GUIDA SPEDIZIONI DI RIFIUTI

Esportare abiti usati e rifiuti tessili: cosa cambia con il regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti

Pubblicato 03.10.2026 · Aggiornato il 20.10.2026 · Tempo di lettura ~14 min · di Lior Gabriel Graetz · LG Fashion Labs

Il regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti, ossia il regolamento (UE) 2024/1157, si applica dal 21 maggio 2026 e le sue norme più rigorose sulle esportazioni si applicano dal 21 maggio 2027. Parallelamente, la direttiva (UE) 2025/1892 ha inserito nella direttiva quadro sui rifiuti un articolo 22 quinquies dedicato ai tessili, che stabilisce quando abiti e calzature raccolti sono rifiuti e cosa deve accompagnare una spedizione di abiti usati perché possa viaggiare come beni usati. Nessuno dei due atti è una norma sul passaporto digitale di prodotto. Entrambi riguardano comunque i marchi di moda, perché sono loro, in quanto produttori, a dover finanziare la raccolta dei tessili nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore che gli Stati membri devono istituire entro il 17 aprile 2028; inoltre, l'articolo 22 quinquies, paragrafo 10, indica i produttori tra i soggetti a cui possono essere imputati i costi dell'ispezione di una spedizione di «prodotti tessili usati» ritenuta sospetta.

Questa guida spiega dove passa il confine tra rifiuti e beni usati, cosa deve accompagnare una balla di abiti usati sottoposti a cernita, quale procedura si applica ai rifiuti tessili spediti all'interno dell'UE, cosa cambia per le esportazioni al di fuori dell'UE il 21 maggio 2027 e quanto poco, per ora, il passaporto digitale di prodotto abbia a che fare con tutto questo. Per i contributi dei produttori e i regimi nazionali, consultate la nostra guida all'EPR tessile.

21 maggio 2026

Data di applicazione del regolamento (UE) 2024/1157 (articolo 86, paragrafo 2). La maggior parte delle sue nuove norme sulle esportazioni si applica dal 21 maggio 2027 (articolo 86, paragrafo 3, lettera d)).

21 maggio 2027

Da questa data sono vietate le esportazioni di rifiuti non pericolosi destinati al recupero in paesi non OCSE, rifiuti tessili compresi, salvo che il paese e i rifiuti figurino nell'elenco della Commissione (articoli 40 e 41).

Rifiuti al momento della raccolta

I prodotti tessili e le calzature usati raccolti separatamente devono essere considerati rifiuti al momento della raccolta (articolo 22 quinquies, paragrafo 2, della direttiva quadro sui rifiuti), salvo che siano consegnati direttamente dagli utilizzatori finali e ritenuti idonei al riutilizzo in base a una valutazione professionale presso il punto di raccolta (articolo 22 quinquies, paragrafo 3). Termine di recepimento: 17 giugno 2027.

1. Perché una norma sulle spedizioni di rifiuti riguarda i marchi di moda

La direttiva (UE) 2025/1892 rende i produttori dei prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nel nuovo allegato IV quater responsabili della raccolta e della gestione a fine vita di tali prodotti (come funziona l'EPR tessile). Tre delle sue disposizioni collegano questo ruolo a ciò che accade quando i tessili raccolti attraversano una frontiera:

