GUIDA IMPORT
Il nuovo codice doganale UE e il passaporto digitale di prodotto: cosa cambia il regolamento 2026/2108 per gli importatori di moda
Il 19 settembre 2026 l'UE ha pubblicato un nuovo codice doganale dell'Unione: il regolamento (UE) 2026/2108, che istituisce anche l'Autorità doganale dell'UE e il centro doganale digitale dell'UE (EU Customs Data Hub), e abroga il codice attuale, il regolamento (UE) n. 952/2013. È entrato in vigore il 20 settembre 2026 e si applica in via generale dal 21 settembre 2027; alcune parti sono già applicabili, altre lo diventeranno gradualmente fino al 2034.
Il nuovo codice menziona il passaporto digitale di prodotto (DPP) una sola volta, nei considerando. Il controllo del passaporto alla frontiera resta disciplinato dall'articolo 15 del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR), illustrato nella nostra guida DPP e dogana. Il codice interviene invece sul quadro doganale in cui si inserisce quel controllo: chi è l'importatore, che cosa deve garantire, quali dati servono alla dogana prima di svincolare le merci e come i controlli basati sui registri si collegano ai sistemi doganali. La guida analizza queste novità, insieme alle norme già applicabili ai pacchi e-commerce di modesto valore, e si basa esclusivamente sui testi giuridici dell'UE e sulle pagine della Commissione.
21 settembre 2027
Data generale di applicazione del nuovo codice doganale dell'Unione, regolamento (UE) 2026/2108 (articolo 287, paragrafo 2). È entrato in vigore il 20 settembre 2026.
Art. 27(2)(c)
Dal 21 settembre 2027 l'importatore deve garantire che le merci che entrano nell'UE siano conformi alle «altre normative» applicate dalle autorità doganali e conservare scritture che attestano tale conformità.
1° luglio 2028
Da questa data gli importatori per le vendite a distanza devono fornire i propri dati tramite il nuovo centro doganale digitale dell'UE (articolo 285, paragrafo 2).
1. Che cos'è il nuovo codice — e dove compare il DPP
Il regolamento (UE) 2026/2108 del 16 settembre 2026 istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea, con sede a Lilla, e stabilisce le norme e il quadro di governance del centro doganale digitale dell'UE (articoli 1, paragrafo 1, e 230). È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 19 settembre 2026, è entrato in vigore il giorno successivo e si applica dal 21 settembre 2027 (articolo 287, paragrafi 1 e 2). L'abrogazione del regolamento (UE) n. 952/2013, disposta dall'articolo 284, ha effetto da questa stessa data; da quel momento i riferimenti al vecchio codice si intendono fatti al nuovo.
Questa regola sui rinvii è rilevante per il DPP. L'articolo 15, paragrafo 4, dell'ESPR consente alle autorità doganali di utilizzare i dati del passaporto e del registro per «la gestione del rischio, i controlli doganali e l'immissione in libera pratica conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013»: dal 21 settembre 2027 questo collegamento passa per il nuovo codice.
Il codice menziona il passaporto solo nel considerando 5, che spiega perché la missione delle autorità doganali si estende ai requisiti non finanziari, come la sicurezza, la sostenibilità e l'ambiente: «Nuovi strumenti, come il passaporto digitale dei prodotti istituito dal regolamento (UE) 2024/1781 … devono essere introdotti per garantire che le altre normative applicate dalle autorità doganali, quali definite nel presente regolamento, in materia di prodotti continuino a rispondere a tali aspettative.» L'articolo 2 sancisce questo ruolo più ampio nella missione delle autorità doganali, che «contribuiscono inoltre a garantire la sicurezza dell’Unione e dei suoi residenti e la protezione della salute e della vita umana, animale e vegetale, dei consumatori e dell’ambiente», nonché di altri interessi pubblici tutelati dalle altre normative che applicano.
