APPROFONDIMENTO NORMATIVO
Norme nazionali in aggiunta al DPP: l'etichetta francese del costo ambientale e la legge sul tessile, il progetto di decreto spagnolo, i divieti PFAS e il confine tracciato dall'articolo 3 dell'ESPR
La Francia disciplina il costo ambientale dell'abbigliamento e impone di indicare i luoghi di fabbricazione accanto al prezzo online; Danimarca e Francia vietano i PFAS nell'abbigliamento; la Spagna ha notificato un progetto di decreto. Una volta adottato un atto delegato per il tessile, l'articolo 3 dell'ESPR limiterà le norme nazionali solo sui parametri di prodotto che l'atto tratta: non è una preclusione generalizzata.
Articolo 3 e norme nazionali (nostra lettura)
- Costo ambientaleAllegato I, lett. m), n)Sovrapposizione più probabile
- Luoghi di fabbricazioneNon nell'allegato IFuori
- Norme EPRDiritto dei rifiutiFuori
- Divieti PFASAllegato I, lett. f)Solo se l'atto fissa o esclude
Ancora nessun atto per il tessile: l'articolo 3 non rende inapplicabile nulla
Cosa sapere
- 1
Ancora nessun atto delegato per il tessile.
Nessun atto ESPR fissa requisiti per i tessili. La pagina della Commissione sul tessile indica il quarto trimestre 2027 come data prevista per l'adozione. §1
- 2
Francia: costo ambientale, regolato se lo usate.
Nessun obbligo generale di esporlo. Chi lo comunica volontariamente deve rispettare il decreto; chi comunica volontariamente un altro punteggio ambientale deve comunicare anche il costo ambientale (art. D. 541-245). §3
- 3
Francia: luoghi di fabbricazione, rappresentante, penalità.
La legge n. 2026-602 impone l'indicazione dei luoghi di fabbricazione accanto al prezzo online (secondo la nostra lettura, già applicabile), prevede un «rappresentante autorizzato» EPR in Francia per i produttori stabiliti altrove e introduce penalità di eco-modulazione per prodotto (in vigore dal 1º settembre 2026). §4
- 4
Spagna: solo un progetto.
Il progetto di regio decreto notificato imporrebbe l'iscrizione dei produttori e la nomina di un rappresentante autorizzato per i venditori a distanza. TRIS non ospita alcun testo finale; il progetto può cambiare. §5
- 5
PFAS: Danimarca e Francia vietano già.
La Danimarca vieta l'importazione e la vendita di abbigliamento e calzature per uso privato in cui un articolo contenga un tenore totale di fluoro pari o superiore a 50 mg F/kg, con effetto dal 1º luglio 2026 (scorte vendibili fino al 1º gennaio 2027). Il decreto francese sui PFAS, in vigore dal 1º gennaio 2026, fissa soglie ed esenzioni. §6
- 6
L'articolo 3 traccia un confine ristretto.
Gli Stati membri non possono bloccare prodotti conformi a un atto delegato per non conformità a requisiti nazionali sui parametri dell'allegato I che l'atto contempla o per i quali esclude espressamente requisiti (art. 3, parr. 2 e 4). Secondo la nostra lettura, il costo ambientale è la sovrapposizione più probabile; l'indicazione dei luoghi di fabbricazione e le norme EPR restano fuori. §7
Cosa fare adesso
Costruite un unico modello di dati di prodotto.
Per referenza di prodotto: luoghi di fabbricazione, materiali, massa, offerta di riparazione, risultati delle analisi. §9
Verificate le vostre pagine prodotto francesi.
Luoghi di fabbricazione vicino al prezzo, in caratteri della stessa dimensione; anche sui marketplace. §9
Ricontrollate TRIS prima di fare affidamento su uno stato.
Soprattutto la scheda spagnola e gli eventuali decreti in attuazione della legge n. 2026-602. §8
Quando si applica alla moda?
Oggi
Diritto nazionale applicabile
Non esiste alcun atto delegato per il tessile, quindi l'articolo 3 non rende inapplicabile nulla.
Danimarca
1º gennaio 2027
Fine della vendita delle scorte degli operatori economici (ordinanza danese sui PFAS, § 6).
Indicativo
Q4 2027
Adozione prevista dell'atto delegato ESPR per il tessile (pagina della Commissione sul tessile). Nessuna data è fissata.
Stato della guida: 23 ottobre 2026. Basata sull'ESPR (regolamento (UE) 2024/1781), artt. 3 e 4, par. 4, e allegato I, sulla direttiva (UE) 2015/1535 e sulle misure nazionali in TRIS. Sintesi semplificata: fanno fede la guida completa qui sotto e i testi dell'UE. Informazioni generali, non consulenza legale.
Tutto ciò che segue è la guida completa, con le fonti. ↑ Torna a «In breve»
Nessun atto delegato ESPR stabilisce ancora requisiti di progettazione ecocompatibile o di passaporto digitale di prodotto (DPP) per i tessili, e la pagina della Commissione sul tessile indica il quarto trimestre 2027 come data prevista per l'adozione. Le norme nazionali non hanno aspettato. Dal 1º ottobre 2025 la Francia disciplina il calcolo e la comunicazione del costo ambientale dei capi d'abbigliamento. La sua legge n. 2026-602 dell'8 luglio 2026 impone l'indicazione dei luoghi di fabbricazione accanto al prezzo online, un rappresentante EPR in Francia per i produttori stabiliti altrove e penalità di eco-modulazione per prodotto. Il divieto danese di abbigliamento e calzature contenenti PFAS ha effetto dal 1º luglio 2026, il decreto francese sui PFAS è in vigore dal 1º gennaio 2026 e la Spagna ha notificato un progetto di regio decreto sui prodotti tessili e calzaturieri e sui relativi rifiuti.
Ciascuna di queste misure è stata sottoposta alla procedura di notifica UE della direttiva (UE) 2015/1535, e la banca dati TRIS (Technical Regulation Information System) della Commissione ospita i progetti notificati e, per la maggior parte delle misure, i testi adottati. Questa guida esamina ogni misura sul testo pubblicato in TRIS, ne indica lo stato al 21 ottobre 2026 e spiega dove l'articolo 3 dell'ESPR limiterà gli obblighi nazionali di informazione una volta adottato un atto delegato per il tessile. In sintesi: l'articolo 3 riguarda i requisiti nazionali relativi ai parametri di prodotto effettivamente contemplati da un atto delegato. Secondo la nostra lettura non tocca i contributi EPR né l'indicazione del luogo di fabbricazione, e tocca i divieti di sostanze chimiche solo se un atto per il tessile stabilisce, o esclude espressamente, requisiti di prestazione sull'uso di sostanze. Un unico modello di dati di prodotto può servire oggi le norme nazionali e domani il DPP.
Nessuno
Atti delegati ESPR per il tessile adottati al 21 ottobre 2026. La pagina della Commissione sul tessile indica il quarto trimestre 2027 come data prevista per l'adozione.