Disposizione (direttiva 2008/98/CE, come modificata)Cosa prevedePerché conta per un marchio
Articolo 22 quater, paragrafo 18, lettera a), punto v)Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore pubblicano, almeno una volta l'anno e nel rispetto della riservatezza commerciale e industriale, «i tassi delle esportazioni di prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri usati elencati nell'allegato IV quater ritenuti idonei al riutilizzo e delle esportazioni di prodotti di scarto tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater».I dati sulle esportazioni del regime finanziato dal vostro marchio diventano pubblici.
Articolo 22 quinquies, paragrafo 10Se le autorità accertano che una spedizione prevista di prodotti tessili usati ritenuti idonei al riutilizzo è sospettata di consistere in prodotti di scarto, i costi delle analisi, delle ispezioni e del magazzinaggio possono essere «imputati ai produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell'allegato IV quater», a terzi che agiscono per loro conto o ad altre persone che organizzano la spedizione.I marchi, in quanto produttori, sono tra i soggetti a cui il diritto nazionale può imputare i costi dei controlli sulle spedizioni di tessili usati ritenute sospette.
Articolo 22 quinquies, paragrafo 2, secondo commaPer i prodotti invenduti e scartati elencati nell'allegato IV quater, gli Stati membri provvedono affinché le diverse frazioni di materiali tessili e di prodotti tessili siano tenute separate «nel punto di produzione dei rifiuti», qualora ciò faciliti il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio.Le rimanenze invendute che un marchio scarta sono trattate come un flusso di rifiuti a sé stante. Una volta divenute rifiuti, il loro trasferimento oltre una frontiera è una spedizione di rifiuti.

Si tratta di disposizioni di una direttiva: vincolano gli operatori tramite le norme nazionali di recepimento, che gli Stati membri devono mettere in vigore entro e non oltre il 17 giugno 2027 (articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1892). Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti, invece, è direttamente applicabile. I suoi obblighi ricadono principalmente sulla persona che organizza la spedizione o sul notificatore, e il regolamento indica per primo, tra questi soggetti, il produttore iniziale di rifiuti, anche quando si limita a far effettuare la spedizione (articolo 3, punti 6 e 7). Un marchio si trova in questa posizione quando spedisce o fa spedire oltre una frontiera i propri rifiuti, come le rimanenze invendute scartate, anche se il trasporto è affidato a un'impresa terza; se invece consegna i rifiuti a un raccoglitore, a un commerciante o a un intermediario che organizza la spedizione, può essere quest'ultimo ad assumere tale ruolo. Per le imprese che occupano meno di 10 persone e il cui fatturato annuo e bilancio annuo non superano i 2 milioni di EUR, gli articoli da 22 bis a 22 quinquies della direttiva si applicano solo dal 17 aprile 2029 (articolo 41 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, punto 12, della direttiva (UE) 2025/1892). Questa è la data valida a livello dell'UE: a norma dell'articolo 193 TFUE, gli Stati membri possono, alle condizioni stabilite dai trattati e dalla giurisprudenza, mantenere o adottare provvedimenti per una protezione ancora maggiore, ad esempio un regime di responsabilità estesa del produttore per i rifiuti tessili applicabile alle microimprese che fosse già in vigore al momento dell'entrata in vigore della direttiva modificativa (considerando 33).

2. Rifiuti o beni usati: dove passa il confine

Il punto di partenza è l'articolo 22 quinquies, paragrafo 2: gli Stati membri devono provvedere affinché i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri raccolti separatamente «siano considerati rifiuti al momento della raccolta». Il considerando 23 ne spiega il motivo: in quella fase, i prodotti tessili usati «potrebbero essere idonei al riutilizzo o costituire rifiuti, in quanto non sono stati valutati».

Articolo 22 quinquies, paragrafo 3, direttiva 2008/98/CE, inserito dalla direttiva (UE) 2025/1892

«In deroga al paragrafo 2, non sono considerati rifiuti al momento della raccolta i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri usati che sono consegnati direttamente dagli utilizzatori finali e sono ritenuti idonei al riutilizzo in base a una valutazione professionale diretta presso il punto di raccolta da parte dell'operatore del riutilizzo o dei soggetti dell'economia sociale.»

