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Vendere online con il passaporto digitale di prodotto: doveri per marchi, rivenditori e mercati online

Pubblicato 25.09.2026 · Tempo di lettura ~5 min · di Lior Gabriel Graetz · LG Fashion Labs

Il Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR), Regolamento (UE) 2024/1781, considera la vendita online un luogo in cui il passaporto digitale di prodotto (DPP) deve essere raggiungibile prima che il cliente acquisti. Per ciascun gruppo di prodotti, l'atto delegato stabilisce «le modalità in cui il passaporto digitale di prodotto deve essere reso accessibile ai clienti prima che essi siano vincolati da un contratto di vendita, noleggio o vendita rateale, anche in caso di vendita a distanza» (articolo 9, paragrafo 2, lettera e)). Attorno a questo, l'ESPR attribuisce doveri diversi al marchio che immette il prodotto sul mercato, al rivenditore che lo vende, al fornitore di un mercato online e al fornitore di servizi di logistica.

Questi doveri si applicano ai prodotti disciplinati da un atto delegato ESPR. Per i tessili, il calendario indicativo della Commissione indica l'adozione di tale atto per il terzo–quarto trimestre 2027. Fonti: testi giuridici dell'UE e pagine della Commissione, elencati di seguito.

1. Chi è chi nell'ESPR

Un rivenditore è una persona che «offre prodotti in vendita, noleggio o vendita rateale, o che espone prodotti agli utilizzatori finali nel corso di un'attività commerciale, anche mediante la vendita a distanza» (articolo 2, punto 55). Un fornitore di un mercato online è un soggetto distinto: «il fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un'interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori economici per la vendita di prodotti coperti dagli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4» (articolo 2, punto 54). Rivenditori e fornitori di servizi di logistica sono operatori economici ai sensi dell'articolo 2, punto 46; i fornitori di mercati online hanno un articolo proprio, l'articolo 35. Un fornitore di servizi di logistica, quale definito nel regolamento (UE) 2019/1020, è una persona che offre «almeno due dei servizi seguenti: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietaria dei prodotti interessati» (articolo 3, punto 11).

2. Il marchio: trasmettere il passaporto ai venditori

I prodotti possono essere immessi sul mercato solo se è disponibile un DPP (articolo 9, paragrafo 1). L'operatore che immette un prodotto sul mercato è soggetto a questo obbligo: «fornisce ai rivenditori e ai fornitori di mercati online una copia digitale di supporto dati o, se pertinente, dell'identificativo univoco del prodotto», affinché possano renderlo accessibile ai potenziali clienti che non hanno accesso fisico al prodotto. Copia digitale o link a una pagina web devono essere forniti «gratuitamente, tempestivamente e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta» (articolo 10, paragrafo 3).

3. Il venditore: rivenditori e negozi online

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, i rivenditori «assicurano che il passaporto digitale di prodotto sia facilmente accessibile ai clienti e potenziali clienti, anche in caso di vendita a distanza». Il considerando 67 aggiunge: «I rivenditori dovrebbero rispettare tale obbligo ogniqualvolta un prodotto è offerto in vendita, noleggio o vendita rateale».

Quando un prodotto disciplinato da un atto delegato è offerto a distanza, l'articolo 36, paragrafo 1, impone a ogni operatore economico di garantire che l'offerta fornisca «in modo chiaro e visibile almeno le informazioni seguenti»: il nome del fabbricante, la denominazione commerciale o il marchio, con un indirizzo postale ed elettronico; se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, «il nome, l'indirizzo postale ed elettronico e il numero di telefono dell'operatore economico stabilito nell'Unione» (quale definito all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020); e «informazioni che consentono l'identificazione del prodotto, compresi un'immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto». Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, gli operatori devono inoltre essere in grado di indicare i propri fornitori e clienti, con le quantità e i modelli esatti, per 10 anni salvo diversa disposizione dell'atto delegato, e di fornire tali informazioni «entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell'autorità di vigilanza del mercato».

4. Mercati online

L'articolo 35, paragrafo 1, applica gli articoli 11 e 30 del regolamento (UE) 2022/2065, il regolamento sui servizi digitali, «ai fini del presente regolamento». L'articolo 11 impone un punto di contatto unico per le autorità. Ai sensi dell'articolo 30, una piattaforma che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali deve, prima che un operatore commerciale possa utilizzarla, ottenere i recapiti, i dati identificativi e i dati di pagamento dell'operatore commerciale e un'autocertificazione con cui questi si impegna a offrire solo prodotti conformi al diritto dell'Unione.

Inoltre, «i fornitori dei mercati online cooperano con le autorità di vigilanza del mercato, su richiesta di queste ultime e in casi specifici» per eliminare o attenuare la non conformità di un prodotto offerto tramite i loro servizi (articolo 35, paragrafo 1). Gli Stati membri devono conferire a tali autorità, per tutti i prodotti disciplinati da un atto delegato, «il potere di ordinare a un fornitore di un mercato online di contrastare uno o più specifici contenuti che si riferiscono a un prodotto non conforme, anche procedendo alla loro rimozione» (articolo 35, paragrafo 2); il considerando 72 precisa che tali poteri si applicano «in tutti i casi necessari e proporzionati e anche per prodotti che presentino un rischio non grave». Ogni fornitore «stabilisce un unico punto di contatto ai fini della comunicazione diretta con le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri» (articolo 35, paragrafo 3). I fornitori di servizi di logistica devono garantire che «le condizioni di immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità dei prodotti all'atto delegato» (articolo 33).

