DPP × EMPCO
Il Passaporto Digitale di Prodotto ed EmpCo: cosa dice ciascun testo
Ecco un fatto che vale la pena verificare prima di costruirci sopra una strategia di conformità: né la base giuridica del Passaporto Digitale di Prodotto (l'ESPR, regolamento (UE) 2024/1781) né EmpCo (direttiva (UE) 2024/825) menzionano l'altro atto. Il testo integrale di EmpCo non contiene nessuna delle espressioni «passaporto digitale di prodotto», «ESPR» o «Regolamento (UE) 2024/1781», e il testo integrale dell'ESPR non contiene nessuna delle espressioni «green claim», «asserzione ambientale», «2005/29» o «2024/825». Sia la direttiva sui diritti dei consumatori, come modificata da EmpCo, sia l'ESPR contengono disposizioni su un indice di riparabilità o un punteggio relativo alla riparabilità (sezione 2).
Questa guida espone che cosa dice ciascun testo. Fonti: i testi della Gazzetta ufficiale degli atti citati, due documenti della Commissione che dichiarano di non rappresentare la posizione ufficiale della Commissione (le domande e risposte su EmpCo e le FAQ sul DPP) e la pagina della Commissione sul DPP (cfr. Fonti).
Nessuno menziona l'altro
Ricerca effettuata nel testo integrale della Gazzetta ufficiale di ciascun atto; i termini cercati sono elencati nella sezione 1.
Cosa dicono i testi
La sezione 3 illustra la definizione di EmpCo di eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali e ciò che l'ESPR e le FAQ della Commissione sul DPP dicono sui dati del DPP.
27 settembre 2026
La data a decorrere dalla quale gli Stati membri devono applicare le misure di recepimento di EmpCo, comprese le nuove disposizioni della direttiva sui diritti dei consumatori sull'indice di riparabilità (articolo 4, paragrafo 1).
1. Nessuno dei due testi menziona l'altro
Verifica effettuata cercando nei testi integrali della Gazzetta ufficiale (consultati il 2 ottobre 2026): il testo di EmpCo (direttiva (UE) 2024/825) non contiene alcuna menzione di «passaporto digitale di prodotto», «ESPR» o «Regolamento (UE) 2024/1781». Il testo dell'ESPR (Regolamento (UE) 2024/1781) non contiene alcuna menzione di «green claim», «asserzione ambientale», «2005/29» (la direttiva sulle pratiche commerciali sleali che EmpCo modifica) o «2024/825». EmpCo porta la data del 28 febbraio 2024 e l'ESPR quella del 13 giugno 2024.
Nessuno dei due testi menziona l'altro, ma entrambi contengono disposizioni su un indice di riparabilità o un punteggio relativo alla riparabilità. La direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE), come modificata da EmpCo, contiene l'obbligo di fornire l'indice di riparabilità, ove applicabile (sezione 2), e l'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto i), dell'ESPR, citato nella sezione 2, fa riferimento a un punteggio relativo alla riparabilità tra le informazioni da cui gli obblighi di informazione definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 (articolo 7, paragrafo 1), secondo i casi, esigono inoltre che i prodotti siano accompagnati. L'ESPR menziona tuttavia la direttiva 2011/83/UE nel considerando 55 e nella sua definizione di «prodotto di consumo invenduto» (articolo 2, punto 37).
2. L'indice di riparabilità nella direttiva sui diritti dei consumatori e il punteggio relativo alla riparabilità nell'ESPR
EmpCo ha modificato la direttiva sui diritti dei consumatori (DDC, direttiva 2011/83/UE) inserendo, tra l’altro, un obbligo di fornire l’indice di riparabilità: l’articolo 5, paragrafo 1, lettera i), nell’articolo della DDC sugli obblighi di informazione per contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, e l’articolo 6, paragrafo 1, lettera u), nel suo articolo sui contratti a distanza e sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Entrambe le disposizioni recitano: «se applicabile, l’indice di riparabilità dei beni». L’articolo 5, paragrafo 1, impone all’operatore economico di fornire le informazioni elencate «qualora esse non siano già apparenti dal contesto». L’articolo 2, punto 14 quinquies, della DDC definisce l’«indice di riparabilità» come «indice che esprime l’idoneità di un bene ad essere riparato sulla base di requisiti armonizzati stabiliti a livello dell’Unione». Se la lettera i) o la lettera u) non è applicabile e il produttore mette le informazioni a disposizione dell’operatore economico, gli articoli 5, paragrafo 1, lettera j), e 6, paragrafo 1, lettera v), richiedono informazioni concernenti la disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità dei beni, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e informazioni sulle restrizioni alla riparazione.