Tutti gli altri prodotti raccolti separatamente sono rifiuti e vengono sottoposti a cernita (articolo 22 quinquies, paragrafo 4). I risultati della cernita destinati al riutilizzo devono soddisfare i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 6 (articolo 22 quinquies, paragrafo 5, lettera d)). Il considerando 49 annuncia che la Commissione «elaborerà e proporrà un atto di esecuzione per stabilire criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per i prodotti tessili». Al 2 ottobre 2026 non abbiamo trovato alcun atto di questo tipo nei registri dell'Ufficio delle pubblicazioni; in mancanza di tale atto, l'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva consente agli Stati membri di stabilire criteri nazionali o di decidere caso per caso.

Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti aggiunge una propria verifica per il passaggio della frontiera. A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, terzo comma, nel decidere se considerare un oggetto bene usato e non rifiuto, gli Stati membri devono provvedere affinché siano soddisfatte almeno le condizioni seguenti:

LetteraCondizione (articolo 29, paragrafo 1, regolamento (UE) 2024/1157)
a)«è certo che l'oggetto o la sostanza saranno ulteriormente utilizzati o riutilizzati»
b)«l'oggetto o la sostanza può svolgere la funzione prevista senza pretrattamento significativo»
c)«se del caso, l'oggetto o la sostanza è sottoposto a prove per garantirne la piena funzionalità»
d)«l'ulteriore utilizzo è legale, ossia l'oggetto o la sostanza soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione dell'ambiente e della salute, e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana»
e)«l'oggetto o la sostanza è adeguatamente conservato e protetto contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico»

Se le autorità di spedizione e di destinazione non si accordano, la norma prevede la soluzione cautelativa: «l'oggetto o la sostanza è trattato/a come rifiuto ai fini della spedizione» (articolo 29, paragrafo 2). L'articolo 29, paragrafo 3, consente alla Commissione di adottare atti di esecuzione con criteri dettagliati per sostanze od oggetti specifici per i quali la distinzione è di particolare importanza per l'esportazione; al 2 ottobre 2026 non ne abbiamo trovato alcuno adottato per i tessili.

3. Cosa deve accompagnare una balla di abiti usati sottoposti a cernita

L'articolo 22 quinquies, paragrafo 8, impone agli Stati membri di provvedere affinché le spedizioni di prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri usati ritenuti idonei al riutilizzo «organizzate su base professionale» rispettino requisiti minimi. Una volta recepito l'articolo (entro e non oltre il 17 giugno 2027), ciascuna di queste spedizioni deve essere accompagnata almeno da:

DocumentoContenuto richiesto dall'articolo 22 quinquies, paragrafo 8
a) Fattura e contrattoUna copia della fattura e del contratto relativi alla vendita o al trasferimento di proprietà, in cui si dichiara che i prodotti sono destinati al riutilizzo diretto e che sono idonei a tale scopo.
b) Prova della cernitaLa prova di una precedente operazione di cernita o di una valutazione professionale diretta di idoneità al riutilizzo, sotto forma di una copia dei registri di ogni balla della partita e di un protocollo contenente tutte le informazioni di registrazione.
c) DichiarazioneUna dichiarazione della persona che organizza il trasporto a titolo professionale, attestante «che nessuno dei materiali contenuti nella spedizione è un rifiuto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1».

I prodotti devono inoltre essere protetti contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio opportuno e un adeguato accatastamento del carico. A norma dell'articolo 22 quinquies, paragrafo 9, che si applica a tutte le spedizioni di tessili usati ritenuti idonei al riutilizzo e non solo a quelle organizzate su base professionale, il registro della cernita o della valutazione deve essere «apposto in modo sicuro ma non permanente sull'imballaggio» e deve descrivere gli articoli presenti nella balla al livello di cernita più dettagliato a cui sono stati sottoposti, «quali tipo di indumenti, taglia, colore, genere, composizione del materiale», insieme al nome e all'indirizzo dell'impresa responsabile della cernita finale o della preparazione per il riutilizzo.

