APPROFONDIMENTO NORMATIVO
‘Made in’ e il DPP: le regole sul paese di origine di abbigliamento e calzature nel diritto doganale e dei consumatori dell'UE e cosa potrebbe aggiungere il passaporto
Sulla provenienza di un capo di abbigliamento il diritto dà quattro risposte diverse. La dogana stabilisce l'origine con regole specifiche per prodotto; un'etichetta ‘Made in’ è una dichiarazione volontaria valutata in base al diritto dei consumatori; il passaporto digitale di prodotto potrebbe contenere informazioni sull'origine, ma nessun atto lo prevede ancora; e la Francia impone già di indicare i luoghi di fabbricazione accanto al prezzo online.
Origine doganale e dichiarazione ‘Made in’ sono cose diverse: nel diritto dell'UE nessuna delle due autorizza né vieta l'altra. Di seguito trovate il testo letterale delle regole doganali per abbigliamento e calzature, il criterio applicato alle dichiarazioni, cosa potrebbe aggiungere il passaporto e la regola francese.
Art. 60(2)
Codice doganale dell'Unione: le merci alla cui produzione contribuiscono più paesi sono originarie del paese in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata (dal 21 settembre 2027: articolo 169, paragrafo 2, del nuovo codice).
Confezione completa
Regola primaria dell'allegato 22-01 per i capi a maglia ottenuti riunendo più parti (capitolo 61) e per i capi finiti o completi del capitolo 62, escluse le voci 6213 e 6214.
Nessuno
Obbligo UE generale di indicare il paese di origine su abbigliamento o calzature (regolamento sull'etichettatura dei prodotti tessili, direttiva 94/11/CE e GPSR verificati il 20 ottobre 2026).
Terzo–quarto trimestre 2027
Adozione indicativa dell'atto delegato ESPR per i prodotti tessili, che deciderà se il passaporto conterrà informazioni sull'origine (calendario DPP della Commissione).
1. La risposta breve
| Domanda | Risposta oggi | Base giuridica e stato |
|---|---|---|
| Da dove proviene un capo di abbigliamento per la dogana? | Dal paese dell'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, determinato in base alle regole dell'elenco per ciascuna voce: per la maggior parte dei capi, la confezione completa; per le calzature, il passaggio di voce | Codice doganale dell'Unione, articolo 60, paragrafo 2; regolamento delegato (UE) 2015/2446, articolo 32 e allegato 22-01 (diritto vigente) |
| Abbigliamento e calzature devono recare un'etichetta ‘Made in’? | Nessun obbligo UE generale. Una dichiarazione volontaria non deve ingannare il consumatore medio sull'origine geografica | Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, articolo 6, paragrafo 1, lettera b) (diritto vigente) |
| Il passaporto indicherà l'origine? | Non è deciso. L'allegato III dell'ESPR non contiene alcun elemento relativo all'origine; la Commissione cita le informazioni sull'origine solo come contenuto che il passaporto tessile potrebbe includere | ESPR, allegato III (diritto vigente); pagina della Commissione su tessile e abbigliamento (indicativa) |
| Cosa richiede la Francia? | Per i prodotti tessili, la biancheria per la casa e le calzature che rientrano nella responsabilità estesa del produttore (REP) francese e sono venduti online: i luoghi di fabbricazione, vicino al prezzo e in caratteri della stessa dimensione | Code de l'environnement, articolo L. 541-9-1-2, in vigore dal 10 luglio 2026 (legge nazionale) |
L'origine doganale serve ai dazi e ad altre misure commerciali; di per sé non autorizza una dichiarazione ‘Made in’, e il diritto doganale dell'UE non la vieta. Per il diritto dei consumatori conta se la dichiarazione è ingannevole; le norme nazionali possono aggiungere obblighi (sezione 5).