1 lug 2026
Data dalla quale ha effetto il divieto danese di abbigliamento e calzature per uso privato con un tenore di fluoro totale pari o superiore a 50 mg F/kg. La vendita delle scorte degli operatori economici è consentita fino al 1º gennaio 2027 (§ 6 dell'ordinanza).
0,25–12 €
Forchetta della penalità di eco-modulazione EPR francese per prodotto tessile nel 2026. La forchetta sale ogni anno fino a 2–20 € per prodotto dal 2030 (codice dell'ambiente, articolo L. 541-10-27, II).
1. Perché le norme nazionali contano prima che esista il DPP tessile
Il DPP per l'abbigliamento arriverà con un atto delegato adottato a norma del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR), il regolamento (UE) 2024/1781, e per ora non ne esiste nessuno. I registri dell'Ufficio delle pubblicazioni consultati il 21 ottobre 2026 riportano quattro atti adottati sulla base dell'ESPR: la decisione che istituisce il forum sulla progettazione ecocompatibile, il regolamento di esecuzione e il regolamento delegato sui prodotti di consumo invenduti e il regolamento di esecuzione sul registro dei passaporti digitali di prodotto. Nessuno fissa requisiti per i tessili. La pagina della Commissione sul DPP per l'abbigliamento tessile, disponibile solo in inglese, indica: «Q4 2027: Planned adoption of the ESPR Delegated Act for textiles» (adozione prevista dell'atto delegato ESPR per i tessili nel quarto trimestre 2027). Anche dopo l'adozione, «La data di applicazione di un atto delegato non è anteriore a 18 mesi dopo la sua entrata in vigore», salvo nei casi ammessi dall'articolo 4, paragrafo 4, dell'ESPR.
Gli Stati membri non hanno aspettato. Un marchio che vende abbigliamento in Francia o in Danimarca deve già oggi rispettare norme nazionali di prodotto, alcune con un proprio modello di dati e proprie regole di visualizzazione, e la Spagna ha notificato un progetto di decreto. Trattandosi di regole tecniche, ciascuna doveva essere notificata alla Commissione allo stadio di progetto prima dell'adozione, e ciascuna è consultabile in TRIS. Il primo arrêté sulle penalità EPR (2026/0457/FR) è arrivato alla Commissione solo dopo essere stato adottato e pubblicato (sezione 4). Questa guida esamina nove notifiche TRIS: il decreto e l'arrêté francesi sul costo ambientale (2025/0086/FR e 2025/0087/FR), la legge francese sul tessile (2025/0336/FR) e i relativi arrêté sulle penalità EPR (2026/0457/FR, chiusa anticipatamente; 2026/0559/FR, ritirata; 2026/0560/FR, il testo adottato), il progetto di regio decreto spagnolo (2026/0266/ES), l'ordinanza danese sui PFAS (2024/0646/DK) e il decreto francese sui PFAS (2025/0431/FR). Della legge francese trattiamo le disposizioni sui dati di prodotto, sul rappresentante EPR e sulle penalità di eco-modulazione. La definizione di moda ultra-express, il divieto di pubblicità e il divieto di promozione da parte di influencer esulano da questa guida.
Queste norme contano per la pianificazione del DPP per due motivi. Primo, chiedono in gran parte gli stessi dati che richiederà il DPP: materiali, massa, luoghi di fabbricazione, offerta di riparazione, risultati delle prove sulle sostanze. Secondo, l'articolo 3 dell'ESPR stabilirà quali requisiti nazionali di prestazione e obblighi nazionali di informazione potranno ancora essere fatti valere nei confronti di prodotti conformi, una volta adottato l'atto delegato per il tessile. La sezione 7 spiega dove passa quel confine.
2. Come le norme nazionali di prodotto arrivano all'UE: notifica e status quo secondo la direttiva (UE) 2015/1535
La direttiva (UE) 2015/1535 impone agli Stati membri di comunicare immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, insieme ai motivi che ne rendono necessaria l'adozione (articolo 5, paragrafo 1). Dopo l'adozione, gli Stati membri «comunicano senza indugio alla Commissione il testo definitivo della regola tecnica» (articolo 5, paragrafo 3). La Commissione e gli altri Stati membri possono inviare osservazioni su un progetto, e lo Stato membro notificante deve tenerne conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva (articolo 5, paragrafo 2).
Il cuore della procedura è il periodo di status quo. L'articolo 6, paragrafo 1, dispone: «Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1». Se entro questi tre mesi la Commissione o un altro Stato membro emette un parere circostanziato «secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno», per un progetto di regola tecnica relativo alle merci il rinvio è di sei mesi dal ricevimento. È di quattro mesi per un accordo facoltativo e per un progetto di regola relativa ai servizi (articolo 6, paragrafo 2). L'articolo 6, paragrafo 2, prevede poi: «Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare a tali pareri circostanziati». «La Commissione commenta tale reazione». Il rinvio è di 12 mesi se, entro i primi tre mesi, la Commissione annuncia l'intenzione di proporre o adottare un atto dell'Unione in materia, oppure constata che la materia è oggetto di una proposta pendente (articolo 6, paragrafi 3 e 4). L'articolo 6 non si applica alle specificazioni tecniche connesse a misure fiscali o finanziarie (articolo 7, paragrafo 4, che rinvia all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto iii)).
La scheda di una notifica in TRIS riporta il numero di notifica, la data in cui la Commissione ha ricevuto il progetto, il termine dello status quo (con la data prorogata tra parentesi quando un parere circostanziato lo ha prorogato), chi ha formulato osservazioni o pareri circostanziati, i link al testo del progetto e al testo finale e i messaggi resi pubblici scambiati nel corso della procedura. Le misure francesi e danesi trattate in questa guida sono disponibili in TRIS in lingua originale e in traduzione, e lo stesso vale per i relativi testi finali quando TRIS li ospita. TRIS avverte che «l'unica versione facente fede del testo finale è la versione in lingua originale come pubblicata ai sensi delle norme nazionali». Nella pratica la differenza conta: la traduzione italiana di TRIS della legge n. 2026-602 indica la forchetta per il 2030 come «2 e 22 euro per prodotto a partire dal 2030», mentre l'originale francese recita «Deux et vingt euros par produit à partir de 2030», cioè da 2 € a 20 €. Lo stesso errore compare nella traduzione inglese di TRIS. Leggete le cifre nell'originale.
Come questa guida riporta la procedura
Indichiamo se e quando la Commissione o uno Stato membro hanno formulato osservazioni o un parere circostanziato su una notifica, e quali effetti la direttiva ricollega a un parere circostanziato. Non ne riassumiamo il contenuto. Quando TRIS non ospita un testo adottato, lo diciamo e ci basiamo solo su ciò che TRIS mostra.
