CHIARIMENTO SULLO STATO
Direttiva Green Claims vs. EmpCo: cosa è realmente in vigore nel 2026
Questa guida confronta due diversi testi dell'UE sulle asserzioni ambientali nel marketing ed è facile confonderli, perché entrambi vertono su asserzioni ambientali. Uno è la direttiva (UE) 2024/825, che è in vigore: gli Stati membri devono applicare le relative misure nazionali di attuazione dal 27 settembre 2026. L'altro è la direttiva Green Claims, una proposta della Commissione che non è stata adottata.
Questa guida distingue i due testi. Le fonti sono elencate in fondo: EUR-Lex, il Legislative Train Schedule e l'Osservatorio legislativo del Parlamento europeo, nonché il Programma di lavoro della Commissione per il 2026 e la pagina web della Commissione sui Green Claims.
27 settembre 2026
La data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le misure nazionali di attuazione di EmpCo (articolo 4, paragrafo 1).
"Blocked"
Lo stato della proposta Green Claims nel Legislative Train Schedule del Parlamento europeo — solo una proposta, non adottata.
Costruire attorno a EmpCo
La conclusione stessa della guida: non progettate i vostri sistemi di conformità attorno a una proposta che non è stata adottata.
1. I due testi, in una riga ciascuno
La Green Claims Directive (ufficialmente, in italiano, "direttiva sulle asserzioni ambientali") è una proposta che la Commissione europea ha presentato il 22 marzo 2023 (COM(2023) 166). Non è stata adottata.
La direttiva (UE) 2024/825 — che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde e che su questo sito è indicata come "EmpCo" — è in vigore. È datata 28 febbraio 2024, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 6 marzo 2024 ed è entrata in vigore il 26 marzo 2024, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione (articolo 5). In base all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 27 marzo 2026 e devono applicare tali misure a decorrere dal 27 settembre 2026.
EmpCo (direttiva (UE) 2024/825)
Direttiva (UE) 2024/825 — gli Stati membri applicano le misure di attuazione dal 27 settembre 2026
Direttiva Green Claims (proposta)
Registrata come "Blocked" (Consiglio) — Legislative Train Schedule del Parlamento europeo
2. Cosa aggiunge EmpCo alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali
EmpCo modifica due direttive esistenti in materia di tutela dei consumatori: la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (direttiva 2005/29/CE) e la direttiva sui diritti dei consumatori (direttiva 2011/83/UE). Nella direttiva sulle pratiche commerciali sleali aggiunge, tra l'altro, nuove definizioni (articolo 2, lettere c bis) e da o) a w)) e nuove voci all'allegato I, l'elenco delle pratiche commerciali che «sono considerate in ogni caso sleali» (articolo 5, paragrafo 5, della stessa direttiva). Secondo il considerando 17 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, si tratta delle «uniche pratiche commerciali che si possono considerare sleali senza una valutazione caso per caso in deroga alle disposizioni degli articoli da 5 a 9». Tra le nuove voci dell'allegato I ne figurano quattro che riguardano le asserzioni ambientali e i marchi di sostenibilità:
- Asserzioni ambientali generiche (allegato I, punto 4 bis). La voce recita: «Formulare un’asserzione ambientale generica per la quale l’operatore economico non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione». Il considerando 9 elenca «ecocompatibile» e «verde» tra i suoi esempi di asserzioni ambientali generiche. In base all'articolo 2, lettera p), della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, un'asserzione ambientale generica è quella «la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione» (tra le altre condizioni). Il considerando 9 aggiunge: «Se la specificazione dell’asserzione ambientale è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo, quale il medesimo annuncio pubblicitario, la confezione del prodotto o l’interfaccia di vendita online, l’asserzione ambientale non è considerata un’asserzione ambientale generica». La FAQ qui sotto riporta la definizione di "eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali" di cui all'articolo 2, lettera s), e ciò che il considerando 10 dice su "consapevole", "sostenibile" e "responsabile".
- Asserzioni sull'intero prodotto o sull'intera attività (allegato I, punto 4 ter). La voce recita: «Formulare un’asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l’attività dell’operatore economico nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell’attività dell’operatore economico». Il considerando 11 fornisce come esempio un prodotto commercializzato come "realizzato con materiale riciclato" «dando l’impressione che l’intero prodotto sia stato realizzato con materiale riciclato quando in realtà solo l’imballaggio è stato realizzato con materiale riciclato».
- Asserzioni basate sulla compensazione (allegato I, punto 4 quater). La voce recita: «Asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra». Il considerando 12 elenca «neutrale dal punto di vista climatico» tra i suoi esempi di tali asserzioni.
- Marchi di sostenibilità (allegato I, punto 2 bis). La voce recita: «Esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche». L'articolo 2, lettere q) e r), della direttiva sulle pratiche commerciali sleali definisce il "marchio di sostenibilità" e il "sistema di certificazione"; la guida sui marchi di sostenibilità indicata sotto "Continua a leggere" riporta entrambe le definizioni.