Non forniamo consulenza sull'origine di singoli prodotti. L'origine di un determinato modello dipende dalla sua voce tariffaria e dal luogo in cui si è svolta ciascuna fase di produzione; su richiesta, le autorità doganali adottano «decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine ("decisioni IVO")» (articolo 33, paragrafo 1, del codice doganale dell'Unione), vincolanti per le autorità doganali e per il destinatario della decisione (articolo 33, paragrafo 2); il nuovo codice le mantiene (articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2026/2108).
2. Origine doganale: le regole per abbigliamento e calzature
Le autorità doganali applicano l'origine non preferenziale ai fini della tariffa doganale comune, delle misure non tariffarie stabilite da disposizioni specifiche dell'Unione nel quadro degli scambi di merci e «delle altre misure dell'Unione relative all'origine delle merci» (codice doganale dell'Unione, articolo 59). L'origine preferenziale, che stabilisce se si applica un dazio ridotto nell'ambito di un accordo commerciale o di un regime preferenziale unilaterale dell'UE, segue le norme stabilite dai singoli accordi o adottate per i singoli regimi unilaterali (articolo 64, paragrafi 2, 3 e 5) e non è trattata in questa guida.
La regola fondamentale oggi è l'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013: «Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione». Dal 21 settembre 2027 l'articolo 169, paragrafo 2, del nuovo codice doganale dell'Unione, il regolamento (UE) 2026/2108, contiene la stessa regola, con un testo italiano identico. Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 20 settembre 2026 e si applica dal 21 settembre 2027 (articolo 287, paragrafi 1 e 2). Gli atti delegati adottati a norma del vecchio codice continuano ad applicarsi finché la Commissione non li abroga con atti adottati a norma del nuovo (articolo 284, paragrafo 1).
Le regole dettagliate per i capi di abbigliamento si trovano nel regolamento delegato (UE) 2015/2446. Ai sensi del suo articolo 32, «Si considera che le merci di cui all’allegato 22-01 abbiano subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio in cui le norme contenute in tale allegato sono soddisfatte o che è identificato da tali norme». L'allegato 22-01 stabilisce tali norme per ciascuna voce del SA 2022, compresi i capitoli 61 e 62 per l'abbigliamento, il capitolo 64 per le calzature e, nel capitolo 42, gli articoli di abbigliamento in cuoio (ex 4203). Il termine chiave per i capi di abbigliamento è definito nella nota introduttiva 1.4: nell'elenco, per «confezione completa» si intendono «tutte le operazioni che devono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia». La nota aggiunge: «Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non siano state effettuate non implica che la confezione debba considerarsi incompleta».
| Gruppo di prodotti | Voci | Regola (allegato 22-01, testo letterale) | Cosa significa in pratica |
|---|---|---|---|
| Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia (capitolo 61) | Da 6101 a 6117, voci separate ex (a) | Articoli ottenuti «riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta»: «Confezione completa» | Origine nel paese in cui sono state effettuate tutte le operazioni successive al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia |
| Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia (capitolo 61) | Da 6101 a 6117, voci separate ex (b) | Altro: «Fabbricazione a partire da filati» | Origine nel paese in cui l'articolo è stato fabbricato a partire dai filati |
| Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia (capitolo 62) | Da 6201 a 6212 e da 6215 a 6217 | «finiti o completi»: «Confezione completa»; «non finiti o incompleti»: «Fabbricazione a partire da filati» | Un capo finito trae l'origine dalla confezione completa; un capo non finito solo dalla fabbricazione a partire dai filati |
| Fazzoletti, scialli, sciarpe, foulards, mantiglie, veli e manufatti simili (capitolo 62) | 6213 e 6214 | Ricamati: «Fabbricazione a partire da filati» oppure «Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto»; altro: «Fabbricazione a partire da filati» | Confezionare l'articolo a partire da tessuto importato non basta; per gli articoli ricamati basta la fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, entro il limite di valore del 40 % |
| Abbigliamento in cuoio (capitolo 42) | ex 4203 | «Articoli di abbigliamento di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti»: «Confezione completa» | Stesso criterio dei capi finiti |
| Calzature (capitolo 64) | Da 6401 a 6405 | «CTH, escluso l’assemblaggio di tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406» | Il passaggio di voce conferisce l'origine, salvo quando la calzatura è ottenuta da tomaie già fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
| Regola sussidiaria (capitoli 42, 61, 62 e 64) | Regola residuale di capitolo | «Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali» | Si applica solo se la regola primaria non dà una risposta |
Il glossario dell'allegato definisce CTH come «passaggio alla voce in questione da qualunque altra voce». In base alla nota introduttiva 2.5, i materiali non originari che non soddisfano una regola basata sulla modifica della classificazione tariffaria non sono presi in considerazione se il loro valore totale non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, salvo diversa indicazione di un capitolo specifico.
