GUIDA TECNICA
Identificativi del prodotto per i marchi di moda: PID doganali dal 1° novembre 2026, GTIN e identificativo del DPP
Dal 1° novembre 2026 le dichiarazioni doganali relative a merci vendute online da fuori dell'UE a consumatori nell'UE devono riportare, per ogni articolo, gli identificativi del prodotto (PID): fino a tre, uno assegnato dal commerciante e uno o due assegnati dal fabbricante. Su un piano distinto, quando a un gruppo di prodotti si applica un atto delegato ESPR che prescrive il passaporto, i relativi prodotti devono disporre di un passaporto digitale di prodotto (DPP) collegato a un identificativo univoco persistente del prodotto. Inoltre, il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR) indica già il codice GTIN (Global Trade Identification Number) tra i dati che un passaporto può contenere.
Questi identificativi hanno basi giuridiche, titolari e funzioni diversi. La guida spiega che cos'è ciascuno di essi, chi lo assegna, a quale livello e da quando — i tre identificativi del prodotto richiesti dalla dogana, gli identificativi del DPP, l'identificativo di registrazione rilasciato dal registro e ciò che le offerte online devono già indicare — e come assegnare gli identificativi una sola volta e riutilizzarli. Si basa esclusivamente sui testi giuridici dell'UE e sulla guida della Commissione; per il codice QR rimandiamo alla nostra guida ai supporti dati.
1° novembre 2026
Gli identificativi del prodotto diventano obbligatori per ciascun articolo delle merci vendute nell'ambito di vendite a distanza di beni importati (regolamento delegato (UE) 2026/1022, articolo 2, paragrafo 3); gli operatori possono fornirli volontariamente dal 1° luglio 2026.
3 identificativi
L'identificativo del prodotto del commerciante, l'identificativo del prodotto non standardizzato del fabbricante e — se disponibile — l'identificativo del prodotto standardizzato del fabbricante.
EN 18219
La norma armonizzata «Passaporto digitale di prodotto - Identificativi unici», il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 15 luglio 2026 (decisione di esecuzione (UE) 2026/1736).
1. Cosa chiederà la dogana dal 1° novembre 2026
Il regolamento delegato (UE) 2026/1022 ha modificato il regolamento delegato (UE) 2015/2446, che contiene le norme di dettaglio del codice doganale dell'Unione. Ha aggiunto cinque definizioni all'articolo 1 di tale regolamento (punti da 57 a 61) e, nell'allegato B, un nuovo requisito relativo al dato «Documento giustificativo» (12 03 000 000): i tre identificativi «sono forniti per gli articoli considerati merci vendute nell’ambito di vendite a distanza di beni importati», nelle colonne H1, H6 e H7 della tabella dei requisiti in materia di dati (allegato, punto 2, lettera a)). L'obbligo si applica dal 1° novembre 2026; gli operatori possono fornire i dati volontariamente dal 1° luglio 2026 (articolo 2, paragrafo 3). Il testo della disposizione non fissa alcun limite di valore e le domande e risposte della Commissione del 30 giugno 2026 lo interpretano in questo senso. La guida della Commissione del 5 ottobre 2026 afferma tuttavia che l'obbligo si applica alle merci contenute in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 € e che la Commissione sta modificando l'allegato B per chiarirlo.
