APPROFONDIMENTO NORMATIVO

L'abbigliamento dovrà recare la marcatura CE? Valutazione della conformità ESPR, dichiarazione UE di conformità e cosa cambia con l'accordo del 2026 sulla digitalizzazione

Pubblicato 20.10.2026 · Tempo di lettura ~13 min · di Lior Gabriel Graetz · LG Fashion Labs

Oggi no. La marcatura CE può essere apposta solo sui prodotti per i quali la normativa di armonizzazione dell'UE la prevede: un capo di abbigliamento che non rientra in alcuna normativa di questo tipo non deve recarla. La situazione cambierà quando si applicherà un atto delegato ESPR per il tessile: il marchio di moda dovrà eseguire una valutazione della conformità, conservare la documentazione tecnica, redigere una dichiarazione UE di conformità e apporre la marcatura CE, salvo che l'atto stabilisca disposizioni alternative in materia di marchi.

Un atto di questo tipo non esiste ancora, né per l'abbigliamento né per alcun altro prodotto. Questa guida illustra le norme di conformità dell'ESPR, il legame tra la dichiarazione e il passaporto digitale di prodotto, gli articoli moda che sono già dispositivi di protezione individuale e cosa cambierebbe con l'accordo provvisorio del 2026 sulla digitalizzazione. L'accordo non è ancora diritto vigente.

Art. 30, par. 2

Regolamento (CE) n. 765/2008: la marcatura CE solo sui prodotti per i quali la normativa di armonizzazione dell'UE la prevede, e su nessun altro prodotto.

Ancora nessuno

Atti delegati ESPR che definiscono requisiti di progettazione ecocompatibile a norma dell'articolo 4, per qualsiasi prodotto (verifica del 20 ottobre 2026).

Terzo–quarto trimestre 2027

Adozione indicativa dell'atto delegato ESPR sul tessile (calendario DPP della Commissione).

18 mesi

Tempo minimo tra l'entrata in vigore di un atto delegato e la sua data di applicazione, fatte salve le eccezioni dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'ESPR.

1. La risposta in breve

Oggi l'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 stabilisce che la marcatura CE «è apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione è prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non è apposta su altri prodotti». A meno che un capo non rientri in tale normativa, come accade per i dispositivi di protezione individuale (sezione 5), non deve recare la marcatura. L'ESPR può diventare questa normativa per l'abbigliamento, ma solo tramite un atto delegato adottato a norma del suo articolo 4.

Quando un atto di questo tipo sarà applicabile, varrà l'articolo 27, paragrafo 2, dell'ESPR: se il prodotto ha superato la valutazione della conformità, i fabbricanti «redigono una dichiarazione UE di conformità a norma dell'articolo 44 e appongono la marcatura CE a norma dell'articolo 46». La norma prosegue: «Se però la Commissione ha stabilito disposizioni alternative a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera d), il fabbricante appone un marchio di conformità conformemente a tali disposizioni». Tali disposizioni riguardano i prodotti «non soggetti all'obbligo di apposizione della marcatura CE prima di essere immessi sul mercato o messi in servizio» (articolo 4, paragrafo 6, lettera d)); l'articolo 47 aggiunge i criteri di cui la Commissione deve tenere conto. La marcatura CE è la regola; un marchio diverso si applica solo se lo prevede l'atto delegato relativo al prodotto. Non è noto quale scelta farà l'atto sul tessile.

Al 20 ottobre 2026 non è stato adottato, a norma dell'articolo 4 dell'ESPR, alcun atto delegato che definisca requisiti di progettazione ecocompatibile, per nessun prodotto. Per il tessile, il calendario indicativo DPP della Commissione (pagina aggiornata da ultimo il 15 ottobre 2026) colloca l'adozione nel terzo–quarto trimestre 2027. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, «La data di applicazione di un atto delegato non è anteriore a 18 mesi dopo la sua entrata in vigore», tranne in casi debitamente giustificati e in caso di abrogazione o modifica parziali.

