APPROFONDIMENTO NORMATIVO
Come funziona davvero il Registro UE del Passaporto Digitale di Prodotto
Il Registro UE del Passaporto Digitale di Prodotto è aperto dal 20 luglio 2026 per l'iscrizione delle organizzazioni e la verifica dell'identità, ma la registrazione di un passaporto non può ancora essere portata a termine (guida per l'utente della Commissione destinata agli operatori economici, versione 1.03, 16 settembre 2026) — e gran parte di ciò che i marchi danno per scontato a riguardo è incompleto. Non contiene i dati del prodotto — contiene identificativi. Un identificativo di registrazione non è prova di conformità. E nessuno può intervenire nel registro sulla fiducia: ogni operatore economico e ogni soggetto della catena del valore che registra o modifica un passaporto deve prima superare una procedura formale di verifica dell'identità, con requisiti di prova diversi a seconda che si tratti di un'impresa individuale o di una persona giuridica, e che debba essere stabilita nell'Unione o meno.
Questa guida analizza nel dettaglio cosa richiede il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 della Commissione — il regolamento che disciplina concretamente il funzionamento del registro: chi deve registrarsi, come funziona il passaggio obbligato della verifica dell'identità, cosa succede passo dopo passo durante la registrazione e quali obblighi restano dopo aver ottenuto un identificativo di registrazione. Le fonti provengono direttamente da EUR-Lex e sono state verificate sul testo online; i dettagli operativi derivano dalla guida per l'utente della Commissione destinata agli operatori economici (versione 1.03, 16 settembre 2026).
Scadenza a 3 anni
Lo status di operatore verificato nel registro decade al più tardi dopo 3 anni — o prima, se i relativi mezzi di identificazione elettronica scadono in anticipo (articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento di esecuzione).
18 feb 2027
Termine entro cui ogni Stato membro dell'UE deve designare un amministratore nazionale per l'accesso al registro.
5 normative di prodotto, 1 registro
Il tessile condivide questa infrastruttura con batterie, prodotti da costruzione, giocattoli e detergenti.
1. Cos'è davvero il registro — e cosa non è
L'articolo 13, paragrafo 1, dell'ESPR imponeva alla Commissione di istituire entro il 19 luglio 2026 un registro in cui sono conservati «in modo sicuro almeno gli identificativi univoci». La Commissione ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 il 16 luglio 2026, che stabilisce esattamente come funziona il registro, e ha avviato il registro, insieme a un ambiente di prova, il 20 luglio 2026 (notizia della Commissione della stessa data). Di regola, il registro conserva almeno «gli identificativi univoci» (articolo 13, paragrafo 1), più i codici delle merci per i prodotti in ingresso nell'UE attraverso la dogana. Non il set completo di dati del passaporto. L'articolo 13, paragrafo 1, non precisa di quali identificativi univoci si tratti. La Commissione descrive il registro come una banca dati che conserva «gli identificativi univoci, i dati di registrazione e i metadati di alto livello per ciascun prodotto»; nella sua guida per l'utente (versione 1.03, 16 settembre 2026) il registro «registra un sottoinsieme di informazioni necessarie per identificare il DPP e accedervi, come gli identificativi univoci del prodotto e il luogo in cui è ospitato il passaporto», e la scheda di registrazione contiene l'identificativo univoco del prodotto (Unique Product Identifier, UPI) collegato a un identificativo univoco di registrazione (Unique Registration Identifier, URI) rilasciato dal registro. Il CEN-CENELEC, l'organismo di normazione, descrive un registro «in cui sono memorizzati gli identificativi dei prodotti, dei fabbricanti e degli stabilimenti» (15 luglio 2026). Il modulo di registrazione per le batterie, il primo gruppo di prodotti, richiede soltanto l'UPI e, facoltativamente, gli identificativi di modello e di lotto. Negli atti delegati adottati per ciascun gruppo di prodotti la Commissione specifica quali altri dati debbano essere conservati nel registro (articolo 13, paragrafo 2), tenendo conto almeno dei criteri seguenti: la necessità di consentire la verifica dell'autenticità del passaporto digitale di prodotto, la pertinenza delle informazioni ai fini del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei controlli di vigilanza del mercato e dei controlli doganali, e la necessità di evitare un onere amministrativo sproporzionato a carico degli operatori economici e delle autorità doganali.