Le vendite a distanza sono definite mediante rinvio all'articolo 14, paragrafo 4, punto 2, della direttiva IVA: in sostanza, merci spedite da fuori dell'UE a consumatori nell'UE. Le normali importazioni all'ingrosso destinate a rivenditori dell'UE non vi rientrano. Le definizioni aggiunte al regolamento delegato (UE) 2015/2446:
| Identificativo | Definizione (articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, come modificato) | Assegnato da | Obbligatorio |
|---|---|---|---|
| Identificativo del prodotto — punto 57 | «codice alfanumerico unico assegnato a uno specifico modello, lotto o articolo», a qualsiasi livello di imballaggio, che ne garantisce l'identificazione e la tracciabilità lungo l'intera catena di approvvigionamento | — | — (definizione generale) |
| Identificativo del prodotto del commerciante — punto 58 | «identificativo del prodotto assegnato da un venditore, un mercato o una piattaforma online» | Venditore, mercato o piattaforma online | Sempre |
| Identificativo del prodotto non standardizzato del fabbricante — punto 59 | Un identificativo del prodotto assegnato da un fabbricante, un produttore o un fornitore del prodotto «che non si basa su norme riconosciute a livello internazionale» | Fabbricante, produttore o fornitore del prodotto | Sempre |
| Identificativo del prodotto standardizzato del fabbricante — punto 60 | Un identificativo del prodotto assegnato da un fabbricante, un produttore o un fornitore del prodotto «che si basa su norme riconosciute a livello internazionale» | Fabbricante, produttore o fornitore del prodotto | «se disponibile per l’articolo» |
Per «articolo» si intendono una o più merci di una spedizione che condividono la stessa classificazione tariffaria, la stessa descrizione e, se dichiarata, la stessa origine (punto 61). L'obbligo è previsto da un atto delegato adottato a norma dell'attuale codice doganale dell'Unione; tali atti continuano ad applicarsi fino a quando non saranno abrogati da atti adottati a norma del nuovo codice (regolamento (UE) 2026/2108, articolo 284, paragrafo 1). Consultate la nostra guida al nuovo codice doganale.
2. Come la Commissione prevede che funzionino gli identificativi
La guida della Commissione per gli Stati membri e gli operatori commerciali sul dazio doganale di 3 € (versione del 5 ottobre 2026) illustra l'obbligo in dettaglio. È un documento dei servizi della Commissione, non una norma giuridica: le norme vincolanti sono quelle del regolamento delegato. I punti principali:
| Tema | Cosa dice la guida della Commissione |
|---|---|
| Finalità | Una migliore gestione del rischio nell'e-commerce: gli identificativi consentono alla dogana di estendere l'esito del controllo su un singolo prodotto a tutti i prodotti che presentano un rischio analogo. La guida definisce l'obbligo un primo passo, che sarà integrato da dati di prodotto più completi quando il centro doganale digitale dell'UE per l'e-commerce entrerà in funzione, a partire da luglio 2028. |
| Identificativo del commerciante | Assegnato dall'operatore che organizza l'offerta per la vendita a distanza; dovrebbe essere unico su ciascun sito web, mercato o piattaforma online, indipendentemente dal numero di venditori che vi offrono il prodotto. |
| Identificativo non standardizzato del fabbricante | Si presume che esista per ogni prodotto; in mancanza, il fabbricante, il produttore o il fornitore del prodotto dovrebbe assegnarne uno, senza una struttura prescritta. Può anche utilizzare il proprio identificativo standardizzato come identificativo non standardizzato. |
| Identificativo standardizzato del fabbricante | Cita l'EAN (European Article Number) come l'identificativo standardizzato più diffuso in Europa. Non vi è alcun obbligo di disporne; se non ne è stato assegnato alcuno, si dichiara un codice di eccezione. |
| Livello | Ogni identificativo dovrebbe riferirsi a una sola variante di prodotto (stesso marchio, taglia, colore, imballaggio). Comunicare deliberatamente identificativi a livello di lotto o di singola unità quando esiste un identificativo a livello di modello è considerato contrario all'obiettivo dell'obbligo e, quindi, una sua violazione. |
| Codici di dichiarazione | Codici documento C127 (commerciante), C128 (fabbricante, non standardizzato) e C129 (fabbricante, standardizzato), dichiarati nel dato 12 03 000 000 (Documento giustificativo); se non esiste un identificativo standardizzato, si dichiara il codice Y081 nel dato 12 04 (tipo di riferimento aggiuntivo). Se un articolo comprende più prodotti, si indicano gli identificativi di ciascun prodotto. |
| Chi dichiara | Il dichiarante. Per le spedizioni fino a 150 €, in base all'ordine di priorità dei dichiaranti, di norma la persona che si avvale del regime IOSS o dei regimi speciali, il suo rappresentante indiretto o il rappresentante indiretto dell'importatore. I commercianti e i fabbricanti dovrebbero trasmettere i propri identificativi lungo la catena di approvvigionamento affinché giungano al dichiarante. |
| Merci di seconda mano e personalizzate | Nessun trattamento particolare: per un prodotto di seconda mano, l'identificativo del prodotto originale; per un tessile personalizzato con un logo o un nome, l'identificativo del tessile di base. |
Perché l'esattezza conta
In base alle norme attuali, chi presenta una dichiarazione doganale è responsabile dell'esattezza e della completezza delle informazioni in essa contenute, come ricorda la guida. Dal 21 settembre 2027 il nuovo codice doganale dell'Unione impone agli Stati membri di sanzionare almeno il «mancato rispetto dell’obbligo di fornire alle autorità doganali, o di mettere a loro disposizione, dati completi e accurati in conformità della normativa doganale» (regolamento (UE) 2026/2108, articolo 274, paragrafo 1, lettera b)).
