede dati sulle sostanze che destano preoccupazione solo quando un atto delegato li prevede (artt. 4 e 7). La proposta non nomina il passaporto in alcun articolo né considerando; le affermazioni della Commissione sono dichiarazioni di intenti. §5

  7. 7

    Una possibile lacuna.

    Se l'abrogazione fosse adottata come proposta, in uno Stato membro le notifiche potrebbero cessare prima che un atto per il tessile richieda i dati sulle sostanze nel passaporto; resterebbe come principale obbligo valido in tutta l'UE l'articolo 33 del REACH (più l'articolo 7, paragrafo 2, ove applicabile). Nostra valutazione, non un'affermazione dell'UE. §5

Cosa fare adesso

Quando si applica alla moda?

Oggi

Nessun atto tessile

Non esiste ancora alcun atto delegato per il tessile.

Indicativo

Q3–Q4 2027

Pagine della Commissione (Q4 2027 nella pagina sul tessile). Nessuna data fissa.

Applicazione

Intorno al 2029

Non anteriore a 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato, tranne in casi debitamente giustificati (art. 4, par. 4, dell'ESPR); in base alle date di pianificazione.

Stato della guida: 20 ottobre 2026. Basata su direttiva 2008/98/CE, art. 9; REACH, art. 33; ESPR, artt. 4, par. 4, e 7; COM(2025) 986. Sintesi semplificata: fanno fede la guida completa qui sotto e i testi dell'UE. Informazioni generali, non consulenza legale.

Guida completa · nel dettaglio · ~23 min

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SCIP è la banca dati dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) in cui, dal 5 gennaio 2021, i fornitori di articoli che contengono una sostanza estremamente preoccupante dell'elenco di sostanze candidate del REACH in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso devono trasmettere informazioni. Il 10 dicembre 2025 la Commissione ha proposto di porre fine a tale obbligo. Si tratta di una proposta, non di diritto vigente: il 20 ottobre 2026 la scheda procedurale del Parlamento europeo (Legislative Observatory, OEIL; fonte solo in inglese) indicava che la commissione competente doveva ancora decidere, e il mandato negoziale del Consiglio era stato concordato nel Coreper il 24 giugno 2026. La proposta non tocca l'articolo 33 del REACH, l'obbligo distinto di trasmettere lo stesso tipo di informazioni ai clienti professionali e, su richiesta, ai consumatori. Quell'obbligo resta.

Questa guida tiene separate tre domande. Primo, che cosa modificherebbe la proposta nell'articolo 9 della direttiva quadro sui rifiuti e perché non indichiamo una data di fine per SCIP: il testo non ne contiene una. Secondo, che cosa resta in vigore con l'articolo 33 del REACH, qualunque cosa accada a SCIP. Terzo, come gli stessi dati sulle sostanze si collegano al passaporto digitale di prodotto (DPP): l'ESPR chiede informazioni sulle sostanze che destano preoccupazione in un passaporto solo quando un atto delegato specifico per prodotto lo prevede, e per i prodotti tessili un atto del genere non esiste ancora. Per la definizione di sostanza che desta preoccupazione dell'ESPR, consultate la nostra guida alle sostanze che destano preoccupazione; per i limiti chimici che si applicano già oggi, consultate la nostra guida alla voce 72 del REACH e la nostra guida ai PFAS.

Solo una proposta

La COM(2025) 986 del 10 dicembre 2025 porrebbe fine all'obbligo dei fornitori di notificare all'ECHA. Il 20 ottobre 2026 la scheda procedurale del Parlamento (OEIL) indicava che la commissione competente doveva ancora decidere.

L'articolo 33 resta

La proposta modifica quattro direttive, non il REACH. Le informazioni sulle sostanze dell'elenco di sostanze candidate dovute ai clienti professionali, e ai consumatori su richiesta entro 45 giorni, derivano dall'articolo 33 del REACH (articolo 33, paragrafi 1 e 2).

Nessuna data di fine

La fine dell'obbligo dei fornitori è collegata alla «[data di entrata in vigore della presente direttiva]», un segnaposto, e il testo della Commissione concede agli Stati membri 24 mesi per il recepimento, anch'essi tra parentesi quadre. Non indichiamo una data di calendario.

1. Cos'è SCIP oggi e che cosa chiede a un marchio di moda

Articolo 9, paragrafo 1, lettera i), direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti), versione consolidata del 16 ottobre 2025

«promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione e garantiscono che qualsiasi fornitore di un articolo quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio […] fornisca le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a decorrere dal 5 gennaio 2021;»

L'articolo 9 si rivolge agli Stati membri: «Gli Stati membri adottano misure volte a evitare la produzione di rifiuti. Tali misure quanto meno:» Secondo la nostra lettura, l'obbligo dei fornitori raggiunge quindi le imprese attraverso il diritto nazionale. La direttiva (UE) 2018/851 ha sostituito l'articolo 9 (articolo 1, punto 10)) e doveva essere recepita entro il 5 luglio 2020 (articolo 2, paragrafo 1). L'articolo 9, paragrafo 2, affida all'ECHA il compito relativo alla banca dati: «L'Agenzia europea per le sostanze chimiche istituisce una banca dati per i dati che le devono essere trasmessi ai sensi del paragrafo 1, lettera i), entro il 5 gennaio 2020 e la mantiene.» L'ECHA deve inoltre garantire l'accesso: «L'Agenzia europea per le sostanze chimiche fornisce ai gestori del trattamento dei rifiuti l'accesso a tale banca dati. Essa fornisce inoltre ai consumatori, su richiesta, l'accesso a tale banca dati.» La direttiva non usa mai il nome SCIP; è il nome che l'ECHA dà alla banca dati.