TemaOggiQuando si applicherà l'atto ESPR sul tessile
Marcatura CENon deve essere apposta, salvo che la normativa di armonizzazione dell'UE lo preveda (regolamento (CE) n. 765/2008, articolo 30, paragrafo 2)È la regola, salvo che l'atto stabilisca disposizioni alternative in materia di marchi (ESPR, articolo 27, paragrafo 2, articolo 4, paragrafo 6, lettera d), e articolo 47)
Valutazione della conformitàNessuna ai sensi dell'ESPRModulo A o uno dei moduli da B a H1, come specificato dall'atto (articolo 4, paragrafo 5)
Documentazione tecnica e dichiarazioneNessun obbligo ai sensi dell'ESPRRedatte prima dell'immissione del prodotto sul mercato; conservate per 10 anni, salvo che l'atto preveda un periodo diverso (articolo 27, paragrafi 2 e 3, e articolo 44)

2. Cosa dovrà fare il marchio di moda

Gli obblighi gravano sul fabbricante: la persona fisica o giuridica che fabbrica il prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e «lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio» (articolo 2, punto 42)). Per un marchio di moda che vende con la propria etichetta, il fabbricante è il marchio stesso, non lo stabilimento terzista. La nostra guida sul DPP per produttori e marchio privato spiega chi è responsabile di cosa nella produzione a marchio privato.

Ogni atto delegato precisa la procedura di valutazione della conformità applicabile, scegliendola «tra il modulo A che figura nell'allegato IV del presente regolamento o uno dei moduli da B a H1 che figurano nell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE» (articolo 4, paragrafo 5). Con il modulo A, il controllo interno della produzione, il fabbricante garantisce e dichiara, «sotto la sua esclusiva responsabilità», che il prodotto soddisfa i requisiti dell'atto (allegato IV, punto 1); non interviene alcun organismo notificato. Le procedure basate sui moduli da B a H1 prevedono l'intervento di un organismo notificato. Nella scelta, la Commissione deve valutare se il modulo è adeguato e «proporzionato all'interesse pubblico perseguito» (articolo 43, paragrafo 1, lettera a)); non è noto quale modulo specificherà l'atto sul tessile.

La documentazione tecnica deve essere redatta prima dell'immissione del prodotto sul mercato (articolo 27, paragrafo 2). L'allegato IV, punto 2, ne elenca il contenuto minimo, laddove applicabile: tra l'altro una descrizione generale del prodotto e dell'uso cui è destinato, i progetti e i piani di fabbricazione, le norme o specifiche applicate, «i risultati delle misurazioni effettuate in relazione ai requisiti di progettazione ecocompatibile», i verbali delle prove e una copia delle informazioni fornite a norma dell'articolo 7. Le modifiche che incidono sulla conformità richiedono una nuova valutazione (articolo 27, paragrafo 4).

La dichiarazione UE di conformità segue la struttura tipo dell'allegato V e deve essere continuamente aggiornata e tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro (articolo 44, paragrafo 2). Con il modulo A il fabbricante «redige per ciascun modello di prodotto, conformemente all'articolo 44, una dichiarazione di conformità scritta» (allegato IV, punto 4). Se più atti dell'UE prescrivono una dichiarazione, «è redatta un'unica dichiarazione UE di conformità in rapporto a tutti questi atti giuridici dell'Unione» (articolo 44, paragrafo 3). L'allegato V elenca dieci voci, tra cui l'identificazione univoca del prodotto, il nome e l'indirizzo del fabbricante, le norme o specifiche applicate e l'indicazione e la firma della persona avente titolo per vincolare il fabbricante.

La marcatura CE va apposta sul prodotto oppure, qualora ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del prodotto, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento (articolo 46, paragrafo 1). Quanto al momento dell'apposizione: «La marcatura CE è apposta sul prodotto prima della sua immissione sul mercato o messa in servizio» (articolo 46, paragrafo 2). La documentazione tecnica e la dichiarazione si conservano per 10 anni dall'immissione sul mercato o dalla messa in servizio del prodotto, «salvo che in detto atto delegato sia specificato un periodo differente» (articolo 27, paragrafo 3).

