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Il Passaporto Digitale di Prodotto ed EmpCo: cosa dice ciascun testo

Pubblicato 24.09.2026 · Aggiornato il 03.10.2026 · Tempo di lettura ~4 min · di Lior Gabriel Graetz · LG Fashion Labs

Ecco un fatto che vale la pena verificare prima di costruirci sopra una strategia di conformità: né la base giuridica del Passaporto Digitale di Prodotto (l'ESPR, regolamento (UE) 2024/1781) né EmpCo (direttiva (UE) 2024/825) menzionano l'altro atto. Il testo integrale di EmpCo non contiene nessuna delle espressioni «passaporto digitale di prodotto», «ESPR» o «Regolamento (UE) 2024/1781», e il testo integrale dell'ESPR non contiene nessuna delle espressioni «green claim», «asserzione ambientale», «2005/29» o «2024/825». Sia la direttiva sui diritti dei consumatori, come modificata da EmpCo, sia l'ESPR contengono disposizioni su un indice di riparabilità o un punteggio relativo alla riparabilità (sezione 2).

Questa guida espone che cosa dice ciascun testo. Fonti: i testi della Gazzetta ufficiale degli atti citati, due documenti della Commissione che dichiarano di non rappresentare la posizione ufficiale della Commissione (le domande e risposte su EmpCo e le FAQ sul DPP) e la pagina della Commissione sul DPP (cfr. Fonti).

Nessuno menziona l'altro

Ricerca effettuata nel testo integrale della Gazzetta ufficiale di ciascun atto; i termini cercati sono elencati nella sezione 1.

Cosa dicono i testi

La sezione 3 illustra la definizione di EmpCo di eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali e ciò che l'ESPR e le FAQ della Commissione sul DPP dicono sui dati del DPP.

27 settembre 2026

La data a decorrere dalla quale gli Stati membri devono applicare le misure di recepimento di EmpCo, comprese le nuove disposizioni della direttiva sui diritti dei consumatori sull'indice di riparabilità (articolo 4, paragrafo 1).

1. Nessuno dei due testi menziona l'altro

Verifica effettuata cercando nei testi integrali della Gazzetta ufficiale (consultati il 2 ottobre 2026): il testo di EmpCo (direttiva (UE) 2024/825) non contiene alcuna menzione di «passaporto digitale di prodotto», «ESPR» o «Regolamento (UE) 2024/1781». Il testo dell'ESPR (Regolamento (UE) 2024/1781) non contiene alcuna menzione di «green claim», «asserzione ambientale», «2005/29» (la direttiva sulle pratiche commerciali sleali che EmpCo modifica) o «2024/825». EmpCo porta la data del 28 febbraio 2024 e l'ESPR quella del 13 giugno 2024.

Nessuno dei due testi menziona l'altro, ma entrambi contengono disposizioni su un indice di riparabilità o un punteggio relativo alla riparabilità. La direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE), come modificata da EmpCo, contiene l'obbligo di fornire l'indice di riparabilità, ove applicabile (sezione 2), e l'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto i), dell'ESPR, citato nella sezione 2, fa riferimento a un punteggio relativo alla riparabilità tra le informazioni da cui gli obblighi di informazione definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 (articolo 7, paragrafo 1), secondo i casi, esigono inoltre che i prodotti siano accompagnati. L'ESPR menziona tuttavia la direttiva 2011/83/UE nel considerando 55 e nella sua definizione di «prodotto di consumo invenduto» (articolo 2, punto 37).

2. L'indice di riparabilità nella direttiva sui diritti dei consumatori e il punteggio relativo alla riparabilità nell'ESPR

