GUIDA TECNICA
Cosa c'è nel codice QR? Supporti dati del DPP e il Registro UE
Esiste già una norma armonizzata UE esattamente per questo: la EN 18220:2026, la norma CEN-CENELEC per i supporti dati, è stata citata come norma armonizzata nella Gazzetta ufficiale il 15 luglio 2026 — il che significa che un marchio che vi si conforma già ora ottiene una presunzione di conformità all'articolo 10 dell'ESPR. Anche l'assunzione più comune sul Passaporto Digitale di Prodotto è sbagliata: che il codice QR sul capo contenga i dati. Non è così. Contiene un collegamento. Ciò che è effettivamente conservato e dove — sul prodotto, presso il vostro marchio, o presso la Commissione europea — è definito con precisione nel testo stesso dell'ESPR, ed è meno centralizzato di quanto la maggior parte delle persone si aspetti.
Questa guida illustra il supporto dati, il Registro UE entrato in funzione quest'estate, e le norme CEN-CENELEC dietro a entrambi — con fonti dirette da EUR-Lex e CEN-CENELEC, verificate dal vivo.
Un collegamento, non dati
Il codice QR su un capo contiene un collegamento al passaporto — non i dati del passaporto stesso.
Aperto dal 20 luglio 2026
La Commissione ha avviato il Registro DPP dell'UE il 20 luglio 2026; l'iscrizione e la verifica dell'identità delle organizzazioni sono possibili. Il registro memorizza identificativi e metadati di registrazione — non dati del marchio. Secondo la guida per l'utente della Commissione (v1.03, 16 settembre 2026), la registrazione di un passaporto non è ancora possibile.
CEN-CENELEC
L'organismo di normazione dietro il formato del supporto dati e le specifiche tecniche del registro.
1. Cosa c'è davvero sul supporto dati
L'ESPR definisce il «supporto dati» in modo ampio: «il codice a barre lineare, simbolo bidimensionale o altro mezzo di identificazione automatica e raccolta dei dati leggibile da dispositivo» (articolo 2, punto 29). Il codice QR ne è l'esempio più ovvio, ma la definizione copre anche i chip NFC, i tag RFID e altri formati — la legge è agnostica rispetto alla tecnologia del supporto.
Ciò a cui il supporto dati si collega è ristretto e specifico: un «identificativo univoco persistente del prodotto» (articolo 10, paragrafo 1, lettera a) — una stringa di caratteri che «consente il collegamento via web al passaporto digitale di prodotto» (articolo 2, punto 30). Tutto qui. Il supporto dati è un puntatore, non un contenitore di dati. L'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), richiede che sia fisicamente presente sul prodotto, sul suo imballaggio o sulla documentazione che lo accompagna. Nella guida per l'utente della Commissione per gli operatori economici (v1.03, 16 settembre 2026), il supporto dati codifica l'Unique Product Identifier (UPI) del passaporto, e i dati del passaporto devono essere raggiungibili in qualsiasi momento; per la registrazione, l'UPI deve essere un URL in un formato conforme alle norme del JTC 24, di al massimo 2.000 caratteri, che inizi con https:// e che rimandi al luogo in cui sono ospitati i dati del passaporto.
Un obbligo pratico da conoscere: l'articolo 10, paragrafo 3, impone al marchio che immette il prodotto sul mercato di fornire a rivenditori e mercati online una copia digitale del supporto dati o dell'identificativo, affinché possano renderla accessibile a un potenziale cliente che non può accedere fisicamente al prodotto stesso — il caso classico è quello di chi consulta un annuncio online, senza il capo davanti a sé da scansionare. Tale copia o un link a una pagina web deve essere fornito gratuitamente, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.
2. Dove vivono davvero i dati
Non presso l'UE. L'articolo 11, lettera c), dell'ESPR è esplicito: il passaporto digitale di prodotto «è conservato dall'operatore economico responsabile della sua creazione o da fornitori di servizi di passaporto digitale di prodotto». CEN-CENELEC — l'ente di normazione che sta costruendo il quadro tecnico — descrive il risultato come una struttura ibrida: non un database governativo centralizzato, ma nemmeno completamente decentralizzato — piuttosto una ripartizione di responsabilità tra la Commissione e fornitori di servizi terzi, tipicamente aziende private.