OperatoreObblighi di conformità quando si applica un atto delegatoESPR
FabbricanteValutazione della conformità, documentazione tecnica, dichiarazione, marcatura CE o marchio alternativo; conserva i documenti per 10 anni, salvo che l'atto preveda un periodo diversoArticolo 27, paragrafi 2 e 3
Mandatario (facoltativo, con mandato scritto)Tiene a disposizione delle autorità la dichiarazione e la documentazione tecnica per 10 anni, salvo che l'atto preveda un periodo diverso; la redazione della documentazione tecnica non può rientrare nel suo mandatoArticolo 28, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a)
ImportatorePrima dell'immissione sul mercato si assicura che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità e redatto la documentazione tecnica e che il prodotto rechi la marcatura CE o il marchio alternativo; conserva una copia della dichiarazione per 10 anni, salvo che l'atto preveda un periodo diversoArticolo 29, paragrafi 2 e 7
DistributorePrima della messa a disposizione sul mercato verifica che il prodotto rechi «la marcatura CE a norma degli articoli 45 e 46 o il marchio di conformità adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera d)» e, se del caso, che sia etichettato o collegato al passaportoArticolo 30, paragrafo 2, lettera a)

3. La dichiarazione di conformità e il passaporto

L'ESPR non impone di per sé di inserire la dichiarazione nel passaporto digitale di prodotto: lo rimette a ciascun atto delegato. Secondo l'allegato III, i requisiti relativi al passaporto definiti negli atti delegati specificano «i dati che possono o devono essere inclusi nel passaporto digitale di prodotto», e la lettera e) dell'elenco riguarda le informazioni e la documentazione di conformità, «come la dichiarazione di conformità, la documentazione tecnica o i certificati di conformità». Spetterà all'atto sul tessile decidere se il passaporto di un capo di abbigliamento debba o possa contenere la dichiarazione.

L'ESPR richiede già un canale di contatto elettronico per i prodotti disciplinati da un atto delegato. I fabbricanti devono indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, «l'indirizzo postale e i mezzi elettronici di comunicazione mediante cui possono essere contattati» sulla parte pubblica del passaporto digitale di prodotto, se applicabile, e sul prodotto oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento (articolo 27, paragrafo 6); lo stesso vale per gli importatori (articolo 29, paragrafo 3). L'accordo sulla digitalizzazione lascia invariate entrambe le disposizioni.

Gli aspetti tecnici del passaporto sono trattati nelle nostre guide sulle otto norme UE sul DPP e sulla scelta di un fornitore di servizi DPP.

4. Cosa cambia con l'accordo del 2026 sulla digitalizzazione (provvisorio)

Al 20 ottobre 2026 si tratta di un accordo provvisorio: non è stato adottato né pubblicato nella Gazzetta ufficiale. La proposta della Commissione da cui deriva, COM(2025) 504 del 21 maggio 2025, riguarda l'ESPR, il regolamento DPI e altri regolamenti sui prodotti. I negoziatori del Consiglio e del Parlamento hanno raggiunto l'accordo il 9 giugno 2026; il Coreper ha confermato il testo di compromesso il 26 giugno 2026 e la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) del Parlamento lo ha approvato il 14 luglio 2026. L'Osservatorio legislativo indica che la procedura è in attesa della posizione del Parlamento in prima lettura (nell'originale inglese: «Awaiting Parliament's position in 1st reading»), e prevede, in via indicativa, la seduta plenaria per il 23 novembre 2026; seguirebbero l'approvazione del Consiglio e la pubblicazione. Il testo concordato (PE790.900) esiste solo in inglese: dove lo citiamo, riportiamo tra virgolette la formulazione inglese provvisoria, seguita da una nostra traduzione tra parentesi; altrove ne rendiamo il contenuto in italiano, senza virgolette. Per il nuovo termine «digital contact» la versione italiana della proposta COM(2025) 504 usa «contatto digitale», che adottiamo anche qui; la formulazione italiana definitiva potrà cambiare dopo la revisione giuridico-linguistica.

Per l'ESPR, l'articolo 7 del testo concordato introdurrebbe le modifiche seguenti:

ModificaDisposizione ESPRFormulazione concordata (in inglese) o effetto
Definizione di contatto digitaleNuovo articolo 2, punto 46 bis)«any up-to-date and freely accessible online communication channel such as email addresses through which economic operators can be contacted without the need to register or to download or use additional applications specific to the economic operator» (traduzione nostra: qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e liberamente accessibile, come gli indirizzi e-mail, attraverso il quale gli operatori economici possono essere contattati senza doversi registrare né scaricare o utilizzare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico); il considerando 9 cita un indirizzo e-mail o un modulo di contatto su un sito web ed esclude le risposte automatiche, i chatbot, i numeri di fax e le linee telefoniche
Inserimento nella dichiarazione di conformitàAllegato V, punto 2«Name, postal address and digital contact of the manufacturer and, where applicable, the manufacturer’s authorised representative» (traduzione nostra: nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e, ove applicabile, del mandatario del fabbricante); oggi: nome e indirizzo
Documenti di conformità per le autorità solo in formato elettronicoArticolo 27, paragrafo 10; articolo 28, paragrafo 2, lettera c); articolo 29, paragrafo 8; articolo 30, paragrafo 5In formato elettronico, il prima possibile e in ogni caso entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorità (fabbricanti e importatori; analogamente per mandatari e distributori). Il termine di 15 giorni è già previsto dall'ESPR. Per fabbricanti, importatori e distributori viene meno la possibilità di fornire i documenti su carta; per i mandatari, il cui obbligo oggi non indica alcuna forma, viene aggiunto il formato elettronico.
Dati su fornitori e clienti solo in formato elettronicoArticolo 36, paragrafo 2Nomi, quantitativi e modelli esatti, in formato elettronico entro 15 giorni dalla richiesta dell'autorità di vigilanza del mercato
Informazioni sui prodotti invenduti solo in formato elettronicoArticolo 24, paragrafo 2Informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui l'operatore si è disfatto, entro 30 giorni come oggi; non fanno parte del fascicolo di conformità

Queste modifiche si applicherebbero 30 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento, che avverrebbe il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (articolo 9 del testo concordato); i prodotti immessi sul mercato prima della data di applicazione di tali modifiche potrebbero continuare a essere messi a disposizione (articolo 8). Il punto (6b), una proroga ai sensi dell'articolo 79 dell'ESPR per determinati prodotti connessi all'energia, si applicherebbe dall'entrata in vigore; non riguarda il tessile.

A parte la voce sul contatto nell'allegato V, il testo concordato non modifica le norme dell'ESPR sulla valutazione della conformità, sulla dichiarazione o sulla marcatura CE (articolo 27, paragrafo 2, articoli da 44 a 47 e allegato IV), né l'articolo 27, paragrafo 6, e, a differenza della proposta, non modifica il regolamento (CE) n. 765/2008. Non rende inoltre la dichiarazione ESPR esclusivamente elettronica: il considerando 6 enuncia l'obiettivo che la dichiarazione UE di conformità sia redatta solo in formato elettronico, ma la disposizione operativa in tal senso è inserita in altri regolamenti, come il regolamento DPI, e non nell'ESPR.

5. Linee moda che sono già DPI

Alcuni articoli moda recano già oggi la marcatura CE in quanto dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi del regolamento (UE) 2016/425, che riguarda i «dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza» (articolo 3, punto 1), lettera a)). Sono esclusi i DPI progettati per l'uso privato per proteggersi da «condizioni atmosferiche non estreme» (articolo 2, paragrafo 2, lettera c)): l'abbigliamento antipioggia di tutti i giorni progettato per l'uso privato resta quindi fuori dal regolamento.

La categoria I dell'allegato I comprende le «lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole)», il rischio da cui proteggono gli occhiali da sole. Occhiali da sole, indumenti ad alta visibilità e calzature di sicurezza non sono menzionati come tali nel regolamento; le norme armonizzate che li riguardano sono elencate nella decisione di esecuzione (UE) 2026/1279, ad esempio la EN ISO 12312-1:2022 (occhiali da sole per uso generale), la EN ISO 20471:2013 (indumenti ad alta visibilità) e la EN ISO 20345:2022 (calzature di sicurezza). La decisione di esecuzione (UE) 2026/1971 ha aggiunto la EN ISO 24232:2025 sugli indumenti di protezione contro la pioggia e ha soppresso da tale elenco la riga relativa alla EN 343:2019.

Per i DPI vale già lo stesso schema: dopo la valutazione della conformità prevista per la categoria di rischio, i fabbricanti «redigono la dichiarazione di conformità UE a norma dell'articolo 15 e appongono la marcatura CE di cui all'articolo 16» (articolo 8, paragrafo 2). Alla categoria I si applica il controllo interno della produzione (modulo A); le categorie II e III richiedono l'esame UE del tipo (modulo B) più un modulo relativo alla produzione (articolo 19). La dichiarazione è fornita con il DPI oppure a un indirizzo internet indicato nelle istruzioni (articolo 8, paragrafo 8).