EmpCo ha modificato la direttiva sui diritti dei consumatori (DDC, direttiva 2011/83/UE) inserendo, tra l’altro, un obbligo di fornire l’indice di riparabilità: l’articolo 5, paragrafo 1, lettera i), nell’articolo della DDC sugli obblighi di informazione per contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, e l’articolo 6, paragrafo 1, lettera u), nel suo articolo sui contratti a distanza e sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Entrambe le disposizioni recitano: «se applicabile, l’indice di riparabilità dei beni». L’articolo 5, paragrafo 1, impone all’operatore economico di fornire le informazioni elencate «qualora esse non siano già apparenti dal contesto». L’articolo 2, punto 14 quinquies, della DDC definisce l’«indice di riparabilità» come «indice che esprime l’idoneità di un bene ad essere riparato sulla base di requisiti armonizzati stabiliti a livello dell’Unione». Se la lettera i) o la lettera u) non è applicabile e il produttore mette le informazioni a disposizione dell’operatore economico, gli articoli 5, paragrafo 1, lettera j), e 6, paragrafo 1, lettera v), richiedono informazioni concernenti la disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità dei beni, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e informazioni sulle restrizioni alla riparazione.

Le domande e risposte dei servizi della Commissione su EmpCo (domanda 19) affermano: «Tali requisiti armonizzati possono essere stabiliti nell'ambito di vari possibili strumenti giuridici dell'UE: il regolamento quadro dell'UE sull'etichettatura energetica (UE) 2017/1369, la direttiva sui requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia 2009/125/CE, o il suo successore, il regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili (UE) 2024/1781 (ESPR), che sarà applicabile a una gamma più ampia di prodotti.» Le domande e risposte affermano di contenere «le opinioni preliminari dei servizi della Commissione europea (CE)».

Secondo le stesse domande e risposte (domanda 19), dal 20 giugno 2025 tutti i nuovi smartphone e tablet immessi sul mercato UE devono esporre un'etichetta energetica comprendente un indice di riparabilità, e questa è «la prima categoria di prodotto soggetta a questo obbligo». L'etichetta energetica di questi prodotti è stabilita dal regolamento delegato (UE) 2023/1669 della Commissione, che integra il regolamento quadro sull'etichettatura energetica (UE) 2017/1369 per quanto riguarda gli smartphone e i tablet; si applica a decorrere dal 20 giugno 2025 (articolo 8) e la sua etichetta include una classe di riparabilità da A (riparabilità massima) a E (riparabilità minima). Le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet sono stabilite separatamente nel regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione, a norma della direttiva 2009/125/CE. (La terminologia non è uniforme: il regolamento delegato (UE) 2023/1669 e la DDC, come modificata da EmpCo, parlano di «indice di riparabilità», l'ESPR di «punteggio relativo alla riparabilità».) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'ESPR, gli obblighi di informazione definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 (articolo 7, paragrafo 1), «secondo i casi», esigono inoltre che i prodotti siano accompagnati da «informazioni sulle prestazioni del prodotto rispetto a uno o più dei parametri di prodotto di cui all'allegato I, compreso un punteggio relativo alla riparabilità, un punteggio relativo alla durabilità, un'impronta di carbonio o un'impronta ambientale» (articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto i)). L'allegato III dell'ESPR elenca gli elementi tra i quali gli atti delegati specificano i dati che possono o devono essere inclusi nel passaporto digitale di prodotto; alla lettera a) figurano «informazioni necessarie a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 5, o da altro diritto dell'Unione applicabile al gruppo di prodotti». Al 2 ottobre 2026, la pagina della Commissione sul DPP riporta «Adozione degli atti delegati ESPR per tessili, alluminio e pneumatici» alla voce «Q3–Q4 2027», secondo un calendario che essa descrive come «indicativo».

3. Prestazioni ambientali, dati del DPP e definizione di EmpCo

L’allegato I, punto 4 bis, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, inserito da EmpCo, recita: «Formulare un’asserzione ambientale generica per la quale l’operatore economico non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione.» Il considerando 9 elenca «ecocompatibile», «verde» e «rispettoso dal punto di vista del clima» tra i suoi esempi di asserzioni ambientali generiche. L’articolo 2, lettera s), della direttiva 2005/29/CE, nel testo inserito da EmpCo, definisce l’«eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali» come «prestazioni ambientali conformi al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati membri, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi delle altre disposizioni applicabili del diritto dell’Unione». Il considerando 10 indica «una classe A ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369» come esempio di «migliori prestazioni ambientali per una caratteristica ambientale specifica in conformità di altre normative dell’Unione applicabili».