Cosa non fa il nuovo codice
Non crea alcun obbligo DPP e non definisce il controllo del passaporto alla frontiera. Se un prodotto debba avere un passaporto dipende da un atto delegato ESPR per il suo gruppo di prodotti. Non è stata fissata alcuna data di adozione per l'atto delegato sul tessile (abbigliamento). Il primo Piano di lavoro ESPR della Commissione (aprile 2025) indica il 2027 come anno indicativo; le sue pagine DPP elencano l'adozione per il periodo dal terzo al quarto trimestre 2027 (calendario DPP, insieme ad alluminio e pneumatici) e per il quarto trimestre 2027 (pagina su tessile e abbigliamento), entrambe contrassegnate come indicative. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'ESPR, un atto delegato si applica non prima di 18 mesi dopo la sua entrata in vigore, tranne in casi debitamente giustificati. Il controllo alla frontiera vero e proprio è disciplinato dall'articolo 15 dell'ESPR.
2. Il nuovo obbligo di conformità dell'importatore
Il codice definisce l'importatore in due modi (articolo 5, punto 13). Nelle vendite a distanza — in sostanza le vendite di merci spedite da fuori dell'UE a consumatori nell'UE, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, punto 2), della direttiva IVA (punto 15) — è l'«importatore per le vendite a distanza»: la persona che fornisce le merci oppure la persona che facilita la vendita (punto 14); la pagina della Commissione sulla riforma doganale cita le piattaforme online e i venditori. Le vendite a normali imprese identificate ai fini IVA, come la maggior parte delle spedizioni all'ingrosso verso rivenditori dell'UE, non sono vendite a distanza in questo senso. In tutti gli altri casi è, nell'ordine, la persona che ha il potere di decidere e ha deciso che le merci provenienti da un paese terzo debbano essere introdotte nell'UE, la persona che ha assunto tale potere, la persona che subentra e che ha il potere di decidere e ha deciso di vincolare le merci a un regime doganale, il trasportatore o il titolare delle merci.
L'articolo 27, paragrafo 2, elenca poi gli obblighi dell'importatore. Oltre all'obbligo di fornire le informazioni richieste prima dello svincolo e di garantire il pagamento dei dazi, la lettera c) aggiunge un obbligo di conformità: l'importatore «garantisce che le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione siano conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali e fornisce o mette a disposizione scritture adeguate che attestano tale conformità e le conserva». L'importatore deve inoltre essere stabilito nell'UE, salvo che si applichi un'eccezione prevista dall'articolo 27, paragrafo 3, ad esempio se è rappresentato da un rappresentante indiretto stabilito nell'UE. Un rappresentante doganale indiretto che agisce per conto di un importatore stabilito fuori dall'UE «è considerato l’importatore ai fini dell’articolo 27, paragrafo 2» (articolo 33, paragrafo 3): l'obbligo di conformità ricade quindi su tale rappresentante.
Il codice definisce le «altre normative applicate dalle autorità doganali» come normative diverse dalla normativa doganale applicabili alle merci che entrano nell'UE, ne escono o vi transitano «o alle merci destinate a essere immesse sul mercato dell’Unione, nella cui attuazione sono coinvolte le autorità doganali» (articolo 5, punto 3). La Commissione deve redigere, aggiornare regolarmente e pubblicare un elenco integrato degli atti giuridici dell'Unione che stabiliscono prescrizioni per le merci soggette a controlli doganali (articolo 269, paragrafo 3).
Stando alla lettera di tale definizione, l'ESPR vi rientra per i prodotti disciplinati da un atto delegato ESPR, perché l'articolo 15 dell'ESPR coinvolge le autorità doganali nella loro immissione in libera pratica; l'elenco integrato che la Commissione deve pubblicare a norma dell'articolo 269, paragrafo 3, mostrerà se la Commissione interpreta la definizione allo stesso modo. Per i capi di abbigliamento, il regolamento (UE) 2019/1020 — in base al quale le autorità doganali o altre autorità designate controllano i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione (articolo 25) — elenca già nel suo allegato I il regolamento REACH e il regolamento (UE) n. 1007/2011 sull'etichettatura dei prodotti tessili. Secondo questa lettura, l'articolo 27, paragrafo 2, lettera c), può riguardare i capi di abbigliamento dal 21 settembre 2027 attraverso norme che già si applicano loro, ben prima che possa farlo qualsiasi obbligo DPP per il tessile.