Stato attuale (guida per l'utente della Commissione destinata agli operatori economici, versione 1.03, ultima pubblicazione il 16 settembre 2026): il registro è aperto dal 20 luglio 2026 per gli account EU Login, l'iscrizione delle organizzazioni e la verifica dell'identità, ed è disponibile un ambiente di prova separato. La registrazione di un passaporto non può ancora essere portata a termine. La guida afferma: «La registrazione riuscita dei DPP per le batterie non è attualmente disponibile, poiché il catalogo semantico di questo gruppo di prodotti non è ancora stato definito. Attualmente non è possibile registrare con successo i DPP.» Le batterie sono il primo gruppo di prodotti offerto; gli altri gruppi di prodotti saranno introdotti progressivamente, in linea con il Piano di lavoro ESPR. Il tessile non rientra in questa prima fase.
Dal punto di vista strutturale, il registro (ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento di esecuzione) è composto da nove elementi: un sito web con interfaccia utente sicura, un'API per la registrazione dei passaporti, una piattaforma di verifica, un sistema per la generazione degli identificativi univoci di registrazione, un componente per la conservazione di identificativi e codici delle merci, un elenco dei fornitori di servizi di passaporto digitale di prodotto verificati, un archivio semantico che definisce il significato e la struttura dei dati del passaporto, un sistema di registrazione degli eventi (log) e sistemi di identificazione e autorizzazione per gli utenti. In altre parole, non è un unico database, ma un'infrastruttura con più funzioni distinte.
Tre cose diverse
Il registro, il portale web e il passaporto stesso
- Il registro (articolo 13 dell'ESPR): gestito dalla Commissione, solo identificativi e dati per l'applicazione della normativa. Un operatore economico verificato carica i dati; il registro emette automaticamente in cambio un identificativo univoco di registrazione — che la legge dichiara espressamente non essere prova di conformità.
- Il portale web (articolo 14 e considerando 42 dell'ESPR): uno strumento distinto della Commissione, consultabile pubblicamente, che consente di confrontare i dati dei passaporti nei limiti dei diritti di accesso di ciascun portatore di interessi; secondo il considerando 42, dovrebbe inoltre offrire collegamenti con i dati già conservati dall'operatore economico nel suo passaporto digitale del prodotto decentrato.
- Il passaporto stesso: resta presso l'operatore economico o il suo fornitore di servizi, mai centralizzato presso l'UE. La nostra guida ai supporti dati spiega esattamente dove risiedono fisicamente quei dati.
Il registro non è nemmeno riservato alla moda. L'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione elenca ciò che il registro copre: i prodotti disciplinati dagli atti delegati dell'ESPR, le batterie ai sensi del regolamento sulle batterie, i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti e i tensioattivi per utilizzatori finali — ciascuno disciplinato dalla propria normativa di prodotto UE separata, ma tutti con la stessa infrastruttura di registro. Qualsiasi futura normativa UE che richieda un passaporto digitale di prodotto può collegarsi allo stesso sistema.
2. Chi deve registrarsi e il passaggio obbligato della verifica dell'identità
Sono due le categorie di utenti che possono effettivamente registrare o modificare dati nel registro: gli «operatori economici verificati» — il marchio o l'importatore che immette il prodotto sul mercato — e i «soggetti della catena del valore verificati», una categoria che comprende riparatori, ricondizionatori, rifabbricanti e riciclatori (Regolamento di esecuzione, articoli 4 e 5). Entrambi i gruppi devono superare la verifica dell'identità prima di poter registrare o modificare qualsiasi cosa nel registro; né la registrazione né la correzione sono possibili senza di essa. Chiunque disponga di un account EU Login può aprire il registro e avviare l'iscrizione della propria organizzazione, ma le operazioni di registrazione diventano disponibili solo dopo la verifica dell'organizzazione (guida per l'utente della Commissione destinata agli operatori economici, versione 1.03, 16 settembre 2026). Il Regolamento di esecuzione annovera tra i soggetti della catena del valore anche i fornitori di servizi di passaporto digitale di prodotto (considerando 4); un terzo autorizzato a registrare per conto di un operatore deve seguire la procedura di verifica conformemente all'articolo 5 (articolo 19, paragrafo 4). La guida al registro della Commissione (versione 1.03, 16 settembre 2026) è rivolta ai soli operatori economici; al 13 ottobre 2026 la pagina delle risorse della Commissione non elenca alcuna guida per i soggetti della catena del valore o per i fornitori di servizi, e il calendario indicativo della sua pagina sul passaporto digitale di prodotto riporta l'atto delegato sui fornitori di servizi DPP sia al secondo trimestre 2027 sia al terzo trimestre 2027.