Alcune operazioni non conferiscono mai l'origine. L'articolo 34 del regolamento delegato («Operazioni minime») elenca le operazioni che «non sono considerate come trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, ai fini del conferimento dell’origine», tra cui, alla lettera c), «i cambiamenti d’imballaggio e le divisioni e riunioni di partite», alla lettera d), «la presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita» e, alla lettera e), «l’apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi». E aggiunge: «Per le merci che rientrano nell’allegato 22-01 si applicano le regole residuali di capitolo relative a tali merci».
In sintesi: per la maggior parte dei capi, la fase decisiva è la confezione completa (nel capitolo 61 quando il capo è ottenuto riunendo più parti, nel capitolo 62 quando è finito o completo); cucire un'etichetta o riconfezionare altrove non conferisce l'origine. La nostra guida Il nuovo codice doganale UE e il passaporto digitale di prodotto illustra le modifiche più ampie per gli importatori.
3. Dichiarazioni ‘Made in’: nessun obbligo UE di indicarle, ma non devono ingannare
Il diritto dell'UE non prevede un obbligo generale di indicare il paese di origine su abbigliamento o calzature. Il regolamento (UE) n. 1007/2011 sull'etichettatura dei prodotti tessili stabilisce norme relative «all'uso delle denominazioni delle fibre tessili, all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili», ai prodotti contenenti parti non tessili di origine animale e all'analisi delle fibre (articolo 1). La sua clausola di riesame chiedeva che la relazione della Commissione vertesse in particolare su «un sistema di etichettatura di origine inteso a fornire ai consumatori informazioni accurate sul paese di origine e informazioni supplementari intese a garantire la piena tracciabilità dei prodotti tessili» (articolo 24, paragrafo 3, lettera a)); il regolamento, consolidato da ultimo il 15 febbraio 2018, non contiene alcun sistema di questo tipo.
Per le calzature, la direttiva 94/11/CE si applica all'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore finale (articolo 1, paragrafo 1): la tomaia, il rivestimento della tomaia e la suola interna, e la suola esterna (articolo 1, paragrafo 2). Il regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti impone di indicare un numero di tipo, di lotto o di serie e il nome e l'indirizzo postale ed elettronico del fabbricante (articolo 9, paragrafi 5 e 6), non un paese di origine.
Una modifica è in programma, ma non è ancora stata proposta. Nel suo invito a presentare contributi del 2023 sulla revisione delle norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili, la Commissione ha annunciato che sarebbero stati esaminati anche ulteriori ambiti dell'etichettatura, come l'origine (‘made in’); le calzature erano escluse da tale revisione. La pagina Have your say dell'iniziativa indica ancora come prevista per il secondo trimestre 2026 l'adozione da parte della Commissione; al 20 ottobre 2026 non era stata pubblicata alcuna proposta. La nostra guida Il regolamento UE sull'etichettatura dei prodotti tessili e il DPP illustra la revisione.
Una dichiarazione ‘Made in’ volontaria è una pratica commerciale ai sensi della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali. In base all'articolo 6, paragrafo 1, è considerata ingannevole una pratica commerciale che «contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta», riguardo a uno degli elementi elencati, e che induca o sia idonea a indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. La lettera b) cita «l’origine geografica o commerciale» del prodotto.