Con l'accordo provvisorio (articolo 3 del testo concordato, disponibile solo in inglese), i fabbricanti di DPI sarebbero tenuti a redigere in formato elettronico la dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 15 e a fornire con il DPI l'indirizzo internet o il codice leggibile meccanicamente tramite il quale si accede direttamente alla dichiarazione (articolo 8, paragrafi 2 e 8). Le istruzioni potrebbero essere fornite in formato elettronico; tuttavia, per i DPI destinati ai consumatori o che i consumatori possono prevedibilmente utilizzare, le istruzioni e le informazioni relative all'uso sicuro del DPI andrebbero comunque fornite su carta o rese visibili sull'imballaggio; l'utilizzatore finale potrebbe inoltre chiedere le istruzioni in formato cartaceo al momento dell'acquisto o fino a 24 mesi dopo l'acquisto (articolo 8, paragrafo 7). Se altro diritto dell'Unione applicabile al DPI impone di inserire in un passaporto digitale di prodotto le informazioni di conformità, la dichiarazione di conformità UE o le istruzioni, le informazioni della dichiarazione e le eventuali istruzioni in formato elettronico sarebbero fornite solo in quel passaporto (articolo 15, paragrafo 5).

L'ESPR non menziona i DPI e non abbiamo trovato alcuna fonte dell'UE che indichi se l'atto sul tessile li includerà. Se a uno stesso prodotto si applicassero entrambi, un'unica dichiarazione coprirebbe tutti gli atti interessati (articolo 44, paragrafo 3, dell'ESPR; articolo 15, paragrafo 3, del regolamento DPI).

6. Cosa fare adesso

AzionePerché
Mappate le vostre linee di prodotto, compresi i DPI come occhiali da sole, capi ad alta visibilità o calzature di sicurezzaI DPI richiedono già oggi una dichiarazione e la marcatura CE; il resto dell'abbigliamento solo quando si applicherà un atto sul tessile che lo comprenda, con il marchio di conformità previsto da tale atto (di regola la marcatura CE).
Stabilite chi è il fabbricante per ciascuna lineaGli obblighi di conformità spettano a chi commercializza il prodotto con il proprio nome o marchio (articolo 2, punto 42), articolo 27 e articolo 34, lettera a)).
Predisponete una struttura di documentazione tecnica per ciascun modello di prodottoL'allegato IV, punto 2, ne stabilisce il contenuto; il fascicolo si conserva per 10 anni, salvo che l'atto preveda un periodo diverso (articolo 27, paragrafo 3).
Preparate un modello di dichiarazione basato sulle voci dell'allegato VIl modulo A ne richiede una per ciascun modello di prodotto (allegato IV, punto 4); un'unica dichiarazione copre tutti gli atti dell'UE che la prescrivono (articolo 44, paragrafo 3).
Prevedete un contatto digitale (provvisorio)Il testo concordato lo aggiungerebbe all'allegato V, punto 2; l'ESPR richiede già un mezzo elettronico di comunicazione sul prodotto quando si applica un atto delegato (articolo 27, paragrafo 6).
Preparate i dati su fornitori e clienti per le richieste delle autoritàNomi, quantitativi e modelli esatti entro 15 giorni dalla richiesta (articolo 36, paragrafo 2); solo in formato elettronico secondo il testo concordato.
Seguite l'atto sul tessile e l'accordo sulla digitalizzazioneL'atto stabilirà il marchio di conformità, i moduli e se la dichiarazione debba figurare nel passaporto; l'accordo attende il voto del Parlamento (data indicativa: 23 novembre 2026).

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7. Le date da seguire

DataCosaFonte
9 giugno 2026Accordo provvisorio sulla digitalizzazione tra i negoziatori del Consiglio e del ParlamentoComunicato stampa del Consiglio, 9 giugno 2026
26 giugno 2026Il Coreper conferma il testo di compromesso; lettera di offerta (offer letter) al Parlamento europeoNota informativa del Consiglio ST 10980/26
14 luglio 2026La commissione IMCO approva il testo concordatoOsservatorio legislativo, 2025/0134(COD)
23 novembre 2026 (indicativa)Seduta plenaria del Parlamento, prima letturaPrevisioni dell'Osservatorio legislativo, al 20 ottobre 2026
Terzo–quarto trimestre 2027 (indicativo)Adozione dell'atto delegato ESPR sul tessileCalendario DPP della Commissione
Entrata in vigore dell'atto sul tessile + almeno 18 mesiPrima data di applicazione possibile, salvo casi debitamente giustificati o abrogazione o modifica parzialiESPR, articolo 4, paragrafo 4
Entrata in vigore del regolamento sulla digitalizzazione + 30 mesiSi applicano le modifiche concordate all'ESPR (contatto digitale, documenti solo in formato elettronico) e le principali modifiche concordate al regolamento DPITesto concordato, articolo 9 (provvisorio)