Due importatori diversi
L'ESPR definisce l'importatore come «la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo» (articolo 2, punto 44). L'importatore ai sensi del codice doganale è invece un ruolo doganale, determinato da chi decide di introdurre le merci o, nelle vendite a distanza, da chi vende o facilita la vendita. La stessa impresa può ricoprire entrambi i ruoli, ma non necessariamente: un marchio non UE che vende dal proprio negozio online a consumatori dell'UE è, ai sensi del codice, l'importatore per le vendite a distanza, ma non può essere un importatore ai sensi dell'ESPR, che per definizione è stabilito nell'Unione. Verificate i due ruoli separatamente.
3. Cosa chiede la dogana prima di svincolare le merci
Dal 21 settembre 2027, per essere vincolate al regime di immissione in libera pratica, le merci devono soddisfare le condizioni dell'articolo 109, paragrafo 3. Per la conformità dei prodotti contano queste norme:
| Norma | Cosa richiede il testo | Riferimento |
|---|---|---|
| Dati richiesti | Almeno l'identità dell'importatore, del venditore, dell'acquirente, del produttore, del fornitore del prodotto se diverso dal produttore e dell'operatore economico responsabile nell'Unione a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 e dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2023/988; il valore, l'origine, la classificazione tariffaria e una descrizione delle merci; il riferimento unico della spedizione e la sua ubicazione; e «l’elenco delle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali» | Articolo 109, paragrafo 3, lettera a) |
| Conformità | Le merci «sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali» | Articolo 109, paragrafo 3, lettera e) |
| Rifiuto | Le autorità doganali devono rifiutare lo svincolo se dispongono di qualsiasi prova che le merci non sono conformi a tale normativa, o di prove che i dati forniti non sono esatti | Articolo 77, paragrafo 4, lettere b) e c) |
| Sospensione | Le autorità doganali devono sospendere lo svincolo se hanno motivo di ritenere che le merci non siano conformi, o se altre autorità competenti ne fanno richiesta, e poi consultare tali autorità. Se non ricevono risposta entro il termine stabilito dalla normativa pertinente — o entro cinque giorni, in mancanza di tale termine — le merci sono svincolate; se le autorità hanno bisogno di più tempo, la sospensione non può durare più di 90 giorni | Articolo 77, paragrafi 5 e 6 |
Due punti meritano una lettura attenta. «Lo svincolo delle merci non è considerato una prova di conformità» (articolo 77, paragrafo 2): è lo stesso principio che l'articolo 15, paragrafo 2, dell'ESPR applica al controllo del passaporto. Inoltre, i dati richiesti devono indicare il produttore e l'operatore economico responsabile nell'Unione a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 e dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti — un operatore economico stabilito nell'Unione responsabile dei compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020 per i prodotti che rientrano nell'ambito di tali disposizioni. Se un marchio non UE dispone di un soggetto di questo tipo nell'UE, quest'ultimo entrerà a far parte dei dati doganali. La nostra guida per i marchi non UE spiega come funziona questo ruolo.
AUDIT DPP
La dogana chiederà chi ha fabbricato il prodotto e chi ne risponde nell'UE.
Identità del produttore, operatore economico responsabile nell'UE, classificazione tariffaria e identificativi del prodotto sono anche l'ossatura di un futuro passaporto. Vi aiutiamo a strutturare questi dati una volta sola e nel modo giusto. Sotto NDA.
Inizia il tuo audit DPP4. Come i controlli sul registro si collegano alla dogana
L'articolo 15, paragrafo 1, dell'ESPR obbliga già chiunque intenda immettere sul mercato un prodotto disciplinato da un atto delegato ESPR, nel quadro della procedura di immissione in libera pratica, a fornire alle autorità doganali l'identificativo univoco di registrazione del prodotto. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, le autorità doganali possono quindi immettere il prodotto in libera pratica «solo dopo aver verificato come minimo che l'identificativo univoco di registrazione di cui all'articolo 13, paragrafo 5, e il codice delle merci forniti o messi a loro disposizione corrispondono ai dati conservati nel registro» — ma tale verifica è effettuata elettronicamente e automaticamente tramite un'interconnessione tra il registro DPP e il sistema per lo scambio dei certificati nell'ambito dello sportello unico doganale dell'UE (EU CSW-CERTEX), e si applica solo dal momento in cui l'interconnessione è operativa. L'articolo 15, paragrafo 3, dell'ESPR impone di realizzarla entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione sul registro — il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778, in vigore dal 6 agosto 2026 — quindi al più tardi entro il 6 agosto 2030.
