APPROFONDIMENTO NORMATIVO
I marchi di sostenibilità sotto EmpCo: cosa dicono OEKO-TEX e Global Standards sulle asserzioni
La direttiva (UE) 2024/825 — che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde e che in questo sito è denominata «EmpCo» (le domande e risposte dei servizi della Commissione la chiamano «direttiva ECGT») — è in vigore dal 26 marzo 2024. Gli Stati membri devono applicare le rispettive misure nazionali di recepimento a decorrere dal 27 settembre 2026 (articolo 4, paragrafo 1). L’allegato I della direttiva sulle pratiche commerciali sleali (UCPD, direttiva 2005/29/CE) elenca le pratiche commerciali che «sono considerate in ogni caso sleali», ed EmpCo vi ha aggiunto un nuovo punto 2 bis: «Esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche.» Il punto 2 bis riguarda i marchi di sostenibilità quali definiti all’articolo 2, lettera q), UCPD. La UCPD si applica alle «pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori» (articolo 3, paragrafo 1).
Questa guida illustra ciò che la legge definisce «sistema di certificazione» e ciò che OEKO-TEX e Global Standards (l'ente dietro GOTS e GRTS) affermano nelle proprie indicazioni pubblicate sulle asserzioni relative ai prodotti certificati. Né la direttiva né le domande e risposte dei servizi della Commissione elencano quali sistemi indicati per nome siano idonei come «sistema di certificazione» ai sensi dell’articolo 2, lettera r), UCPD. Fonti: EUR-Lex, le domande e risposte della Commissione di settembre 2026 sulla direttiva, il Common Understanding della rete CPC sulle scorte vecchie (giugno 2026) e il materiale pubblicato dai due enti di certificazione (v. Fonti).
27 settembre 2026
La data a decorrere dalla quale gli Stati membri devono applicare le misure di recepimento di EmpCo, comprese quelle che recepiscono l'allegato I, punto 2 bis, sui marchi di sostenibilità (articolo 4, paragrafo 1).
OEKO-TEX + GOTS
Entrambi gli enti di certificazione hanno pubblicato indicazioni sulle asserzioni relative ai propri prodotti certificati: OEKO-TEX nella propria Labelling Guide, Global Standards in un documento datato settembre 2026.
Sleali in ogni caso
Le pratiche dell’allegato I possono essere considerate sleali «senza una valutazione caso per caso» (considerando 17 UCPD). Punto 2 bis: un marchio di sostenibilità «che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche».
1. Il test legale: cosa rende uno schema un «sistema di certificazione»
EmpCo ha inserito nuovi punti nell’allegato I della direttiva sulle pratiche commerciali sleali (UCPD, direttiva 2005/29/CE), l’elenco delle pratiche commerciali che «sono considerate in ogni caso sleali» (articolo 5, paragrafo 5, UCPD). Secondo il considerando 17 dell’UCPD, si tratta delle «uniche pratiche commerciali che si possono considerare sleali senza una valutazione caso per caso in deroga alle disposizioni degli articoli da 5 a 9». Il nuovo punto 2 bis recita:
UCPD, allegato I, punto 2 bis (inserito dall'allegato di EmpCo, cfr. articolo 1, paragrafo 4)
«Esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche.»