La prova richiesta dipende da chi siete:
| Tipo di operatore | Prova di identità richiesta |
|---|---|
| Impresa individuale tenuta a essere stabilita nell'Unione | Una firma elettronica qualificata (eIDAS, regolamento (UE) n. 910/2014), un mezzo di identificazione elettronica con livello di garanzia «elevato» oppure un attestato elettronico di attributi dell'UE |
| Impresa individuale non tenuta a essere stabilita nell'Unione | Una firma elettronica qualificata, oppure un attestato elettronico di attributi dell'UE |
| Persona giuridica tenuta a essere stabilita nell'Unione | Un sigillo elettronico qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato, oppure un attestato elettronico di attributi qualificato dell'UE |
| Persona giuridica non tenuta a essere stabilita nell'Unione | Un sigillo elettronico qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato, oppure un attestato elettronico di attributi dell'UE |
La guida per l'utente della Commissione destinata agli operatori economici (versione 1.03, 16 settembre 2026) descrive un'unica procedura per tutte le organizzazioni: una dichiarazione PDF sigillata dalla Commissione e controfirmata con un sigillo elettronico qualificato (persone giuridiche) o con una firma elettronica qualificata (imprese individuali). Non opera alcuna distinzione tra operatori dell'UE e non UE al di là di un campo «Country of Registration».
Come funziona l'iscrizione nella pratica (guida per l'utente della Commissione, versione 1.03, 16 settembre 2026). Primo, accedere con un account EU Login: il registro autentica gli utenti tramite EU Login e un nuovo account può essere creato dalla pagina di accesso. Secondo, scegliere «Enrol New Organisation» nella pagina di benvenuto («Welcome page») e poi «Legal Person» (una società o altra entità giuridica) oppure «Natural Person» (una persona fisica che agisce a proprio nome, cioè un'impresa individuale). Terzo, inserire i dati dell'organizzazione, tra cui un identificativo che deve corrispondere integralmente all'attributo corrispondente del certificato qualificato (persone giuridiche: NTR, preferito, oppure LEI, VAT, eID o un identificativo locale con prefisso del paese; imprese individuali: TIN, preferito, oppure PNO, eID, IDC, PAS o un identificativo locale), oltre a un contatto di conformità che non viene visualizzato pubblicamente. Quarto, indicare il rappresentante legale autorizzato a sigillare o firmare e richiedere la dichiarazione PDF, che la Commissione sigilla e che attualmente è fornita solo in inglese.
Quinto, il rappresentante legale controfirma la dichiarazione al di fuori del registro con un sigillo elettronico qualificato (persone giuridiche) o una firma elettronica qualificata (imprese individuali), nel formato PAdES Baseline B, T, LT o LTA. Un certificato qualificato installato come file software (.p12/.pfx) non basta: «produce soltanto una firma avanzata (AdES/QC), che sarà respinta dalla verifica». La guida indica due modi per ottenere un sigillo o una firma qualificati: un certificato qualificato conservato su un dispositivo qualificato per la creazione di firme (una smart card o un token USB fornito dal prestatore di servizi fiduciari qualificato) oppure un servizio qualificato di firma remota. Sesto, caricare il PDF firmato (solo PDF, fino a 1 GB, nome del file fino a 100 caratteri) e inviarlo. La richiesta compare prima come PROCESSING e poi come SUCCESS o FAILURE; in caso di esito positivo, la persona che ha effettuato l'iscrizione diventa l'«Administrator» dell'organizzazione e il rapporto di esito positivo indica il giorno di scadenza della firma o del sigillo. Secondo la guida, il registro è disponibile in inglese. Da notare: è l'unica via di verifica descritta dalla guida; le opzioni della tabella qui sopra (mezzo di identificazione elettronica con livello di garanzia «elevato», attestato elettronico di attributi) non sono descritte nella versione 1.03.