Ciò che l'obbligo richiede a un marchio discende dal presupposto che l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), riprende dall'articolo 33, paragrafo 1, del REACH: un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 del REACH ed è identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1 (l'elenco di sostanze candidate), in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso. La relazione della Commissione descrive l'obbligo così: «L'obbligo incombe a un'impresa che produce, assembla, importa o distribuisce un articolo contenente sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) presenti nell'elenco di sostanze candidate (gestito dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche) in una concentrazione superiore allo 0,1 % in peso.» E ne descrive il contenuto: «I dati riguardano l'intervallo di concentrazione e la posizione delle sostanze incluse nell'elenco […] di sostanze candidate presenti nell'articolo, nonché le informazioni che ne consentono l'uso sicuro.» Secondo la nostra lettura, il criterio dello 0,1 % si applica a ciascun articolo, non al peso del prodotto finito: l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), riprende il presupposto dell'articolo 33, paragrafo 1, e la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-106/14 riguarda gli articoli 7, paragrafo 2, e 33 del REACH (cfr. sezione 2). La pagina SCIP dell'ECHA, consultata il 20 ottobre 2026 (fonte solo in inglese), afferma ancora che le imprese che forniscono tali articoli devono trasmettere all'ECHA informazioni su di essi a decorrere dal 5 gennaio 2021, e non menziona la proposta.

Fornitori che riforniscono solo consumatori. L'articolo 33, paragrafo 1, del REACH prevede l'informazione del destinatario di un articolo, e l'articolo 3, punto 35), definisce il destinatario in modo da non includere i consumatori (citato nella sezione 2). La pagina dell'ECHA per i fornitori di articoli (consultata il 20 ottobre 2026; fonte solo in inglese) elenca tra i fornitori tenuti a fornire informazioni i produttori e gli assemblatori dell'UE, gli importatori dell'UE, i distributori di articoli dell'UE e gli altri attori che immettono articoli sul mercato, e afferma che i rivenditori e gli altri attori della catena di approvvigionamento che forniscono articoli direttamente ed esclusivamente ai consumatori non sono coperti dall'obbligo di trasmettere informazioni alla banca dati SCIP. Che questa affermazione valga o meno per la vostra impresa dipende da chi rifornite: verificatelo sulla vostra catena di fornitura. I consumatori possono comunque chiedere informazioni ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del REACH (sezione 2).

Perché la Commissione vuole porre fine a SCIP. La relazione riferisce le riserve di numerosi portatori di interessi sul fatto che la banca dati sia poco usata, forse perché i dati sono troppo complessi per essere interpretabili dalla maggior parte delle persone, e tra le critiche elenca la duplicazione dell'articolo 33, paragrafo 1, del REACH. Il considerando 5 della proposta aggiunge costi sproporzionati, in particolare per gli investimenti nelle tecnologie informatiche, e tassi scarsi di conformità e di applicazione delle norme. La scheda finanziaria e digitale legislativa riporta una cifra (sezione 1.3.3): «Nel complesso, il costo evitato per le imprese è stimato a 225 milioni di EUR all'anno, ma potrebbe essere più elevato in futuro.» La relazione (sezione 3) riporta la stessa cifra per l'intera direttiva quadro sui rifiuti («225 milioni di EUR per la direttiva quadro sui rifiuti»), mentre le domande e risposte della Commissione (QANDA/25/2998; fonte solo in inglese) indicano il risparmio derivante dall'abrogazione della banca dati SCIP in almeno 225 milioni di EUR all'anno. In ciascun caso si tratta della stima della Commissione dei risparmi per le imprese nel loro insieme, non di un costo per singola impresa.

2. Che cosa resta: l'articolo 33 del REACH ha una base giuridica diversa

Articolo 33, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), versione consolidata del 22 giugno 2026

«Il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al destinatario dell'articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.»

L'articolo 33, paragrafo 2, riconosce ai consumatori, su richiesta, lo stesso diritto: «Su richiesta di un consumatore, il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al consumatore informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.» Il termine è nello stesso paragrafo: «Le informazioni in questione sono comunicate gratuitamente entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.» Il testo dell'articolo 33, paragrafo 1, non prevede alcun termine.

I due obblighi sono diversi per natura. Il REACH è un regolamento e si applica direttamente in ogni Stato membro. L'articolo 33 va dal fornitore al cliente e al consumatore; non comporta alcuna trasmissione all'ECHA né alcuna banca dati. Chi deve agire è definito in modo ampio: ai sensi dell'articolo 3, punto 33), «fornitore di un articolo» indica «ogni produttore o importatore di un articolo, distributore o altro attore della catena di approvvigionamento che immette un articolo sul mercato», quindi un marchio, un importatore e un grossista sono tutti coperti. Il destinatario da informare è, ai sensi dell'articolo 3, punto 35), «un utilizzatore industriale o professionale o un distributore cui viene fornito un articolo, esclusi i consumatori». Nella causa C-106/14 (sentenza del 10 settembre 2015) la Corte di giustizia ha stabilito che, per un prodotto composto da più articoli, la soglia si misura rispetto a ciascun articolo. Il dispositivo stabilisce che spetta al fornitore di un prodotto composto da uno o più articoli che contengono una sostanza estremamente preoccupante «in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso per articolo, informare il destinatario e, su richiesta, il consumatore, circa la presenza di tale sostanza, comunicando loro, quanto meno, il nome della sostanza in questione». Quali parti di un capo o di una scarpa siano articoli distinti è una questione da decidere in base alla definizione di articolo del REACH; la nostra guida alle sostanze che destano preoccupazione spiega in che cosa il criterio del REACH differisce dal criterio dell'ESPR riferito al prodotto.