Il nuovo codice predispone il versante doganale di questo collegamento. Tra le misure previste da altri atti giuridici che le autorità doganali attuano figura quella di «raccogliere dati specifici per tutte le spedizioni, anche mediante controlli automatizzati delle formalità non doganali dell’Unione, a condizione che siano conservati in un registro centrale dell’Unione» (articolo 269, paragrafo 1, lettera a)). Inoltre il centro doganale digitale dell'UE deve integrare EU CSW-CERTEX «per consentire l’interoperabilità con i sistemi e le formalità non doganali dell’Unione» di cui al regolamento (UE) 2022/2399 (articolo 38, paragrafo 3, lettera f); il considerando 47 riguarda la fase transitoria fino al completamento di tale integrazione).
I dati circolano anche in senso inverso. Dal 1° luglio 2028 le autorità di vigilanza del mercato possono trattare i dati del centro doganale digitale dell'UE, compresi i dati commercialmente sensibili, nella misura necessaria per far rispettare gli atti giuridici dell'Unione che disciplinano l'immissione sul mercato o la sicurezza dei prodotti (articolo 41, paragrafo 9). Un'autorità doganale che sospetti che le merci non siano conformi ad altri atti giuridici applicati dalle autorità doganali «condivide immediatamente tali informazioni» con le pertinenti autorità competenti (articolo 268, paragrafo 6). Verificare se il contenuto di un passaporto sia corretto resta compito della vigilanza del mercato (considerando 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778); consultate la nostra guida alle sanzioni.
5. Vendere online da fuori dell'UE
Per le vendite a distanza il codice introduce norme mirate al modello di vendita diretta al consumatore. Solo un rappresentante doganale avente lo status di operatore economico autorizzato (AEO) per le semplificazioni doganali, o lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore Trust and Check), può vincolare al regime di immissione in libera pratica merci vendute nell'ambito di vendite a distanza (articolo 33, paragrafo 7, lettera b)). Dal 1° luglio 2028 gli importatori per le vendite a distanza devono fornire i propri dati tramite il centro doganale digitale dell'UE (articolo 285, paragrafo 2). Se le autorità doganali accertano che uno stesso operatore non rispetta sistematicamente i propri obblighi, la sanzione deve comprendere oneri pecuniari pari ad almeno l'1 % e fino al 4 % del valore totale delle merci da esso importate nell'Unione nei 12 mesi precedenti, e ad almeno il 3 % e fino al 6 % in caso di ulteriore violazione sistematica entro sei mesi (articolo 276, paragrafi 1 e 4); l'importatore per le vendite a distanza è quindi classificato come operatore economico ad alto rischio nel centro doganale digitale dell'UE (articolo 277). L'articolo 287 non differisce l'applicazione degli articoli 33, paragrafo 7, 276 e 277, che si applicano pertanto dal 21 settembre 2027, sebbene il considerando 120 indichi che le disposizioni relative alle vendite a distanza dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2028; fino al 30 giugno 2028 tutte le merci restano oggetto di dichiarazioni doganali (articolo 285, paragrafo 1).