Una volta completata con successo la verifica, l'operatore diventa un «operatore economico verificato» — autorizzato, secondo i considerando del regolamento stesso, a creare un profilo utente, registrare nuovi passaporti e modificare le registrazioni esistenti (considerando 8; articoli 4, paragrafo 3, e 6). Può delegare i diritti di accesso a utenti terzi che agiscono per suo conto se previsto dal diritto dell'Unione (articolo 6, paragrafo 1). La guida per l'utente della Commissione (versione 1.03, 16 settembre 2026) non documenta ancora come aggiungere utenti o delegare l'accesso: afferma soltanto che la persona la cui organizzazione viene verificata diventa l'amministratore («Administrator») dell'organizzazione e che il menu del profilo mostra il ruolo assegnato all'utente. Lo status di «verificato» non è permanente. Dura fino alla scadenza dei mezzi di identificazione elettronica utilizzati e in ogni caso non oltre tre anni dalla data di verifica, a seconda di quale evento si verifichi per primo. Secondo la guida, il rapporto di esito positivo del registro indica il giorno di scadenza della firma o del sigillo. Una volta scaduto lo status, l'operatore non può più registrare o modificare nulla finché non ripete la procedura (articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento di esecuzione — una disposizione distinta dall'articolo 4, paragrafo 4, dell'ESPR stesso, relativo ai tempi di applicazione degli atti delegati, citato più avanti nelle Fonti). Un'eccezione: se il registro è integrato con un altro sistema di informazione dell'Unione con una procedura di verifica dell'identità equivalente o identica, l'operatore già registrato in tale sistema non è tenuto a sottoporsi a una nuova verifica (articolo 4, paragrafo 5, del Regolamento di esecuzione); il considerando 11 cita come esempio il registro europeo delle etichette energetiche (EPREL). La guida per l'utente della Commissione (versione 1.03, 16 settembre 2026) non descrive finora alcuna integrazione di questo tipo: ogni nuova organizzazione si iscrive tramite la procedura con la dichiarazione PDF.
Nemmeno i passaporti registrati restano vincolati per sempre a un unico operatore. Possono essere trasferiti a un altro operatore economico verificato o a un soggetto della catena del valore verificato che assume i relativi obblighi (articolo 6 bis) — i considerando del regolamento citano come esempi di applicazione le fusioni, le scissioni, le cessioni d'azienda e la cessazione dell'attività (considerando 10). La guida per l'utente della Commissione (versione 1.03, 16 settembre 2026) non descrive ancora come avvenga il trasferimento di una registrazione.
3. Come funziona davvero la registrazione
La registrazione è effettuata dall'operatore economico verificato che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio — oppure da un terzo a sua volta verificato che agisce per suo conto, ferma restando la piena responsabilità dell'operatore originario (articolo 8, paragrafi 1 e 2, e articolo 19, paragrafo 4). Avviene al livello di granularità richiesto dall'atto delegato pertinente: modello, lotto o articolo. Quando un prodotto è soggetto a più norme UE che richiedono la registrazione a livelli diversi, prevale il livello di granularità più elevato. Se un passaporto è creato a livello di articolo, devono essere collegati anche i relativi identificativi di lotto e di modello, ove esistenti; se creato a livello di lotto, deve essere collegato l'identificativo di modello (articolo 8, paragrafi da 3 a 5).
Un operatore effettua la registrazione tramite l'interfaccia utente sicura del registro oppure tramite la sua API (articolo 8, paragrafo 6). Al momento dell'invio, la Commissione esegue controlli automatici prima di accettare qualsiasi dato: verifica che i dati siano semanticamente conformi a quanto richiesto dall'atto delegato applicabile, che i dati obbligatori caricati siano coerenti con il contenuto effettivo del passaporto, che il passaporto corrisponda al livello di granularità richiesto, che l'eventuale codice delle merci sia valido per quel gruppo di prodotti e che sia presente, ove pertinente, il link al back-up ospitato da un fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto (articolo 8, paragrafo 7). Nella guida per l'utente della Commissione (versione 1.03, 16 settembre 2026) l'interfaccia web offre un modulo online per un singolo passaporto e un caricamento di file (XML o JSON, modello fornito) per un singolo passaporto o più passaporti, fino a 100 per file; la guida non descrive l'API. Se un passaporto di un invio contiene un errore, tutti i passaporti di quell'invio vengono respinti. Ogni richiesta riceve un identificativo di correlazione («correlation ID») e il suo stato (PROCESSING, SUCCESS o FAILURE) compare nell'«Activity Dashboard». Nel modulo online gli identificativi di modello e di lotto sono facoltativi e, per ora, è disponibile soltanto la registrazione a livello di articolo.