La proposta non modifica nulla di tutto ciò. Modifica quattro direttive e non il REACH, che vi compare solo come rinvio: la nuova lettera i bis) dell'articolo 9, paragrafo 1, rinvia a «le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento». La relazione elenca la duplicazione dell'articolo 33, paragrafo 1, del REACH tra le critiche alla banca dati, il che fa pensare che la Commissione consideri l'articolo 33 come la base che resta. Anche l'articolo 7, paragrafo 2, del REACH, la notifica distinta all'ECHA da parte di produttori e importatori di articoli, resta fuori dalla proposta; si applica solo se, tra le altre condizioni, «la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore». La pagina della Commissione sul REACH afferma ancora che la Commissione sta attualmente rivedendo il regolamento REACH, ma risulta modificata l'ultima volta il 28 novembre 2023 (fonte solo in inglese). Il 27 aprile 2026 la Commissaria Jessika Roswall ha dichiarato alla commissione ENVI di essere giunta alla conclusione di non riaprire il REACH in questa fase (discorso SPEECH/26/897; fonte solo in inglese), e una nota del Consiglio del 12 giugno 2026 (ST 10294/26; fonte solo in inglese) riporta che la Commissione ha indicato, in dichiarazioni rese nell'aprile 2026, che la revisione legislativa del REACH inizialmente prevista dalla strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili non sarebbe stata portata avanti nell'attuale mandato. Nei registri dell'Ufficio delle pubblicazioni, il 20 ottobre 2026, non abbiamo trovato alcuna proposta della Commissione per la revisione generale del REACH prevista dalla strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili. Le due proposte della Commissione del 2025 che abbiamo trovato e che modificano altre disposizioni del REACH, la COM(2025) 386 (sull'Agenzia europea per le sostanze chimiche) e la COM(2025) 822 (sulla preparazione alla difesa), non modificano, nel testo proposto, l'articolo 33, quindi l'articolo 33 si legge oggi come citato.

3. Che cosa modifica la proposta della Commissione, che cosa lascia invariato e perché non c'è una data di fine

La Commissione ha adottato la proposta il 10 dicembre 2025 come COM(2025) 986 final (procedura 2025/0394(COD)), nell'ambito del pacchetto omnibus in materia ambientale, l'ottava proposta omnibus di semplificazione. Modificherebbe le direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 e (UE) 2024/1785 «per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e la riduzione degli oneri amministrativi». La sigla SCIP compare nella relazione e nella scheda finanziaria e digitale legislativa, ma in nessun considerando e in nessun articolo; il considerando 5 si apre con «La banca dati istituita a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE». La modifica dell'obbligo dei fornitori si trova nell'articolo 1, punto 2).

Articolo 1, punto 2), COM(2025) 986 final (articolo 9, paragrafo 1, lettera i bis), e articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE, nel testo proposto)

«i bis) garantiscono che qualsiasi fornitore di un articolo quale definito all'articolo 3, punto 33), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio […] fornisca le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche dal 5 gennaio 2021 fino al [data di entrata in vigore della presente direttiva];» E per il paragrafo 2: «L'Agenzia europea per le sostanze chimiche conserva i dati che le sono trasmessi ai sensi del paragrafo 1, lettera i bis).»

DisposizioneOggiSecondo la proposta della Commissione (non diritto vigente)
Direttiva quadro sui rifiuti, articolo 9, paragrafo 1, lettera i)Un'unica lettera riunisce la clausola sulle sostanze pericolose e l'obbligo dei fornitori di trasmettere all'ECHA le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, «a decorrere dal 5 gennaio 2021».Sostituita (articolo 1, punto 2), lettera a), punto i)). Nella lettera i) resta solo la clausola «promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione».
Articolo 9, paragrafo 1, nuova lettera i bis)Non esiste.Inserita (articolo 1, punto 2), lettera a), punto ii)): i fornitori trasmettono le informazioni all'ECHA «dal 5 gennaio 2021 fino al [data di entrata in vigore della presente direttiva]». Il mandato del Consiglio del 24 giugno 2026 mantiene la lettera i bis) e questo meccanismo di data di fine.
Articolo 9, paragrafo 2L'ECHA deve istituire e mantenere la banca dati e garantire l'accesso ai gestori del trattamento dei rifiuti e, su richiesta, ai consumatori.Sostituito (articolo 1, punto 2), lettera b)): l'ECHA «conserva i dati che le sono trasmessi ai sensi del paragrafo 1, lettera i bis)». Il testo della Commissione non contiene alcuna frase sull'accesso. Il mandato del Consiglio (fonte solo in inglese) aggiunge l'obbligo di rendere pubblicamente disponibili i dati: secondo il suo testo l'ECHA conserva i dati trasmessi ai sensi del paragrafo 1, lettera i bis), e li rende pubblicamente disponibili. La sezione digitale della scheda finanziaria (sezione 4) elenca un archivio SCIP con accesso pubblico online mantenuto, ma tale scheda non fa parte degli articoli.
Considerando 5Nessun equivalente.«Pertanto è opportuno sopprimere l'obbligo per i fornitori di trasmettere dati alla banca dati. I dati già comunicati […] dovrebbero continuare a essere conservati dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche.»
Recepimento ed entrata in vigore (articoli 5, paragrafo 1, e 6)Non applicabile.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni nazionali entro «24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva», cifra che il testo della Commissione pone tra parentesi quadre. La direttiva entra in vigore «il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea». Non è prevista una data di applicazione distinta né una disposizione transitoria per le notifiche in corso.
Articoli 7, paragrafo 2, e 33 del REACH; ESPRIn vigore.Non modificati. La proposta non modifica né il REACH né l'ESPR.

Perché non indichiamo una data di fine. La fine dell'obbligo non è una data che figura nel testo. La lettera i bis) lo fa cessare alla «[data di entrata in vigore della presente direttiva]», un segnaposto; l'articolo 5, paragrafo 1, concede agli Stati membri 24 mesi, anch'essi tra parentesi quadre, per mettere in vigore le disposizioni nazionali; e l'articolo 9, paragrafo 1, è un obbligo degli Stati membri, non direttamente dei fornitori. La proposta non dice che cosa si applichi tra l'entrata in vigore e il recepimento nazionale, per esempio se l'ECHA continui ad accettare le trasmissioni. Secondo la nostra lettura, quindi, l'obbligo cesserebbe per i fornitori di ciascuno Stato membro attraverso la legge nazionale di recepimento di tale Stato, entro i limiti del testo finale, e non in un unico giorno valido in tutta l'UE. Il mandato del Consiglio lascia invariato questo meccanismo.

Che cosa dice la Commissione, e dove. La frase secondo cui l'abrogazione riduce gli oneri amministrativi non si trova nella relazione. Si trova nella scheda finanziaria e digitale legislativa in fondo al documento, sezione 1.5.2 («Valore aggiunto dell'intervento dell'UE»): «L'abrogazione della banca dati SCIP ridurrà gli oneri amministrativi in tutta l'Unione connessi agli obblighi di notifica.» La stessa scheda indica come obiettivo, nella sezione 1.3.2, «abrogare l'obbligo di notifica delle sostanze estremamente preoccupanti presenti nei prodotti alla banca dati SCIP».