L'articolo 22 quinquies, paragrafo 7, prevede che le autorità competenti possano ispezionare le spedizioni di tessili usati ritenuti idonei al riutilizzo che si sospetta costituiscano rifiuti, per verificare il rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 8 e 9. Se i prodotti risultano essere rifiuti, una spedizione effettuata senza la notifica, l'autorizzazione o le informazioni di cui all'articolo 18 richieste dal regolamento sulle spedizioni di rifiuti è una spedizione illegale ai sensi del suo articolo 3, punto 26, che comporta obblighi di ripresa (articolo 25) e sanzioni nazionali (articolo 63).

4. Spedire rifiuti tessili all'interno dell'UE

Nel regolamento sulle spedizioni di rifiuti, i rifiuti tessili rientrano nella voce B3030 della convenzione di Basilea, «Rifiuti tessili», riprodotta nell'allegato V, parte 1, elenco B, e inserita nell'elenco verde dell'allegato III tramite la sua parte I. La voce comprende i materiali elencati «purché non mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica», tra cui «indumenti ed altri articoli tessili usurati». I rifiuti di rivestimenti per pavimenti in tessuto e i tappeti hanno una voce propria, la B3035.

I rifiuti dell'elenco verde spediti per il recupero in quantitativi superiori a 20 kg sono soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18 (articolo 4, paragrafo 4):

ObbligoArticolo 18 del regolamento (UE) 2024/1157
Documento di cui all'allegato VIIAi sensi del paragrafo 4, tutte le imprese coinvolte nella spedizione lo compilano con le informazioni pertinenti nei punti indicati e rendono disponibili tali informazioni per via elettronica in conformità dell'articolo 27; ai sensi del paragrafo 5, la persona che organizza la spedizione lo compila, per quanto possibile, al più tardi due giorni lavorativi prima che la spedizione inizi. Secondo la Commissione, l'UE e i suoi Stati membri hanno convenuto che gli operatori possano continuare a utilizzare la vecchia procedura cartacea per i rifiuti dell'elenco verde fino al 31 dicembre 2026.
ContrattoUn contratto con il destinatario per il recupero dei rifiuti, che preveda l'obbligo di riprendere i rifiuti o di assicurarne il recupero in modo alternativo se la spedizione o il recupero non possono essere portati a termine come previsto o se la spedizione risulta illegale (paragrafo 10).
Soggetti ammessiUn nuovo produttore di rifiuti, un raccoglitore, un commerciante o un intermediario che organizza la spedizione deve avere ottenuto un'autorizzazione o essere registrato a norma del capo IV della direttiva quadro sui rifiuti (paragrafo 2), e i rifiuti possono essere spediti solo a un impianto di recupero che abbia ottenuto tale autorizzazione o registrazione (paragrafo 3).
Conferma e certificatoL'impianto conferma la ricezione entro due giorni dal ricevimento dei rifiuti (paragrafo 8) e certifica l'avvenuto recupero non oltre 30 giorni dal completamento dell'operazione e non oltre un anno dal ricevimento dei rifiuti (paragrafo 9).

Le miscele di rifiuti classificati nei diversi trattini della voce B3030 sono a loro volta elencate nell'allegato III A (punto 3, lettera e)) e restano soggette all'articolo 18, purché la loro composizione non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti (articolo 4, paragrafo 4, lettera b)). I rifiuti tessili che non rientrano in una voce specifica dell'elenco verde, le altre miscele di rifiuti non elencate nell'allegato III A e i rifiuti dell'elenco verde contaminati nella misura descritta all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), sono invece soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte (articolo 4, paragrafo 2, lettere b), c) ed e)). Stando al testo della voce B3030, i tessili mescolati con altri rifiuti o non preparati conformemente a una specifica non rientrano nella voce.