Per i pacchi di modesto valore si applicano già due novità. Il regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio ha soppresso la franchigia doganale per le spedizioni di valore fino a 150 € con effetto dal 1° luglio 2026 e, fino al 1° luglio 2028, l'ha sostituita con un dazio doganale di 3 € per articolo se l'importazione è esente da IVA nell'ambito del regime dello sportello unico per le importazioni (IOSS) o se «le merci sono contenute in spedizioni postali quali definite all’articolo 1, punto 24, del regolamento delegato (UE) 2015/2446» (articoli 1, 2 e 4). Il regolamento delegato (UE) 2026/1022 ha ridefinito tale nozione dal 1° luglio 2026: vi rientrano le merci contenute in spedizioni di valore fino a 150 € vendute nell'ambito di vendite a distanza, a eccezione delle importazioni in regime IOSS e delle merci che beneficiano di misure preferenziali. Un «articolo» è costituito da una o più merci di una spedizione che condividono la stessa classificazione tariffaria, la stessa descrizione e, se dichiarata, la stessa origine. L'esempio della Commissione: cinque T-shirt in un unico pacco pagano 3 €; una T-shirt e un orologio pagano 6 €. Ciò vale se le merci identiche sono dichiarate su un'unica riga: merci identiche dichiarate su righe separate contano come articoli distinti (regolamento delegato (UE) 2026/1022, considerando 4).
Dal 1° novembre 2026 i dati doganali relativi alle merci vendute nell'ambito di vendite a distanza devono inoltre riportare, per ogni articolo, l'identificativo del prodotto del commerciante e l'identificativo del prodotto non standardizzato del fabbricante, oltre all'identificativo del prodotto standardizzato del fabbricante, se disponibile (regolamento delegato (UE) 2026/1022, articolo 2, paragrafo 3, e allegato, punto 2, lettera a)). L'identificativo del prodotto è un «codice alfanumerico unico assegnato a uno specifico modello, lotto o articolo» che ne garantisce la tracciabilità lungo la catena di approvvigionamento (regolamento delegato (UE) 2015/2446, articolo 1, punto 57, inserito dal regolamento delegato (UE) 2026/1022).
Il codice istituisce inoltre una tassa di gestione dell'Unione: un importo fisso per articolo per il trattamento della richiesta di immissione in libera pratica di merci vendute nell'ambito di vendite a distanza (articolo 20, paragrafo 2). La Commissione ha adottato il 21 settembre 2026 l'atto delegato che la fissa a 2 € per articolo (C(2026) 6694); al 3 ottobre 2026 l'atto non era stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Poiché si tratta del primo atto che stabilisce la tassa, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro 30 giorni dalla notifica o se, prima di tale termine, entrambi informano la Commissione che non intendono sollevarne (articolo 282, paragrafo 7), e la tassa si applica 10 giorni dopo tale entrata in vigore (articolo 287, paragrafo 4). La pagina della Commissione sulla riforma doganale indica che la tassa sarà introdotta entro il 1° novembre 2026. Per gli aspetti della vendita online legati al passaporto, consultate la nostra guida all'e-commerce.
6. Calendario: cosa si applica e quando
| Data | Cosa succede | Fonte |
|---|---|---|
| 1° luglio 2026 | Soppressione della franchigia doganale di 150 €; dazio di 3 € per articolo, fino al 1° luglio 2028, sulle spedizioni di modesto valore oggetto di vendite a distanza | Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio; regolamento delegato (UE) 2026/1022 |
| 20 settembre 2026 | Entra in vigore il regolamento (UE) 2026/2108; alcune disposizioni si applicano subito, tra cui la definizione di «articolo» e le norme che istituiscono l'Autorità doganale dell'UE | Articolo 287, paragrafi 1 e 3 |
