GUIDA CIRCOLARITÀ

Il divieto UE di distruggere abbigliamento e calzature invenduti: cosa si applica dal 19 luglio 2026

Pubblicato 03.10.2026 · Aggiornato il 20.10.2026 · Tempo di lettura ~14 min · di Lior Gabriel Graetz · LG Fashion Labs

Dal 19 luglio 2026 l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR) vieta la distruzione di articoli di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature invenduti. Il divieto non si applica alle microimprese e alle piccole imprese, mentre per le medie imprese scatta il 19 luglio 2030: per ora, quindi, vincola soltanto le grandi imprese. Lo completano due atti della Commissione del 9 febbraio 2026: il regolamento delegato (UE) 2026/296 stabilisce le dieci circostanze in cui la distruzione resta consentita e il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 fissa un formato comune per la divulgazione, applicabile dal 2 marzo 2027.

Questa guida illustra i prodotti e le imprese interessati, che cosa si intende per «distruzione», le deroghe e la documentazione richiesta per ciascuna, l'obbligo di divulgazione, più ampio del divieto, e come viene verificata la conformità. Secondo le stime dell'Agenzia europea dell'ambiente, una quota compresa tra il 4 e il 9 % di tutti i prodotti tessili immessi sul mercato in Europa viene distrutta prima dell'uso. Il divieto è distinto dal passaporto digitale di prodotto e non richiede alcun atto delegato specifico per prodotto.

19 lug 2026

La data da cui l'articolo 25, paragrafo 1, dell'ESPR vieta la distruzione degli articoli di abbigliamento, degli accessori di abbigliamento e delle calzature elencati nell'allegato VII. Per le medie imprese il divieto scatta il 19 luglio 2030, mentre non si applica alle microimprese e alle piccole imprese.

10 deroghe

L'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2026/296 elenca dieci circostanze, lettere da a) a j), in cui la distruzione resta consentita, ciascuna legata a una documentazione da conservare per cinque anni (articolo 3).

2 mar 2027

Da questa data si applica il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2. Il formato comune di divulgazione che esso introduce vale per ogni esercizio finanziario a partire dal primo esercizio completo successivo a tale data; la divulgazione va effettuata entro 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

1. Cosa rientra nel divieto

L'allegato VII dell'ESPR, intitolato «Prodotti di consumo di cui è vietata la distruzione da parte degli operatori economici», elenca i prodotti per codice della nomenclatura combinata (NC), nella versione in vigore al 28 giugno 2024:

GruppoCodice NCDescrizione (in sintesi, dall'allegato VII)
1. Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento4203Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti
61Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia o all'uncinetto
62Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all'uncinetto
6504Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia
6505Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi; retine per capelli
2. Calzatureda 6401 a 6405Calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica (6401 impermeabili, 6402 altre); con tomaie di cuoio naturale (6403); con tomaie di materie tessili (6404); altre calzature (6405)

Non figurano nell'elenco: la voce 4202 (borsette, portafogli, sacche da viaggio, sacchi a spalla e contenitori simili), la voce 4303 (oggetti di pelli da pellicceria) e i tessili per la casa del capitolo 63, come coperte, biancheria da letto e tende. Il divieto non li riguarda, ma rientrano comunque nell'obbligo di divulgazione (sezione 4). In base al considerando 59 dell'ESPR, gli Stati membri possono introdurre o mantenere misure nazionali sulla distruzione dei prodotti di consumo invenduti per i prodotti non soggetti al divieto UE, a condizione che tali misure siano in linea con il diritto dell'Unione.

Tre definizioni dell'articolo 2 dell'ESPR tracciano i confini. Un «prodotto di consumo invenduto» è qualsiasi prodotto di consumo che non è stato venduto, «compresi surplus, scorte in eccesso e rimanenze», nonché i prodotti restituiti dal consumatore in virtù del diritto di recesso previsto dalla direttiva 2011/83/UE o durante un periodo di recesso più lungo accordato dal commerciante (punto 37). Un «prodotto di consumo» è un prodotto destinato principalmente al consumatore, esclusi componenti e prodotti intermedi (punto 36). Per «distruzione» si intende «il danneggiamento intenzionale o il disfarsi del prodotto come rifiuto», tranne se il disfarsene è inteso esclusivamente a consegnare il prodotto a fini di preparazione per il riutilizzo, comprese le operazioni di ricondizionamento o rifabbricazione (punto 34). Il considerando 55 ne esplicita la conseguenza: la distruzione comprende «le ultime tre attività relative alla gerarchia dei rifiuti, segnatamente riciclaggio, recupero di altro tipo e smaltimento». Riciclare capi invenduti costituisce quindi distruzione; prepararli per il riutilizzo no.