5. Cosa dice la Commissione

Le FAQ della Commissione sul DPP affermano che «I mercati online saranno tenuti a rendere il DPP facilmente accessibile sulla pagina del prodotto» (domanda 14) e che «Il mancato rispetto dei requisiti del DPP può comportare sanzioni o la rimozione dei prodotti non conformi dal mercato dell’UE» (domanda 29). La sua pagina sull'abbigliamento tessile afferma: «Il DPP sarà accessibile sia nei punti vendita online sia tramite un supporto dati sul prodotto stesso».

6. Chi deve fare cosa

SoggettoObbligoFonte
Operatore che immette il prodotto sul mercatoFornire ai rivenditori e ai fornitori di mercati online una copia digitale del supporto dati o dell'identificativo, o un link, gratuitamente, entro cinque giorni lavorativi da una richiestaESPR art. 10, par. 3
Rivenditore, compreso un negozio onlineAssicurare che il passaporto sia facilmente accessibile ai clienti e potenziali clienti, anche nella vendita a distanzaESPR art. 31, par. 2
Fornitore di un mercato onlineCooperare con le autorità, dare seguito agli ordini di rimozione, mantenere un punto di contatto unico; si applicano gli artt. 11 e 30 DSAESPR art. 35
Fornitore di servizi di logisticaEvitare che immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione compromettano la conformitàESPR art. 33

7. Leggere queste norme insieme

Il testo dell'ESPR pone l'obbligo di mostrare il passaporto a carico dei rivenditori (articolo 31, paragrafo 2) e fornisce ai mercati online una copia digitale «per consentire loro di rendere il supporto dati o l'identificativo univoco del prodotto accessibile» (articolo 10, paragrafo 3, lettera a)). L'articolo 35, l'articolo dedicato ai mercati online, elenca la cooperazione, gli ordini di rimozione e un punto di contatto; non contiene un proprio obbligo di visualizzazione. Le FAQ della Commissione descrivono in termini diversi un obbligo di visualizzazione per i mercati online.

Un marchio che vende tramite il proprio negozio online offre prodotti agli utilizzatori finali mediante la vendita a distanza, il che corrisponde alla definizione di rivenditore dell'ESPR (articolo 2, punto 55). I doveri lato venditore degli articoli 31 e 36 si applicano quindi ad esso, oltre ai suoi doveri di operatore che immette il prodotto sul mercato; l'articolo 10, paragrafo 3, è rivolto ai venditori terzi e ai mercati online.

Nulla di tutto ciò si applica ancora ai tessili: gli articoli sopra citati riguardano i prodotti disciplinati da un atto delegato. Secondo il calendario indicativo della Commissione, l'adozione è prevista per il terzo–quarto trimestre 2027, e l'articolo 4, paragrafo 4, richiede almeno 18 mesi prima che un atto delegato si applichi, «tranne in casi debitamente giustificati», quindi non prima del 2029. I testi esaminati non specificano ancora come debba essere mostrato il passaporto nel punto vendita oltre all'articolo 36, paragrafo 1 (l'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), lo demanda all'atto delegato), quale supporto dati useranno i tessili, né come un mercato online verificherà che un'inserzione riporti un passaporto registrato.

Fonti

Tutte le fonti sono state consultate il 25 settembre 2026. Le pagine della Commissione citate sono disponibili solo in inglese; le citazioni tratte da esse sono una nostra traduzione dell'originale inglese.

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Domande frequenti

Il passaporto digitale di prodotto deve essere mostrato nella pagina prodotto del mio negozio online? +
L'ESPR impone ai rivenditori di assicurare che il passaporto digitale di prodotto sia facilmente accessibile ai clienti e potenziali clienti, anche in caso di vendita a distanza (articolo 31, paragrafo 2), e l'atto delegato per ciascun gruppo di prodotti specifica le modalità con cui esso è reso accessibile prima dell'acquisto (articolo 9, paragrafo 2, lettera e). Ciò si applica ai prodotti disciplinati da un atto delegato; per i tessili, il calendario indicativo della Commissione indica l'adozione per il terzo–quarto trimestre 2027.
Cosa deve mostrare un'inserzione di prodotto online ai sensi dell'ESPR? +
Per un prodotto disciplinato da un atto delegato offerto mediante vendita a distanza, l'offerta deve fornire in modo chiaro e visibile almeno il nome del fabbricante, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e il relativo indirizzo postale ed elettronico; se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, il nome, l'indirizzo postale ed elettronico e il numero di telefono dell'operatore economico stabilito nell'Unione; e informazioni che consentono l'identificazione del prodotto, compresi un'immagine, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto (articolo 36, paragrafo 1).
Cosa deve fornire un marchio ai rivenditori e ai mercati online? +
L'operatore economico che immette il prodotto sul mercato deve fornire ai rivenditori e ai fornitori di mercati online una copia digitale del supporto dati o dell'identificativo univoco del prodotto, se pertinente, oppure un link a una pagina web, gratuitamente, tempestivamente e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta (articolo 10, paragrafo 3).
Cosa possono fare le autorità contro le inserzioni non conformi sui mercati online? +
Gli Stati membri devono conferire alle autorità di vigilanza del mercato il potere, per tutti i prodotti disciplinati da un atto delegato, di ordinare a un fornitore di un mercato online di contrastare specifici contenuti che si riferiscono a un prodotto non conforme, anche procedendo alla loro rimozione (articolo 35, paragrafo 2). I fornitori di mercati online devono inoltre cooperare con le autorità e mantenere un punto di contatto unico (articolo 35, paragrafi 1 e 3). Le FAQ della Commissione aggiungono che il mancato rispetto può comportare sanzioni o la rimozione dei prodotti non conformi dal mercato dell'UE.