L'articolo 9, paragrafo 1, dell'ESPR dispone che gli obblighi di informazione «prevedono che i prodotti possano essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se è disponibile un passaporto digitale di prodotto conformemente agli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 4 e conformemente agli articoli 10 e 11». Dispone inoltre: «I dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto sono accurate, complete e aggiornate.» Secondo l’allegato III, ultimo comma, gli atti delegati «individuano le informazioni riguardanti i requisiti di progettazione ecocompatibile che i fabbricanti possono includere nel passaporto digitale di prodotto in aggiunta alle informazioni necessarie a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), comprese le informazioni su etichette facoltative specifiche applicabili al prodotto». Il comma prosegue: «Tra queste informazioni vi è l’eventuale menzione al marchio Ecolabel UE assegnato al prodotto in linea con il regolamento (CE) n. 66/2010.»

Che cosa i testi dicono e non dicono

I dati del DPP e la definizione di EmpCo

Le FAQ della Commissione sul DPP (domanda 9) affermano che la trasparenza del DPP «rafforza la fiducia dei consumatori e consolida la reputazione del marchio sostenendo le asserzioni ambientali con fatti chiari e accessibili». Le FAQ non menzionano EmpCo.

4. Cosa significa per il vostro marchio

Secondo la nostra lettura, i due strumenti contengono obblighi distinti: ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, dell’ESPR il requisito del passaporto si applica mediante gli atti delegati applicabili, mentre le norme di EmpCo si applicano tramite le misure nazionali degli Stati membri a decorrere dal 27 settembre 2026. Per un’asserzione ambientale conta la sua specificazione: l’articolo 2, lettera p), della direttiva 2005/29/CE (nel testo inserito da EmpCo) definisce l’«asserzione ambientale generica» come «qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non inclusa in un marchio di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione». Il considerando 9 indica «imballaggio rispettoso dal punto di vista del clima» come esempio di asserzione generica e «il 100 % dell’energia utilizzata per produrre questo imballaggio proviene da fonti rinnovabili» come esempio di asserzione specifica, che «non sarebbe soggetta a questo divieto, fatte salve altre disposizioni della direttiva 2005/29/CE che restano applicabili a tali asserzioni specifiche». L’allegato I, punto 4 ter, recita: «Formulare un’asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l’attività dell’operatore economico nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell’attività dell’operatore economico» (il considerando 11 ne fornisce un esempio).

Tenete d'occhio l'atto delegato ESPR per la vostra categoria di prodotto. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto i), dell'ESPR, gli obblighi di informazione definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 (articolo 7, paragrafo 1), «secondo i casi», esigono inoltre che i prodotti siano accompagnati da «informazioni sulle prestazioni del prodotto rispetto a uno o più dei parametri di prodotto di cui all'allegato I, compreso un punteggio relativo alla riparabilità, un punteggio relativo alla durabilità, un'impronta di carbonio o un'impronta ambientale». L’obbligo previsto dalla DDC riguarda, ove applicabile, «l’indice di riparabilità dei beni»; se non è applicabile e il produttore mette le informazioni a disposizione dell’operatore economico, gli articoli 5, paragrafo 1, lettera j), e 6, paragrafo 1, lettera v), della DDC richiedono informazioni sui pezzi di ricambio e sulla riparazione (sezione 2).