Le domande e risposte dei servizi della Commissione (Q17) interpretano il punto 2 bis come segue: «i marchi di sostenibilità devono essere basati su un sistema di certificazione o stabiliti da autorità pubbliche. Tutti gli altri marchi di sostenibilità sono vietati ai sensi dell’allegato I, punto 2 bis, della UCPD, come modificata dall’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva ECGT». Il considerando 7 indica come esempi di marchi di sostenibilità stabiliti da autorità pubbliche «i loghi assegnati per la conformità ai requisiti dei regolamenti (CE) n. 1221/2009 o (CE) n. 66/2010». La direttiva non definisce la nozione di «autorità pubblica»; secondo l’opinione preliminare dei servizi della Commissione (domande e risposte, Q17), l’esibizione di marchi di sostenibilità stabiliti da «autorità pubbliche di Stati non membri dell’UE» (la domanda della Q17 fa riferimento alle «autorità pubbliche di paesi terzi») «sarà vietata ai sensi dell’allegato I, punto 2 bis», a meno che tali marchi non siano basati su un sistema di certificazione. La direttiva definisce il «marchio di sostenibilità» e il «sistema di certificazione» all’articolo 2, lettere q) e r), UCPD, come inserito da EmpCo. Un marchio di sostenibilità è «qualsiasi marchio di fiducia, marchio di qualità o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un’impresa con riferimento alle sue caratteristiche ambientali o sociali oppure a entrambe, esclusi i marchi obbligatori richiesti a norma del diritto dell’Unione o nazionale». Un sistema di certificazione è «un sistema di verifica da parte di terzi che certifica che un prodotto, un processo o un’impresa è conforme a determinati requisiti, che consente l’uso di un corrispondente marchio di sostenibilità e le cui condizioni, compresi i requisiti, sono accessibili al pubblico e soddisfano i criteri seguenti» (articolo 2, lettera r), UCPD):
| # | Criterio (articolo 2, lettera r), UCPD, testo letterale) |
|---|---|
| i | «il sistema, nel rispetto di condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, è aperto a tutti gli operatori economici disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti;» |
| ii | «i requisiti del sistema sono elaborati dal titolare dello stesso in consultazione con gli esperti pertinenti e i portatori di interessi;» |
| iii | «il sistema stabilisce procedure per affrontare i casi di non conformità ai requisiti del sistema e prevede la revoca o la sospensione dell’uso del marchio di sostenibilità da parte dell’operatore economico in caso di non conformità ai requisiti del sistema; e» |
| iv | «il monitoraggio della conformità dell’operatore economico ai requisiti del sistema è oggetto di una procedura obiettiva ed è svolto da un terzo la cui competenza e la cui indipendenza sia dal titolare del sistema sia dall’operatore economico si basano su norme e procedure internazionali, dell’Unione o nazionali;» |
Né la direttiva né le domande e risposte dei servizi della Commissione elencano quali sistemi indicati per nome siano idonei come «sistema di certificazione». Il considerando 7 afferma: «Prima di esibire un marchio di sostenibilità, l’operatore economico dovrebbe garantire che, secondo i termini del sistema di certificazione disponibili al pubblico, tale marchio soddisfi condizioni minime di trasparenza e credibilità, compresa l’esistenza di un controllo obiettivo della conformità ai requisiti del sistema.» Le domande e risposte (Bruxelles, settembre 2026) descrivono il proprio contenuto come «le opinioni preliminari dei servizi della Commissione europea (CE)» che «non possono in nessun caso essere considerate espressione di una posizione ufficiale della CE», e aggiungono: «Solo la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a interpretare in modo autorevole il diritto dell’UE.» Sul rapporto tra il titolare del sistema e l’operatore economico, la Q8 delle domande e risposte afferma: «Non è vietato che il titolare del sistema e l’operatore economico (che esibisce il marchio di sostenibilità) siano la stessa entità, purché il sistema di certificazione sia conforme ai requisiti sopra menzionati, compresa la sua apertura, a condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, a tutti gli operatori economici disposti e in grado di conformarsi ai requisiti del sistema.» Quanto al terzo che monitora la conformità, afferma che «il rispetto delle disposizioni della direttiva ECGT può essere ottenuto soltanto se il titolare del sistema e il terzo sono giuridicamente separati, ossia se si tratta di due entità giuridiche distinte».
2. Asserzioni ambientali generiche e asserzioni sul prodotto nel suo complesso (allegato I, punti 4 bis e 4 ter)
L'allegato I contiene anche il punto 4 quater, sulle asserzioni basate sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che questa guida non tratta. Due punti dell'allegato I sulle asserzioni ambientali sono trattati qui:
UCPD, allegato I, punti 4 bis e 4 ter (inseriti dall'allegato di EmpCo, cfr. articolo 1, paragrafo 4)
4 bis: «Formulare un'asserzione ambientale generica per la quale l'operatore economico non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione.»