Solo dopo il superamento di questi controlli il registro genera un identificativo di registrazione univoco e persistente e lo comunica automaticamente — tramite l'interfaccia o la risposta dell'API (articolo 8, paragrafi 8 e 10). Insieme a tale identificativo, la Commissione conserva gli altri identificativi univoci del prodotto, il suo codice delle merci ove pertinente, un riferimento al fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto e le informazioni sul soggetto registrante, compresi data e ora della registrazione e l'integrità del passaporto digitale di prodotto come prova dell'evento di registrazione (articolo 8, paragrafo 9). Come afferma espressamente l'articolo 13, paragrafo 5, dell'ESPR: questa conferma automatica «non è considerata prova della conformità al presente regolamento o ad altro diritto dell'Unione». Registrare un passaporto e rispettare l'ESPR sono due questioni giuridicamente separate. Questo descrive la procedura giuridica; secondo la guida per l'utente della Commissione (versione 1.03, 16 settembre 2026), la registrazione di passaporti con esito positivo non è ancora possibile (si veda la nota sullo stato attuale nella sezione 1).
La guida della Commissione utilizza due abbreviazioni facili da confondere. L'identificativo univoco del prodotto (Unique Product Identifier, UPI) è un URL che l'operatore fornisce: deve avere un formato di URL conforme alle norme JTC 24, può contenere al massimo 2 000 caratteri, deve iniziare con https:// e deve puntare al luogo in cui sono ospitati i dati del passaporto. L'identificativo univoco di registrazione (Unique Registration Identifier, URI) è rilasciato dal registro dopo una registrazione riuscita e «si collega a un DPP Data esistente tramite un UPI». Il registro controlla l'UPI al momento della convalida, e la guida cita tra le cause di errore, ad esempio, un protocollo non supportato, un dominio non consentito, una porta di rete non consentita, reindirizzamenti eccessivi o un reindirizzamento verso un protocollo meno sicuro (guida per l'utente, versione 1.03, 16 settembre 2026). La guida non definisce un formato per l'identificativo di registrazione in quanto tale; l'articolo 8, paragrafo 8, del Regolamento di esecuzione richiede soltanto che sia univoco e persistente.
Ambiente di prova. Dal lancio la Commissione gestisce anche un sito di prova separato (registry.acc.product-passport.ec.europa.eu). Secondo la guida per l'utente (versione 1.03, 16 settembre 2026), è un ambiente sandbox per l'iscrizione delle organizzazioni e la registrazione; richiede un proprio EU Login, distinto dall'account di produzione; utilizza lo stesso processo di verifica della produzione, per cui un'organizzazione deve esservi verificata con dati dell'organizzazione validi e le firme o i sigilli richiesti; e gli oggetti creati non vengono trasferiti in produzione e possono essere eliminati da una routine di pulizia dei dati.
4. Cosa succede dopo la registrazione
Un operatore economico verificato può generare una prova della registrazione per qualsiasi passaporto di cui è responsabile, in qualsiasi momento (articolo 9). Si tratta di un documento elettronico sicuro, sigillato con un sigillo elettronico qualificato e una validazione temporale elettronica della Commissione, che contiene l'identificativo univoco del prodotto, il codice delle merci ove pertinente, l'identità dell'operatore responsabile, la data e l'ora della registrazione e un hash della versione del passaporto a cui si riferisce. Tale prova è scaricabile tramite il registro per 90 giorni di calendario dopo la sua generazione; poiché un operatore può generare la prova «in qualsiasi momento» (articolo 9, paragrafo 1), una nuova copia può semplicemente essere rigenerata una volta trascorso tale periodo. Il 20 luglio 2026 la Commissione ha annunciato che gli operatori economici possono richiedere una prova della registrazione; la guida per l'utente (versione 1.03, 16 settembre 2026) non descrive ancora questa funzione e mostra, per le richieste concluse, l'UPI, l'URI e il gruppo di prodotti, nonché un'opzione «Export as CSV» per i rapporti di errore.