Il marchio (o il suo fornitore di servizi) porta anche un obbligo di resilienza: l'articolo 10, paragrafo 4, richiede che una copia di riserva del passaporto sia messa a disposizione tramite un fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto, e l'articolo 11, lettera e), richiede che il passaporto resti disponibile anche in caso di insolvenza dell'operatore economico originario, o di liquidazione o cessazione della sua attività.
3. Cosa conserva davvero il Registro UE
Il «registro» gestito dalla Commissione è reale, ed è attivo — ma conserva molto meno di quanto la parola suggerisca. L'articolo 13, paragrafo 1, imponeva alla Commissione di istituirlo entro il 19 luglio 2026, conservando «in modo sicuro almeno gli identificativi univoci» — espressione che tale disposizione non definisce in sé (l'articolo 2 definisce separatamente l'identificativo univoco del prodotto, dell'operatore e del sito, ai punti 30, 31 e 33) — più il codice della merce per i prodotti destinati al regime doganale di «immissione in libera pratica» in ingresso nell'UE, e gli identificativi univoci delle batterie ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542. La pagina della Commissione sul registro DPP descrive una banca dati sicura che conserva gli identificativi univoci, i dati di registrazione e metadati di alto livello per ciascun prodotto. Secondo la guida per l'utente della Commissione per gli operatori economici (v1.03, 16 settembre 2026), il registro non conserva i dati completi del DPP, ma solo un sottoinsieme delle informazioni necessarie per identificare il passaporto e accedervi, come gli identificativi univoci di prodotto e il luogo in cui il passaporto è ospitato. Il record di registrazione associa l'Unique Product Identifier (UPI) a un Unique Registration Identifier (URI) emesso dal registro. CEN-CENELEC, l'ente di normazione, descrive un registro in cui sono conservati gli identificativi dei prodotti, dei fabbricanti e degli stabilimenti (15 luglio 2026).
Il modulo di registrazione per le batterie descritto nella guida non ha alcun campo per il codice della merce e, oltre al gruppo di prodotti e al livello di articolo preselezionato, richiede solo l'UPI e, facoltativamente, un identificativo del modello e un identificativo del lotto. La Commissione ha adottato il 16 luglio 2026 il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778, che stabilisce le modalità di attuazione del registro istituito ai sensi del regolamento (UE) 2024/1781, e ha avviato il registro, insieme a un ambiente di prova, il 20 luglio 2026 (notizia della Commissione di quella stessa data).
Stato attuale. Il registro è stato avviato il 20 luglio 2026. Secondo la guida per l'utente della Commissione per gli operatori economici (v1.03, ultima pubblicazione il 16 settembre 2026), è aperto all'autenticazione tramite EU Login, all'iscrizione delle organizzazioni («Enrolment») e alla verifica dell'identità, ed è disponibile un ambiente di prova separato. Non è ancora possibile completare la registrazione di un passaporto. La guida afferma (testo originale in inglese): «Successful registration of DPPs for batteries is not currently available, as the semantic catalogue for this product group has not yet been defined. Currently, it is not possible to successfully register DPPs.» Le batterie sono il primo gruppo di prodotti offerto; gli altri gruppi di prodotti vengono introdotti progressivamente, in linea con il piano di lavoro dell'ESPR. I tessili non fanno parte di questa prima fase.
La guida usa due abbreviazioni facili da confondere. L'Unique Product Identifier (UPI) è l'URL che fornite voi (cfr. sezione 1). L'Unique Registration Identifier (URI) è emesso dal registro dopo una registrazione riuscita e collega il record del registro a dati DPP esistenti tramite un UPI. Il registro elabora l'UPI al momento della validazione e respinge, per esempio, gli URL con un protocollo non supportato, un dominio non consentito, una porta di rete non consentita, reindirizzamenti eccessivi o un reindirizzamento a un protocollo meno sicuro. La guida non definisce un formato per l'identificativo di registrazione in sé; l'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 richiede soltanto che sia univoco e persistente.