4 ter: «Formulare un'asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l'attività dell'operatore economico nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell'attività dell'operatore economico.»
L’articolo 2, lettera p), UCPD definisce l’«asserzione ambientale generica» come «qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non inclusa in un marchio di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione». Il considerando 9 fornisce tra gli esempi «rispettoso dell’ambiente», «ecocompatibile» e «verde», e afferma che, se la specificazione dell’asserzione ambientale è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo, l’asserzione ambientale non è considerata un’asserzione ambientale generica. L’articolo 2, lettera s), UCPD definisce l’«eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali» come «prestazioni ambientali conformi al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati membri, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi delle altre disposizioni applicabili del diritto dell’Unione». L’articolo 2, lettera s), non menziona né OEKO-TEX né GOTS.
Il considerando 10 afferma che l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali in questione «dovrebbe essere rilevante ai fini dell’intera asserzione», e anche: «Analogamente, un operatore economico non dovrebbe formulare un’asserzione generica come “consapevole”, “sostenibile” o “responsabile” basata esclusivamente sull’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali, in quanto tali asserzioni riguardano altre caratteristiche oltre a quelle ambientali, come le caratteristiche sociali.» Le domande e risposte dei servizi della Commissione (Q7) citano Nordic Swan, Blue Angel, l’Ecolabel austriaco e l’Ecolabel olandese (Milieukeur) come esempi di sistemi nazionali o regionali di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, e affermano che asserzioni come «migliore per l’ambiente», «rispettoso dell’ambiente», «verde», «ecologico» o «ecocompatibile» «possono essere utilizzate sui prodotti insigniti dell’Ecolabel UE o di sistemi nazionali o regionali di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024 ufficialmente riconosciuti negli Stati membri». La Q7 indica un’eccezione: le miscele (ad esempio detergenti, cosmetici, vernici) etichettate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP) devono rispettare il suo articolo 25, paragrafo 4, ai sensi del quale indicazioni quali «ecologico» non figurano sull’etichetta o sull’imballaggio. Le domande e risposte non citano né trattano la frase del considerando 10 su «consapevole», «sostenibile» e «responsabile»; richiamano il considerando 10 solo nella Q9, tra i considerando che approfondiscono le caratteristiche sociali.
Il punto 4 ter riguarda le asserzioni concernenti l’intero prodotto o l’intera attività. Il considerando 11 fornisce come esempi un prodotto commercializzato come «realizzato con materiale riciclato» «dando l’impressione che l’intero prodotto sia stato realizzato con materiale riciclato quando in realtà solo l’imballaggio è stato realizzato con materiale riciclato», e un operatore economico che dà «l’impressione di utilizzare soltanto fonti energetiche rinnovabili quando in realtà vari impianti dell’operatore economico utilizzano ancora combustibili fossili».
3. Cosa dice la Labelling Guide di OEKO-TEX sulle asserzioni
OEKO-TEX pubblica una Labelling Guide che comprende una sezione «EmpCo Recommendation». Vi si legge: «Gli esempi riportati sono intesi come raccomandazioni. Sono concepiti per garantire che le vostre comunicazioni siano conformi ai requisiti della direttiva (UE) 2024/825 (la “direttiva EmpCo”).»
Formulazione raccomandata
- Ciascuno dei sette standard (STANDARD 100, MADE IN GREEN, ORGANIC COTTON, LEATHER STANDARD, STeP, ECO PASSPORT, RESPONSIBLE BUSINESS) ha una pagina «Product Claims». Per quattro di essi (STANDARD 100, MADE IN GREEN, ORGANIC COTTON, LEATHER STANDARD) sono disponibili per il download asserzioni B2B e B2C approvate; per STeP, ECO PASSPORT e RESPONSIBLE BUSINESS, asserzioni B2B approvate.
- «Se desiderate spiegare o precisare ulteriormente la vostra dichiarazione ai consumatori, vi preghiamo di utilizzare esclusivamente la formulazione B2C che forniamo a tale scopo», e «collocare il B2C Claim direttamente accanto all'etichetta OEKO-TEX® pertinente».