Le domande e risposte dei servizi della Commissione su EmpCo (domanda 19) affermano: «Tali requisiti armonizzati possono essere stabiliti nell'ambito di vari possibili strumenti giuridici dell'UE: il regolamento quadro dell'UE sull'etichettatura energetica (UE) 2017/1369, la direttiva sui requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia 2009/125/CE, o il suo successore, il regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili (UE) 2024/1781 (ESPR), che sarà applicabile a una gamma più ampia di prodotti.» Le domande e risposte affermano di contenere «le opinioni preliminari dei servizi della Commissione europea (CE)».
Secondo le stesse domande e risposte (domanda 19), dal 20 giugno 2025 tutti i nuovi smartphone e tablet immessi sul mercato UE devono esporre un'etichetta energetica comprendente un indice di riparabilità, e questa è «la prima categoria di prodotto soggetta a questo obbligo». L'etichetta energetica di questi prodotti è stabilita dal regolamento delegato (UE) 2023/1669 della Commissione, che integra il regolamento quadro sull'etichettatura energetica (UE) 2017/1369 per quanto riguarda gli smartphone e i tablet; si applica a decorrere dal 20 giugno 2025 (articolo 8) e la sua etichetta include una classe di riparabilità da A (riparabilità massima) a E (riparabilità minima). Le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet sono stabilite separatamente nel regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione, a norma della direttiva 2009/125/CE. (La terminologia non è uniforme: il regolamento delegato (UE) 2023/1669 e la DDC, come modificata da EmpCo, parlano di «indice di riparabilità», l'ESPR di «punteggio relativo alla riparabilità».) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'ESPR, gli obblighi di informazione definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 (articolo 7, paragrafo 1), «secondo i casi», esigono inoltre che i prodotti siano accompagnati da «informazioni sulle prestazioni del prodotto rispetto a uno o più dei parametri di prodotto di cui all'allegato I, compreso un punteggio relativo alla riparabilità, un punteggio relativo alla durabilità, un'impronta di carbonio o un'impronta ambientale» (articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto i)). L'allegato III dell'ESPR elenca gli elementi tra i quali gli atti delegati specificano i dati che possono o devono essere inclusi nel passaporto digitale di prodotto; alla lettera a) figurano «informazioni necessarie a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 5, o da altro diritto dell'Unione applicabile al gruppo di prodotti». Al 2 ottobre 2026, la pagina della Commissione sul DPP riporta «Adozione degli atti delegati ESPR per tessili, alluminio e pneumatici» alla voce «Q3–Q4 2027», secondo un calendario che essa descrive come «indicativo».
3. Prestazioni ambientali, dati del DPP e definizione di EmpCo
L’allegato I, punto 4 bis, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, inserito da EmpCo, recita: «Formulare un’asserzione ambientale generica per la quale l’operatore economico non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione.» Il considerando 9 elenca «ecocompatibile», «verde» e «rispettoso dal punto di vista del clima» tra i suoi esempi di asserzioni ambientali generiche. L’articolo 2, lettera s), della direttiva 2005/29/CE, nel testo inserito da EmpCo, definisce l’«eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali» come «prestazioni ambientali conformi al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati membri, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi delle altre disposizioni applicabili del diritto dell’Unione». Il considerando 10 indica «una classe A ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369» come esempio di «migliori prestazioni ambientali per una caratteristica ambientale specifica in conformità di altre normative dell’Unione applicabili».
L'articolo 9, paragrafo 1, dell'ESPR dispone che gli obblighi di informazione «prevedono che i prodotti possano essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se è disponibile un passaporto digitale di prodotto conformemente agli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4 e conformemente agli articoli 10 e 11». Dispone inoltre: «I dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto sono accurate, complete e aggiornate.» Secondo l’allegato III, ultimo comma, gli atti delegati «individuano le informazioni riguardanti i requisiti di progettazione ecocompatibile che i fabbricanti possono includere nel passaporto digitale di prodotto in aggiunta alle informazioni necessarie a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), comprese le informazioni su etichette facoltative specifiche applicabili al prodotto». Il comma prosegue: «Tra queste informazioni vi è l’eventuale menzione al marchio Ecolabel UE assegnato al prodotto in linea con il regolamento (CE) n. 66/2010.»