3. Gli identificativi propri del DPP
L'ESPR definisce l'identificativo univoco del prodotto come «la stringa univoca di caratteri che identifica un prodotto e consente il collegamento via web al passaporto digitale di prodotto» (articolo 2, punto 30). Il passaporto «è collegato tramite un supporto dati a un identificativo univoco persistente del prodotto» (articolo 10, paragrafo 1, lettera a)), e ciascun atto delegato specifica se il passaporto debba essere stabilito a livello di modello, di lotto o di articolo (articolo 9, paragrafo 2, lettera d)). L'ESPR definisce inoltre un identificativo univoco dell'operatore per i soggetti che intervengono nella catena del valore e un identificativo univoco del sito per i luoghi o gli edifici (articolo 2, punti 31 e 33).
L'allegato III elenca i dati che un atto delegato può prescrivere o consentire di includere nel passaporto. Oltre all'identificativo univoco del prodotto al livello indicato nell'atto delegato (lettera b)), comprende il «codice GTIN (Global Trade Identification Number) di cui alla norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione/Commissione elettrotecnica internazionale ISO/IEC 15459-6 o equivalente, dei prodotti o delle loro parti» (lettera c)), i codici pertinenti delle merci, come il codice TARIC (lettera d)), l'identificativo univoco dell'operatore del fabbricante e quelli degli altri operatori, gli identificativi univoci del sito e il numero EORI dell'importatore (lettere da g) a j)). Il supporto dati, l'identificativo univoco del prodotto, gli identificativi univoci degli operatori e gli identificativi univoci dei siti devono essere conformi, se pertinenti, alle norme della serie ISO/IEC 15459 (allegato III, secondo comma); l'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), prescrive che il supporto dati e l'identificativo univoco del prodotto siano conformi a una o più di tali norme «o a norme europee o internazionali equivalenti fino a quando i riferimenti delle norme armonizzate non saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea». Stando a tale formulazione, il termine è scaduto il 15 luglio 2026, quando sono stati pubblicati i riferimenti delle norme EN 18219 (identificativi unici) ed EN 18220 (supporti dati) (decisione di esecuzione (UE) 2026/1736).
Dal 15 luglio 2026 la Gazzetta ufficiale riporta il riferimento della norma EN 18219:2026, «Passaporto digitale di prodotto - Identificativi unici», una delle sei norme armonizzate per i passaporti digitali di prodotto (decisione di esecuzione (UE) 2026/1736). Un passaporto conforme alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati si considera conforme ai requisiti degli articoli 10 e 11 nella misura in cui tali requisiti sono contemplati da dette norme (articolo 41, paragrafo 2, dell'ESPR).
Non è lo stesso identificativo
Il registro aggiunge un terzo tipo di numero. Quando l'operatore economico carica gli identificativi del passaporto, il registro gli comunica «un identificativo univoco di registrazione associato agli identificativi univoci caricati nel registro» (articolo 13, paragrafo 5, dell'ESPR). È questo identificativo di registrazione — insieme al codice della merce — che la dogana verificherà come minimo rispetto ai dati del registro prima dell'immissione in libera pratica, una volta che il registro sarà interconnesso con i sistemi doganali (articolo 15). Non è l'identificativo univoco del prodotto, e la comunicazione del registro non costituisce prova di conformità. La nostra guida DPP e dogana illustra questa verifica.