| 21 settembre 2026 | La Commissione adotta l'atto delegato che fissa la tassa di gestione dell'Unione a 2 € per articolo; l'atto entra in vigore solo se il Parlamento europeo e il Consiglio non sollevano obiezioni (al 3 ottobre 2026 non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) | C(2026) 6694; articolo 282, paragrafo 7 |
| 1° novembre 2026 | Identificativi del prodotto obbligatori per ogni articolo delle merci vendute nell'ambito di vendite a distanza | Regolamento delegato (UE) 2026/1022, articolo 2, paragrafo 3 |
| 21 settembre 2027 | Il nuovo codice si applica in via generale, compresi l'obbligo di conformità dell'importatore e le condizioni per l'immissione in libera pratica dell'articolo 109, paragrafo 3, lettere a) ed e); i dati IOSS aggiuntivi della lettera b) sono richiesti dal 1° luglio 2028 | Articolo 287, paragrafi 2 e 5 |
| Secondo semestre 2027 (indicativo; pagine DPP della Commissione: dal terzo al quarto trimestre 2027 e quarto trimestre 2027) | Adozione prevista dell'atto delegato ESPR per i prodotti tessili (abbigliamento); non è stata fissata alcuna data di adozione | Pagina DPP della Commissione (calendario DPP, insieme ad alluminio e pneumatici); pagina della Commissione su tessile e abbigliamento |
| 1° luglio 2028 | Gli importatori per le vendite a distanza devono utilizzare il centro doganale digitale dell'UE; il dazio di 3 € cessa salvo proroga — entro il 1° dicembre 2027 la Commissione deve valutare se l'infrastruttura informatica sarà pronta e, se del caso, proporre una proroga | Articolo 285, paragrafo 2; regolamento (UE) 2026/382, articoli 2 e 3, paragrafo 2 |
| Al più tardi il 6 agosto 2030 | Interconnessione del registro DPP con i sistemi doganali tramite EU CSW-CERTEX | Articolo 15, paragrafo 3, ESPR |
| 1° marzo 2031 / 1° marzo 2034 | Gli altri importatori possono utilizzare il centro doganale digitale dell'UE e, dal 1° marzo 2034, devono utilizzarlo | Articolo 285, paragrafi 4 e 5 |
7. Cosa significa ora per i marchi di moda
Individuate l'importatore ai fini doganali per ciascun flusso di importazione — la vostra società nell'UE, un distributore, un rappresentante doganale o, per le vendite online da fuori dell'UE, voi stessi o la piattaforma — e verificate se, dal 21 settembre 2027, tale soggetto sarà in grado di rispettare l'articolo 27, paragrafo 2, lettera c), con scritture che potrà esibire.
Assicuratevi che i dati richiesti per l'immissione in libera pratica possano indicare il produttore e il vostro operatore economico responsabile nell'Unione, e che le classificazioni tariffarie siano corrette: la classificazione determina già il dazio per articolo e, quando si applicherà un atto delegato per il tessile e il registro sarà interconnesso con le dogane (al più tardi entro il 6 agosto 2030), la dogana verificherà, prima dell'immissione in libera pratica, che il codice delle merci corrisponda ai dati del registro (articolo 15, paragrafo 2, ESPR).
Se vendete direttamente ai consumatori dell'UE da un paese extra-UE, preparatevi fin d'ora ai dazi per articolo e agli identificativi del prodotto e verificate prima del 21 settembre 2027 se il vostro rappresentante doganale ha lo status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali o quello di operatore economico di fiducia e certificato.
Domande frequenti
Il nuovo codice doganale rende obbligatorio il passaporto digitale di prodotto alla frontiera?
Da quando si applica il nuovo codice doganale dell'Unione?
L'importatore ai fini doganali coincide con l'importatore ai sensi dell'ESPR?
Vendiamo online a consumatori dell'UE dal Regno Unito o dagli Stati Uniti. Cosa cambia?
Il dazio di 3 € si applica per pacco o per capo?