I tessili post-consumo richiedono un'ulteriore verifica. Il regolamento elenca la voce Y46 della convenzione di Basilea, «Rifiuti domestici», con la nota «Ad esclusione di quelli adeguatamente classificati sotto una voce specifica nell'allegato III» (allegato V, parte 2, elenco A; la parte I dell'allegato IV comprende i rifiuti elencati nell'allegato II della convenzione di Basilea). Stando al testo, i rifiuti tessili di provenienza domestica che non sono adeguatamente classificati sotto una voce specifica dell'allegato III, come la B3030 o la B3035, rientrano quindi nella voce Y46: le spedizioni destinate al recupero all'interno dell'UE richiedono la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte (articolo 4, paragrafo 2, lettera a)), così come le esportazioni destinate al recupero verso paesi OCSE (articolo 44, paragrafo 1); l'esportazione di tali rifiuti destinati al recupero verso paesi non OCSE è invece vietata dall'articolo 39, paragrafo 1, lettera c).

5. Esportazioni al di fuori dell'UE: cosa cambia il 21 maggio 2027

Fino al 21 maggio 2027, le esportazioni di rifiuti dell'elenco verde verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE restano disciplinate dall'articolo 37 del vecchio regolamento (CE) n. 1013/2006, che continua ad applicarsi fino a tale data (articolo 85, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1157). In base a tale articolo, la Commissione ha chiesto a ciascuno di questi paesi se vieta l'importazione di tali rifiuti, se richiede la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte o se non applica alcun controllo, e ha riportato le risposte nel regolamento (CE) n. 1418/2007; se un paese non ha inviato alcuna conferma, si applica la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte (articolo 37, paragrafo 2). Il regolamento (CE) n. 1418/2007 è abrogato a decorrere dal 21 maggio 2027 (articolo 85, paragrafo 4). Inoltre, l'articolo 39, paragrafo 1, del nuovo regolamento vieta già di esportare verso paesi non OCSE, a fini di recupero, i rifiuti pericolosi e i rifiuti elencati nell'allegato V, parte 2, tra cui la voce Y46.

Articolo 40, paragrafo 1, regolamento (UE) 2024/1157 — si applica dal 21 maggio 2027

«Sono vietate le esportazioni dall'Unione dei rifiuti seguenti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE:» L'elenco che segue comprende, tra l'altro, i rifiuti non pericolosi elencati nell'allegato III, che include la voce B3030.

Il divieto non si applica se il paese e i rifiuti specifici figurano nell'elenco definito a norma dell'articolo 41, a determinate condizioni, tra cui l'invio dei rifiuti a un impianto autorizzato, ai sensi della legislazione nazionale di quel paese, a effettuarne il recupero (articolo 40, paragrafo 2). L'elenco deve essere adottato entro il 21 novembre 2026 (articolo 41, paragrafo 3). Il 18 settembre 2026 la Commissione ha pubblicato un progetto di regolamento delegato per raccogliere osservazioni; il periodo per le osservazioni si è concluso il 16 ottobre 2026 (161 contributi su Have Your Say). Secondo la Commissione, 32 paesi hanno presentato una richiesta. Il progetto indica, paese per paese, i rifiuti specifici che sarebbero autorizzati, compresi, per alcuni paesi, i rifiuti tessili della voce B3030. Si tratta di un progetto: fino all'adozione e all'entrata in vigore dell'elenco definitivo, nessun paese vi figura.

Le esportazioni destinate al recupero verso paesi OCSE restano possibili secondo le procedure del titolo II, con gli adattamenti di cui all'articolo 44. La Commissione monitora tali esportazioni e può vietare, mediante atto delegato, l'esportazione di determinati rifiuti verso un determinato paese se non è dimostrata una gestione ecologicamente corretta (articolo 45, paragrafo 6).

Dal 21 maggio 2027, ogni esportatore, che esporti verso paesi OCSE o non OCSE, deve inoltre poter dimostrare che l'impianto ricevente gestirà i rifiuti «in modo ecologicamente corretto» (articolo 46, paragrafo 1). Ciò comporta un audit dell'impianto da parte di un terzo indipendente e qualificato (articolo 46, paragrafo 3), condotto non oltre due anni prima dell'esportazione (articolo 46, paragrafo 5), salvo che un accordo internazionale tra l'Unione e un paese OCSE riconosca che gli impianti di quel paese gestiscono i rifiuti in modo ecologicamente corretto (articolo 46, paragrafo 11). In ogni caso, l'esportatore deve rendere pubbliche ogni anno, per via elettronica, informazioni sul modo in cui ottempera a tali obblighi (articolo 46, paragrafo 10).