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Domande frequenti

Cos'è l'indice di riparabilità, e dove vi fanno riferimento la DDC e l'ESPR? +
L’articolo 2, punto 14 quinquies, della direttiva sui diritti dei consumatori, come modificata da EmpCo, definisce l’«indice di riparabilità» come «indice che esprime l’idoneità di un bene ad essere riparato sulla base di requisiti armonizzati stabiliti a livello dell’Unione». Gli articoli 5, paragrafo 1, lettera i), e 6, paragrafo 1, lettera u), impongono all’operatore economico di fornire, «se applicabile, l’indice di riparabilità dei beni» (l’articolo 5 per i contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, l’articolo 6 per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali; l’articolo 5, paragrafo 1, si applica alle informazioni elencate «qualora esse non siano già apparenti dal contesto»). Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto i), dell'ESPR, gli obblighi di informazione definiti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 (articolo 7, paragrafo 1), secondo i casi, esigono inoltre che i prodotti siano accompagnati da «informazioni sulle prestazioni del prodotto rispetto a uno o più dei parametri di prodotto di cui all'allegato I, compreso un punteggio relativo alla riparabilità, un punteggio relativo alla durabilità, un'impronta di carbonio o un'impronta ambientale». L'allegato III dell'ESPR elenca gli elementi tra i quali gli atti delegati specificano i dati che possono o devono essere inclusi nel passaporto digitale di prodotto; alla lettera a) figurano «informazioni necessarie a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 5, o da altro diritto dell'Unione applicabile al gruppo di prodotti». La direttiva (UE) 2024/825 non menziona l'ESPR, e l'ESPR non menziona la direttiva (UE) 2024/825 (sezione 1).
Avere un Passaporto Digitale di Prodotto soddisfa automaticamente le norme di EmpCo sulle asserzioni ambientali? +
Nessuna disposizione di EmpCo o dell'ESPR lo stabilisce: nessuno dei due testi menziona l'altro. L’allegato I, punto 4 bis, riguarda un’asserzione ambientale generica «per la quale l’operatore economico non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione», e l’articolo 2, lettera s), della direttiva 2005/29/CE, nel testo inserito da EmpCo, definisce l’«eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali» con tre alternative (cfr. sezione 3). L'ESPR prevede che i dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto «sono accurate, complete e aggiornate» (articolo 9, paragrafo 1). Le FAQ della Commissione sul DPP (versione 1.0) affermano che la trasparenza del DPP rafforza la reputazione del marchio «sostenendo le asserzioni ambientali con fatti chiari e accessibili», che «al momento non esiste alcun obbligo universale di certificazione da parte di terzi o di valutazione della conformità per le informazioni del DPP», e che il documento «non dovrebbe essere considerato rappresentativo della posizione ufficiale della Commissione europea».
EmpCo richiede per legge un Passaporto Digitale di Prodotto? +
Nessuna disposizione della direttiva (UE) 2024/825 lo prevede: il suo testo integrale non contiene nessuna delle espressioni «passaporto digitale di prodotto», «ESPR» o «Regolamento (UE) 2024/1781» (ricerca effettuata nel testo della Gazzetta ufficiale il 2 ottobre 2026). Il passaporto digitale di prodotto è previsto dal capo III e dall'allegato III dell'ESPR e dagli atti delegati adottati a norma dell'articolo 4; la pagina della Commissione sul DPP indica come fonte di requisiti del DPP anche una normativa UE separata e autonoma, come il regolamento sulle batterie.
Quali prodotti hanno già un indice di riparabilità obbligatorio? +
Secondo le domande e risposte dei servizi della Commissione su EmpCo (domanda 19), la prima categoria di prodotto soggetta all'obbligo è quella degli smartphone e dei tablet: dal 20 giugno 2025 tutti i nuovi smartphone e tablet immessi sul mercato UE devono esporre un'etichetta energetica comprendente un indice di riparabilità. L'etichetta energetica di questi prodotti è stabilita dal regolamento delegato (UE) 2023/1669, che integra il regolamento (UE) 2017/1369; la sua etichetta include una classe di riparabilità; le specifiche per la progettazione ecocompatibile di questi prodotti sono contenute nel regolamento (UE) 2023/1670, adottato a norma della direttiva 2009/125/CE. Le domande e risposte aggiungono che altri gruppi di prodotti «dovrebbero seguire man mano che vengono sviluppate misure di attuazione nell'ambito dell'ESPR e della normativa correlata».

Fonti

Fonti consultate: i testi della Gazzetta ufficiale elencati sopra, le FAQ della Commissione sul DPP, le domande e risposte dei servizi della Commissione sulla direttiva (UE) 2024/825 e la pagina della Commissione sul DPP; ultima verifica: 3 ottobre 2026. Sia le FAQ della Commissione sul DPP sia le domande e risposte dei servizi della Commissione dichiarano di non rappresentare la posizione ufficiale della Commissione. Si tratta di informazioni generali, non di consulenza legale, finanziaria o di investimento. Le citazioni tratte da documenti in lingua inglese sono traduzioni proprie del sito degli originali inglesi.