3. Francia: il quadro sul costo ambientale dell'abbigliamento
Il quadro è costituito dal Décret n° 2025-957 del 6 settembre 2025 e da un arrêté (decreto ministeriale) della stessa data, entrambi pubblicati nel Journal officiel del 9 settembre 2025 e in vigore dal 1º ottobre 2025. Sono stati notificati come 2025/0086/FR e 2025/0087/FR. Il decreto inserisce nel codice dell'ambiente francese gli articoli da D. 541-240 a R. 541-246. Si applica ai prodotti tessili nuovi o rifabbricati immessi sul mercato francese, destinati ai consumatori e definiti con arrêté ministeriale (articolo D. 541-241). L'arrêté limita l'ambito ai prodotti che rientrano nel regolamento (UE) n. 1007/2011, escludendo i tessili diversi dall'abbigliamento come la biancheria per la casa e i rivestimenti, l'abbigliamento monouso, l'abbigliamento con componenti elettronici e l'abbigliamento la cui massa è costituita per oltre il 20% da materiali che la metodologia non modellizza (articolo 1 dell'arrêté). Il costo ambientale è un numero intero maggiore di zero, espresso in punti d'impatto, che aggrega categorie d'impatto lungo il ciclo di vita (articolo D. 541-240, 8°). Si calcola per referenza di prodotto, cioè per tutte le unità che condividono caratteristiche tecniche come colore, composizione dei materiali, forma e texture, a prescindere dalla taglia (articoli D. 541-240, 5°, e D. 541-242).
Esporre il costo ambientale non è obbligatorio in quanto tale, salvo quanto previsto dall'articolo D. 541-245 (più avanti). Ma il fabbricante, l'importatore o qualsiasi altro soggetto che immette prodotti sul mercato e che lo comunica volontariamente, su qualsiasi supporto fisico o digitale, è vincolato dall'articolo D. 541-243. Il costo deve essere accessibile al momento dell'acquisto. Può essere aggiornato al massimo una volta ogni tre mesi e deve essere aggiornato entro dodici mesi da una modifica della metodologia, salvo che sia stato apposto sul prodotto o sul suo imballaggio. Deve essere presentato con la segnaletica ufficiale. Prima di qualsiasi comunicazione, i dati vanno caricati sul portale designato dall'arrêté. Sono pubblici il punteggio, la sua ripartizione per categoria d'impatto e il coefficiente di durabilità, l'identificazione della referenza, la data del calcolo, la natura giuridica di chi lo ha calcolato e la versione della metodologia. Sono riservati alle autorità, a fini di controllo e di monitoraggio delle politiche, i dati utilizzati per ciascun parametro. Chi pubblica è responsabile dei dati e deve rispettare lo schema di dati del portale.
Il decreto vincola anche chi non ha mai scelto di pubblicare un costo ambientale. L'articolo D. 541-245 dispone: «Toute personne morale ou physique qui communique volontairement sur un score relatif à un ou plusieurs impacts environnementaux d'un produit textile doit également communiquer sur le coût environnemental» (traduzione TRIS: «Qualsiasi persona fisica o giuridica che comunichi volontariamente un punteggio relativo a uno o più impatti ambientali di un prodotto tessile deve comunicare anche il costo ambientale»). L'altro punteggio non deve contraddire il costo ambientale né generare confusione con esso e, se compare su un supporto fisico, anche il costo ambientale deve comparirvi. Fino al 1º ottobre 2026 quest'obbligo si applicava solo se il fabbricante, l'importatore o un altro soggetto che immette il prodotto sul mercato aveva esso stesso calcolato e comunicato il costo per le referenze interessate. Questa condizione è ormai scaduta. Anche soggetti terzi come i rivenditori possono calcolare e comunicare il costo di una referenza alle stesse condizioni. Se il fabbricante, l'importatore o un altro soggetto che immette il prodotto sul mercato ha determinato un proprio valore, gli altri devono usarlo e aggiornare il proprio entro un mese (articolo D. 541-244). Chiunque calcoli o comunichi il costo deve tenere a disposizione delle autorità di controllo gli elementi che giustificano il calcolo (articolo R. 541-246).
L'arrêté definisce il modello di dati. L'articolo 7 elenca 17 parametri di riferimento, suddivisi in due gruppi:
| Gruppo | Parametri (articolo 7 dell'arrêté) | Come si compilano |
|---|---|---|
| Obbligatori | 1° tipo di prodotto; 2° massa del prodotto finito; 8° natura e percentuale dei materiali (quelli che rappresentano almeno il 2% della massa e il 5% dell'impatto modellizzato); 11° origine geografica della tessitura o della lavorazione a maglia; 12° origine geografica del finissaggio o della stampa; 14° origine geografica della confezione | Dati specifici del prodotto, alle condizioni della metodologia |
| Facoltativi | 3° rifabbricato o no; 4° numero di referenze nel segmento di mercato; 5° prezzo della referenza; 6° dimensione dell'impresa e servizi di riparazione offerti; 7° se la tracciabilità geografica delle fasi di produzione è indicata in modo visibile; 9° origine geografica delle materie prime; 10° origine geografica della filatura; 13° tipo di stampa; 15° eventuale processo di délavage (scoloritura) del tessuto; 16° quota di trasporto aereo; 17° accessori inclusi nell'unità di vendita, come bottoni, cerniere e ferretti | Dati specifici del prodotto se disponibili, altrimenti un valore predefinito |
Il modello comprende un coefficiente di durabilità compreso tra 0,67 e 1,45 che corregge i giorni d'uso teorici di ciascun tipo di prodotto. Combina due criteri ponderati ciascuno al 50%: l'ampiezza della gamma, cioè il numero massimo di referenze che un marchio offre nel segmento di mercato, e l'incentivo alla riparazione, cioè il rapporto tra il costo medio di riparazione e il prezzo della referenza, insieme alla presenza o meno di un servizio di riparazione (articolo 6). Il calcolo utilizza le 16 categorie d'impatto della raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione con fattori di normalizzazione e di ponderazione prestabiliti, raddoppia l'ecotossicità modellizzata per le acque dolci delle molecole organiche e aggiunge due categorie espresse direttamente in punti: i tessili esportati fuori dall'UE dopo la raccolta e il rilascio di microfibre (articolo 5). La segnaletica obbligatoria riporta la dicitura «Coût environnemental», i punti e i punti per 100 g. Online rimanda alle informazioni pubblicate sul portale. In negozio o online deve avere dimensioni almeno pari a quelle delle cifre del prezzo e non può mai essere più piccola di qualsiasi altro punteggio ambientale indicato per la stessa referenza (articolo 8).
4. Francia: la legge n. 2026-602 su dati di prodotto, rappresentante EPR e penalità di eco-modulazione
La legge n. 2026-602 dell'8 luglio 2026 volta a ridurre l'impatto ambientale dell'industria tessile è stata pubblicata nel Journal officiel del 9 luglio 2026. È stata notificata come progetto nel giugno 2025 (2025/0336/FR), e il testo adottato si discosta dal progetto proprio sui punti che qui interessano. Il progetto parlava di origine geografica dei tessili; il testo adottato parla di luoghi di fabbricazione. Il progetto legava la modulazione dei contributi EPR al coefficiente di durabilità della metodologia del costo ambientale e fissava penalità minime crescenti da 5 € per prodotto nel 2025 a 10 € nel 2030; il testo adottato usa criteri e importi diversi. Tutto ciò che segue si basa sul testo adottato ospitato da TRIS.