La registrazione non è un adempimento una tantum. Gli operatori sono tenuti a garantire che le informazioni conservate nel registro siano «sempre accurate, complete e aggiornate» (articolo 19, paragrafo 2), e ogni modifica — creazione, modifica o cancellazione — viene registrata e versionata con una propria validazione temporale elettronica della Commissione (articolo 10, paragrafi 1 e 2). La guida per l'utente della Commissione (versione 1.03, 16 settembre 2026) copre l'iscrizione, la verifica e la registrazione dei passaporti; non contiene alcuna funzione passo per passo per modificare o cancellare una registrazione esistente e afferma soltanto che l'operatore resta responsabile della disponibilità e dell'accuratezza dei dati del passaporto, «compresi gli aggiornamenti nel tempo». Di regola, i dati di registrazione vengono cancellati automaticamente dieci anni dopo la registrazione; se invece un'altra normativa UE stabilisce un periodo di disponibilità specifico per il passaporto di quel prodotto, il registro segue tale periodo (articolo 10, paragrafo 3). Inoltre, un utente del registro può richiedere la cancellazione del proprio account quando non è più responsabile delle attività connesse al registro (articolo 10, paragrafo 4) — si tratta della cancellazione dell'account, non della registrazione del prodotto sottostante.
La responsabilità non si trasferisce solo perché un compito viene delegato. Un operatore verificato che autorizza un terzo a registrare o modificare dati per suo conto resta pienamente responsabile del rispetto del Regolamento di esecuzione, ed è considerato titolare del trattamento di tutti i dati che trasmette (articolo 19, paragrafi da 3 a 5, e articolo 20). Ciascun operatore è inoltre responsabile dell'attuazione di adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative per i propri sistemi informatici e per le credenziali utilizzate per accedere al registro, al fine di impedire l'accesso non autorizzato ai dati di registrazione o la loro modifica attraverso il proprio sistema informatico (articolo 19, paragrafo 3).
5. L'applicazione delle norme: dogana, autorità e portale pubblico
Chiunque sottoponga un prodotto disciplinato alla procedura doganale di «immissione in libera pratica» deve fornire alle autorità doganali l'identificativo univoco di registrazione del prodotto; queste possono immettere il prodotto in libera pratica solo dopo aver verificato che tale identificativo e il codice delle merci corrispondano ai dati conservati nel registro (articolo 15 dell'ESPR). La legge introduce questo obbligo in modo deliberatamente graduale: l'obbligo di fornire l'identificativo si applica «dal momento in cui il registro è operativo», mentre il controllo elettronico pienamente automatico — effettuato tramite un'interconnessione con il sistema per lo scambio dei certificati nell'ambito dello sportello unico doganale dell'UE (EU CSW-CERTEX) — si applica «dal momento in cui l'interconnessione è operativa». Si tratta di due momenti distinti, non necessariamente della stessa data.
Le autorità nazionali competenti e le autorità doganali — insieme alla Commissione stessa — ottengono l'accesso al registro per l'esercizio dei propri compiti istituzionali (articolo 13, paragrafo 6, dell'ESPR). Sul fronte nazionale, ogni Stato membro dell'UE deve designare un unico «amministratore nazionale» entro il 18 febbraio 2027 — un punto di contatto ufficiale per la Commissione, responsabile della gestione e della delega dell'accesso al registro alle autorità competenti all'interno di quello Stato (Regolamento di esecuzione, articolo 7).
Accanto al registro, ma distinto da esso, c'è il portale web pubblico (articolo 14 dell'ESPR): uno strumento gestito dalla Commissione che consente ai portatori di interessi di cercare e confrontare i dati dei passaporti nei limiti dei diritti di accesso concessi dall'atto delegato pertinente. Secondo il considerando 42, il portale web dovrebbe offrire collegamenti con i dati già conservati dall'operatore economico nel suo passaporto digitale del prodotto decentrato. In altre parole, il portale dovrebbe rimandare a tali dati anziché ospitarli in modo centralizzato.
Quanto alla sicurezza, la Commissione può intervenire contro un uso «improprio o fraudolento» del registro, includendo espressamente l'estrazione massiccia di dati, che definisce «scaricamento massiccio di dati» (articolo 17 del Regolamento di esecuzione) — e qualsiasi utente che venga a conoscenza di un comportamento malevolo all'interno del registro o contro di esso, o abbia ragionevoli motivi per sospettarlo, deve informarne immediatamente la Commissione e, se del caso, gli Stati membri interessati. Un helpdesk della Commissione è già operativo: l'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione prevede un servizio attivo tutto l'anno dalle 08:00 alle 20:00 (ora di Bruxelles), mentre la guida per l'utente della Commissione (versione 1.03, 16 settembre 2026) indica dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 20:00 CET, via e-mail ([email protected]) e per telefono (+32 22960431). Entro febbraio 2029 è previsto anche uno strumento di assistenza tecnica automatizzato attivo 24 ore su 24 (articolo 13 del Regolamento di esecuzione — distinto dall'articolo 13 dell'ESPR stesso, relativo al registro in quanto tale).