Una nota a margine sull'EPR tessile. La stessa proposta modificherebbe anche l'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera c), ossia i requisiti minimi generali per i regimi di responsabilità estesa del produttore, in modo che i produttori, o i loro rappresentanti autorizzati per l'EPR, siano tenuti a comunicare le informazioni «al massimo una volta ogni 12 mesi», per ciascun anno civile completo precedente (articolo 1, punto 1)). L'articolo 22 bis, paragrafo 1, prevede il regime EPR per i tessili «conformemente agli articoli 8 e 8 bis», quindi il limite si estenderebbe alla comunicazione dei dati sui tessili se sopravvivesse. Non è certo che ciò avvenga: il mandato del Consiglio del 24 giugno 2026 sopprime l'articolo 1, punto 1), e il punto non ha alcun legame con SCIP. Come funziona l'EPR tessile e come cambia la comunicazione dei dati da un Paese all'altro è spiegato nella nostra guida all'EPR tessile e nel nostro confronto tra i Paesi sull'EPR tessile.

4. A che punto è la proposta al 20 ottobre 2026

Una direttiva proposta secondo la procedura legislativa ordinaria diventa diritto dell'Unione solo quando Parlamento e Consiglio concordano sullo stesso testo. Non è stato adottato nulla: i registri dell'Ufficio delle pubblicazioni consultati il 20 ottobre 2026 mostrano la proposta e una rettifica del suo allegato 1 per la versione in lingua tedesca, che non riguarda SCIP, ma nessun atto adottato. La tabella indica ogni fase come risulta, in quella data, dalla fonte citata.

FaseStato al 20 ottobre 2026Fonte
Proposta della CommissioneAdottata e pubblicata il 10 dicembre 2025 come COM(2025) 986 final.CELEX 52025PC0986; Legislative Observatory (OEIL; fonte solo in inglese).
ConsiglioMandato negoziale concordato nel Coreper il 24 giugno 2026 e pubblicato come documento ST 11112/26 del 25 giugno 2026. Mantiene l'abrogazione e aggiunge all'articolo 9, paragrafo 2, l'obbligo di rendere pubblicamente disponibili i dati. L'EU Law Tracker riporta inoltre deliberazioni del Consiglio il 22 settembre e il 13 ottobre 2026. Il comunicato stampa del Consiglio non menziona SCIP; afferma che la presidenza irlandese avvierà i negoziati con il Parlamento non appena i due colegislatori avranno adottato le rispettive posizioni.Consiglio, ST 11112/26; comunicato stampa del Consiglio del 24 giugno 2026; EU Law Tracker (fonti solo in inglese).
Parlamento: lavori in commissioneStato in OEIL: Awaiting committee decision, ossia la commissione competente non ha ancora deciso. Commissione competente: ENVI (commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare); relatrice Susana Solís Pérez (PPE), nominata il 24 marzo 2026. Progetto di relazione PE787.998 (16 giugno 2026); parere della commissione ITRE (commissione per l'industria, la ricerca e l'energia) PE787.849 (14 luglio 2026); parere della commissione AGRI (commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale) PE787.938 (2 settembre 2026). Tra gli emendamenti del progetto di relazione, l'unico che riguarda SCIP è quello al considerando 5, che mantiene l'abrogazione e ne rafforza la motivazione; il progetto di relazione non modifica gli articoli su SCIP.OEIL 2025/0394(COD); progetto di relazione PE787.998 (fonti solo in inglese).
Parlamento: emendamentiEmendamenti presentati in commissione: PE790.834 (20 luglio 2026) e PE791.123 (28 luglio 2026). Nel PE790.834, gli emendamenti 160 e 161 sopprimerebbero la lettera i bis) proposta; la motivazione dell'emendamento 160 afferma che porre fine all'obbligo di trasmettere le informazioni all'ECHA sarebbe irresponsabile. L'emendamento 167 ripristinerebbe, con lievi modifiche di formulazione, le tre frasi attuali dell'articolo 9, paragrafo 2, sulla banca dati e sull'accesso per i gestori del trattamento dei rifiuti e per i consumatori, e aggiungerebbe una frase che impone all'ECHA di garantire entro il 1° gennaio 2028 che la banca dati agevoli l'identificazione chiara da parte dei consumatori degli articoli interessati e fornisca strumenti che agevolino l'aggregazione dei dati per i gestori del trattamento dei rifiuti. Gli emendamenti sono proposte di singoli deputati, non la posizione del Parlamento. Questa riga descrive tre degli emendamenti del PE790.834 che riguardano le disposizioni su SCIP (considerando 5 e articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva). Altri, per esempio, riscriverebbero la lettera i bis) in modo che l'obbligo dei fornitori di fornire le informazioni non abbia una data di fine, a meno che il fornitore non le fornisca tramite un passaporto digitale di prodotto al portale web istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1781 (emendamento 162), oppure affermerebbero nel considerando 5 che l'obbligo dovrebbe essere mantenuto finché non sia pienamente operativo e accessibile ai gestori dei rifiuti e agli altri portatori di interessi pertinenti un sistema alternativo, come il passaporto digitale di prodotto, che garantisca almeno un livello equivalente di informazioni sulle sostanze estremamente preoccupanti negli articoli (emendamento 70). Il PE791.123 non usa la parola SCIP, ma l'emendamento 414 obbligherebbe gli Stati membri a recepire l'articolo 1, punto 2), lettera a), della proposta (la modifica dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva) entro sei mesi dall'entrata in vigore anziché entro 24, e l'emendamento 416 estenderebbe a 36 mesi il termine di recepimento dell'intera direttiva.PE790.834; PE791.123; OEIL (fonti solo in inglese).
Parlamento: prossime tappeSecondo il Legislative Train (informazioni aggiornate al 20 settembre 2026), il voto in ENVI è attualmente previsto per l'inizio di novembre 2026. L'OEIL prevede, in via indicativa, una seduta plenaria in prima lettura il 14 dicembre 2026. Non risulta alcun voto in commissione né alcuna posizione della plenaria.Legislative Train; OEIL (fonti solo in inglese).
Trilogo e adozioneNon risulta alcun trilogo e non esiste alcun atto adottato. Il comunicato stampa del Consiglio afferma che la tabella di marcia delle istituzioni One Europe, One Market del 24 aprile 2026 fissa l'obiettivo di concludere tutti i pacchetti di semplificazione entro la fine del 2027; non lo leggiamo come una data per questo fascicolo.Comunicato stampa del Consiglio del 24 giugno 2026 (fonte solo in inglese); registri dell'Ufficio delle pubblicazioni.
Comitato europeo delle regioniIl suo parere CDR 0953/2026 (data in OEIL: 7 maggio 2026) mette in guardia contro l'annuncio di abrogare o sospendere la banca dati SCIP o gli obblighi di informazione sulle sostanze pericolose a essa collegati, a meno che e finché non sia operativo in tutta l'UE un sistema di passaporto digitale di prodotto (DPP) pienamente funzionale e interoperabile, che offra almeno lo stesso livello di tracciabilità, accessibilità e capacità di applicazione. Si tratta di un parere consultivo.Parere del Comitato europeo delle regioni CDR 0953/2026; OEIL (fonti solo in inglese).
ECHALa pagina SCIP dell'ECHA descrive ancora la notifica come un obbligo e non menziona la proposta. Il suo documento unico di programmazione 2026–2028 (11 dicembre 2025) afferma che l'agenzia inizierà a ridurre le attività collegate a SCIP dal 2026, gradualmente nel tempo, in conseguenza della riduzione delle risorse prevista dalla fine del 2026 e dell'incertezza che permane sulle risorse a lungo termine e sul futuro di SCIP.echa.europa.eu/scip (consultata il 20 ottobre 2026); ECHA Single Programming Document 2026–2028 (fonti solo in inglese).