4. Cosa devono già indicare le offerte online
A prescindere dagli obblighi doganali, il regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti impone che ogni offerta di prodotti messi a disposizione sul mercato online o attraverso altri mezzi di vendita a distanza indichi in modo chiaro e visibile, tra l'altro, «informazioni che consentono l’identificazione del prodotto, compresi un’immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto» (articolo 19, lettera c)). Quando si applica un DPP, l'operatore economico che immette il prodotto sul mercato deve inoltre fornire ai rivenditori e ai fornitori di mercati online una copia digitale del supporto dati o, se pertinente, dell'identificativo univoco del prodotto — su richiesta, tale copia o un link a una pagina web, gratuitamente, tempestivamente e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi — affinché i clienti che non possono accedere fisicamente al prodotto possano raggiungere il passaporto (articolo 10, paragrafo 3, dell'ESPR). Per un marchio che vende tramite mercati online, gli identificativi del prodotto accompagnano già ogni inserzione; dal 1° novembre 2026 devono raggiungere anche la dogana, per le vendite a distanza di beni importati.
5. Un'unica strategia per gli identificativi
Ecco gli identificativi a confronto:
| Identificativo | Base giuridica | Assegnato o rilasciato da | Livello | Da quando |
|---|---|---|---|---|
| Identificativo del prodotto del commerciante | Regolamento delegato (UE) 2015/2446, articolo 1, punto 58 | Venditore, mercato o piattaforma online | Uno per prodotto, unico su ciascun sito web, mercato o piattaforma online (guida della Commissione) | 1° novembre 2026, vendite a distanza |
| Identificativo del prodotto non standardizzato del fabbricante | Punto 59 | Fabbricante, produttore o fornitore del prodotto | Uno per variante di prodotto (marchio, taglia, colore, imballaggio) — non per lotto o per unità quando esiste un identificativo a livello di modello (guida della Commissione) | 1° novembre 2026, vendite a distanza |
| Identificativo del prodotto standardizzato del fabbricante (ad es. EAN, secondo la guida della Commissione) | Punto 60 | Fabbricante, produttore o fornitore del prodotto | Uno per variante di prodotto — non per lotto o per unità quando esiste un identificativo a livello di modello (guida della Commissione) | 1° novembre 2026, se disponibile |
| Identificativo univoco del prodotto (DPP) | ESPR, articolo 2, punto 30; articolo 10, paragrafo 1, lettera a) | I soggetti che l'atto delegato designa per creare il passaporto (articolo 9, paragrafo 2, lettera g)) | Modello, lotto o articolo, come specificato dall'atto delegato | Quando si applica un atto delegato per il gruppo di prodotti |
| GTIN (come dato del passaporto) | ESPR, allegato III, lettera c) | — | Prodotti o loro parti | Solo se un atto delegato lo prescrive o lo consente |
| Identificativo univoco di registrazione | ESPR, articolo 13, paragrafo 5 | Rilasciato dal registro DPP | Per prodotto registrato | Alla registrazione |
| Codice della merce | ESPR, articoli 13, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2; allegato III, lettera d) | Classificazione tariffaria del prodotto | — | Conservato nel registro per i prodotti destinati all'immissione in libera pratica |
Allo stato attuale dei testi, gli identificativi doganali e l'identificativo del DPP sono obblighi distinti: i primi sono codici operativi da indicare nelle dichiarazioni doganali per l'e-commerce dal 1° novembre 2026, il secondo è un identificativo persistente che deve collegarsi a un passaporto al livello fissato da un futuro atto delegato. Spetta all'atto delegato sui prodotti tessili stabilire se il passaporto di tali prodotti utilizzerà il GTIN, a quale livello si collocherà il suo identificativo univoco del prodotto e quale supporto dati adotterà (articolo 9, paragrafo 2). Già ora potete mantenere nella vostra anagrafica di prodotto un solo identificativo pulito e persistente per variante di prodotto (mai per lotto o per unità quando esiste un codice a livello di variante), trasmetterlo in modo coerente a piattaforme e dichiaranti e definire gli eventuali futuri identificativi del passaporto secondo le norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale.