La Commissione può richiedere dati aggiuntivi per gruppo di prodotti (articolo 13, paragrafo 2), tenendo conto almeno della necessità di consentire la verifica dell'autenticità del passaporto digitale di prodotto, della pertinenza delle informazioni ai fini del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei controlli di vigilanza del mercato e dei controlli doganali, e della necessità di evitare un onere amministrativo sproporzionato a carico degli operatori economici e delle autorità doganali. Il set completo di dati del DPP non è l'impostazione predefinita.
Non è la stessa cosa
Registro vs. portale web vs. il passaporto stesso
- Il registro (articolo 13): gestito dalla Commissione, solo identificativi e dati di registrazione. I marchi caricano i propri dati (articolo 13, paragrafo 4); il registro emette automaticamente in cambio un «identificativo univoco di registrazione» — che la legge dichiara espressamente non essere prova di conformità (articolo 13, paragrafo 5). Nella guida della Commissione l'operatore identifica il passaporto tramite il suo Unique Product Identifier (UPI), un URL che fornisce lui stesso; l'identificativo di registrazione emesso dal registro (URI) è un identificativo distinto — e la registrazione di un passaporto non può ancora essere completata (si veda la nota sullo stato attuale qui sopra).
- Il portale web (articolo 14): uno strumento distinto della Commissione, consultabile pubblicamente, per ricercare e confrontare i dati dei passaporti; secondo il considerando 42, dovrebbe inoltre offrire collegamenti con i dati già conservati dall'operatore economico nel suo passaporto digitale decentrato.
- Il passaporto stesso: resta presso l'operatore economico o il suo fornitore di servizi, ai sensi dell'articolo 11, lettera c) — mai centralizzato.
Il registro non è specifico per il tessile, inoltre — il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 copre la stessa infrastruttura anche per le batterie (regolamento (UE) 2023/1542, articolo 77), i prodotti da costruzione (regolamento (UE) 2024/3110, articolo 76), i giocattoli (regolamento (UE) 2025/2509, articolo 19) e i detergenti (regolamento (UE) 2026/405, articolo 21), ciascuno secondo la propria normativa di prodotto. È un'infrastruttura condivisa, non un sistema esclusivo per la moda. Condivisa non significa poco rilevante: una volta interconnesso il registro con il sistema per lo scambio dei certificati nell'ambito dello sportello unico doganale dell'UE (EU CSW-CERTEX), al più tardi il 6 agosto 2030, le autorità doganali potranno immettere in libera pratica un prodotto importato disciplinato da un atto delegato solo dopo aver verificato come minimo che il suo identificativo univoco di registrazione e il suo codice delle merci corrispondono ai dati conservati nel registro (articolo 15, paragrafi da 1 a 3, dell'ESPR).
4. Le norme che lo rendono possibile
Il dettaglio tecnico è affidato al Comitato tecnico congiunto 24 di CEN-CENELEC, «Digital Product Passport – Framework and System» (segreteria affidata al DIN tedesco), che opera nell'ambito della richiesta di normazione UE M/604. Ha prodotto otto norme EN: EN 18216 (protocolli di scambio dati), EN 18219 (identificativi univoci), EN 18220 (supporti dati), EN 18221 (conservazione, archiviazione e persistenza dei dati), EN 18222 (API per la gestione del ciclo di vita e la ricercabilità), EN 18223 (interoperabilità di sistema), EN 18239 (gestione dei diritti di accesso, sicurezza e riservatezza) ed EN 18246 (autenticazione, affidabilità e integrità dei dati) — con la EN 18220:2026 «Digital product passport – Data carriers» a disciplinare esattamente questo argomento.