Una proposta può cambiare a ogni passaggio. Alcuni emendamenti presentati in Parlamento sopprimerebbero la lettera i bis), almeno uno la riscriverebbe in modo che l'obbligo dei fornitori non abbia una data di fine, con un'esenzione per le informazioni fornite tramite un passaporto digitale di prodotto, e la motivazione di uno degli emendamenti soppressivi afferma che porre fine all'obbligo sarebbe irresponsabile; il testo finale potrebbe quindi mantenere l'obbligo, abbreviarlo o cambiare la formulazione sull'accesso del pubblico. Come si combineranno gli emendamenti presentati non è definito finché la commissione non vota. Finché un atto non è adottato e non si applica nel vostro Stato membro, l'obbligo esistente di cui alla sezione 1 è il diritto vigente.

5. Dati sulle sostanze e DPP: lo stesso tipo di informazioni, una via giuridica diversa

Articolo 7, paragrafo 5, regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR)

«Salvo disposizione contraria a norma del paragrafo 6, lettera b), gli obblighi di informazione consentono di tracciare le sostanze che destano preoccupazione, nell'intero ciclo di vita dei prodotti in questione, a meno che tale tracciamento non sia già possibile in applicazione degli obblighi di informazione definiti in un altro atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 relativo ai prodotti in questione, e comprendono almeno quanto segue: a) il nome o il codice numerico delle sostanze che destano preoccupazione presenti nel prodotto […]; b) il punto in cui le sostanze che destano preoccupazione si trovano all'interno del prodotto; c) la concentrazione, la concentrazione massima o l'intervallo di concentrazione delle sostanze che destano preoccupazione, a livello del prodotto, dei suoi componenti pertinenti o delle parti di ricambio; d) istruzioni per l'uso sicuro del prodotto; e) informazioni per lo smontaggio, la preparazione per il riutilizzo, il riutilizzo, il riciclaggio e la gestione ecologicamente corretta del prodotto a fine vita»

Sono lo stesso tipo di dati che raccoglie SCIP: identità, posizione, intervallo di concentrazione e informazioni sull'uso sicuro. La sovrapposizione riguarda i dati, non l'obbligo giuridico. L'ESPR si distingue in quattro punti. Primo, si applica a un gruppo di prodotti solo quando un atto delegato fissa gli obblighi di informazione (articoli 4 e 7, paragrafo 1). Secondo, il suo presupposto è più ampio: una sostanza che desta preoccupazione ai sensi dell'articolo 2, punto 27), comprende alla lettera a) le sostanze dell'elenco di sostanze candidate, e inoltre le sostanze di determinate classi di pericolo del CLP, le sostanze disciplinate dal regolamento sugli inquinanti organici persistenti e le sostanze che incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio. Terzo, l'articolo 7, paragrafo 5, lascia alla Commissione la facoltà di fissare soglie: «Secondo il gruppo di prodotti interessato, la Commissione può fissare soglie per l'applicazione dell'obbligo di informazione relativo alle sostanze che destano preoccupazione.» Inoltre, se del caso, gli atti delegati prevedono esenzioni debitamente giustificate, ma «le sostanze che destano preoccupazione rientranti nella definizione di cui all'articolo 2, punto 27), lettera a), non sono esentate se sono presenti nei prodotti, nei loro pertinenti componenti o nelle parti di ricambio in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso» (articolo 7, paragrafo 6, lettera b)). Quarto, i dati confluiscono nel passaporto: «Se è disponibile un passaporto digitale di prodotto, le informazioni prescritte sono fornite nello stesso» (articolo 7, paragrafo 7). Per il testo completo dell'ESPR sulle sostanze che destano preoccupazione, consultate la nostra guida alle sostanze che destano preoccupazione. Chi può vedere quali dati del passaporto è una questione distinta, trattata nella nostra guida ai diritti di accesso.