- «Le dichiarazioni divergenti o formulate autonomamente comportano il rischio di essere classificate come un'asserzione ambientale generica non consentita ("greenwashing").»
- «Se avete dubbi o desiderate discostarvi dalle nostre raccomandazioni, vi preghiamo di contattare in anticipo [email protected].» Per un'asserzione non elencata nella Labelling Guide, la pagina «Claims usage» di OEKO-TEX indica di inviare una richiesta allo stesso indirizzo.
Esempio di formulazione approvata
La pagina «Product Claims» di STANDARD 100 afferma: «Le asserzioni sono state approvate ufficialmente per inglese, tedesco e cinese. Se desiderate tradurle in un'altra lingua, vi preghiamo di contattare il vostro istituto di prova per l'approvazione.»
4. Cosa dicono le indicazioni di Global Standards sulle asserzioni GOTS/GRTS
Global Standards gGmbH, l'ente dietro il Global Organic Textile Standard (GOTS) e il Global Responsible Textile Standard (GRTS), ha pubblicato la «Practical guidance for reviewing GOTS/GRTS-related claims and communications» (versione 1.0, data di pubblicazione settembre 2026). La sua introduzione fa riferimento all'adozione della direttiva EmpCo. La guida si descrive come «concepita come strumento di orientamento e di autovalutazione» e afferma: «La conformità alla presente guida non garantisce di per sé la conformità alle leggi, ai regolamenti o alle aspettative regolamentari applicabili. Nulla nella presente guida costituisce consulenza legale.» Aggiunge che, poiché i requisiti giuridici, le interpretazioni regolamentari e le prassi di applicazione continuano a evolvere, «la presente guida può essere modificata o aggiornata».
Possono essere utilizzate così come fornite
Anche pre-approvate (testo ufficiale in inglese): "We carry GOTS-certified items - look for the GOTS label on the product listing."; "This product is GRTS-certified."; "[For GOTS only] This product is made with x% organic / organic-in-conversion materials."; e, per GRTS, "We carry GRTS-certified items - look for the GRTS label on the product listing." e "We are GRTS certified, [Certification Body Name] [Certification Number]."
Errori comuni segnalati da Global Standards
Errato perché GOTS certifica la lavorazione di tessuti realizzati con fibre organiche, non il cotone grezzo in sé — le fibre organiche grezze devono essere certificate mediante una certificazione biologica esterna accettata prima di entrare nella catena di custodia GOTS.
Errato perché una certificazione parziale non può essere presentata come una certificazione completa del prodotto: se un tessuto certificato GOTS viene cucito in uno stabilimento non certificato, la catena di custodia è interrotta e il prodotto finale non è considerato certificato.
Per qualsiasi asserzione non presente nell'elenco pre-approvato, la guida di Global Standards stabilisce un'autovalutazione in quattro fasi: (1) chiarezza e veridicità generali; (2) categorie ad alto rischio secondo EmpCo — formulazioni di sostenibilità generiche, impegni futuri/aspirazionali, asserzioni assolute ("chemical-free", "harmless"), asserzioni di ambito parziale che lasciano intendere che un'intera collezione sia certificata quando lo sono solo alcuni articoli, e la presentazione di una caratteristica richiesta per legge (come la conformità al REACH) come un vantaggio speciale di GOTS/GRTS; (3) asserzioni a rischio medio che si basano sulla prassi comune del settore o su concetti privi di una definizione chiara; e (4) asserzioni di vantaggio comparativo che suggeriscono che i prodotti GOTS/GRTS siano migliori di prodotti non certificati, di altri sistemi, delle medie di settore o della prassi comune del mercato, per le quali la guida richiede prove solide e verificabili, come confronti indipendenti.