EmpCo ha come destinatari gli Stati membri (articolo 6). In base all'articolo 4, paragrafo 1, essi dovevano adottare e pubblicare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 27 marzo 2026 e devono applicarle a decorrere dal 27 settembre 2026; in base all'articolo 4, paragrafo 2, devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla direttiva. Quali misure nazionali abbia adottato un determinato Stato membro va verificato nel diritto nazionale di tale Stato membro. EmpCo aggiunge inoltre ulteriori norme qui non trattate, come l'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), della direttiva sulle pratiche commerciali sleali sulle asserzioni ambientali relative a prestazioni ambientali future.
3. Cosa è successo alla proposta Green Claims
Secondo il Legislative Train Schedule del Parlamento europeo, la proposta Green Claims ha seguito queste tappe:
- 22 marzo 2023 — proposta della Commissione (COM(2023) 166 final).
- 12 marzo 2024 — il Parlamento europeo adotta la propria posizione in prima lettura, con 467 voti favorevoli, 65 contrari e 74 astensioni.
- 17 giugno 2024 — il Consiglio adotta il proprio orientamento generale, che ha introdotto «una procedura semplificata per determinati tipi di asserzioni ambientali esplicite di natura meno complessa, per le quali non sarebbero necessarie né la verifica da parte di un verificatore terzo né una valutazione completa ai fini dell'attestazione».
- 28 gennaio 2025 e 24 aprile 2025 — primo e secondo trilogo tra Parlamento, Consiglio e Commissione.
- 20 giugno 2025 — la Commissione annuncia l'intenzione di ritirare la proposta.
- 23 giugno 2025 — il terzo trilogo, previsto per questa data, è stato annullato (il Legislative Train Schedule afferma: «Il terzo trilogo, previsto per il 23 giugno 2025, è stato annullato»).
Alla data del 2 ottobre 2026, il Legislative Train Schedule (che riporta «Informazioni aggiornate al 20/09/2026») registra il fascicolo come "Blocked", con "COUNCIL" come istituzione bloccante, e afferma che il Programma di lavoro della Commissione per il 2026, adottato il 21 ottobre 2025, «elenca la proposta come in sospeso». L'Osservatorio legislativo del Parlamento europeo indica come stato della procedura "Awaiting Council's 1st reading position", e la pagina web della Commissione sui Green Claims riporta "Status: Pending".
In sintesi: la proposta Green Claims non è stata adottata. Secondo il Legislative Train Schedule, la Commissione ha annunciato il 20 giugno 2025 l'intenzione di ritirarla; le fonti sopra citate non mostrano un ritiro formale. Lo stato legislativo può cambiare in qualsiasi momento, quindi verificate i tracker live.
Riferimento rapido
Non sono la stessa direttiva
| Proposta Green Claims (COM(2023) 166) | EmpCo (direttiva (UE) 2024/825) | |
|---|---|---|
| Stato | Solo proposta. Non adottata. Registrata come "Blocked" (Consiglio) nel Legislative Train Schedule del Parlamento europeo (informazioni aggiornate al 20/09/2026). | In vigore dal 26 marzo 2024 (articolo 5). |
| Si applica | Non ancora fissata: la proposta non è stata adottata e il suo articolo 25, paragrafo 1, lascia aperta la data (un segnaposto per «24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva»). | Gli Stati membri devono applicare le misure di attuazione dal 27 settembre 2026 (articolo 4, paragrafo 1). |
| Approccio | Secondo la proposta della Commissione: gli operatori economici dovrebbero effettuare una valutazione per attestare le asserzioni ambientali esplicite (l'asserzione ambientale «in forma testuale o riportata in un marchio ambientale») e farla verificare da un verificatore terzo accreditato prima che l'asserzione sia resa pubblica; le microimprese solo su loro richiesta (articolo 2, punto 2, e articoli 3, 10 e 11 della proposta). | Modifica la direttiva sulle pratiche commerciali sleali e la direttiva sui diritti dei consumatori (articoli 1 e 2). Nella direttiva sulle pratiche commerciali sleali: nuove definizioni, nuove voci dell'allegato I (pratiche che «sono considerate in ogni caso sleali») e nuove norme agli articoli 6 e 7 di tale direttiva; si applica tramite le misure nazionali degli Stati membri. |
4. Cosa significa per il vostro marchio
A nostro avviso, costruite il vostro lavoro di conformità attorno a EmpCo, non alla proposta Green Claims: EmpCo è in vigore e prevede una data di applicazione per le misure degli Stati membri (articolo 4, paragrafo 1), mentre la proposta non è stata adottata. Il considerando 9 elenca «ecocompatibile» e «verde» tra i suoi esempi di asserzioni ambientali generiche, che sono oggetto dell'allegato I, punto 4 bis (cfr. la FAQ per il testo esatto e per il considerando 10 su parole come "sostenibile"). A nostro avviso, le etichette, i cartellini e le pagine prodotto andrebbero verificati rispetto alle quattro voci dell'allegato I illustrate nella sezione 2; l'allegato I della direttiva sulle pratiche commerciali sleali contiene anche ulteriori voci aggiunte da EmpCo (punti 10 bis e da 23 quinquies a 23 undecies) che questa guida non tratta.