Luoghi di fabbricazione online. L'articolo 2 della legge ha inserito nel codice dell'ambiente l'articolo L. 541-9-1-2: «Les lieux de fabrication du produit mentionné au 11° de l'article L. 541-10-1 vendu en ligne doivent être portés à la connaissance du consommateur de manière claire et lisible sur la plateforme numérique, en caractères d'une taille égale à celle de l'indication du prix et à proximité de celui-ci» (traduzione TRIS: «I luoghi di fabbricazione del prodotto di cui all’articolo L541-10-1, paragrafo 11, venduto online devono essere resi noti al consumatore in modo chiaro e leggibile sulla piattaforma digitale, in caratteri delle stesse dimensioni di quelli utilizzati per il prezzo e visualizzati vicino al prezzo»). Il punto 11° dell'articolo L. 541-10-1 riguarda i prodotti della filiera EPR francese per tessili, biancheria per la casa e calzature (TLC): l'arrêté sul capitolato d'oneri TLC notificato come 2026/0457/FR cita quel punto come propria base. L'articolo non dice quali fasi di fabbricazione contino come luoghi di fabbricazione, non indica chi debba esporli e non rinvia a un decreto attuativo. A differenza di parti degli articoli 4 e 5 e degli articoli 6 e 7, l'articolo 2 non fissa una data di applicazione successiva. Secondo la nostra lettura, va considerato applicabile fin da ora ad abbigliamento, biancheria per la casa e calzature venduti online in Francia. Per le fasi, i parametri obbligatori dell'arrêté sul costo ambientale (tessitura o lavorazione a maglia, finissaggio o stampa, confezione) sono un riferimento ragionevole, ma la legge non vi rinvia.
Rappresentante EPR. L'articolo 5 ha inserito l'articolo L. 541-10-9-1. Una persona non stabilita in Francia e soggetta all'EPR ai sensi dell'articolo L. 541-10 o L. 541-10-9 deve nominare, con mandato scritto, una persona fisica o giuridica stabilita in Francia quale proprio rappresentante autorizzato (mandataire) per gli obblighi EPR. Il rappresentante assume tutti gli obblighi EPR coperti dal mandato che accetta. L'obbligo si considera assolto per i prodotti per i quali una persona di cui all'articolo L. 541-10-9 stabilita in Francia assicura il rispetto degli obblighi EPR. La disposizione non è limitata ai tessili e la legge non fissa per essa una data successiva. Il confronto tra la filiera EPR tessile francese e quelle di altri Paesi è trattato in Quali Paesi UE hanno già l'EPR Tessile? Francia, Paesi Bassi e Ungheria a confronto.
Eco-modulazione e penalità. L'articolo 5 ha modificato anche l'articolo L. 541-10-3. I contributi EPR sono ora modulati in base a criteri che includono l'impatto ambientale, in particolare il danno alla biodiversità e l'impronta di carbonio, e, ove possibile, in base alle pratiche industriali e commerciali che incidono sulla durata d'uso di un prodotto e sulla probabilità che diventi rifiuto. Per i prodotti TLC, un nuovo paragrafo II dell'articolo L. 541-10-27 aggiunge una modulazione in base all'ampiezza della gamma o alla frequenza delle offerte e all'incentivo alla riparazione, ai sensi della direttiva (UE) 2025/1892. Il capitolato d'oneri della filiera (cahier des charges) stabilisce le condizioni e gli importi per categoria di prodotto. Quando la modulazione assume la forma di una penalità, la legge fissa per prodotto una forchetta che varia in base all'anno:
| Anno | Penalità per prodotto (articolo L. 541-10-27, II) |
|---|---|
| 2026 | da 0,25 € a 12 € |
| 2027 | da 0,50 € a 14 € |
| 2028 | da 0,75 € a 16 € |
| 2029 | da 1 € a 18 € |
| Dal 2030 | da 2 € a 20 € |
I prodotti penalizzati non possono beneficiare di premi. Su richiesta motivata del produttore, l'organizzazione per la responsabilità del produttore deve limitare il premio o la penalità al 50% del prezzo di vendita del prodotto al netto delle imposte, indipendentemente dalle forchette indicate sopra. I paragrafi da II a V dell'articolo L. 541-10-27 sono entrati in vigore il 1º settembre 2026 (articolo 5, II, della legge). Consentono inoltre alle organizzazioni per la responsabilità del produttore di raccogliere automaticamente dati dai marketplace e dalle piattaforme online, alle condizioni che saranno fissate con decreto. Il contesto a livello UE è trattato in Cos'è l'EPR Tessile? Le nuove regole UE «chi produce paga» per i rifiuti della moda.
L'arrêté sulle penalità. La Francia ha notificato inizialmente gli importi come 2026/0457/FR: un progetto di arrêté del 24 agosto 2026 che modifica il capitolato d'oneri TLC del 23 novembre 2022, da applicare dal 1º settembre 2026. TRIS classifica questa misura come fiscale, indica lo status quo come non applicabile e ospita solo il progetto. Il 25 settembre 2026 la Commissione ha chiuso anticipatamente la procedura, con la motivazione che il testo era già stato adottato e pubblicato nella gazzetta ufficiale, e ha invitato la Francia a regolarizzare la situazione abrogando il testo o notificando un nuovo progetto. Il 16 ottobre 2026 la Francia ha notificato un nuovo progetto, 2026/0560/FR, e TRIS ospita ora il testo adottato: l'arrêté del 20 ottobre 2026, pubblicato nel Journal officiel del 21 ottobre 2026, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Sostituisce il sottoparagrafo 2.2.3.1 del capitolato d'oneri TLC. I contributi relativi ai prodotti con un punteggio D pari o inferiore a 0,8 sono soggetti a penalità. D = 0,67 + (1,45 − 0,67) × (0,5 × G + 0,5 × R), dove G è l'ampiezza della gamma e R l'incentivo alla riparazione, ciascuno espresso da un indice compreso tra 0 e 1. La metodologia del costo ambientale si considera conforme alle regole di calcolo. Gli importi per tipo di prodotto, invariati rispetto al progetto 2026/0457/FR, vanno ad esempio da 2 € per una T-shirt o una polo nel 2026 e nel 2027 a 3,50 € dal 2030, da 9 € a 17,25 € per i jeans e da 12 € a 19,50 € per un cappotto o una giacca. Gli stessi dati su gamma e riparazione che alimentano il costo ambientale volontario determinano quindi anche una penalità EPR obbligatoria.
Ancora in sospeso. La legge rinvia a decreti del Conseil d'État: sulle soglie e sui criteri di riparazione che definiscono la moda ultra-express (articolo L. 541-9-1-1, V), sui messaggi di sensibilizzazione che le piattaforme che la praticano devono visualizzare (III), sulla raccolta automatizzata di dati da parte delle organizzazioni per la responsabilità del produttore (articolo L. 541-10-27, III) e sul divieto di pubblicità, che si applica dal 1º gennaio 2027 (articolo L. 229-61-1, IV). Una ricerca in TRIS del 21 ottobre 2026 non ha trovato alcun progetto notificato di questi decreti.