Le FAQ della Commissione sull'ESPR del 25 settembre 2024, un documento di orientamento e non un atto legislativo, aggiungono che i campioni gratuiti e i tester non sono prodotti di consumo invenduti (domanda 127) e che le disposizioni si applicano solo ai prodotti immessi sul mercato dell'UE (domanda 126).

2. A chi si applica e da quando

L'allegato VII si riferisce alla distruzione «da parte degli operatori economici», che l'articolo 2, punto 46, dell'ESPR definisce come il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, il rivenditore e il fornitore di servizi di logistica. Possono quindi rientrare in questa definizione marchi, dettaglianti e fornitori di servizi di logistica; a fare la differenza è la dimensione dell'impresa. L'ESPR riprende le categorie dimensionali dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione: una microimpresa occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR; una piccola impresa occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR; la categoria delle PMI nel suo complesso è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di EUR. Secondo l'allegato della raccomandazione, nel calcolo degli effettivi e degli importi finanziari rientrano anche i dati delle imprese associate e collegate (articoli da 3 a 6): un marchio che fa parte di un gruppo più ampio dovrebbe quindi verificare i dati del gruppo, non solo i propri. Per approfondire, consultate il nostro confronto delle soglie PMI.

Obbligo ESPRGrandi impreseMedie impreseMicroimprese e piccole imprese
Adottare le misure necessarie che ci si può ragionevolmente attendere per evitare la necessità di distruggere i prodotti di consumo invenduti (articolo 23)Si applicaSi applicaSi applica
Divulgazione annuale di informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti (articolo 24, paragrafo 1)A partire dal primo esercizio finanziario completo dall'entrata in vigore dell'ESPRDal 19 luglio 2030Non si applica
Divieto di distruggere i prodotti dell'allegato VII (articolo 25, paragrafo 1)Dal 19 luglio 2026Dal 19 luglio 2030Non si applica
Non distruggere i prodotti di consumo invenduti loro forniti allo scopo di eludere il divieto (articolo 25, paragrafo 2)— (soggette al divieto stesso)Si applica finché non sono soggette al divietoSi applica

Ne derivano due conseguenze. In primo luogo, l'obbligo di divulgazione è già operativo per le grandi imprese: l'ESPR è entrato in vigore il 18 luglio 2024 e la prima divulgazione riguarda i prodotti di cui ci si è disfatti «durante il primo esercizio finanziario completo dall'entrata in vigore del presente regolamento» (articolo 24, paragrafo 1). Le FAQ della Commissione (domanda 128) interpretano questa formula come il primo esercizio finanziario che inizia dopo l'entrata in vigore, con divulgazione nell'esercizio successivo; secondo questa lettura, un'impresa il cui esercizio finanziario coincide con l'anno solare divulga nel 2026 i dati sui prodotti di cui si è disfatta nel 2025. In secondo luogo, l'esclusione ha un limite: gli operatori non soggetti al divieto non possono distruggere i prodotti di consumo invenduti loro forniti «allo scopo di eludere il divieto» (articolo 25, paragrafo 2). L'articolo 25, paragrafo 5, consente inoltre alla Commissione di estendere, se del caso, il divieto o l'obbligo di divulgazione alle microimprese e alle piccole imprese mediante atto delegato, qualora vi siano prove sufficienti del fatto che esse possano essere utilizzate per eludere tale divieto o tale obbligo. Il regolamento delegato (UE) 2026/296 non si avvale di questa possibilità.