AUDIT DPP
Un solo identificativo pulito per variante di prodotto, riutilizzato in modo coerente.
Dichiarazioni doganali, inserzioni sui mercati online e un futuro passaporto attingono tutti alla stessa anagrafica di prodotto. Vi aiutiamo a strutturarla una volta sola e nel modo giusto. Sotto NDA.
Inizia il tuo audit DPP6. Calendario
| Data | Cosa succede | Fonte |
|---|---|---|
| 1° luglio 2026 | Gli identificativi del prodotto possono essere forniti volontariamente; codici documento disponibili | Regolamento delegato (UE) 2026/1022, articolo 2, paragrafo 3; guida della Commissione |
| 15 luglio 2026 | Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei riferimenti della norma EN 18219:2026 (identificativi unici) e di altre cinque norme sul DPP | Decisione di esecuzione (UE) 2026/1736 |
| 1° novembre 2026 | Identificativi del prodotto obbligatori per ciascun articolo delle merci vendute nell'ambito di vendite a distanza di beni importati | Regolamento delegato (UE) 2026/1022, articolo 2, paragrafo 3 |
| Secondo semestre 2027 (indicativo) | Adozione dell'atto delegato ESPR per i prodotti tessili (abbigliamento); non è stata fissata alcuna data di adozione. La Commissione riporta l'adozione per il terzo–quarto trimestre 2027 (calendario DPP, insieme ad alluminio e pneumatici) e per il quarto trimestre 2027 (pagina sull'abbigliamento tessile) | Pagina della Commissione sul DPP; pagina della Commissione sull'abbigliamento tessile |
| 21 settembre 2027 | Il nuovo codice doganale dell'Unione si applica in via generale, compresa la sanzione per dati incompleti o inesatti | Regolamento (UE) 2026/2108, articoli 274, paragrafo 1, lettera b), e 287, paragrafo 2 |
| 1° luglio 2028 | Gli importatori per le vendite a distanza devono fornire i propri dati tramite il centro doganale digitale dell'UE | Regolamento (UE) 2026/2108, articolo 285, paragrafo 2 |
Un atto delegato sui prodotti tessili non si applica prima che siano trascorsi 18 mesi dalla sua entrata in vigore, tranne in casi debitamente giustificati (articolo 4, paragrafo 4, dell'ESPR); solo da quel momento l'identificativo univoco del prodotto del DPP diventa un obbligo per tali prodotti.
7. Cosa fare ora
Se vendete a consumatori dell'UE da fuori dell'UE, o tramite mercati online che spediscono da fuori dell'UE, assicuratevi che entro il 1° novembre 2026 il vostro dichiarante riceva, per ogni prodotto, gli identificativi che deve comunicare — l'identificativo del commerciante (assegnato da voi in qualità di venditore online, oppure dal mercato o dalla piattaforma online), il vostro identificativo del fabbricante e, se ne disponete, il vostro codice standardizzato — e che i mercati online tramite cui vendete ricevano i vostri identificativi del fabbricante; il tutto per variante di prodotto, non per lotto o per unità.
Mettete ordine nella vostra anagrafica di prodotto: un identificativo persistente per variante di prodotto (ad esempio per ogni colore e taglia), utilizzato allo stesso modo nelle inserzioni, nei dati di magazzino e nei dati doganali. Decidete come identificare i prodotti di seconda mano e personalizzati prima della spedizione.
Quanto al passaporto, per i prodotti tessili non c'è ancora nulla di obbligatorio, ma gli identificativi definiti già ora secondo le norme ISO/IEC 15459 ed EN 18219 sono quelli a cui rimanda l'ESPR.
Domande frequenti
I nuovi identificativi del prodotto richiesti dalla dogana valgono anche per le nostre importazioni all'ingrosso?
Non utilizziamo codici EAN. Dobbiamo acquistarli?