Le pagine «Compliance support» separate di Global Standards per GOTS e GRTS (pubblicate il 22 luglio 2026) trattano la direttiva sotto il titolo «EU Empowering Consumers for the Green Transition Directive 2024/825 (EmpCo)». Esse affermano che le asserzioni e i marchi «possono essere utilizzati solo se basati su un sistema di certificazione con verifica da parte di terzi e che soddisfa i criteri definiti ai sensi della direttiva EmpCo» e che «GOTS soddisfa tutti questi requisiti, il che significa che qualsiasi uso (corretto) del certificato GOTS e del logo GOTS dovrebbe garantire la conformità alla direttiva EmpCo per quanto riguarda l'attestazione delle asserzioni» (la pagina GRTS afferma lo stesso per GRTS). Si tratta di un'affermazione di Global Standards stessa.
5. Cosa significa questo per il vostro marchio
A nostro avviso, se esibite marchi OEKO-TEX o GOTS/GRTS, dovreste verificare se ciascuno di essi sia un «marchio di sostenibilità» (articolo 2, lettera q), UCPD). Se lo è, il considerando 7 afferma che, prima di esibire un marchio di sostenibilità, l'operatore economico dovrebbe garantire che, secondo i termini del sistema di certificazione disponibili al pubblico, tale marchio soddisfi condizioni minime di trasparenza e credibilità, e la Q8 delle domande e risposte dei servizi della Commissione afferma che «l'operatore economico deve verificare i termini del sistema disponibili al pubblico». OEKO-TEX (Labelling Guide) e Global Standards (indicazioni di settembre 2026) pubblicano ciascuno indicazioni su come formulare le asserzioni relative ai prodotti certificati (sezioni 3 e 4). A nostro avviso, gli attuali cartellini, le pagine prodotto e i materiali di marketing possono essere verificati rispetto ai punti 2 bis, 4 bis e 4 ter dell'allegato I (i punti trattati in questa guida) e a tali documenti. Secondo le domande e risposte dei servizi della Commissione, le norme si applicano, in un contesto tra imprese e consumatori, dal 27 settembre 2026 ai prodotti esistenti e alle «scorte vecchie», ossia a «prodotti o imballaggi già fabbricati, ordinati, distribuiti o collocati sugli scaffali dei rivenditori prima della data di applicazione» (Q18), e la direttiva «non prevede un periodo di transizione oltre tale data» (Q8); le domande e risposte menzionano, per le asserzioni ambientali o i marchi di sostenibilità sugli imballaggi che non sarebbero conformi alle nuove norme, opzioni pratiche come «coprire o correggere le asserzioni con adesivi o aggiungere informazioni supplementari al punto vendita» (Q18). Si veda l'ultima domanda frequente qui sotto.
Separatamente, controllate il linguaggio generico posto accanto a un logo di certificazione. Il considerando 9 fornisce «imballaggio rispettoso dal punto di vista del clima» come esempio di asserzione generica e afferma che un'asserzione non è generica quando la sua specificazione è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo. Il punto 4 bis dell'allegato I si applica a un'asserzione ambientale generica, a meno che l'operatore economico non possa dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione (l'articolo 2, lettera s), definisce tale nozione). Per un'asserzione generica che utilizza un termine come «sostenibile», il considerando 10 tratta tali termini (si veda la sezione 2).
Questa è una questione di etichettatura e comunicazione di marketing, distinta dal passaporto digitale di prodotto in sé — consultate la nostra guida DPP × EmpCo per capire come si relazionano la base giuridica del passaporto digitale di prodotto ed EmpCo, e la nostra guida Direttiva Green Claims vs. EmpCo per capire come EmpCo si confronta con la proposta Green Claims, che non è stata adottata.
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Posso ancora esporre l'etichetta OEKO-TEX o GOTS dopo il 27 settembre 2026?
Cosa succede se un marchio di sostenibilità non supera il test del sistema di certificazione?
Cosa dicono Global Standards e OEKO-TEX sulla formulazione di asserzioni come «certificato GOTS» o «certificato OEKO-TEX»?
Come si rapportano le norme sulle asserzioni ambientali generiche ai marchi di sostenibilità?
I marchi commerciali, come i nomi di marca, sono trattati come marchi di sostenibilità ai sensi di EmpCo?
Cosa succede alle scorte invendute già etichettate prima del 27 settembre 2026?