3. Le dieci situazioni in cui la distruzione resta consentita

L'articolo 25, paragrafo 5, dell'ESPR indica sette motivi di deroga, dalle ragioni sanitarie, di igiene e di sicurezza alla proprietà intellettuale e, infine, all'impatto ambientale. Il regolamento delegato (UE) 2026/296, pubblicato il 22 aprile 2026 e applicabile dal 19 luglio 2026, articola i primi sei motivi in dieci circostanze in cui i prodotti dell'allegato VII possono essere distrutti, «purché sia possibile presentare la documentazione di cui all'articolo 3»:

LetteraQuando la distruzione è consentita (articolo 2)Documentazione da conservare (articolo 3)
a)Si tratta di un prodotto pericoloso ai sensi del regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti.Una descrizione del problema di salute o di sicurezza, compresa una valutazione della sicurezza a norma di tale regolamento, oppure un verbale di prova che attesti la presenza di sostanze chimiche non conformi e indichi il diritto dell'Unione o nazionale applicabile.
b)Il prodotto è inidoneo allo scopo in quanto non è conforme al diritto dell'Unione o nazionale per motivi diversi da quelli di cui alla lettera a), e la distruzione è prescritta dalla normativa o è la misura correttiva appropriata e proporzionata.Una dichiarazione di autovalutazione che indichi il tipo di non conformità e il diritto applicabile.
c)Il prodotto viola diritti di proprietà intellettuale, come accertato da una decisione giudiziaria passata in giudicato, da una decisione adottata in esito a una procedura di risoluzione alternativa delle controversie, da una notifica di un titolare di diritti, di un'autorità competente o di un organismo autorizzato ad agire per conto di un titolare di diritti, oppure da un'indagine interna svolta dall'operatore, e l'operatore può comprovare debitamente la violazione.La decisione o la notifica, oppure la documentazione dell'indagine interna.
d)In base a una licenza valida e giuridicamente applicabile o a un obbligo contrattuale analogo a tutela della proprietà intellettuale, qualsiasi vendita o trasferimento del prodotto dopo un periodo determinato costituisce una violazione; tale periodo è scaduto e l'operatore può comprovare debitamente la violazione e dimostrare che la distruzione è la misura correttiva appropriata e proporzionata.La licenza, il contratto o l'accordo conclusi con il titolare dei diritti, che specifichino espressamente le restrizioni alla distribuzione o ad altre forme di trasferimento dopo il periodo determinato, unitamente a una giustificazione del fatto che la distruzione è appropriata e proporzionata.
e)Non è tecnicamente possibile rimuovere o rendere inaccessibili in modo permanente etichette, loghi, caratteristiche di progettazione riconoscibili del prodotto o altre caratteristiche protetti da diritti di proprietà intellettuale o considerati inappropriati; il prodotto è quindi inadatto alla preparazione per il riutilizzo o alla rifabbricazione.Un rapporto di ispezione o la documentazione giustificativa che dimostri che le opzioni tecniche sono state valutate e giudicate impraticabili.
f)Il prodotto può essere ragionevolmente considerato inaccettabile per l'uso da parte dei consumatori a motivo di danni, deterioramento o contaminazione (compresi problemi di igiene), siano essi causati dai consumatori o avvenuti lungo la catena di fornitura, e la riparazione e il ricondizionamento non sono tecnicamente fattibili o efficaci in termini di costi.La prova che il prodotto è stato sottoposto a procedure di valutazione della qualità, tra cui l'ispezione visiva e la cernita, che danno priorità al riassortimento e alle riparazioni, con una descrizione della procedura, piani standardizzati per rimediare a tipi specifici di danni e una descrizione dei casi in cui la riparazione e il ricondizionamento non sono possibili per considerazioni tecniche o di efficacia in termini di costi; oppure un verbale di ispezione che documenti il tipo e la gravità del danno e l'impossibilità di adottare misure correttive.
g)Difetti di progettazione o di fabbricazione rendono il prodotto inidoneo allo scopo cui è destinato e la riparazione non è tecnicamente fattibile.Come per la lettera f), ma solo per considerazioni tecniche.
h)Solo quando non sia applicabile alcuna delle circostanze di cui alle lettere da a) a g): il prodotto è stato offerto come donazione direttamente ad almeno tre soggetti dell'economia sociale idonei nell'Unione o su una pagina facilmente accessibile del sito web dell'operatore, per un periodo di almeno otto settimane, e non è stato accettato.La prova dell'offerta come donazione.
i)Un soggetto dell'economia sociale con sede nell'Unione ha ricevuto il prodotto come donazione, ma non è stato possibile trovare un destinatario.Una dichiarazione in tal senso.
j)Il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato dopo essere stato preparato per il riutilizzo da un gestore del trattamento dei rifiuti, ma non è stato possibile trovare un destinatario.La documentazione attestante che il prodotto proviene da un gestore del trattamento dei rifiuti e che non è stato possibile trovare un destinatario.