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Cosa conserva esattamente il Registro UE del Passaporto Digitale di Prodotto?
Chi è autorizzato a registrare un prodotto nel Registro DPP dell'UE?
Quanto dura lo status «verificato» nel registro?
Ottenere un identificativo di registrazione significa che un prodotto è conforme all'ESPR?
Il Registro UE del Passaporto Digitale di Prodotto è solo per il tessile e la moda?
Cosa succede se la verifica di un marchio nel registro scade?
Fonti
- ESPR — registro, portale web e doganaRegolamento (UE) 2024/1781 del 13 giugno 2024, articolo 2 (definizioni); articolo 4, paragrafo 4 (intervallo minimo di 18 mesi tra l'entrata in vigore e l'applicazione degli atti delegati); articolo 11 (progettazione tecnica e funzionamento del passaporto digitale di prodotto); articolo 13 (registro del passaporto digitale di prodotto); articolo 14 e considerando 42 (portale web pubblico e collegamenti ai dati dei passaporti decentrati); articolo 15 (controlli doganali); articolo 72, paragrafo 6 (periodo di controllo per gli atti delegati); allegato III (categorie di identificativi del passaporto digitale di prodotto, compresi gli identificativi di fabbricante e di sito di produzione). CELEX 32024R1781 ↗
- Registro DPP dell'UE — modalità di attuazioneRegolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 della Commissione, del 16 luglio 2026, che stabilisce le modalità di attuazione del registro del passaporto digitale di prodotto istituito ai sensi del regolamento (UE) 2024/1781, GU L, 2026/1778, 17.7.2026 — articoli da 1 a 24 nella loro interezza, inclusi la struttura del registro (art. 3), la verifica dell'identità (artt. 4–5), la procedura di registrazione (art. 8), la prova della registrazione (art. 9), la conservazione dei dati (art. 10), gli amministratori nazionali (art. 7) e l'helpdesk (art. 13). CELEX 32026R1778 ↗
- Infrastruttura di registro condivisa — altre normative di prodottoRegolamento (UE) 2023/1542 (batterie), articolo 77; regolamento (UE) 2024/3110 (prodotti da costruzione), articolo 76; regolamento (UE) 2025/2509 (sicurezza dei giocattoli), articolo 19; regolamento (UE) 2026/405 (detergenti e tensioattivi), articolo 21 — ciascuno citato nell'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778, come atto che condivide lo stesso registro.
- Verifica dell'identità — eIDASRegolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari (firme elettroniche qualificate, sigilli elettronici qualificati, prestatori di servizi fiduciari qualificati) — richiamato ripetutamente negli articoli 4 e 5 del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778.
- CEN-CENELEC — descrizione dell'architettura del registroCEN-CENELEC, «Digital Product Passport, the cornerstone for the implementation of sustainability and circularity on the European Single Market» (15 luglio 2026): descrive un registro gestito dalla Commissione europea in cui sono memorizzati gli identificativi dei prodotti, dei fabbricanti e degli stabilimenti, mentre la gestione e la conservazione dei dati di prodotto sono delegate a fornitori di servizi terzi. cencenelec.eu ↗
- Registro DPP dell'UE — informazioni per gli operatoriCommissione europea, DG GROW, «DPP Registry User Guide for Economic Operators», versione 1.03, ultima pubblicazione il 16 settembre 2026 (PDF, versione inglese), collegata dalla pagina della Commissione sul registro DPP; notizia della Commissione «The Digital Product Passport Registry is now live» del 20 luglio 2026 (versione inglese). guida per l'utente (PDF) ↗ · pagina del registro DPP ↗ · notizia ↗
I testi giuridici sono stati consultati e verificati direttamente su EUR-Lex il 01.10.2026; la pagina del CEN-CENELEC, la guida per l'utente e le pagine web della Commissione sono state consultate il 13.10.2026. Si tratta di informazioni generali, non di una consulenza legale, finanziaria o di investimento.