Questo elemento relativo all'origine figura alla lettera b) fin dal testo originario del 2005. La direttiva (UE) 2024/825 ha sostituito la lettera b) per aggiungere le caratteristiche ambientali o sociali e gli aspetti relativi alla circolarità (suo articolo 1, punto 2, lettera a)); gli Stati membri applicano le modifiche a decorrere dal 27 settembre 2026 (suo articolo 4, paragrafo 1), data dell'attuale testo consolidato. La formulazione relativa all'origine non è cambiata.
Secondo la direttiva, il criterio è l'effetto sul consumatore medio, compresa la presentazione complessiva, non la regola doganale. Il considerando 20 del regolamento sull'etichettatura dei prodotti tessili persegue lo stesso obiettivo: le indicazioni di origine, qualora presenti, dovrebbero consentire ai consumatori di essere pienamente informati sull'origine dei prodotti che acquistano, così da proteggerli da indicazioni di origine fraudolente, inaccurate o fuorvianti. La tutela concreta consiste nel mantenere le dichiarazioni coerenti con dati di produzione documentati (sezione 6).
4. Il DPP: l'origine è possibile, non confermata
L'allegato III dell'ESPR stabilisce gli elementi tra cui gli atti delegati scelgono i dati del passaporto: essi specificano, tra gli elementi elencati, «i dati che possono o devono essere inclusi nel passaporto digitale di prodotto». L'origine, il paese di origine o il luogo di fabbricazione non figurano tra le lettere da a) a l). Gli elementi più vicini sono la lettera a), «informazioni necessarie a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 5, o da altro diritto dell'Unione applicabile al gruppo di prodotti», la lettera d), «codici pertinenti delle merci, come il codice TARIC quale definito nel regolamento (CEE) n. 2658/87», e la lettera i), «identificativi univoci del sito», che identificano i luoghi o gli edifici interessati dalla catena del valore di un prodotto (articolo 2, punto 33); un identificativo del sito non è un'indicazione di origine.
La pagina della Commissione su tessile e abbigliamento (ultima modifica il 7 agosto 2026, solo in inglese) indica che, a seconda dei requisiti definitivi dell'atto delegato, le informazioni possono includere, oltre alle informazioni sul prodotto relative alla sostenibilità, documentazione pertinente per la conformità e la tracciabilità, nonché informazioni accessorie come quelle dell'elenco riportato nella pagina stessa, che comprende «Origin information» (traduzione nostra: informazioni sull'origine). La pagina aggiunge che i requisiti informativi esatti saranno definiti dagli atti delegati pertinenti e dalle specifiche tecniche di supporto. Si tratta di una descrizione indicativa, non di un obbligo giuridico.
L'atto delegato per il tessile non è stato adottato. Il calendario DPP indicativo della Commissione (pagina aggiornata il 15 ottobre 2026, solo in inglese) colloca l'adozione degli atti delegati ESPR per i prodotti tessili tra il terzo e il quarto trimestre 2027 e precisa che, dopo l'adozione degli atti delegati ESPR, gli operatori economici disporranno di un periodo transitorio di almeno 18 mesi.
Una proposta della Commissione inserirebbe l'origine nel passaporto in un caso circoscritto. L'articolo 28, paragrafo 4, della proposta di regolamento sugli appalti pubblici (Public Procurement Act), COM(2026) 590 del 9 settembre 2026 (procedura 2026/0265(COD)), il cui testo esiste solo in inglese, prevede (traduzione nostra) che, se necessario per applicare i requisiti di cui all'articolo 73, paragrafo 2, gli operatori economici indichino il paese di origine dei beni che compongono la loro offerta, inserendolo, se del caso, nel passaporto digitale di prodotto dei beni ai sensi del regolamento (UE) 2024/1781. L'articolo 73, paragrafo 2, consentirebbe agli acquirenti pubblici, tra le altre misure, di esigere che i beni, i servizi e i lavori offerti siano originari dell'Unione o siano beni, servizi o lavori coperti (covered, nell'originale inglese): la preferenza europea. L'origine seguirebbe le regole doganali: l'origine dei beni sarebbe determinata conformemente al titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 (articolo 74, paragrafo 2), cioè secondo le regole non preferenziali descritte nella sezione 2.