L'articolo 1 definisce il criterio «efficace in termini di costi» richiamato alla lettera f): il costo della riparazione o del ricondizionamento di un prodotto non deve superare il costo totale della sua distruzione e dei materiali, della fabbricazione, dell'imballaggio, del trasporto, dello stoccaggio e di qualsiasi altra spesa amministrativa o logistica relativa alla sua sostituzione. La documentazione va conservata per cinque anni dalla distruzione e messa a disposizione in formato elettronico entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo che l'autorità ne disponga già sulla base di un altro atto giuridico (articolo 3). Al gestore del trattamento dei rifiuti a cui vengono consegnati i prodotti va inoltre fornita una dichiarazione sulla deroga applicabile (articolo 4). Il considerando 3 aggiunge che la distruzione in regime di deroga deve seguire la gerarchia dei rifiuti, «dando priorità al riciclaggio rispetto ad altre operazioni di recupero, compreso il recupero di energia, e ad operazioni di smaltimento».

Un motivo previsto dall'ESPR resta senza seguito: l'articolo 25, paragrafo 5, lettera g), contempla una deroga quando «la distruzione è l'opzione con il minor impatto ambientale negativo», ma nessuna delle dieci circostanze è formulata su questa base. L'articolo 5 del regolamento delegato chiede invece alla Commissione di valutare, nel riesame previsto ogni volta che un prodotto è aggiunto all'allegato VII e in ogni caso entro il 12 maggio 2031, se nuovi dati scientifici o l'evoluzione dello stato dell'arte della tecnologia giustifichino una deroga per le tecnologie di riciclaggio di alta qualità.

AUDIT DPP

Le prove a sostegno delle deroghe e la documentazione alla base della divulgazione sono dati di prodotto, da conservare per cinque anni.

Verbali di prova, rapporti e verbali di ispezione, condizioni di licenza e offerte di donazione vanno conservati per cinque anni dalla distruzione e presentati entro 30 giorni dalla richiesta; una volta applicabile il regolamento di esecuzione, le dichiarazioni sul ricevimento e sul trattamento rilasciate dai gestori del trattamento dei rifiuti vanno conservate per cinque anni dalla divulgazione. Vi aiutiamo a organizzare questa documentazione insieme ai dati del vostro passaporto. Sotto NDA.

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4. L'obbligo di divulgazione: cosa pubblicare, dove e quando

L'obbligo di divulgazione dell'articolo 24 è più ampio del divieto: riguarda tutti i prodotti di consumo invenduti di cui un operatore si disfa, direttamente o tramite terzi. Ogni anno l'operatore deve divulgare: a) il numero e il peso dei prodotti di cui si è disfatto, suddivisi per tipo o categoria; b) i motivi e l'eventuale deroga applicata; c) le percentuali di prodotti avviati alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio, al recupero di altro tipo, incluso il recupero di energia, e allo smaltimento; d) le misure adottate e quelle pianificate per prevenire la distruzione. Gli operatori divulgano le informazioni «in modo chiaro e visibile almeno su una pagina facilmente accessibile del loro sito web»; quelli soggetti all'obbligo di pubblicare l'informativa sulla sostenibilità a norma degli articoli 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE possono includerle anche in tale informativa. Una volta applicabile il regolamento di esecuzione, l'operatore che include le informazioni nel formato dell'allegato I nella propria informativa sulla sostenibilità, obbligatoria o volontaria, può in alternativa fornire sul proprio sito web un link alla relazione che la contiene, indicando chiaramente dove si trovano le informazioni (articolo 2, paragrafo 2).