Il DPP non è il successore giuridico di SCIP. La proposta non nomina mai il passaporto né in un articolo né in un considerando e non menziona affatto l'ESPR. Menziona il passaporto soltanto in due frasi. Nella relazione: «L'uso di passaporti digitali dei prodotti e, più avanti, di etichette più complete limiterà ulteriormente i benefici aggiuntivi della banca dati in futuro.» Nella scheda finanziaria, sezione 1.5.2: «L'uso di passaporti digitali dei prodotti e, in futuro, di etichette più complete migliorerà ulteriormente la disponibilità di dati nel quadro di un approccio valido e armonizzato.» Sul versante dell'ESPR, SCIP compare una sola volta, nel considerando 34, che afferma: «Ove possibile, la Commissione dovrebbe anche collegare il passaporto digitale di prodotto alle banche dati e agli strumenti dell'Unione esistenti, quali il registro europeo delle etichette energetiche (EPREL) o la banca dati contenente le informazioni relative a sostanze preoccupanti in articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti) (SCIP).» È un invito a collegare i sistemi, contenuto in un considerando, non un trasferimento dell'obbligo SCIP.

Nelle sue comunicazioni la Commissione si è spinta oltre. Il suo comunicato stampa del 10 dicembre 2025 afferma che le funzioni di SCIP «saranno sostituite da soluzioni digitali più efficaci quali il passaporto digitale dei prodotti e l’attuazione del pacchetto “Una sostanza, una valutazione”». Le sue domande e risposte (fonte solo in inglese) affermano che la normativa dell’UE sulle sostanze chimiche, in particolare tale pacchetto, e il passaporto digitale di prodotto adempiranno progressivamente il ruolo previsto per la banca dati, evitando nel contempo duplicazioni. La sua comunicazione dello stesso giorno aggiunge: «Nella fase di progettazione del passaporto digitale dei prodotti, la Commissione includerà nel suo ambito di applicazione i dati sulle sostanze estremamente preoccupanti.» Sono dichiarazioni di intenti. Un atto collegato è il regolamento (UE) 2025/2455 del 26 novembre 2025 su una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, che nel primo considerando richiama l’approccio una sostanza, una valutazione. Il suo articolo 11, paragrafo 1, stabilisce: «L’ECHA istituisce e gestisce, nell’ambito della piattaforma comune di dati, una banca dati contenente dati sulle sostanze chimiche presenti negli articoli o nei prodotti generate o presentate nell’ambito dell’attuazione degli atti giuridici dell’Unione di cui all’allegato V». L’allegato V elenca tre atti, tra cui la direttiva 2008/98/CE e l’ESPR. Il regolamento non menziona SCIP, e la proposta non dice se e come i dati SCIP esistenti sarebbero trasferiti in tale banca dati o in un passaporto; dice soltanto che l’ECHA conserva i dati già comunicati.

Secondo la nostra lettura, la frase delle FAQ della Commissione sull'ESPR è stata superata dalla proposta. Le FAQ sull'ESPR (1ª edizione, datata 25 settembre 2024, domanda 121; fonte solo in inglese) affermano che la Commissione mira a un progressivo allineamento e a una progressiva integrazione di SCIP con il DPP, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, per evitare la duplicazione degli obblighi per i prodotti e le sostanze coperti sia dall'ESPR sia da SCIP. Aggiungono che la portata della comunicazione, sia per le sostanze sia per i gruppi di prodotti coperti, è diversa. Era un obiettivo dichiarato nel 2024, in un documento la cui copertina precisa che riflette esclusivamente le opinioni degli autori. È ancora l'edizione collegata dalla pagina della Commissione sull'attuazione dell'ESPR al 20 ottobre 2026, ma la proposta della Commissione del dicembre 2025 non allinea i due sistemi e non menziona l'ESPR: propone di far cessare le nuove trasmissioni a SCIP. Le attuali pagine web della Commissione sul DPP non menzionano SCIP; le sue FAQ sul DPP affermano che le informazioni sulle sostanze che destano preoccupazione presenti in un prodotto saranno incluse nel DPP se per il prodotto è richiesto un DPP (FAQ web, ultima modifica 30 settembre 2026; fonte solo in inglese).

Non esiste alcun atto delegato per i prodotti tessili. L'iniziativa 16116 di Have your say sui requisiti di progettazione ecocompatibile per i capi di abbigliamento era ancora in fase di pianificazione il 20 ottobre 2026, senza alcuna bozza pubblicata; il campo relativo all'adozione di quella scheda indica ancora Q1 2027 e non è stato aggiornato dalla creazione della scheda, il 12 dicembre 2025, perciò seguiamo le pagine della Commissione. La pagina della Commissione sui prodotti tessili (ultima modifica 7 agosto 2026; fonte solo in inglese) indica come calendario indicativo Q4 2027 per l'adozione prevista dell'atto delegato ESPR per i prodotti tessili, e la sua pagina sul DPP (ultima modifica 22 ottobre 2026; fonte solo in inglese) indica Q3–Q4 2027 per gli atti delegati su prodotti tessili, alluminio e pneumatici, con un periodo di transizione di almeno 18 mesi dopo l'adozione. L'articolo 4, paragrafo 4, dell'ESPR stabilisce la regola generale: la data di applicazione «non è anteriore a 18 mesi dopo la sua entrata in vigore, tranne in casi debitamente giustificati per l'intero atto o per alcuni requisiti specifici, o tranne in caso di abrogazione o modifica parziali di atti delegati, nel qual caso può essere fissata una data di applicazione anteriore». In base a queste date di pianificazione, i requisiti per i prodotti tessili si applicherebbero intorno al 2029. Le calzature sono una questione a parte. La sezione 2.2.3 del piano di lavoro della Commissione (COM(2025) 187), intitolata «Prodotti non inclusi nel primo piano di lavoro», afferma: «Le calzature costituiscono una categoria di prodotti separata dai prodotti tessili per via dell'uso diverso dei materiali, della diversa funzionalità del prodotto e delle filiere diverse.» e prevede soltanto uno studio «che sarà completato entro la fine del 2027». Le calzature sono quindi escluse dal primo piano di lavoro e per esse non esiste ancora alcun calendario ESPR; cfr. la nostra guida per i marchi di calzature e il calendario DPP.

