CHIARIMENTO SULLO STATO
Direttiva Green Claims vs. Direttiva Empowering Consumers: cosa è realmente in vigore nel 2026
Due diverse normative UE riguardano le asserzioni ambientali nel marketing, ed è facile confonderle perché coprono terreni in parte sovrapposti. Solo una delle due è oggi diritto vincolante, e le sue norme sulle asserzioni ambientali diventano applicabili in tutta l'UE dal 27 settembre 2026. L'altra è ancora soltanto una proposta — e molto di ciò che se ne scrive online è già superato, perché il suo stato è cambiato più volte.
Questa guida distingue chiaramente le due normative, con fonti dirette da EUR-Lex e dai tracker ufficiali del Parlamento europeo, verificati dal vivo.
1. Le due direttive, in una riga ciascuna
La Green Claims Directive (ufficialmente, in italiano, "direttiva sulle asserzioni ambientali") è una proposta presentata dalla Commissione europea il 22 marzo 2023 (COM(2023) 166), procedura 2023/0085(COD). Non è mai stata adottata. Oggi non è diritto vigente in nessuno Stato membro UE.
La direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde — comunemente abbreviata in "EmpCo", formalmente direttiva (UE) 2024/825 — è invece già legge. È stata adottata il 28 febbraio 2024, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE il 6 marzo 2024, ed è entrata in vigore 20 giorni dopo, cioè il 26 marzo 2024. Le sue norme sostanziali diventano applicabili in tutta l'UE dal 27 settembre 2026, data fissata dal suo stesso articolo 4.
2. Cosa cambia davvero il 27 settembre 2026
EmpCo modifica due direttive esistenti in materia di tutela dei consumatori — la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE) e la direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE) — aggiungendo nuove voci all'allegato I della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, l'elenco delle pratiche considerate automaticamente sleali, senza bisogno di una valutazione caso per caso. Quattro nuove voci sono particolarmente rilevanti per i marchi moda:
- Asserzioni generiche senza prova (nuovo punto 4a). Definire un prodotto "eco-friendly", "green" o "sostenibile" è automaticamente sleale a meno che non si possano dimostrare prestazioni ambientali eccellenti riconosciute — conformi al Regolamento (CE) n. 66/2010 sul marchio Ecolabel UE, a un sistema di etichettatura ecologica EN ISO 14024 di tipo I riconosciuto a livello nazionale o regionale, oppure prestazioni ambientali di eccellenza ai sensi di altra normativa UE applicabile. Un'etichetta che riporta soltanto "eco-friendly", senza alcun elemento a supporto, viola questa regola.
- Asserzioni sull'intero prodotto per miglioramenti solo parziali (nuovo punto 4b). Presentare un'intera giacca come sostenibile perché la fodera è realizzata con materiale riciclato è automaticamente sleale — l'asserzione deve corrispondere a ciò che è realmente vero, non al singolo dato più favorevole del prodotto.
- Asserzioni di neutralità basate sulla compensazione (nuovo punto 4c). Affermare che un capo è "climate neutral" soltanto perché le sue emissioni sono state compensate altrove è automaticamente sleale — compensare un'impronta di carbonio non equivale a ridurla.
- Etichette di sostenibilità prive di fondamento (nuovo punto 2a). Esporre un proprio marchio o bollino "green" non collegato a un autentico sistema di certificazione di terza parte, né stabilito da un'autorità pubblica, è automaticamente sleale.
Queste disposizioni diventano applicabili in base al diritto nazionale dei consumatori di ciascuno Stato membro dal 27 settembre 2026; il termine di recepimento per gli Stati membri era il 27 marzo 2026.
3. Cosa è realmente successo alla direttiva Green Claims
La direttiva Green Claims ha seguito il normale iter legislativo per oltre due anni, per poi arenarsi:
- 22 marzo 2023 — pubblicazione della proposta della Commissione (COM(2023) 166).
- 12 marzo 2024 — il Parlamento europeo adotta la propria posizione in prima lettura, con 467 voti favorevoli, 65 contrari e 74 astensioni.
- 17 giugno 2024 — il Consiglio dell'UE adotta il proprio orientamento generale, introducendo una procedura semplificata che esenta talune asserzioni ambientali semplici dalla verifica di terza parte.
- 28 gennaio 2025 e 24 aprile 2025 — primo e secondo trilogo tra Parlamento, Consiglio e Commissione.
- 20 giugno 2025 — la Commissione annuncia l'intenzione di ritirare la proposta, in seguito a un contrasto sull'esenzione dall'ambito di applicazione di circa 30 milioni di microimprese UE.
- 23 giugno 2025 — il terzo trilogo, già previsto per questa data, viene annullato.
Da allora il fascicolo non ha fatto passi avanti — ma non è nemmeno stato formalmente chiuso. Il Programma di lavoro della Commissione per il 2026 (COM(2025) 870), adottato il 21 ottobre 2025, elenca ancora la proposta tra le "proposte pendenti" (allegato III) del programma, non tra i ritiri (allegato IV). Verificato oggi dal vivo sull'Osservatorio legislativo del Parlamento europeo, lo stato ufficiale della procedura 2023/0085(COD) resta "Awaiting Council's 1st reading position". Il Legislative Train Schedule del Parlamento, nella sua edizione più recente, registra il fascicolo come "Blocked", indicando il Consiglio come istituzione responsabile del blocco — non ritirato, non chiuso.
In sintesi: la direttiva Green Claims non è legge e — nonostante l'annuncio della stessa Commissione del 20 giugno 2025 — non è nemmeno stata formalmente ritirata. Affermazioni secondo cui sarebbe "morta" o già "in vigore" vanno accolte con lo stesso scetticismo: prima di fare affidamento sull'una o sull'altra, verificate le fonti primarie.
Riferimento rapido
Non sono la stessa direttiva
| Direttiva Green Claims | Direttiva Empowering Consumers (EmpCo) | |
|---|---|---|
| Stato | Solo proposta. Non adottata. Registrata come "Blocked" (Consiglio) nell'edizione più recente del Legislative Train Schedule del Parlamento europeo. | Legge adottata. Direttiva (UE) 2024/825, in vigore dal 26 marzo 2024. |
| Si applica | Non applicabile — non esiste una data vincolante. | Dal 27 settembre 2026. |
| Approccio | Avrebbe richiesto una comprovazione preventiva, spesso verificata da terzi, per praticamente qualsiasi asserzione ambientale volontaria. | Vieta un elenco definito di pratiche specificamente ingannevoli, applicato a posteriori in base al diritto nazionale dei consumatori. |
4. Cosa significa per il vostro marchio
Costruite il vostro lavoro di conformità attorno a EmpCo, non alla direttiva Green Claims — è EmpCo ad avere una data vincolante. Dal 27 settembre 2026, qualsiasi asserzione generica come "eco-friendly", "sostenibile" o "green" richiede un supporto documentale mostrabile a un'autorità di controllo: un'etichetta riconosciuta, un sistema di certificazione o dati di prestazione documentati, non solo testo di marketing. Verificate le vostre etichette, i cartellini e le pagine prodotto rispetto alle quattro pratiche elencate sopra prima di quella data.
Non costruite processi interni sulla base di requisiti della direttiva Green Claims — come la verifica obbligatoria di terza parte per ogni asserzione — che non esistono nel diritto vincolante e che potrebbero non assumere mai questa forma. Tenete monitorato il fascicolo, ma non progettate i vostri sistemi attorno a un testo che al momento risulta bloccato.
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