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 si applica dal 2 marzo 2027 ai prodotti di cui ci si è disfatti nel corso di ciascun esercizio finanziario «a decorrere dal primo esercizio finanziario completo successivo alla data di applicazione», con divulgazione entro 12 mesi dalla fine di tale esercizio (articoli 1 e 7). Secondo questa formulazione, un'impresa il cui esercizio finanziario coincide con l'anno solare userà il formato per la prima volta per i prodotti di cui si sarà disfatta nel 2028, con divulgazione entro la fine del 2029. Il considerando 8 conferma che nel frattempo l'obbligo previsto dall'ESPR continua ad applicarsi. (L'annuncio della Commissione del 9 febbraio 2026 indicava febbraio 2027; il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale indica il 2 marzo 2027.)

Il formato dell'allegato I richiede la denominazione del soggetto giuridico e il relativo identificativo (l'EUID o, se non disponibile, qualsiasi altro identificativo di un sistema ufficialmente riconosciuto nello Stato membro interessato); il tipo di divulgazione, autonoma o consolidata, con l'elenco delle società controllate che si disfano di prodotti; l'esercizio finanziario e, per categoria di prodotti e per motivo, il numero di unità, il peso in chilogrammi (precisando se l'imballaggio è incluso) e la ripartizione percentuale, calcolata in base al peso, tra preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, altre modalità di recupero, smaltimento e trattamento «sconosciuto». Il numero di unità può essere stimato sulla base del peso totale determinato con precisione, o il peso sulla base del numero di unità determinato con precisione; i valori stimati dovrebbero essere corredati del segno «±». Come precisa il formato, «La distruzione comprende il riciclaggio, altri tipi di recupero e lo smaltimento.»

Di regola le categorie sono delimitate sulla base delle prime due cifre del codice NC (61 per gli indumenti a maglia, 64 per le calzature) e delle prime quattro cifre per i prodotti dell'allegato II, che per la moda e il tessile comprendono 4202 (borse e contenitori simili), 4203 (indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli), 4303 (oggetti di pelli da pellicceria), da 6301 a 6304, 6306 e 6307 (coperte, biancheria per la casa, tende per interni, manufatti per l'arredamento, tende e oggetti per campeggio, altri manufatti confezionati) e 9404 (materassi e oggetti letterecci quali copripiedi, piumini, cuscini e guanciali). I prodotti donati sono esclusi dalla divulgazione perché, come spiega il considerando 3 del regolamento di esecuzione, nel caso della donazione l'intenzione non è quella di disfarsene.

5. Controlli della conformità e prossime tappe

Il controllo della conformità spetta alle autorità nazionali competenti. L'allegato III del regolamento di esecuzione prevede un approccio basato sul rischio, che tiene conto ad esempio dell'assenza di divulgazione o di numeri insolitamente bassi rispetto agli altri operatori dello stesso mercato o agli esercizi precedenti, di una percentuale elevata di operazioni di trattamento dei rifiuti «sconosciute» e dei precedenti di non conformità. Le autorità possono richiedere la documentazione attestante la consegna dei prodotti ai gestori del trattamento dei rifiuti; se la differenza tra il dato divulgato e quello calcolato sulla base di tale documentazione è inferiore al 10 % del dato divulgato, si ritiene che l'operatore abbia rispettato l'obbligo di divulgazione. Si presume che le deroghe siano applicabili quando la documentazione richiesta dal regolamento delegato (UE) 2026/296 viene messa a disposizione e ne soddisfa i requisiti. In base al regolamento di esecuzione, la documentazione relativa alla consegna e al ricevimento va conservata per cinque anni dalla divulgazione (articolo 4); l'articolo 24, paragrafo 2, dell'ESPR impone già di fornire la documentazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le sanzioni sono stabilite a livello nazionale: l'articolo 74 dell'ESPR richiede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e prevede che gli Stati membri siano quanto meno in grado di imporre sanzioni pecuniarie e l'esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico. Per i dettagli, consultate la nostra guida alle sanzioni. Due proposte della Commissione ancora in discussione incidono su queste norme: la proposta COM(2025) 504 richiederebbe che la documentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, sia fornita solo in formato elettronico (un testo concordato nei negoziati interistituzionali, confermato dal Coreper il 26 giugno 2026, è stato approvato dalla commissione competente del Parlamento il 14 luglio 2026; la plenaria in prima lettura è prevista, a titolo indicativo, per il 23 novembre 2026), e la proposta di regolamento sugli appalti pubblici (Public Procurement Act), COM(2026) 590, eliminerebbe dall'articolo 74, paragrafo 3, dell'ESPR la sanzione dell'esclusione dalle procedure di appalto, facendola rientrare nei motivi di esclusione previsti dal nuovo atto. Al 20 ottobre 2026 nessuna delle due era stata adottata.