L'inserimento nel passaporto è quindi limitato ai casi di preferenza europea. La proposta modifica l'ESPR soltanto sopprimendo l'articolo 65 e l'articolo 74, paragrafo 3, lettera b) (articolo 147, punto 1); non aggiunge l'origine all'allegato III. Si applicherebbe due anni dopo la sua entrata in vigore (articolo 149). Esiste solo in inglese ed è nella fase preparatoria in Parlamento; il periodo di feedback su Have your say è aperto (data di chiusura indicata il 20 ottobre 2026: 15 dicembre 2026) e, secondo la pagina, viene prorogato ogni giorno finché la proposta adottata non sarà disponibile in tutte le lingue dell'UE.
5. Francia: i luoghi di fabbricazione accanto al prezzo online
La Francia è andata oltre il diritto dell'UE. L'articolo 2 della Loi n° 2026-602 dell'8 luglio 2026, pubblicata nel Journal officiel del 9 luglio 2026, ha inserito l'articolo L. 541-9-1-2 nel Code de l'environnement. Nella sola lingua ufficiale, il francese, recita: «Les lieux de fabrication du produit mentionné au 11° de l'article L. 541-10-1 vendu en ligne doivent être portés à la connaissance du consommateur de manière claire et lisible sur la plateforme numérique, en caractères d'une taille égale à celle de l'indication du prix et à proximité de celui-ci». In italiano (traduzione nostra): i luoghi di fabbricazione del prodotto di cui al punto 11° dell'articolo L. 541-10-1 venduto online devono essere portati a conoscenza del consumatore in modo chiaro e leggibile sulla piattaforma digitale, in caratteri di dimensione pari a quella dell'indicazione del prezzo e in prossimità di quest'ultimo.
Il punto 11° dell'articolo L. 541-10-1 è la categoria francese di responsabilità estesa del produttore che la notifica UE descrive come settore dei prodotti tessili, della biancheria per la casa e delle calzature (TLC). Il codice consolidato ufficiale indica l'articolo come in vigore dal 10 luglio 2026; la legge fissa date successive solo per altri articoli. A differenza dell'articolo L. 541-9-1-1 sull'ultra fast fashion, inserito dalla stessa legge, l'articolo L. 541-9-1-2 non contiene alcuna eccezione per le persone stabilite in un altro Stato dell'UE o del SEE. Non indica nemmeno chi debba mostrare l'informazione: ne impone la visualizzazione sulla piattaforma digitale.
La legge parla di lieux de fabrication, luoghi di fabbricazione, al plurale, e non definisce il termine né rinvia alle regole doganali. I documenti TRIS citati qui e nel paragrafo successivo sono stati consultati in inglese: riportiamo tra virgolette la formulazione inglese, seguita da una nostra traduzione tra parentesi. Nella procedura di notifica UE (TRIS 2025/0336/FR), la Commissione ha descritto la disposizione del progetto come una norma che «requires information on the manufacturing origin of any garment or textile sold online» (impone di fornire informazioni sull'origine di fabbricazione di qualsiasi capo di abbigliamento o prodotto tessile venduto online), e le autorità francesi hanno precisato che future norme o disposizioni amministrative avrebbero imposto l'identificazione dell'origine a livello di Stato membro, se il prodotto è originario dell'UE, determinata in base agli articoli da 59 a 63 del codice doganale dell'Unione, agli articoli 31 e seguenti e all'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e agli articoli da 57 a 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Non abbiamo trovato in TRIS alcuna notifica successiva di tali norme (ricerca del 20 ottobre 2026).