Che cosa i testi dicono e non dicono
I dati del DPP e la definizione di EmpCo
- Nessun riferimento al DPP nell’articolo 2, lettera s), della direttiva 2005/29/CE. L’articolo 2, lettera s), indica tre vie: la conformità al regolamento (CE) n. 66/2010, la conformità a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati membri, oppure «migliori prestazioni ambientali ai sensi delle altre disposizioni applicabili del diritto dell’Unione». Il testo dell’ESPR non contiene le espressioni «eccellenza delle prestazioni ambientali» né «migliori prestazioni ambientali», e EmpCo non menziona il DPP. Nessuno dei due testi chiarisce se le informazioni contenute in un passaporto digitale di prodotto possano essere utilizzate per dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali.
- Le FAQ della Commissione sul DPP in materia di certificazione e applicazione. Le FAQ (versione 1.0) affermano: «Al momento non esiste alcun obbligo universale di certificazione da parte di terzi o di valutazione della conformità per le informazioni del DPP. Tuttavia, nei prossimi anni la Commissione intende proporre requisiti specifici per gruppi di prodotti sulla base del piano di lavoro ESPR, che in alcuni casi potrebbero richiedere la certificazione accreditata da parte di terzi per specifici punti di dati, se ritenuto necessario dallo studio approfondito e dalla valutazione d’impatto.» (domanda 25) In materia di qualità delle informazioni e di applicazione affermano: «Gli obblighi di informazione sono già stabiliti dal vigente regolamento sulla progettazione ecocompatibile e dalla normativa sull’etichettatura energetica e sono fatti rispettare dalle autorità di vigilanza del mercato in tutti gli Stati membri.» (domanda 24) Le FAQ affermano inoltre che il documento «non dovrebbe essere considerato rappresentativo della posizione ufficiale della Commissione europea» e che le opinioni espresse nel documento «non sono autorevoli».
Le FAQ della Commissione sul DPP (domanda 9) affermano che la trasparenza del DPP «rafforza la fiducia dei consumatori e consolida la reputazione del marchio sostenendo le asserzioni ambientali con fatti chiari e accessibili». Le FAQ non menzionano EmpCo.
4. Cosa significa per il vostro marchio
Secondo la nostra lettura, i due strumenti contengono obblighi distinti: ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, dell’ESPR il requisito del passaporto si applica mediante gli atti delegati applicabili, mentre le norme di EmpCo si applicano tramite le misure nazionali degli Stati membri a decorrere dal 27 settembre 2026. Per un’asserzione ambientale conta la sua specificazione: l’articolo 2, lettera p), della direttiva 2005/29/CE (nel testo inserito da EmpCo) definisce l’«asserzione ambientale generica» come «qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non inclusa in un marchio di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione». Il considerando 9 indica «imballaggio rispettoso dal punto di vista del clima» come esempio di asserzione generica e «il 100 % dell’energia utilizzata per produrre questo imballaggio proviene da fonti rinnovabili» come esempio di asserzione specifica, che «non sarebbe soggetta a questo divieto, fatte salve altre disposizioni della direttiva 2005/29/CE che restano applicabili a tali asserzioni specifiche». L’allegato I, punto 4 ter, recita: «Formulare un’asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l’attività dell’operatore economico nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell’attività dell’operatore economico» (il considerando 11 ne fornisce un esempio).
Tenete d'occhio l'atto delegato ESPR per la vostra categoria di prodotto. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto i), dell'ESPR, gli obblighi di informazione definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 (articolo 7, paragrafo 1), «secondo i casi», esigono inoltre che i prodotti siano accompagnati da «informazioni sulle prestazioni del prodotto rispetto a uno o più dei parametri di prodotto di cui all'allegato I, compreso un punteggio relativo alla riparabilità, un punteggio relativo alla durabilità, un'impronta di carbonio o un'impronta ambientale». L’obbligo previsto dalla DDC riguarda, ove applicabile, «l’indice di riparabilità dei beni»; se non è applicabile e il produttore mette le informazioni a disposizione dell’operatore economico, gli articoli 5, paragrafo 1, lettera j), e 6, paragrafo 1, lettera v), della DDC richiedono informazioni sui pezzi di ricambio e sulla riparazione (sezione 2).