5. Spagna: il progetto di regio decreto sui prodotti tessili e calzaturieri (solo progetto)
Progetto, non legge
La Spagna ha notificato il progetto il 27 maggio 2026 (2026/0266/ES). La Commissione ha emesso un parere circostanziato con osservazioni il 28 agosto 2026 e la Spagna ha risposto l'11 settembre 2026. TRIS indica come termine dello status quo il 28 agosto 2026, con il 28 settembre 2026 tra parentesi. Il messaggio della Commissione che trasmette il parere circostanziato (TRIS/(2026) 2396) precisa che il parere proroga lo status quo fino al 30 novembre 2026. Al 21 ottobre 2026 TRIS non ospita alcun testo finale e il progetto è disponibile solo in spagnolo e in inglese. Tutto ciò che è descritto in questa sezione riguarda il progetto così come notificato e può cambiare.
Il progetto è soprattutto una misura in materia di rifiuti ed EPR: il messaggio di notifica lo descrive come recepimento della direttiva (UE) 2025/1892. Riguarda tutti i prodotti tessili e calzaturieri immessi sul mercato e i relativi rifiuti generati in Spagna, esclusi i prodotti per uso professionale, compreso l'uso militare, che possono comportare rischi per la sicurezza, la salute o l'igiene (articolo 3). L'allegato I elenca i prodotti per codice della nomenclatura combinata. Un marchio stabilito in un altro Stato membro o fuori dall'UE che vende a utilizzatori finali in Spagna mediante comunicazione a distanza è un produttore (articolo 2, lettera l), 4º). Sarebbe tenuto a nominare un rappresentante autorizzato in Spagna con mandato scritto (articolo 20).
I punti del progetto che riguardano i dati di prodotto sono questi. I produttori si iscrivono in una sezione dedicata a tessili e calzature del registro spagnolo dei produttori di prodotti entro tre mesi dall'entrata in vigore, o prima di immettere prodotti sul mercato. Solo i produttori iscritti possono immettere prodotti sul mercato (articoli 17, paragrafo 1, e 19, paragrafo 1, lettera a)). Il numero di iscrizione deve figurare sulle fatture e su ogni documento che accompagna le transazioni commerciali fino al punto vendita (articolo 17, paragrafo 4). Le piattaforme online devono ottenere il numero di iscrizione del produttore e un'autodichiarazione di conformità agli obblighi EPR prima di consentirgli di usare i loro servizi. Nel progetto notificato devono inoltre indicare il numero di iscrizione del produttore in un punto visibile per ogni prodotto (articolo 22, paragrafo 3); nella risposta dell'11 settembre 2026 (TRIS/(2026) 2541) la Spagna ha annunciato che questo paragrafo sarà soppresso. I produttori comunicano al ministero i quantitativi annui entro il 31 marzo (articolo 18) e forniscono al proprio sistema collettivo i dati necessari entro il 28 febbraio (articolo 19, paragrafo 1, lettera e)). I produttori che superano il 2,5% del totale nazionale devono elaborare piani di prevenzione e di progettazione ecocompatibile (articolo 7, paragrafo 2). I contributi vanno modulati in base ai requisiti di progettazione ecocompatibile dell'ESPR e alle pratiche di fast e ultra-fast fashion (articolo 28, paragrafo 3). Il decreto entrerebbe in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Boletín Oficial del Estado. Le imprese con meno di dieci dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro avrebbero 12 mesi in più per i loro obblighi di produttore (quarta disposizione finale).
6. Divieti nazionali di PFAS per abbigliamento e calzature: Danimarca e Francia
Danimarca. L'ordinanza (bekendtgørelse) del 2 maggio 2025 che vieta l'importazione e la vendita ai consumatori di abbigliamento, calzature e taluni agenti impermeabilizzanti contenenti PFAS è stata notificata come 2024/0646/DK. Il suo § 3, stk. 1, dispone: «Erhvervsdrivende må ikke importere eller sælge»: «Beklædning eller fodtøj til eget eller andres private brug, hvor mindst én artikel, der indgår i beklædningen eller fodtøjet, indeholder et totalt fluorindhold på 50 mg F/kg eller derover» (traduzione TRIS: «Gli operatori economici non possono importare o vendere»: «abbigliamento o calzature per uso privato proprio o altrui, qualora almeno un articolo incluso nell’abbigliamento o nelle calzature contenga un tenore totale di fluoro pari o superiore a 50 mg F/kg»). Lo stesso vale per gli agenti impermeabilizzanti per abbigliamento o calzature per uso privato, e i privati non possono importare tali prodotti (§ 3, stk. 1–2). Per PFAS si intende qualsiasi sostanza con almeno un atomo di carbonio metilico o metilenico completamente fluorurato, senza alcun atomo di idrogeno, cloro, bromo o iodio legato (§ 1). Il divieto non si applica al riutilizzo o al riciclaggio di abbigliamento o calzature, a determinati dispositivi di protezione individuale e agli agenti per reimpregnarli, ai dispositivi medici e alle merci in transito (§ 3, stk. 3). Non si applica nemmeno se il fluoro proviene da una sostanza diversa dai PFAS, circostanza che l'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente può chiedere all'impresa di documentare (§ 3, stk. 4). L'ordinanza non riguarda i PFAS presenti in questi prodotti che sono disciplinati dal REACH o dal regolamento sugli inquinanti organici persistenti (§ 2, stk. 1), né i PFAS che contengono solo gli elementi strutturali elencati al § 2, stk. 2. È entrata in vigore il 1º luglio 2025. I divieti hanno effetto dal 1º luglio 2026 e la vendita delle scorte degli operatori economici è consentita fino al 1º gennaio 2027 (§ 6). Le violazioni sono punite con un'ammenda e, nei casi aggravati, con la reclusione fino a due anni (§ 5).
Francia. Il Décret n° 2025-1376 del 28 dicembre 2025, pubblicato il 30 dicembre 2025 e notificato come 2025/0431/FR, attua gli articoli L. 524-1 e L. 524-2 del codice dell'ambiente, come modificati dalla legge n. 2025-188 del 27 febbraio 2025. I divieti veri e propri sono nell'articolo L. 524-1. TRIS ospita solo il decreto; una ricerca in TRIS del 21 ottobre 2026 non ha trovato alcuna notifica relativa alla legge. La nota introduttiva del decreto descrive divieti di fabbricazione, importazione, esportazione e immissione sul mercato di prodotti contenenti PFAS, tra cui prodotti tessili e calzature. Il decreto fissa le concentrazioni residue oltre le quali i divieti si applicano: 25 ppb per ciascun PFAS misurato con analisi mirata e 250 ppb per la somma dei PFAS, in entrambi i casi esclusi i polimeri, e 50 ppm per i PFAS compresi i polimeri. Se il fluoro totale supera 50 mg F/kg, l'impresa deve dimostrare su richiesta se il fluoro proviene da PFAS (articolo D. 525-4). Tra le esenzioni figurano i dispositivi di protezione individuale ai sensi del regolamento (UE) 2016/425. Vi rientrano anche i tessili d'abbigliamento e le calzature che contengono almeno il 20% di materiale riciclato da rifiuti post-consumo, con i PFAS ammessi in proporzione alla quota riciclata (articoli D. 525-2 e D. 525-3). Il decreto è entrato in vigore il 1º gennaio 2026. I prodotti elencati all'articolo L. 524-1, I, che contengono PFAS e sono stati fabbricati prima di tale data possono essere immessi sul mercato o esportati per non più di dodici mesi da quella data (articolo 2).