La Commissione non ha valutato le regole sull'origine annunciate dalla Francia, ma ha contestato l'obbligo di visualizzazione in sé alla luce del diritto UE sulle piattaforme. Sulla disposizione relativa all'origine, la parte dedicata alle osservazioni della sua lettera C(2025) 6710 final del 29 settembre 2025, che conteneva anche un parere circostanziato, afferma che la Commissione «is not able to verify whether and how the French authorities intend to ensure compliance with EU law and therefore reserves its opinion» (non è in grado di verificare se e come le autorità francesi intendano garantire il rispetto del diritto dell'UE e pertanto si riserva il proprio parere) fino alla notifica di tali norme. Nel parere circostanziato vero e proprio, la Commissione ha inserito la disposizione tra quelle che «further supplement the obligations on intermediary service providers, in particular online platforms, contrary to the full harmonisation effect of the DSA» (integrano ulteriormente gli obblighi dei prestatori di servizi intermediari, in particolare delle piattaforme online, in contrasto con l'effetto di piena armonizzazione del DSA). Anche la Svezia ha emesso un parere circostanziato. Nella sua reazione del 15 aprile 2026 la Commissione ha mantenuto le proprie riserve fondate sul regolamento sui servizi digitali, che comprendono «the information to be displayed on their online interfaces» (le informazioni da visualizzare sulle loro interfacce online), e ha confermato la propria valutazione secondo cui il progetto notificato, «in its current form, is incompatible with Union law» (nella sua forma attuale, è incompatibile con il diritto dell'Unione). Il 30 luglio 2026 ha accusato ricevuta del testo adottato; TRIS non mostra alcun messaggio successivo della Commissione (verifica del 20 ottobre 2026).
6. Cosa fare ora
| Azione | Perché |
|---|---|
| Registrate, per ciascun modello, dove si svolge ogni fase di produzione: filatura, tessitura o lavorazione a maglia, tintura e finissaggio, taglio, confezione o assemblaggio | La regola dell'allegato 22-01 per la voce stabilisce quale fase conta; senza questi dati non può essere applicata. |
| Determinate l'origine non preferenziale per ciascuna voce con il vostro consulente o spedizioniere doganale; valutate se richiedere decisioni IVO per le linee principali | L'origine dipende dalla voce e dal processo effettivo. Le decisioni IVO vincolano le autorità doganali e il destinatario della decisione (codice doganale dell'Unione, articolo 33). |
| Fate in modo che ogni dichiarazione ‘Made in’ su etichette, pagine prodotto e materiali di marketing sia coerente con queste prove | Una pratica che inganna il consumatore medio sull'origine geografica è ingannevole, anche se l'informazione è di fatto corretta (direttiva sulle pratiche commerciali sleali, articolo 6, paragrafo 1, lettera b)). |
| Se vendete online in Francia, verificate che i luoghi di fabbricazione compaiano accanto al prezzo, in caratteri della stessa dimensione | Code de l'environnement, articolo L. 541-9-1-2, in vigore dal 10 luglio 2026. |
| Riutilizzate la stessa mappatura di fornitori e siti per il passaporto e per la due diligence sul lavoro forzato | Un'unica fonte di dati di produzione serve per la documentazione dell'origine, per il possibile contenuto del passaporto e per il lavoro descritto nella nostra guida Il regolamento UE sul lavoro forzato. |
| Seguite l'atto delegato per il tessile e la proposta COM(2026) 590 | L'atto deciderà se il passaporto conterrà informazioni sull'origine (adozione indicativa tra il terzo e il quarto trimestre 2027); la proposta collegherebbe origine e passaporto negli appalti pubblici. |
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| Data | Cosa | Fonte |
|---|---|---|