La nostra valutazione — una possibile lacuna, non un'affermazione dell'UE

Se l'abrogazione fosse adottata come proposta, i fornitori potrebbero smettere di notificare all'ECHA in uno Stato membro prima che un atto delegato per i prodotti tessili richieda i dati sulle sostanze in un passaporto. In quell'intervallo, il principale obbligo valido in tutta l'UE di trasmettere lungo la catena di fornitura le informazioni sulle sostanze dell'elenco di sostanze candidate presenti nell'abbigliamento sarebbe l'articolo 33 del REACH (accanto alla notifica all'ECHA ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, ove ne ricorrano le condizioni): informazioni ai destinatari e, su richiesta, ai consumatori. I due calendari sono entrambi aperti, poiché né la fine degli obblighi SCIP nazionali né l'atto per i prodotti tessili hanno una data fissa, quindi potrebbero sovrapporsi in entrambi i sensi. Leggetelo come un rischio da mettere in conto, non come una previsione.

6. Cosa fare ora

Nulla nella proposta dice a un marchio di cambiare qualcosa oggi. I punti seguenti sono le nostre raccomandazioni per un periodo in cui un obbligo può cessare, un altro resta e un terzo è ancora da scrivere. Le raccomandazioni in sé non sono obblighi giuridici; dove una riga riprende un obbligo esistente (le prime due righe), l'obbligo deriva dalla disposizione indicata nella colonna di destra.

AzioneCosa raccomandiamoPerché
Continuare a notificare a SCIPDove l'obbligo vi riguarda, continuate a trasmettere le notifiche per gli articoli che immettete sul mercato dell'UE e che contengono una sostanza dell'elenco di sostanze candidate oltre lo 0,1 % in peso/peso, e mantenete documentato il processo. Non trattate la proposta come diritto vigente. Quando un atto sarà adottato, verificate nella legge nazionale di recepimento del vostro Stato membro la fine dell'obbligo.Direttiva quadro sui rifiuti, articolo 9, paragrafo 1, lettera i), nella versione consolidata del 16 ottobre 2025. La COM(2025) 986 non è adottata e non prevede alcuna regola transitoria per l'obbligo dei fornitori.
Mantenere attivo il processo dell'articolo 33Assicuratevi che i clienti professionali che ricevono i vostri articoli ricevano anche le informazioni sulle sostanze. Assicuratevi che le richieste dei consumatori arrivino a qualcuno in grado di rispondere entro 45 giorni, gratuitamente, e individuate un responsabile.Articolo 33, paragrafi 1 e 2, del REACH; non toccato dalla proposta.
Verificare per singolo articoloEseguite la verifica dello 0,1 % per ciascun articolo e non per il prodotto finito, e registrate il risultato per singolo articolo.Causa C-106/14, dispositivo.
Conservare l'insieme di dati SVHCConservate, per singolo articolo: il nome della sostanza e gli identificativi (come i numeri CE e CAS), la posizione nell'articolo, la concentrazione o l'intervallo di concentrazione e le informazioni sull'uso sicuro. Archiviate questi dati in modo che possano servire oggi per le risposte ai sensi dell'articolo 33 e domani per un passaporto.Articolo 33, paragrafo 1, del REACH (almeno il nome); articolo 7, paragrafo 5, lettere da a) a d), dell'ESPR; il contenuto dei dati SCIP come lo descrive la Commissione.
Tenere una copia propriaConservate una copia di ogni notifica SCIP e dei dati dei fornitori su cui si basa.Il testo della Commissione prevede che l'ECHA conservi i dati ma non contiene alcuna frase sull'accesso; il mandato del Consiglio aggiunge la disponibilità pubblica. La formulazione finale è aperta.
Evitare strumenti solo per SCIPConcentrate i nuovi sforzi sul modello di dati, non su formati che servono solo a SCIP. L'atto delegato per i prodotti tessili deciderà quali sostanze, soglie ed esenzioni si applicano, e la definizione dell'ESPR è più ampia dell'elenco di sostanze candidate.Articoli 2, punto 27), 7, paragrafo 5, e 7, paragrafo 6, dell'ESPR; finora nessun atto delegato per i prodotti tessili.
Prepararsi a una lacunaSe vendete prodotti tessili, partite dal presupposto che per un certo periodo l'articolo 33 del REACH possa essere il principale obbligo valido in tutta l'UE sulle informazioni relative alle sostanze (si applica anche l'articolo 7, paragrafo 2, ove ne ricorrano le condizioni). Verificate che i contratti con i fornitori vi diano i dati necessari per le risposte ai sensi dell'articolo 33.La nostra valutazione nella sezione 5.
Seguire le dateSeguite il voto in ENVI (previsto per l'inizio di novembre 2026), la plenaria (indicativamente il 14 dicembre 2026), l'eventuale trilogo, il testo nella Gazzetta ufficiale, la vostra legge nazionale di recepimento e l'iniziativa 16116 di Have your say per l'atto sui prodotti tessili. Cfr. anche la nostra checklist di preparazione.Fonti della sezione 4.

AUDIT DPP

Scoprite quali dei vostri articoli contengono sostanze dell'elenco di sostanze candidate prima che le regole cambino.

Verifichiamo i dati sulle sostanze dei vostri prodotti e dei vostri fornitori alla luce dell'articolo 33 del REACH e dei requisiti dell'ESPR sulle sostanze che destano preoccupazione, in modo che un unico insieme di dati copra entrambi. Sotto NDA.