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Inizia il tuo audit DPPDomande frequenti
Cos'è l'indice di riparabilità, e dove vi fanno riferimento la DDC e l'ESPR?
Avere un Passaporto Digitale di Prodotto soddisfa automaticamente le norme di EmpCo sulle asserzioni ambientali?
EmpCo richiede per legge un Passaporto Digitale di Prodotto?
Quali prodotti hanno già un indice di riparabilità obbligatorio?
Fonti
- Direttiva EmpCo — testo integraleDirettiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione. Considerando da 9 a 11 (asserzioni ambientali generiche, esempi; punto 4 ter); articolo 1, punto 1), lettera b) (articolo 2 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, lettere p) asserzione ambientale generica, q) marchio di sostenibilità, s) eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali); articolo 1, punto 4), e allegato (allegato I della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, punti 4 bis e 4 ter); articolo 2 (direttiva sui diritti dei consumatori: articolo 2, punto 14 quinquies; articoli 5, paragrafo 1, lettere i) e j), e 6, paragrafo 1, lettere u) e v); indice di riparabilità); articolo 4 (applicazione a decorrere dal 27 settembre 2026). CELEX 32024L0825 ↗
- ESPR — DPP e obblighi di informazioneRegolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto i) (obblighi di informazione, punteggio relativo alla riparabilità), articolo 9, paragrafo 1 (dati del passaporto digitale di prodotto «accurate, complete e aggiornate»), capo III (passaporto digitale di prodotto), allegato III, lettera a), e allegato III, ultimo comma (etichette facoltative, Ecolabel UE); considerando 55 e articolo 2, punto 37 (menzione della direttiva 2011/83/UE). CELEX 32024R1781 ↗
- Etichetta energetica e regolamenti sulla progettazione ecocompatibile di smartphone/tabletRegolamento delegato (UE) 2023/1669 della Commissione, del 16 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 (regolamento quadro sull'etichettatura energetica) per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli smartphone e dei tablet, applicabile dal 20 giugno 2025; regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione, del 16 giugno 2023, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE (direttiva Ecodesign). CELEX 32023R1669 ↗ · CELEX 32023R1670 ↗
- Commissione europea — FAQ sul DPPCommissione europea, Direzione generale del Mercato interno, dell'Industria, dell'Imprenditoria e delle PMI, Direzione G — Unità G2, «Digital Product Passport: Frequently Asked Questions (FAQ)», versione 1.0, «manoscritto completato a febbraio 2026», domanda 9 (vantaggi per l'industria), domanda 24 (qualità delle informazioni e applicazione) e domanda 25 (certificazione da parte di terzi). Il documento afferma che «non dovrebbe essere considerato rappresentativo della posizione ufficiale della Commissione europea». single-market-economy.ec.europa.eu ↗
- Commissione europea — Domande e risposte sulla direttiva (UE) 2024/825Commissione europea, Direzione generale della Giustizia e dei consumatori, «Questions & Answers» sulla direttiva (UE) 2024/825, Bruxelles, settembre 2026, domanda 19 (indice di riparabilità). Il documento afferma di contenere «le opinioni preliminari dei servizi della Commissione europea (CE)». commission.europa.eu ↗
- Direttiva sui diritti dei consumatoriDirettiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 2, punto 14 quinquies, articoli 5, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, come modificati dalla direttiva (UE) 2024/825. CELEX 32011L0083 ↗
- Commissione europea — pagina sul DPPCommissione europea, «Digital Product Passport» (single-market-economy.ec.europa.eu), calendario degli atti delegati descritto come «indicativo», e la dichiarazione secondo cui i requisiti del DPP possono derivare anche da «normativa UE separata e autonoma (come il regolamento sulle batterie …)», consultato il 2 ottobre 2026. single-market-economy.ec.europa.eu ↗
Fonti consultate: i testi della Gazzetta ufficiale elencati sopra, le FAQ della Commissione sul DPP, le domande e risposte dei servizi della Commissione sulla direttiva (UE) 2024/825 e la pagina della Commissione sul DPP; ultima verifica: 3 ottobre 2026. Sia le FAQ della Commissione sul DPP sia le domande e risposte dei servizi della Commissione dichiarano di non rappresentare la posizione ufficiale della Commissione. Si tratta di informazioni generali, non di consulenza legale, finanziaria o di investimento. Le citazioni tratte da documenti in lingua inglese sono traduzioni proprie del sito degli originali inglesi.