Nessuna delle due misure è diritto dell'Unione. Entrambi i testi collegano le proprie soglie al quadro UE sulle sostanze chimiche: l'ordinanza danese esclude i PFAS già disciplinati dal REACH o dal regolamento POP, e il decreto francese prevede che i suoi valori siano rivisti se cambiano le regole tecniche adottate in base a tali regolamenti. Il versante UE, cioè ciò che il REACH già limita e ciò che è ancora una proposta, è trattato in Il PFAS nella moda: cosa vieta già il REACH, e cosa è ancora solo una proposta.
7. Dove l'articolo 3 dell'ESPR traccia il confine
L'articolo 3, paragrafo 2, dell'ESPR contiene due regole parallele, una per i requisiti di prestazione e una per gli obblighi di informazione. La seconda recita: «Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l’immissione sul mercato o la messa in servizio di prodotti conformi agli obblighi di informazione definiti negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 4 per motivi di non conformità agli obblighi nazionali di informazione riguardo ai parametri di prodotto di cui all’allegato I contemplati da obblighi di informazione in tali atti delegati». Devono quindi essere soddisfatte tre condizioni. L'obbligo nazionale di informazione riguarda un parametro di prodotto elencato nell'allegato I. L'atto delegato comprende obblighi di informazione che contemplano quel parametro. E il prodotto è conforme agli obblighi di informazione dell'atto. L'articolo 3, paragrafo 4, aggiunge una regola speculare: se un atto delegato stabilisce che per un parametro specifico dell'allegato I non è necessario definire requisiti, gli Stati membri non possono bloccare i prodotti per non conformità a requisiti nazionali relativi a quel parametro. Il considerando 18 ne spiega la finalità: una volta adottato un atto delegato, gli Stati membri «non dovrebbero più avere la facoltà di definire obblighi di informazione in base ai parametri di prodotto contemplati dagli obblighi di informazione di cui all'atto delegato». L'articolo 3 non contiene alcuna clausola generale che faccia salve altre norme. La sua unica deroga, l'articolo 3, paragrafo 3, riguarda i requisiti di prestazione energetica nell'edilizia previsti dalla direttiva (UE) 2024/1275.
L'articolo 3 non è quindi una preclusione generalizzata. Oggi non rende inapplicabile alcuna norma nel settore tessile, perché non esiste alcun atto delegato per il tessile. Quando ne sarà adottato uno, l'effetto dipenderà dai parametri che contempla. La tabella riporta la nostra lettura per ciascuna misura; si tratta di un'interpretazione, non di un orientamento consolidato.
| Misura nazionale | Riferimento ESPR più vicino | La nostra lettura |
|---|---|---|
| Francia: costo ambientale (decreto e arrêté) | Allegato I, lettere m) impronta ambientale e n) impronta di carbonio | La sovrapposizione più probabile. Se l'atto per il tessile stabilisce obblighi di informazione sull'impronta ambientale, l'articolo 3, paragrafo 2, potrebbe impedire alla Francia di far valere il proprio sistema nei confronti di prodotti conformi. Se l'atto stabilisce che per quel parametro non è necessario alcun requisito, potrebbe farlo l'articolo 3, paragrafo 4. Resta aperta la questione se un'etichetta volontaria ma regolamentata ostacoli l'immissione sul mercato. |
| Francia: luoghi di fabbricazione accanto al prezzo online | Nessuno nell'allegato I. Un DPP può contenere identificativi univoci del sito (allegato III, lettera i)), ma si tratta di un contenuto del DPP, non di un parametro di prodotto | Fuori dall'articolo 3, paragrafi 2 e 4. |
| Francia: rappresentante EPR e penalità di eco-modulazione; Spagna: progetto di norme su EPR e registro | Nessuno. L'EPR rientra nel diritto dei rifiuti (direttiva 2008/98/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2025/1892) | Fuori dall'articolo 3, che riguarda l'immissione sul mercato di prodotti conformi ai requisiti di progettazione ecocompatibile. Lo stesso progetto spagnolo collega la modulazione dei contributi ai requisiti di progettazione ecocompatibile dell'ESPR. |
| Danimarca e Francia: divieti PFAS | Allegato I, lettera f) uso di sostanze; ma ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, i requisiti di prestazione basati sulla lettera f) «non limitano, per motivi legati principalmente alla sicurezza chimica, la presenza di sostanze nei prodotti» | L'articolo 3, paragrafo 2, potrebbe rilevare solo se un atto per il tessile fissasse requisiti di prestazione sullo stesso parametro, e l'articolo 3, paragrafo 4, solo se l'atto stabilisse che per quel parametro non vanno definiti requisiti di prestazione. Altrimenti un divieto dettato dalla sicurezza chimica resta fuori dall'articolo 3; il suo rapporto con il REACH è una questione distinta. |
| Francia: divieti di pubblicità e di promozione da parte di influencer per la moda ultra-express (dal 1º gennaio 2027) | Nessuno | Fuori dall'articolo 3: disciplinano la promozione, non parametri di prodotto. |
L'articolo 3 non è l'unico limite che il diritto dell'UE pone alle norme nazionali di prodotto, e questa guida non valuta le misure nazionali alla luce di altre norme dell'UE. Per un marchio la conclusione pratica è più circoscritta. Mettete in conto che le norme francesi sul costo ambientale vengano riviste quando arriverà l'atto per il tessile. Secondo la nostra lettura, l'articolo 3 lascia intatte l'indicazione dell'origine e le norme EPR, e potrebbe toccare i divieti PFAS solo se l'atto per il tessile fissasse, o escludesse espressamente, requisiti di prestazione sull'uso di sostanze. Per il resto, se queste norme cambieranno dipende dalla Francia, dalla Danimarca o da altri atti dell'UE.