Entro il 19 luglio 2027, e successivamente ogni 36 mesi, la Commissione deve pubblicare informazioni consolidate sulla distruzione dei prodotti di consumo invenduti, basate sui dati divulgati (articolo 26). Può aggiungere prodotti all'allegato VII mediante atto delegato (articolo 25, paragrafo 3). Il considerando 60 dell'ESPR prevede che nel primo piano di lavoro sia valutata l'inclusione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ma nel piano di lavoro 2025-2030 la Commissione afferma che in questo primo piano «non intende avvalersi della suddetta disposizione», perché «non si dispone ancora di alcun riscontro dell'applicazione dell'obbligo di informativa sulla distruzione dei prodotti di consumo invenduti».

6. Dove si colloca il passaporto digitale di prodotto

Né il divieto né l'obbligo di divulgazione sono requisiti del passaporto digitale di prodotto. Il passaporto si applica a un gruppo di prodotti tramite atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 dell'ESPR (articolo 9, paragrafo 1); il capo VI non ne ha bisogno, perché l'articolo 25, paragrafo 1, e l'allegato VII fissano direttamente i prodotti e la data. Un grande marchio è quindi già vincolato dal divieto, mentre il passaporto per il tessile attende ancora il suo atto delegato. Per tutte le scadenze, consultate il nostro calendario DPP. Ciò che li accomuna è la necessità di una documentazione tenuta con rigore: la documentazione relativa alle deroghe va conservata per cinque anni dalla distruzione (articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2026/296) e, in base al regolamento di esecuzione, la documentazione relativa alla consegna e al ricevimento su cui si basa la divulgazione va conservata per cinque anni dalla divulgazione stessa (articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/2).

7. Cosa fare ora

Classificate ogni soggetto giuridico in base alla raccomandazione 2003/361/CE, tenendo conto delle imprese associate e collegate. Per una grande impresa il divieto e l'obbligo di divulgazione si applicano già ora; per una media impresa, dal 19 luglio 2030.

Verificate il vostro assortimento rispetto all'allegato VII, codice NC per codice NC. Rientrano nel divieto la voce 4203, i capitoli 61 e 62, le voci 6504 e 6505 e le voci da 6401 a 6405; non vi rientrano la 4202, la 4303 e il capitolo 63, che però contano ai fini della divulgazione.

Sottraete l'invenduto alla distruzione tramite vendita, donazione o preparazione per il riutilizzo. Se la distruzione è inevitabile, documentate quale delle circostanze di cui alle lettere da a) a j) si applica, conservate per cinque anni la documentazione di cui all'articolo 3 e fornite al gestore del trattamento dei rifiuti la dichiarazione di cui all'articolo 4.

Pubblicate la divulgazione annuale su una pagina facilmente accessibile del vostro sito web, conservate la documentazione relativa alla consegna e al ricevimento (cinque anni dalla divulgazione, in base al regolamento di esecuzione) e utilizzate il formato dell'allegato I a partire dal primo esercizio finanziario completo successivo al 2 marzo 2027.