Fonti
- Il nuovo codice doganale dell'UnioneRegolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2026, che istituisce il codice doganale dell’Unione e l’Autorità doganale dell’Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L, 2026/2108, 19.9.2026). Considerando 5, 47 e 120; articoli 1; 2; 5, punti 3, 13, 14, 15 e 78; 20; 27; 33; 38, paragrafo 3, lettera f); 41, paragrafo 9; 77; 109; 230; 268, paragrafo 6; 269; 276; 277; 282, paragrafo 7; 284; 285 e 287. CELEX 32026R2108 ↗
- ESPRRegolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (GU L, 2024/1781, 28.6.2024). Articoli 2, punto 44; 4, paragrafo 4; 15. CELEX 32024R1781 ↗
- Norme sul registro DPPRegolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 della Commissione, del 16 luglio 2026, che stabilisce le modalità di attuazione del registro dei passaporti digitali di prodotto istituito a norma del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2026/1778, 17.7.2026); entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Considerando 16. CELEX 32026R1778 ↗
- Vigilanza del mercatoRegolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 — versione consolidata del 12 agosto 2026. Articoli 4 e 25; allegato I. CELEX 02019R1020-20260812 (versione consolidata) ↗
- Sicurezza generale dei prodottiRegolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (GU L 135 del 23.5.2023). Articolo 16. CELEX 32023R0988 ↗
- Sportello unico UE per le doganeRegolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022). Articolo 4 (EU CSW-CERTEX). CELEX 32022R2399 ↗
- Fine della franchigia di 150 €Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio, dell’11 febbraio 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 1186/2009 per quanto riguarda l’eliminazione della franchigia doganale basata su soglia (GU L, 2026/382, 18.2.2026). Articoli da 1 a 4. CELEX 32026R0382 ↗
- Articoli, spedizioni postali, identificativi del prodottoRegolamento delegato (UE) 2026/1022 della Commissione, del 30 aprile 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le definizioni, le dichiarazioni doganali e i dati relativi al dazio doganale temporaneo di 3 EUR sulle vendite a distanza di beni importati in una spedizione con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR (GU L, 2026/1022, 1.7.2026; data corretta dalla rettifica GU L, 2026/90556, 3.7.2026). Considerando 4; articolo 1, punto 1 (articolo 1, punti 24 e da 57 a 61, del regolamento delegato (UE) 2015/2446); articolo 2; allegato, punto 2, lettera a). CELEX 32026R1022 ↗
- Tassa di gestione dell'Unione — adottata, non ancora pubblicataCommission Delegated Regulation C(2026) 6694 final of 21 September 2026 supplementing Regulation (EU) 2026/2108 of the European Parliament and of the Council by establishing the amount of the Union handling fee (regolamento delegato della Commissione che stabilisce l'importo della tassa di gestione dell'Unione; documento disponibile solo in inglese, non pubblicato nella Gazzetta ufficiale al 3 ottobre 2026). Articolo 1. Registro dei documenti della Commissione ↗
- Commissione europeaEU Customs Reform ↗ (solo in inglese): importatori per le vendite a distanza; tassa di gestione dell'Unione entro il 1° novembre 2026.
- Commissione europeaGuidance and legal text on temporary flat fee on low-value imports which will apply until 1 July 2028 ↗ (solo in inglese), notizia dell'8 giugno 2026: esempio di calcolo per articolo.
- Commissione europeaThe temporary EUR 3 customs duty and the Union handling fee – Guidance for Member States and Trade ↗ (solo in inglese), versione del 5 ottobre 2026, sezione 8.2 (identificativi di prodotto: ambito e modifica prevista dell'allegato B).
- Commissione europeaComunicazione della Commissione, Piano di lavoro 2025-2030 per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e l'etichettatura energetica, COM(2025) 187 final del 16 aprile 2025 (calendario indicativo di adozione, tessile/abbigliamento: 2027). CELEX 52025DC0187 ↗
- Commissione europeaPagina generale sul passaporto digitale di prodotto ↗ (solo in inglese): calendario DPP, adozione degli atti delegati ESPR per tessili, alluminio e pneumatici, dal terzo al quarto trimestre 2027, contrassegnata come indicativa.
- Commissione europeaTextile Apparel and the Digital Product Passport (DPP) ↗ (solo in inglese): adozione prevista dell'atto delegato ESPR per i prodotti tessili, quarto trimestre 2027, contrassegnata come indicativa.
Gli atti giuridici sono stati consultati nelle versioni della Gazzetta ufficiale pubblicate dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (EUR-Lex) e ne sono state verificate le rettifiche; il regolamento (UE) 2019/1020 è stato consultato nella versione consolidata del 12 agosto 2026, che è un semplice strumento di documentazione privo di effetti giuridici: fa fede il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale. L'atto delegato C(2026) 6694 della Commissione è stato consultato nella versione pubblicata nel registro dei documenti della Commissione; le pagine della Commissione europea sono state consultate il 03.10.2026; la pagina generale della Commissione sul passaporto digitale di prodotto, la sua pagina su tessile e abbigliamento e il Piano di lavoro (COM(2025) 187 final) sono stati consultati di nuovo il 13.10.2026. Si tratta di informazioni di carattere generale, non di consulenza legale, finanziaria o di investimento.