Domande frequenti

I capi di abbigliamento devono recare oggi la marcatura CE? +
No. Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008, la marcatura CE può essere apposta solo sui prodotti per i quali la normativa di armonizzazione dell'UE la prevede, e su nessun altro prodotto. Un capo che non rientra in tale normativa, a differenza dei dispositivi di protezione individuale, non deve recarla, e non è stato adottato alcun atto delegato ESPR sul tessile.
L'abbigliamento dovrà recare la marcatura CE ai sensi dell'ESPR? +
Di regola sì, quando si applicherà l'atto delegato sul tessile (articolo 27, paragrafo 2, dell'ESPR), salvo che l'atto stabilisca disposizioni alternative in materia di marchi per i prodotti non soggetti all'obbligo della marcatura CE (articolo 4, paragrafo 6, lettera d), e articolo 47). Non è stato pubblicato alcun progetto. Il calendario indicativo della Commissione colloca l'adozione nel terzo–quarto trimestre 2027, e l'atto potrà applicarsi non prima di 18 mesi dalla sua entrata in vigore, salvo nei casi previsti dall'articolo 4, paragrafo 4.
I marchi di moda avranno bisogno di un organismo notificato? +
Solo se lo prevede l'atto sul tessile. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'ESPR, ogni atto specifica il modulo A, il controllo interno della produzione, con cui il fabbricante dichiara la conformità sotto la sua esclusiva responsabilità, oppure uno dei moduli da B a H1 della decisione n. 768/2008/CE; le procedure basate su questi moduli prevedono l'intervento di un organismo notificato. Per il tessile la scelta non è ancora stata fatta.
L'accordo sulla digitalizzazione rende digitale la dichiarazione di conformità? +
Per i dispositivi di protezione individuale sì: l'accordo provvisorio imporrebbe di redigere la dichiarazione in formato elettronico. Per l'ESPR aggiunge un contatto digitale alla dichiarazione e rende esclusivamente elettronici i documenti per le autorità, ma non impone che la dichiarazione stessa sia elettronica. Al 20 ottobre 2026 l'accordo era in attesa della posizione del Parlamento in prima lettura; le sue modifiche all'ESPR si applicherebbero 30 mesi dopo l'entrata in vigore.
Occhiali da sole e scarpe di sicurezza sono disciplinati diversamente? +
Sì, quando sono dispositivi di protezione individuale ai sensi del regolamento (UE) 2016/425, che già richiede una valutazione della conformità, una dichiarazione e la marcatura CE. Le lesioni oculari dovute alla luce del sole sono un rischio di categoria I; le norme armonizzate per occhiali da sole, calzature di sicurezza e indumenti ad alta visibilità sono elencate nella decisione di esecuzione (UE) 2026/1279. Sono esclusi i DPI progettati per l'uso privato contro condizioni atmosferiche non estreme. L'ESPR non menziona i DPI e non abbiamo trovato alcuna fonte dell'UE che indichi se l'atto sul tessile li includerà.

Fonti

Gli atti giuridici sono stati consultati nelle versioni della Gazzetta ufficiale pubblicate dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (EUR-Lex), il regolamento (UE) 2016/425 anche nella versione consolidata e il regolamento (CE) n. 765/2008 nella versione consolidata; le versioni consolidate sono strumenti di documentazione privi di effetti giuridici. Il 20.10.2026 sono stati cercati nei registri dell'Ufficio delle pubblicazioni atti successivi, modifiche e rettifiche. Il testo dell'accordo provvisorio, l'Osservatorio legislativo e la pagina della Commissione europea sono fonti provvisorie o di lavoro e sono stati consultati il 20.10.2026 in inglese; il testo dell'accordo provvisorio esiste solo in inglese. Si tratta di informazioni di carattere generale, non di consulenza legale, finanziaria o di investimento.