Domande frequenti

Il divieto si applica ai capi restituiti dai clienti online? +
Sì. La definizione di «prodotto di consumo invenduto» contenuta nell'ESPR (articolo 2, punto 37) include espressamente i prodotti restituiti dal consumatore in virtù del diritto di recesso previsto dalla direttiva 2011/83/UE o durante un eventuale periodo di recesso più lungo accordato dal commerciante. Un operatore soggetto al divieto può quindi distruggere articoli di abbigliamento, accessori di abbigliamento o calzature restituiti ed elencati nell'allegato VII solo in base a una delle deroghe del regolamento delegato (UE) 2026/296, ad esempio l'articolo 2, lettera f), quando il prodotto può essere ragionevolmente considerato inaccettabile per l'uso da parte dei consumatori a motivo di danni, deterioramento o contaminazione e la riparazione e il ricondizionamento non sono tecnicamente fattibili o efficaci in termini di costi.
Con il divieto è ancora possibile riciclare l'abbigliamento invenduto? +
Non come scappatoia. L'ESPR definisce la distruzione come il danneggiamento intenzionale o il disfarsi del prodotto come rifiuto, tranne se il disfarsene è inteso esclusivamente a consegnare il prodotto a fini di preparazione per il riutilizzo, comprese le operazioni di ricondizionamento o rifabbricazione (articolo 2, punto 34), e il considerando 55 precisa che la distruzione comprende riciclaggio, recupero di altro tipo e smaltimento. Il riciclaggio dei prodotti dell'allegato VII è quindi possibile solo quando si applica una deroga; in tal caso, il considerando 3 del regolamento delegato (UE) 2026/296 dà priorità al riciclaggio rispetto ad altre operazioni di recupero e allo smaltimento. La preparazione dei prodotti per il riutilizzo non costituisce distruzione.
Il divieto si applica ai piccoli marchi di moda? +
Non alle microimprese e alle piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, a cui rinvia l'ESPR; una piccola impresa occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Le medie imprese vi rientrano dal 19 luglio 2030. Tre precisazioni: in base all'allegato della raccomandazione, i dati delle imprese associate e collegate rientrano nel calcolo della dimensione; la Commissione può, se del caso, estendere il divieto o l'obbligo di divulgazione alle microimprese e alle piccole imprese mediante atto delegato, qualora vi siano prove sufficienti del fatto che esse possano essere utilizzate per eluderli (articolo 25, paragrafo 5); infine, in base all'articolo 25, paragrafo 2, un operatore non soggetto al divieto non può distruggere i prodotti di consumo invenduti che gli sono stati forniti allo scopo di eludere il divieto.
Possiamo invece donare le rimanenze invendute? E le donazioni rientrano nell'obbligo di divulgazione? +
Sì alla prima domanda, no alla seconda. I prodotti donati sono esclusi dall'obbligo di divulgazione: il considerando 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 spiega che, nel caso della donazione, l'intenzione non è quella di disfarsi dei prodotti. Se un'offerta di donazione non viene accettata, l'articolo 2, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2026/296 consente la distruzione, ma solo quando non sia applicabile alcuna delle circostanze di cui alle lettere da a) a g) e il prodotto sia stato offerto come donazione direttamente ad almeno tre soggetti dell'economia sociale idonei nell'Unione o su una pagina facilmente accessibile del sito web dell'operatore, per un periodo di almeno otto settimane. Conservate la prova dell'offerta.
Borse e tessili per la casa rientrano nel divieto? +
No. L'allegato VII elenca articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento (NC 4203, capitoli 61 e 62, voci 6504 e 6505) e calzature (voci da 6401 a 6405). Non elenca la voce 4202 (borsette, portafogli, sacche da viaggio e contenitori simili), la voce 4303 (oggetti di pelli da pellicceria) né i tessili per la casa del capitolo 63. Se un operatore se ne disfa, questi prodotti rientrano comunque nella divulgazione annuale prevista dall'articolo 24, e gli Stati membri possono introdurre o mantenere misure nazionali sulla distruzione dei prodotti non soggetti al divieto UE, a condizione che siano in linea con il diritto dell'Unione (considerando 59 dell'ESPR). La Commissione può aggiungere prodotti all'allegato VII mediante atto delegato, ma nel piano di lavoro 2025-2030 per la progettazione ecocompatibile afferma che non intende farlo in questo primo piano di lavoro.

Fonti

L'ESPR, il regolamento delegato (UE) 2026/296, il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2, la raccomandazione 2003/361/CE e i documenti della Commissione COM(2025) 187, COM(2025) 504 e COM(2026) 590 sono stati consultati nelle versioni pubblicate dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (EUR-Lex). L'ESPR non è stato modificato; la sua unica versione consolidata risale al 28 giugno 2024 e incorpora già le rettifiche del 7 agosto 2024 e del 28 aprile 2025. Le pagine della Commissione, le FAQ della Commissione sull'ESPR e il briefing dell'AEA sono stati consultati il 03.10.2026. Si tratta di informazioni di carattere generale, non di consulenza legale, finanziaria o di investimento.