Fonti
- Direttiva EmpCo — testo integraleDirettiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione, articolo 1, paragrafo 1, lettera b) (definizioni dell'articolo 2 dell'UCPD, lettere da o) a w); le lettere da p) a s) sono trattate qui), articolo 1, paragrafo 4 (modifica dell'allegato I dell'UCPD conformemente all'allegato; i punti 2 bis, 4 bis e 4 ter sono trattati qui), articolo 4 (gli Stati membri adottano e pubblicano le misure entro il 27 marzo 2026 e le applicano a decorrere dal 27 settembre 2026), articolo 5 (entrata in vigore il 26 marzo 2024); considerando 7, 9, 10 e 11. CELEX 32024L0825 ↗
- Commissione europea — Domande e risposte sulla direttiva ECGT/EmpCoCommissione europea, Direzione generale della Giustizia e dei consumatori, «Questions & Answers» sulla direttiva (UE) 2024/825, Bruxelles, settembre 2026 (Rif. Ares(2026)8917120 del 21/09/2026) — opinioni preliminari non vincolanti dei servizi della Commissione, in particolare Q3 (nomi di marca, marchi commerciali e marchi di certificazione), Q4 (asserzioni ambientali generiche e marchi di sostenibilità), Q7 (eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali), Q8 (requisiti del sistema di certificazione), Q17 (autorità pubbliche), Q18 (prodotti esistenti e scorte vecchie). Il documento dichiara di contenere «le opinioni preliminari dei servizi della Commissione europea (CE)» e che «[s]olo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a interpretare in modo autorevole il diritto dell'UE». commission.europa.eu ↗
- OEKO-TEX® — EmpCo Recommendation e Labelling GuideOEKO-TEX® Labelling Guide, sezione «EmpCo Recommendation» (regole generali), «Claims usage» (regole generali), le pagine «Product Claims» dei sette standard (comprese la pagina «STANDARD 100» e il PDF «Approved Claims - B2C directed») e la pagina FAQ di OEKO-TEX®; consultate il 2 ottobre 2026. oeko-tex.com/labelling-guide ↗
- Global Standards (GOTS/GRTS) — indicazioni sulle asserzioni EmpCoGlobal Standards gGmbH, «Practical guidance for reviewing GOTS/GRTS-related claims and communications», versione 1.0, data di pubblicazione settembre 2026; consultata il 2 ottobre 2026. global-standards.org/resources/labelling ↗ Global Standards, pagine «Compliance support GOTS» e «Compliance support GRTS» (pubblicate il 22 luglio 2026), sezione «EU Empowering Consumers for the Green Transition Directive 2024/825 (EmpCo)»; consultate il 3 ottobre 2026. pagina GOTS ↗ · pagina GRTS ↗
- Rete di cooperazione per la tutela dei consumatori — scorte vecchieRete CPC, «Common understanding on old stock situations», giugno 2026. commission.europa.eu ↗
- Direttiva sulle pratiche commerciali slealiDirettiva 2005/29/CE, articolo 3, paragrafo 1 (testo come rettificato, rettifica GU L 253 del 25.9.2009, pag. 18), articolo 5, paragrafo 5, considerando 17 e titolo dell'allegato I («Pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali»). CELEX 32005L0029 ↗
Le fonti consultate per questa guida sono elencate sopra; l'ultima verifica risale al 3 ottobre 2026. Le domande e risposte dei servizi della Commissione dichiarano che il loro contenuto consiste in «opinioni preliminari dei servizi della Commissione europea (CE)» che «non possono in nessun caso essere considerate espressione di una posizione ufficiale della CE». Le indicazioni di Global Standards dichiarano che il rispetto delle stesse «non garantisce di per sé la conformità alle leggi, ai regolamenti o alle aspettative regolamentari applicabili» e che «possono essere modificate o aggiornate». Le citazioni tratte da documenti in lingua inglese (le domande e risposte della Commissione, il documento della rete CPC, i materiali di OEKO-TEX e di Global Standards) sono traduzioni del sito degli originali inglesi. Si tratta di informazioni generali, non di consulenza legale, finanziaria o di investimento.