A nostro avviso, non costruite processi interni sulla base di requisiti della proposta Green Claims, come la verifica da parte di un verificatore terzo accreditato prima che un'asserzione sia resa pubblica: la proposta non è stata adottata. Seguite il fascicolo e consultate i tracker live, perché lo stato legislativo può cambiare.
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La proposta Green Claims dell'UE è stata ritirata?
Quando si applicano le norme di EmpCo sulle asserzioni ambientali?
Cosa dice EmpCo sulle asserzioni "eco-friendly" e "sostenibile"?
EmpCo sostituisce la proposta Green Claims?
Fonti
- Direttiva EmpCo — testo integrale e dateDirettiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, GU L, 2024/825, pubblicata il 6.3.2024. Articolo 1 (direttiva sulle pratiche commerciali sleali: articolo 2, lettere c bis) e da o) a w), e articoli 6 e 7; l'articolo 1, paragrafo 4, rinvia all'allegato, che modifica l'allegato I della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, tra cui i punti 2 bis, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 10 bis e da 23 quinquies a 23 undecies); articolo 2 (modifiche della direttiva 2011/83/UE); articolo 4 (gli Stati membri adottano e pubblicano le misure entro il 27 marzo 2026 e le applicano dal 27 settembre 2026); articolo 5 (entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione — 26 marzo 2024); articolo 6 (destinatari: gli Stati membri); considerando 9, 10, 11, 12 e 13. CELEX 32024L0825 ↗
- Direttiva Green Claims — proposta originariaCommissione europea, proposta di direttiva sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite, COM(2023) 166 final, 22 marzo 2023. CELEX 52023PC0166 ↗
- Parlamento europeo — Legislative Train ScheduleParlamento europeo, «Substantiating and communicating green claims» (procedura 2023/0085(COD)), tracker live, consultato il 2 ottobre 2026; la pagina riporta «Informazioni aggiornate al 20/09/2026». Stato «Blocked», istituzione bloccante «COUNCIL». Fonte delle date chiave della sezione 3: adozione in prima lettura il 12 marzo 2024 (467 voti a favore, 65 contrari, 74 astensioni), orientamento generale del Consiglio del 17 giugno 2024, primo trilogo del 28 gennaio 2025, secondo trilogo del 24 aprile 2025, l'annuncio della Commissione del 20 giugno 2025 sull'intenzione di ritirare la proposta, l'annullamento del terzo trilogo previsto per il 23 giugno 2025, e l'affermazione secondo cui il Programma di lavoro della Commissione per il 2026 (COM(2025) 870, 21 ottobre 2025) elenca la proposta come in sospeso. europarl.europa.eu/legislative-train ↗
- Programma di lavoro della Commissione per il 2026Commissione europea, Programma di lavoro della Commissione per il 2026, COM(2025) 870, adottato il 21 ottobre 2025. CELEX 52025DC0870 ↗
- Parlamento europeo — Osservatorio legislativoFascicolo di procedura 2023/0085(COD), stato "Awaiting Council's 1st reading position", consultato il 2 ottobre 2026; fascicolo di procedura 2022/0092(COD), "Empowering consumers for the green transition", proposta della Commissione COM(2022)0143, atto finale direttiva 2024/825. oeil.europarl.europa.eu ↗ · procedura 2022/0092(COD) ↗
- Direttiva sulle pratiche commerciali slealiDirettiva 2005/29/CE, articolo 5, paragrafo 5, considerando 17 e titolo dell'allegato I («Pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali»). CELEX 32005L0029 ↗
- Commissione — pagina web Green ClaimsCommissione europea, "Green Claims" (stato "Pending"; «La proposta integra e rende ulteriormente operativa la proposta di direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde.»), consultata il 2 ottobre 2026. environment.ec.europa.eu ↗
Fonti consultate: i testi ufficiali su EUR-Lex (direttiva (UE) 2024/825, direttiva 2005/29/CE, COM(2023) 166 e COM(2025) 870), il Legislative Train Schedule e l'Osservatorio legislativo del Parlamento europeo, nonché la pagina web della Commissione sui Green Claims; ultima verifica il 3 ottobre 2026. Lo stato legislativo può cambiare in qualsiasi momento — verificare sempre i tracker live prima di fare affidamento sul riepilogo di stato di questo articolo. Le citazioni da documenti in lingua inglese sono traduzioni proprie del sito degli originali inglesi; le etichette di stato dei tracker, riportate in inglese tra virgolette, sono quelle originali. Si tratta di informazioni generali, non di una consulenza legale, finanziaria o di investimento.