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6. Dove si colloca il passaporto digitale di prodotto, e dove no

Né il regolamento (UE) 2024/1157 né la direttiva (UE) 2025/1892 menzionano il passaporto digitale di prodotto. I documenti che accompagnano una spedizione sono, per i rifiuti, il documento di cui all'allegato VII oppure i documenti di notifica e di movimento; per i tessili usati ritenuti idonei al riutilizzo, il registro della balla richiesto dall'articolo 22 quinquies, paragrafo 9, e, se la spedizione è organizzata su base professionale, anche i documenti di cui all'articolo 22 quinquies, paragrafo 8. Nessuno di questi è un passaporto.

La sovrapposizione è di ordine pratico, non giuridico. Il registro della balla previsto dall'articolo 22 quinquies, paragrafo 9, richiede di indicare caratteristiche come la composizione del materiale, e i dati di composizione sono il tipo di informazione che un passaporto per i tessili potrebbe contenere. Stando al testo dei due atti, tuttavia, nulla obbliga chi effettua la cernita a leggere un passaporto e nulla obbliga un marchio a fornire dati per un registro della balla. Che i dati del passaporto possano servire alla cernita dipende da ciò che prescriverà l'atto delegato ESPR per i tessili, che non è ancora stato adottato (si veda il nostro calendario DPP).

7. Le date in sintesi

DataCosa succedeFonte
20 maggio 2024Entra in vigore il regolamento (UE) 2024/1157; il regolamento (CE) n. 1013/2006 è abrogato a decorrere da tale data ma, con alcune eccezioni, continua ad applicarsi fino al 21 maggio 2026.Articolo 85, paragrafi 1 e 2, e articolo 86, paragrafo 1
16 ottobre 2025Entra in vigore la direttiva (UE) 2025/1892.Articolo 3 della direttiva; GU del 26.9.2025
21 maggio 2026Si applica il regolamento (UE) 2024/1157; entrano in funzione la trasmissione e lo scambio di informazioni per via elettronica tramite il sistema centrale (DIWASS).Articolo 86, paragrafo 2; Commissione, 21.5.2026
18 settembre 2026La Commissione pubblica il progetto di elenco dei paesi non OCSE autorizzati a importare determinati rifiuti non pericolosi; il periodo per le osservazioni si è concluso il 16 ottobre 2026 (161 contributi).Commissione, 18.9.2026
21 novembre 2026Termine per l'adozione dell'elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni.Articolo 41, paragrafo 3
31 dicembre 2026Fine del periodo transitorio, convenuto dall'UE e dai suoi Stati membri, in cui è ammessa la vecchia procedura cartacea per i rifiuti dell'elenco verde (una prassi concordata, non una disposizione del regolamento).Commissione, 21.5.2026
21 maggio 2027Si applicano il divieto di esportazione di rifiuti non pericolosi verso paesi non OCSE (articolo 40) e gli obblighi di audit degli esportatori (articolo 46); l'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1013/2006 cessa di applicarsi; il regolamento (CE) n. 1418/2007 è abrogato.Articolo 85, paragrafo 2, lettera b), articolo 85, paragrafo 4, e articolo 86, paragrafo 3, lettera d)
17 giugno 2027Termine entro cui gli Stati membri devono recepire la direttiva (UE) 2025/1892, compreso l'articolo 22 quinquies.Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva
17 aprile 2028Termine entro cui gli Stati membri devono istituire i regimi di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri.Articolo 22 bis, paragrafo 14, direttiva 2008/98/CE
17 aprile 2029Gli articoli da 22 bis a 22 quinquies si applicano alle imprese che occupano meno di 10 persone e il cui fatturato annuo e bilancio annuo non superano i 2 milioni di EUR.Articolo 41, direttiva 2008/98/CE