Sei delle otto, inclusa la EN 18220, sono state citate come norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale il 15 luglio 2026 (decisione di esecuzione (UE) 2026/1736 della Commissione, adottata il 14 luglio 2026). Quella citazione conta legalmente: la conformità a una norma armonizzata citata conferisce una «presunzione di conformità» ai requisiti essenziali dell'ESPR — il che significa che un marchio che utilizza correttamente la EN 18220 non deve dimostrare separatamente che il proprio supporto dati soddisfi l'articolo 10. Due norme — relative alla sicurezza dei diritti di accesso e all'autenticazione dei dati — non sono ancora state citate.
Ciò che tutto questo non fissa ancora: quale tecnologia di supporto dati dovranno usare esattamente i prodotti moda. Questo dettaglio è stabilito per gruppo di prodotti in ciascun atto delegato, e finora non è stato adottato alcun atto delegato specifico per il tessile — quindi, oggi, la EN 18220 vi dice come deve comportarsi un supporto dati conforme, non quale dovrete effettivamente usare sui vostri capi.
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Quale norma tecnica si applica ai supporti dati del DPP?
Fonti
- ESPR — supporto dati e requisiti DPPRegolamento (UE) 2024/1781 del 13 giugno 2024, articolo 2, punti 29–30 (definizioni di supporto dati e identificativo univoco persistente del prodotto); articolo 10 (requisiti essenziali per il passaporto digitale di prodotto, incluso l'obbligo di copia digitale dell'articolo 10, paragrafo 3, per rivenditori e mercati online a beneficio dei clienti che non possono accedere fisicamente al prodotto); articolo 11 (requisiti di conservazione, resilienza e accesso, comprese le lettere c) ed e)); articolo 13 (registro del passaporto digitale di prodotto); articolo 14 (portale web pubblico); articolo 15, paragrafi da 1 a 3 (controlli doganali relativi al passaporto digitale di prodotto, compresa l'interconnessione con l'EU CSW-CERTEX entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 5 — regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778, in vigore dal 6 agosto 2026). CELEX 32024R1781 ↗
- Registro DPP dell'UE — modalità di attuazioneRegolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 della Commissione, del 16 luglio 2026, che stabilisce le modalità di attuazione del registro del passaporto digitale di prodotto istituito ai sensi del regolamento (UE) 2024/1781, GU L, 2026/1778, 17.7.2026. CELEX 32026R1778 ↗
- Registro DPP dell'UE — guida per gli operatoriCommissione europea, DG GROW, «DPP Registry User Guide for Economic Operators», v1.03, ultima pubblicazione il 16 settembre 2026 (PDF, inglese), collegata dalla pagina della Commissione sul registro DPP; notizia della Commissione «The Digital Product Passport Registry is now live», 20 luglio 2026. guida per l'utente ↗ pagina del registro ↗ notizia ↗
- CEN-CENELEC — struttura ibrida del DPP europeoCEN-CENELEC, «Digital Product Passport, the cornerstone for the implementation of sustainability and circularity on the European Single Market» (15 luglio 2026): conferma la struttura ibrida del DPP, la ripartizione delle responsabilità tra registro e fornitori di servizi, l'elenco completo delle 8 norme EN (EN 18216, 18219, 18220, 18221, 18222, 18223, 18239, 18246), e il fatto che 6 delle 8 (tutte tranne la 18239, sicurezza dei diritti di accesso, e la 18246, autenticazione dei dati) risultavano citate nella Gazzetta ufficiale al 15 luglio 2026. cencenelec.eu ↗
- Norme DPP armonizzate CEN-CENELEC — citazione nella Gazzetta ufficialeDecisione di esecuzione (UE) 2026/1736 della Commissione, del 14 luglio 2026, relativa alle norme armonizzate per i passaporti digitali di prodotto, GU L, 2026/1736, 15.7.2026. CELEX 32026D1736 ↗
I testi giuridici e la pagina del CEN-CENELEC sono stati consultati e verificati direttamente su EUR-Lex e sul sito ufficiale del CEN-CENELEC il 29.09.2026; la pagina della Commissione sul registro DPP, la sua notizia e la guida per l'utente sono state consultate il 13.10.2026. Si tratta di informazioni generali, non di una consulenza legale.