8. Stato al 21 ottobre 2026
Stato al 21 ottobre 2026
Date come risultavano dalle schede TRIS il 21 ottobre 2026 (consultate tra le 19:18 e le 19:24 CEST). Osservazioni e pareri circostanziati sono indicati solo con la data. Nell'ultima colonna, una data significa che TRIS ha accusato ricevuta del testo adottato e lo ospita. Ricontrollate TRIS prima di fare affidamento su qualsiasi riga, soprattutto per la Spagna.
| Misura (numero TRIS) | Data di notifica | Termine dello status quo in TRIS | Osservazioni / pareri circostanziati | Risposte e altri messaggi | Testo finale in TRIS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0086/FR ↗ Décret n° 2025-957 (costo ambientale) | 13 feb 2025 | 14 mag 2025 (chiuso) | Osservazioni della Commissione, 12 mag 2025; nessun parere circostanziato | Richiesta di informazioni supplementari della Commissione, 5 mar 2025 | Ricevuto il 13 nov 2025; originale francese e traduzioni |
| 2025/0087/FR ↗ Arrêté del 6 set 2025 (segnaletica e metodologia) | 13 feb 2025 | 14 mag 2025 (chiuso) | Osservazioni della Commissione, 12 mag 2025; nessun parere circostanziato | Richiesta di informazioni supplementari della Commissione, 5 mar 2025 | Ricevuto il 13 nov 2025; originale francese e traduzioni |
| 2025/0336/FR ↗ Legge n. 2026-602 (industria tessile) | 27 giu 2025 | 30 set 2025, con 30 dic 2025 tra parentesi (chiuso) | Osservazioni: Lussemburgo 29 set 2025, Polonia 30 set 2025; pareri circostanziati: Commissione (con osservazioni) e Svezia, 30 set 2025 | Richieste di informazioni supplementari della Commissione, 17 lug e 8 ago 2025; reazione della Commissione alla risposta della Francia, 15 apr 2026 | Ricevuto il 30 lug 2026; originale francese e traduzioni |
| 2026/0457/FR ↗ progetto di arrêté del 24 ago 2026 (penalità TLC) | 27 ago 2026 | Non applicabile (chiuso); misura fiscale | Nessuno indicato | Procedura chiusa anticipatamente dalla Commissione, 25 set 2026 | Nessuno; solo progetto |
| 2026/0560/FR ↗ Arrêté del 20 ott 2026 (penalità TLC) | 16 ott 2026 | Non applicabile (chiuso); misura fiscale | Nessuno indicato | Nessuno indicato | Ricevuto il 21 ott 2026; solo in francese |
| 2026/0559/FR ↗ progetto di arrêté (penalità TLC), ritirato | 16 ott 2026 | Non applicabile (ritirato); misura fiscale | Nessuno indicato | Ritirato dalla Francia; procedura chiusa dalla Commissione, 21 ott 2026 | Nessuno; solo progetto |
| 2026/0266/ES ↗ progetto di regio decreto (tessili e calzature) | 27 mag 2026 | 28 ago 2026, con 28 set 2026 tra parentesi; prorogato al 30 nov 2026 secondo il messaggio sul parere circostanziato | Parere circostanziato della Commissione con osservazioni, 28 ago 2026 | Risposta della Spagna, 11 set 2026 | Nessuno; progetto in spagnolo e in inglese |
| 2024/0646/DK ↗ ordinanza danese sui PFAS | 27 nov 2024 | 28 feb 2025 (chiuso) | Nessuno indicato | Nessuno indicato | Ricevuto il 25 giu 2025; originale danese e traduzioni |
| 2025/0431/FR ↗ Décret n° 2025-1376 (PFAS) | 7 ago 2025 | 10 nov 2025 (chiuso) | Osservazioni: Austria 4 nov 2025, Polonia 7 nov 2025; nessun parere circostanziato | Nessuno indicato | Ricevuto il 6 gen 2026; originale francese e traduzioni |
La risposta della Francia ai pareri circostanziati sulla sua legge tessile non figura tra i messaggi che TRIS rende pubblici. TRIS mostra solo la reazione della Commissione, datata 15 aprile 2026. Per l'arrêté sulle penalità, la Francia ha notificato un nuovo progetto (2026/0560/FR) il 16 ottobre 2026, dopo che la Commissione aveva chiuso la 2026/0457/FR, e il 21 ottobre 2026 TRIS ha accusato ricevuta dell'arrêté adottato del 20 ottobre 2026. Una seconda notifica dello stesso giorno, la 2026/0559/FR, è stata ritirata dalla Francia e la Commissione l'ha chiusa il 21 ottobre 2026. Per la Spagna, TRIS non indica lo status quo come chiuso; secondo il messaggio della Commissione sul parere circostanziato (TRIS/(2026) 2396), è prorogato fino al 30 novembre 2026, e nella sua risposta (TRIS/(2026) 2541) la Spagna ha annunciato la soppressione dell'articolo 22, paragrafo 3. I decreti francesi richiesti dalla legge n. 2026-602 e il testo finale del regio decreto spagnolo sono gli elementi da seguire.
9. Cosa fare ora: un unico modello di dati di prodotto per le norme nazionali e il DPP
Le norme nazionali e il futuro DPP attingono agli stessi dati su ciascun prodotto. Riunirli in un'unica anagrafica per referenza di prodotto, anziché in file separati per Paese, evita di raccogliere gli stessi dati tre volte. La tabella mette in relazione i campi principali. La colonna DPP riporta la nostra lettura di dove un campo potrebbe confluire una volta adottato l'atto per il tessile; sarà l'atto a deciderlo.
| Campo dati | Norma nazionale che lo usa oggi | Possibile collegamento DPP o ESPR |
|---|---|---|
| Luoghi di fabbricazione per fase produttiva (materia prima, filatura, tessitura o lavorazione a maglia, finissaggio o stampa, confezione) | Francia: indicazione online (L. 541-9-1-2); parametri del costo ambientale da 9° a 12° e 14° | Identificativi univoci del sito (ESPR, allegato III, lettera i)) |
| Tipo di prodotto, massa, composizione dei materiali | Francia: parametri del costo ambientale 1°, 2° e 8° | Allegato I, lettere h) contenuto di materiali riciclati e j) peso |
| Numero di referenze per segmento, prezzo della referenza, offerta di riparazione e costo medio di riparazione | Francia: coefficiente di durabilità; punteggio D nell'arrêté sulle penalità (arrêté del 20 ottobre 2026) | Allegato I, lettere a) durabilità e b) facilità di riparazione |
| Costo ambientale, sua ripartizione e versione della metodologia | Francia: decreto, articolo D. 541-243, V | Allegato I, lettera m) impronta ambientale |
| Identità EPR per Paese (rappresentante francese, numero di iscrizione spagnolo) | Francia: L. 541-10-9-1; Spagna (progetto): articoli 17, 20 e 22 (annunciata la soppressione dell'articolo 22, paragrafo 3) | Nessun elemento del DPP; da tenere nella stessa anagrafica |
| Fluoro totale e risultati delle analisi mirate sui PFAS per articolo, quota di contenuto riciclato | Danimarca: § 3 dell'ordinanza; Francia: articoli da D. 525-2 a D. 525-4 | Allegato I, lettera f) sostanze; tracciamento delle sostanze che destano preoccupazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, se l'atto lo richiede |
In pratica: verificate se un qualsiasi punteggio ambientale viene comunicato da voi o da un rivenditore che vende i vostri capi in Francia. In tal caso l'articolo D. 541-245 si applica a chi lo comunica, e anche il costo ambientale va pubblicato ed esposto. Verificate che le vostre pagine prodotto francesi, e i marketplace che elencano i vostri prodotti, indichino i luoghi di fabbricazione vicino al prezzo e in caratteri della stessa dimensione. Se non siete stabiliti in Francia e siete soggetti all'EPR francese, nominate un rappresentante EPR in Francia. Stimate la vostra esposizione alle penalità per tipo di prodotto in base agli importi dell'arrêté del 20 ottobre 2026. Per la Danimarca, pianificate il ritiro dalla vendita delle scorte con un tenore di fluoro totale pari o superiore a 50 mg F/kg entro il 1º gennaio 2027. Per gli obblighi dei marketplace nell'ambito del DPP, consultate Vendere online con il passaporto digitale di prodotto: doveri per marchi, rivenditori e mercati online.