Iniziate il vostro audit DPP

Domande frequenti

La banca dati SCIP verrà abrogata? +
Forse, ma oggi non per legge. Il 10 dicembre 2025 la Commissione ha proposto (COM(2025) 986 final) di porre fine all'obbligo dei fornitori di trasmettere informazioni all'ECHA, con l'ECHA che conserverebbe i dati già trasmessi. Il 20 ottobre 2026 la proposta era ancora in attesa di una decisione della commissione competente del Parlamento europeo (OEIL; fonte solo in inglese), il Consiglio aveva concordato un mandato negoziale nel Coreper il 24 giugno 2026 e non risultava alcun trilogo. Alcuni emendamenti presentati in Parlamento sopprimerebbero la lettera i bis) proposta, almeno uno la riscriverebbe in modo che l'obbligo dei fornitori non abbia una data di fine, con un'esenzione per le informazioni fornite tramite un passaporto digitale di prodotto, e la motivazione di uno degli emendamenti soppressivi afferma che porre fine all'obbligo sarebbe irresponsabile. Finché la proposta non è adottata, nulla cambia nel diritto e, secondo la nostra lettura, la fine dell'obbligo per i fornitori dipenderebbe comunque dal recepimento nazionale.
Dobbiamo ancora trasmettere informazioni a SCIP oggi? +
Sì, dove l'obbligo vi riguarda. L'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della direttiva quadro sui rifiuti, nella versione consolidata del 16 ottobre 2025, impone ancora agli Stati membri di garantire che i fornitori di articoli trasmettano all'ECHA, a decorrere dal 5 gennaio 2021, le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del REACH, e la pagina SCIP dell'ECHA, consultata il 20 ottobre 2026 (fonte solo in inglese), descrive ancora la notifica come un obbligo e non menziona la proposta. L'obbligo riguarda gli articoli contenenti una sostanza dell'elenco di sostanze candidate oltre lo 0,1 % in peso/peso; poiché l'obbligo riprende il presupposto dell'articolo 33, paragrafo 1, del REACH, leggiamo il criterio riferito al singolo articolo, enunciato dalla Corte di giustizia nella causa C-106/14, come applicabile anche a tale obbligo. La pagina dell'ECHA per i fornitori di articoli (consultata il 20 ottobre 2026; fonte solo in inglese) afferma inoltre che i rivenditori e gli altri attori della catena di approvvigionamento che forniscono articoli direttamente ed esclusivamente ai consumatori non sono coperti. Una proposta non modifica il diritto vigente.
Se SCIP cessa, dobbiamo comunque informare i clienti sulle sostanze pericolose presenti nei nostri prodotti? +
Sì. L'articolo 33 del REACH non fa parte della proposta. L'articolo 33, paragrafo 1, impone al fornitore di un articolo contenente una sostanza dell'elenco di sostanze candidate oltre lo 0,1 % in peso/peso di fornire al destinatario dell'articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso, comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza. L'articolo 33, paragrafo 2, riconosce al consumatore che ne fa richiesta le stesse informazioni, gratuitamente ed entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. La Corte di giustizia ha stabilito nella causa C-106/14 che la soglia dello 0,1 % si misura rispetto a ciascun articolo.
A quale data cesserebbe l'obbligo SCIP? +
Non è possibile indicare una data. Il testo della Commissione collega la fine dell'obbligo dei fornitori a un segnaposto, la data di entrata in vigore della direttiva, e concede agli Stati membri un periodo di recepimento di 24 mesi da tale data, anch'esso tra parentesi quadre; il mandato del Consiglio mantiene questo meccanismo. L'entrata in vigore avverrebbe il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il testo non contiene regole transitorie per l'obbligo dei fornitori. Secondo la nostra lettura l'obbligo cesserebbe per i fornitori di ciascuno Stato membro attraverso il diritto nazionale, quindi la fine potrebbe differire da un Paese all'altro.
Il passaporto digitale di prodotto sostituirà SCIP? +
Non come successore giuridico. La proposta non menziona il passaporto in alcun articolo o considerando. L'ESPR crea un obbligo distinto: l'articolo 7, paragrafo 5, richiede informazioni che consentano di tracciare le sostanze che destano preoccupazione, compresi nome o codice, posizione e concentrazione, ma solo dove un atto delegato specifico per prodotto fissa gli obblighi di informazione. Per i prodotti tessili un atto del genere non esiste; la pagina della Commissione sui prodotti tessili indica Q4 2027 come data indicativa per la sua adozione (fonte solo in inglese), e la data di applicazione di regola non è anteriore a 18 mesi dopo l'entrata in vigore, tranne in casi debitamente giustificati (articolo 4, paragrafo 4). La Commissione afferma che le funzioni di SCIP saranno sostituite da soluzioni digitali come il passaporto, ma si tratta di una dichiarazione di intenti, non di un trasferimento giuridico.
Dobbiamo smettere di raccogliere i dati SVHC dei nostri prodotti? +
No. Raccomandiamo di conservare i dati per singolo articolo, e tale raccomandazione non è di per sé un obbligo giuridico. Gli obblighi giuridici che esistono oggi restano: l'articolo 33 del REACH e, dove vi riguarda, la notifica SCIP ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della direttiva quadro sui rifiuti. Lo stesso tipo di dati, l'identità della sostanza, la sua posizione nell'articolo e la sua concentrazione, è quello che raccoglie SCIP e che l'articolo 7, paragrafo 5, dell'ESPR richiederebbe in un passaporto una volta che un atto delegato si applichi (fatte salve soglie ed esenzioni); l'articolo 33 del REACH richiede almeno il nome della sostanza e le informazioni, in possesso del fornitore, che consentono l'uso sicuro. Conservate i dati per singolo articolo, mantenete attivo il processo dell'articolo 33 e continuate a notificare a SCIP finché la legge, compresa la vostra legge nazionale, non dice che potete smettere.

Fonti

I testi giuridici dell'UE sono stati letti nelle versioni seguenti, tutte in lingua italiana, dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE (EUR-Lex): la direttiva quadro sui rifiuti e il REACH nella versione consolidata (16.10.2025 e 22.6.2026), la direttiva (UE) 2018/851, l'ESPR, il regolamento (UE) 2025/2455 e la sentenza della Corte di giustizia nelle versioni della Gazzetta ufficiale, e la proposta della Commissione; i registri dell'Ufficio delle pubblicazioni sono stati consultati il 20.10.2026 e non mostravano alcun atto adottato sulla proposta. Le pagine web e i documenti del Consiglio, del Parlamento europeo, dell'ECHA e della Commissione sono stati consultati il 20.10.2026; dove un sito blocca il download automatico, le pagine sono state lette in un browser. In questa versione le fonti disponibili solo in inglese sono parafrasate, non citate. Si tratta di informazioni di carattere generale, non di consulenza legale, finanziaria o di investimento.