L'identificativo del prodotto richiesto dalla dogana coincide con l'identificativo univoco del prodotto del DPP?
Chi deve trasmettere gli identificativi alla dogana?
Come si identificano i capi di seconda mano o personalizzati?
Fonti
- Identificativi del prodotto per la doganaRegolamento delegato (UE) 2026/1022 della Commissione, del 30 aprile 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le definizioni, le dichiarazioni doganali e i dati relativi al dazio doganale temporaneo di 3 EUR sulle vendite a distanza di beni importati in una spedizione con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR (GU L, 2026/1022, 1.7.2026; data corretta dalla rettifica GU L, 2026/90556, 3.7.2026). Considerando 10 e 11; articolo 1, punto 1 (articolo 1, punti da 57 a 61, del regolamento delegato (UE) 2015/2446); articolo 2, paragrafo 3; allegato, punto 2, lettere a) e c). CELEX 32026R1022 ↗
- ESPRRegolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (GU L, 2024/1781, 28.6.2024). Articolo 2, punti 30, 31 e 33; articoli 4, paragrafo 4; 9, paragrafo 2; 10, paragrafi 1 e 3; 13, paragrafi 1 e 5; 15 e 41, paragrafo 2; allegato III. CELEX 32024R1781 ↗
- Norme armonizzate sul DPPDecisione di esecuzione (UE) 2026/1736 della Commissione, del 14 luglio 2026, relativa alle norme armonizzate per i passaporti digitali di prodotto elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2026/1736, 15.7.2026). Allegato (EN 18219:2026). CELEX 32026D1736 ↗
- Sicurezza generale dei prodottiRegolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (GU L 135 del 23.5.2023). Articolo 19. CELEX 32023R0988 ↗
- Il nuovo codice doganale dell'UnioneRegolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2026, che istituisce il codice doganale dell’Unione e l’Autorità doganale dell’Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L, 2026/2108, 19.9.2026). Articoli 274, paragrafo 1, lettera b); 284, paragrafo 1; 285, paragrafo 2, e 287, paragrafo 2. CELEX 32026R2108 ↗
- Direttiva IVADirettiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006), modificata dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio (GU L 348 del 29.12.2017) — versione consolidata del 14 aprile 2025. Articolo 14, paragrafo 4, punto 2, aggiunto dall'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2017/2455. CELEX 02006L0112-20250414 (versione consolidata) ↗
- Commissione europeaThe temporary EUR 3 customs duty and the Union handling fee – Guidance for Member States and Trade ↗ (solo in inglese): guida della Commissione per gli Stati membri e gli operatori commerciali sul dazio doganale di 3 €, versione del 5 ottobre 2026, sezione 8 (Product identifiers).
- Commissione europeaQuestions & answers – EUR 3 customs duty guidance ↗ (solo in inglese): domande e risposte della Commissione sulla guida, versione del 30 giugno 2026 (domanda 3(b) sull'eventuale soglia di valore per gli identificativi del prodotto, aggiornamento del 18 giugno 2026).
- Commissione europeaDigital Product Passport ↗ (solo in inglese): calendario indicativo del DPP, compresa l'adozione degli atti delegati ESPR per i prodotti tessili, l'alluminio e i pneumatici.
- Commissione europeaTextile Apparel and the Digital Product Passport (DPP) ↗ (solo in inglese): adozione prevista dell'atto delegato ESPR per i prodotti tessili.
Gli atti giuridici sono stati consultati nelle versioni della Gazzetta ufficiale pubblicate dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (EUR-Lex) e ne sono state verificate le rettifiche; la direttiva IVA è stata consultata nella versione consolidata del 14 aprile 2025, che è un semplice strumento di documentazione privo di effetti giuridici. La guida e le domande e risposte della Commissione sono documenti dei servizi della Commissione privi di valore giuridico, disponibili solo in inglese; questi documenti e la pagina della Commissione europea sull'abbigliamento tessile sono stati consultati il 06.10.2026; la pagina DPP della Commissione è stata verificata per l'ultima volta il 13.10.2026. Si tratta di informazioni di carattere generale, non di consulenza legale, finanziaria o di investimento.