| 9 luglio 2026 | Pubblicazione della Loi n° 2026-602 dell'8 luglio 2026 | Journal officiel n°0159 |
| 10 luglio 2026 | Entrata in vigore dell'articolo L. 541-9-1-2 del Code de l'environnement (luoghi di fabbricazione online) | Codice consolidato ufficiale (dati Légifrance) |
| 20 settembre 2026 | Entrata in vigore del nuovo codice doganale dell'Unione, regolamento (UE) 2026/2108 | Regolamento (UE) 2026/2108, articolo 287, paragrafo 1 |
| 27 settembre 2026 | Si applicano le modifiche apportate alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali dalla direttiva (UE) 2024/825; l'elemento relativo all'origine dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), resta invariato | Direttiva (UE) 2024/825, articolo 4, paragrafo 1 |
| Non prima del 15 dicembre 2026 | Chiusura del periodo di feedback su Have your say per la COM(2026) 590, come indicata il 20 ottobre 2026; il periodo di otto settimane viene prorogato ogni giorno finché la proposta non sarà disponibile in tutte le lingue dell'UE | Have your say, iniziativa 15492 |
| 21 settembre 2027 | L'articolo 169 del nuovo codice si applica in luogo dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 | Regolamento (UE) 2026/2108, articolo 287, paragrafo 2 |
| Terzo–quarto trimestre 2027 (indicativo) | Adozione dell'atto delegato ESPR per i prodotti tessili, che deciderà se il passaporto conterrà informazioni sull'origine | Calendario DPP della Commissione |
Domande frequenti
Possiamo scrivere ‘Made in Italy’ se in Italia si svolge solo la rifinitura?
Esiste un obbligo UE di indicare il paese di origine sulle etichette dei capi di abbigliamento?
Il DPP mostrerà dove sono stati realizzati i nostri capi?
Il nuovo codice doganale cambia le regole sull'origine?
Cosa richiede la Francia per le vendite online?
Fonti
- Codice doganale dell'UnioneRegolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1), versione consolidata del 12 dicembre 2022. Articoli 33, 59, 60 e 64. Abrogato dal regolamento (UE) 2026/2108 a decorrere dal 21 settembre 2027. CELEX 02013R0952-20221212 (versione consolidata) ↗
- Il nuovo codice doganale dell'UnioneRegolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2026, che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L, 2026/2108, 19.9.2026). Articoli 15, 169, 284 e 287. Nessuna rettifica riguarda la versione italiana. CELEX 32026R2108 ↗
- Regolamento delegato (UE) 2015/2446Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1), versione consolidata del 1° luglio 2026. Articoli 32 e 34; allegato 22-01 (note introduttive 1.4, 2.5 e 3; capitoli 42, 61, 62 e 64). CELEX 02015R2446-20260701 (versione consolidata) ↗
- Direttiva sulle pratiche commerciali slealiDirettiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22; il titolo e alcune disposizioni della versione italiana, ma non l'articolo 6, sono stati rettificati nella GU L 253 del 25.9.2009, pag. 18), versione consolidata del 27 settembre 2026 e testo originario. Articolo 6, paragrafo 1. CELEX 02005L0029-20260927 (versione consolidata) ↗ · CELEX 32005L0029 ↗
- Direttiva (UE) 2024/825Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (GU L, 2024/825, 6.3.2024). Articolo 1, punto 2, lettera a), e articolo 4, paragrafo 1. CELEX 32024L0825 ↗
- Regolamento sull'etichettatura dei prodotti tessiliRegolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1), versione consolidata del 15 febbraio 2018 (che recepisce le rettifiche della versione italiana del 18 settembre 2015 e del 25 novembre 2025, nessuna delle quali riguarda le disposizioni qui citate) e testo originario. Considerando 20; articoli 1 e 24. CELEX 02011R1007-20180215 (versione consolidata) ↗ · CELEX 32011R1007 ↗
- Etichettatura delle calzatureDirettiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 37), versione consolidata del 1° luglio 2013. Articolo 1. CELEX 01994L0011-20130701 (versione consolidata) ↗