AUDIT DPP
Norme nazionali e DPP attingono agli stessi dati di prodotto.
Luoghi di fabbricazione, materiali, massa, offerta di riparazione e risultati delle analisi alimentano le indicazioni e le penalità francesi, i controlli PFAS danesi e francesi e, in seguito, il DPP. In un audit DPP verifichiamo come sono registrati i vostri dati di prodotto, per referenza e per Paese, rispetto a queste norme e ai campi DPP a cui corrispondono. Prenotate una call per esaminarli insieme. Sotto NDA.
Iniziate il vostro audit DPPUsate come checklist il quadro della sezione 8, aggiornato al 21 ottobre 2026. Ricontrollate la scheda TRIS spagnola per un eventuale testo finale, e TRIS per eventuali decreti notificati in attuazione della legge n. 2026-602.
Domande frequenti
L'etichetta francese del costo ambientale è obbligatoria per l'abbigliamento?
Sul nostro e-shop francese dobbiamo indicare dove sono stati fabbricati i nostri capi?
Non siamo stabiliti in Francia. Ci serve un rappresentante EPR francese?
A quanto ammontano le penalità francesi di eco-modulazione per l'abbigliamento?
Il DPP tessile prevarrà su queste norme nazionali?
Possiamo ancora vendere abbigliamento con PFAS che abbiamo già in magazzino in Danimarca o in Francia?
Il decreto spagnolo su tessili e calzature è in vigore?
Fonti
- Regolamento sulla progettazione ecocompatibile (ESPR)Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili (GU L, 2024/1781, 28.6.2024). Considerando 18; articoli 3, 4, paragrafo 4, 6, paragrafo 3, e 7, paragrafo 5; allegati I e III. Le rettifiche del testo italiano non riguardano queste disposizioni. CELEX 32024R1781 ↗
- Direttiva sulla procedura di notificaDirettiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015). Articoli 1, paragrafo 1, lettera f), 5, 6 e 7, paragrafo 4. CELEX 32015L1535 ↗
- TRIS 2025/0086/FRFrancia, Décret n° 2025-957 du 6 septembre 2025 relatif aux modalités de calcul et de communication du coût environnemental des produits textiles (decreto sul calcolo e sulla comunicazione del costo ambientale dei prodotti tessili): scheda, progetto notificato e testo finale (francese; traduzione italiana di TRIS). Articoli da D. 541-240 a R. 541-246 del codice dell'ambiente. Scheda TRIS ↗
- TRIS 2025/0087/FRFrancia, Arrêté du 6 septembre 2025 relatif à la signalétique et à la méthodologie de calcul du coût environnemental des produits textiles d'habillement (arrêté sulla segnaletica e sulla metodologia di calcolo del costo ambientale dei capi d'abbigliamento): scheda, progetto notificato e testo finale (francese). Articoli 1 e da 4 a 9. Scheda TRIS ↗
- TRIS 2025/0336/FRFrancia, Loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile (legge volta a ridurre l'impatto ambientale dell'industria tessile): scheda, progetto notificato e testo finale (francese; traduzione italiana di TRIS). Articoli 1, 2, 5, 6 e 7. Scheda TRIS ↗
- TRIS 2026/0457/FRFrancia, progetto di arrêté del 24 agosto 2026 che modifica l'arrêté del 23 novembre 2022 sul capitolato d'oneri della filiera EPR TLC: scheda, progetto notificato (francese) e messaggio di chiusura della Commissione TRIS/(2026) 2686. Scheda TRIS ↗
- TRIS 2026/0560/FRFrancia, Arrêté du 20 octobre 2026 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison (TLC) (JORF n°0246 du 21 octobre 2026), cioè l'arrêté che modifica il capitolato d'oneri della filiera EPR TLC: scheda, progetto notificato e testo finale (francese). Allegato (sottoparagrafo 2.2.3.1). Scheda TRIS ↗ La notifica parallela 2026/0559/FR è stata ritirata; messaggio di chiusura della Commissione TRIS/(2026) 2999. Scheda TRIS 2026/0559/FR ↗
- TRIS 2026/0266/ESSpagna, Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los productos textiles y de calzado y la gestión de sus residuos (progetto di regio decreto sui prodotti tessili e calzaturieri e sulla gestione dei relativi rifiuti): scheda e progetto notificato (spagnolo). Articoli 2, 3, 7, da 17 a 20, 22 e 28; quarta disposizione finale; allegato I. Messaggio della Commissione che trasmette il parere circostanziato, TRIS/(2026) 2396 (28.8.2026), e risposta della Spagna, TRIS/(2026) 2541 (11.9.2026), consultati il 23.10.2026. Scheda TRIS ↗
- TRIS 2024/0646/DKDanimarca, Bekendtgørelse om forbud mod import og salg til forbrugere af beklædning, fodtøj og visse imprægneringsmidler, der indeholder PFAS, del 2 maggio 2025 (ordinanza che vieta l'importazione e la vendita ai consumatori di abbigliamento, calzature e taluni agenti impermeabilizzanti contenenti PFAS): scheda, progetto notificato e testo finale (danese; traduzione italiana di TRIS). §§ da 1 a 6. Scheda TRIS ↗
- TRIS 2025/0431/FRFrancia, Décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025 relatif à la prévention des risques résultant de l'exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (decreto sulla prevenzione dei rischi derivanti dall'esposizione ai PFAS): scheda, progetto notificato e testo finale (francese). Articoli da D. 525-1 a D. 525-4; articolo 2. Scheda TRIS ↗
- Pagina della Commissione sul DPP tessileCommissione europea, Digital Product Passport: textile apparel (pagina disponibile solo in inglese). single-market-economy.ec.europa.eu ↗
Il regolamento (UE) 2024/1781 e la direttiva (UE) 2015/1535 sono stati consultati nelle versioni pubblicate dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (EUR-Lex). I registri dell'Ufficio delle pubblicazioni consultati il 21.10.2026 non riportano alcun atto che modifichi l'uno o l'altra, riportano rettifiche che non riguardano le disposizioni citate e nessun atto delegato ESPR per i tessili. Le misure nazionali sono state esaminate nei testi ospitati dalla banca dati TRIS (Technical Regulation Information System) della Commissione il 20.10.2026, l'arrêté del 20 ottobre 2026 (2026/0560/FR) il 21.10.2026; le schede TRIS sono state ricontrollate il 21.10.2026 e le traduzioni italiane di TRIS sono state consultate il 21.10.2026. Fanno fede solo i testi in lingua originale; le traduzioni italiane delle misure nazionali riportate tra virgolette sono quelle di TRIS stessa. La pagina della Commissione sul DPP tessile è stata consultata il 21.10.2026. Si tratta di informazioni di carattere generale, non di consulenza legale, finanziaria o di investimento.