- Sicurezza generale dei prodottiRegolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (GU L 135 del 23.5.2023). Articolo 9, paragrafi 5 e 6. CELEX 32023R0988 ↗
- ESPRRegolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (GU L, 2024/1781, 28.6.2024). Articolo 2, punto 33; allegato III. CELEX 32024R1781 ↗
- COM(2026) 590 — propostaCommissione europea, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on public contracts and concessions, repealing Directives 2014/23/EU, 2014/24/EU and 2014/25/EU, and amending Regulations (EC) No 1370/2007, (EU) 2023/1542, (EU) 2024/1157, (EU) 2024/1252, (EU) 2024/1735, (EU) 2024/1781, (EU) 2024/2847, (EU) 2024/3110 and (EU) 2025/40, and Directives 2008/98/EC, (EU) 2019/882, (EU) 2022/2381, (EU) 2023/1791 and (EU) 2024/1760 (Public Procurement Act), COM(2026) 590 final del 9.9.2026, procedura 2026/0265(COD) (proposta di regolamento sugli appalti pubblici e sulle concessioni; titolo e testo disponibili solo in inglese). Articoli 28, paragrafo 4; 73, paragrafo 2; 74, paragrafo 2; 147, punto 1; e 149. Non adottata. CELEX 52026PC0590 ↗ · Have your say, iniziativa 15492 ↗ · Osservatorio legislativo (in inglese e francese) ↗
- Commissione europeaCommissione europea, Textile Apparel and the Digital Product Passport (DPP), sezione Key requirements (ultima modifica 7 agosto 2026), e pagina Digital Product Passport con il calendario DPP indicativo (aggiornata il 15 ottobre 2026). Solo in inglese. Pagina su tessile e abbigliamento ↗ · Pagina DPP ↗
- Revisione dell'etichettatura tessile — pianificazioneCommissione europea, Have your say, iniziativa 13872, Norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili (revisione): invito a presentare contributi per una valutazione d'impatto, Ares(2023)5383786 del 3 agosto 2023 (versione italiana consultata: Ares(2023)5707316 del 21 agosto 2023); adozione da parte della Commissione prevista per il secondo trimestre 2026. Have your say, iniziativa 13872 ↗
- Francia — legge nazionaleLoi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile, Journal officiel de la République française n°0159 du 9 juillet 2026 (NOR TECX2407166L), articolo 2, che inserisce l'articolo L. 541-9-1-2 nel Code de l'environnement. Ufficiale solo in francese. Légifrance (ELI) ↗
- TRIS 2025/0336/FRCommissione europea, sistema d'informazione sulle regolamentazioni tecniche (TRIS), notifica 2025/0336/FR, Draft Law aimed at reducing the environmental impact of the textile industry: parere circostanziato e osservazioni della Commissione C(2025) 6710 final del 29 settembre 2025; reazione della Commissione TRIS/(2026) 1084 del 15 aprile 2026; avviso di ricevimento del testo definitivo del 30 luglio 2026. Documenti consultati in inglese; le traduzioni pubblicate in TRIS non sono ufficiali. technical-regulation-information-system.ec.europa.eu ↗
Gli atti giuridici sono stati consultati nelle versioni della Gazzetta ufficiale e, ove indicato, nelle versioni consolidate pubblicate dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (EUR-Lex); le versioni consolidate sono strumenti di documentazione privi di effetti giuridici. Il 20.10.2026 sono stati cercati nei registri dell'Ufficio delle pubblicazioni consolidamenti, modifiche e rettifiche successivi. Le pagine della Commissione su tessile e abbigliamento e sul DPP e la proposta COM(2026) 590 esistono solo in inglese; l'invito a presentare contributi sull'etichettatura dei prodotti tessili pubblicato su Have your say esiste in 24 lingue. La legge francese è ufficiale solo in francese; è stata consultata nel Journal officiel e nei dati del codice consolidato pubblicati dal servizio francese di informazione giuridica (DILA). Tutte le fonti sono state consultate il 20.10.2026. Si tratta di informazioni di carattere generale, non di consulenza legale, finanziaria o di investimento.