Domande frequenti

Una balla di abiti di seconda mano è un rifiuto? +
Dipende da come è stata raccolta e valutata. A norma dell'articolo 22 quinquies, paragrafo 2, della direttiva quadro sui rifiuti, che gli Stati membri devono recepire entro il 17 giugno 2027, i tessili usati raccolti separatamente devono essere considerati rifiuti al momento della raccolta, salvo che siano stati consegnati direttamente dagli utilizzatori finali e ritenuti idonei al riutilizzo in base a una valutazione professionale presso il punto di raccolta (articolo 22 quinquies, paragrafo 3). I prodotti che non sono rifiuti, perché valutati presso il punto di raccolta o perché dopo la cernita soddisfano le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 6, possono viaggiare come beni usati se soddisfano le condizioni dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento sulle spedizioni di rifiuti e, una volta recepito l'articolo 22 quinquies, sono corredati del registro della balla richiesto dall'articolo 22 quinquies, paragrafo 9, e, per le spedizioni organizzate su base professionale, dei documenti richiesti dall'articolo 22 quinquies, paragrafo 8. Se le autorità di spedizione e di destinazione non si accordano, la balla è trattata come rifiuto ai fini della spedizione (articolo 29, paragrafo 2).
Le nuove norme sulle esportazioni impediscono agli abiti usati di lasciare l'UE? +
No. Il divieto dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1157 riguarda i rifiuti. I tessili usati che non sono rifiuti, o che hanno cessato di esserlo, possono essere spediti come beni usati se soddisfano le condizioni dell'articolo 29, paragrafo 1, e, una volta recepito l'articolo 22 quinquies della direttiva quadro sui rifiuti (entro e non oltre il 17 giugno 2027), se sono corredati dei registri della balla richiesti dal suo paragrafo 9 e, per le spedizioni organizzate su base professionale, dei documenti richiesti dal suo paragrafo 8. Ciò che cambia il 21 maggio 2027 è che i rifiuti tessili possono essere esportati per il recupero verso un paese non OCSE solo se quel paese e quei rifiuti figurano nell'elenco della Commissione. I rifiuti tessili domestici che rientrano nella voce Y46 non possono essere esportati per il recupero verso paesi non OCSE (articolo 39, paragrafo 1, lettera c)).
Il mio marchio ha adempimenti da svolgere ai sensi del regolamento sulle spedizioni di rifiuti? +
Direttamente sì, quando il vostro marchio spedisce o fa spedire oltre una frontiera i propri rifiuti, ad esempio rimanenze invendute scartate inviate a un riciclatore in un altro paese; se consegnate i rifiuti a un raccoglitore, a un commerciante o a un intermediario che organizza la spedizione, può essere quest'ultimo ad assumere tale ruolo. Gli obblighi del regolamento ricadono principalmente sulla persona che organizza la spedizione o sul notificatore, e il regolamento indica per primo, tra questi soggetti, il produttore iniziale di rifiuti, anche quando si limita a far effettuare la spedizione da un'impresa terza (articolo 3, punti 6 e 7). In quanto produttore nell'ambito dell'EPR tessile, il vostro marchio è interessato indirettamente: la vostra organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore pubblica i tassi delle esportazioni ai sensi dell'articolo 22 quater, paragrafo 18, e il diritto nazionale può imputare ai produttori i costi dell'ispezione delle spedizioni sospette ai sensi dell'articolo 22 quinquies, paragrafo 10.
Quali paesi accetteranno ancora i rifiuti tessili dell'UE dopo il 21 maggio 2027? +
Solo i paesi non OCSE inclusi nell'elenco adottato a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2024/1157, e solo per i rifiuti specifici indicati per ciascuno di essi; i paesi OCSE restano possibili destinazioni per il recupero secondo le procedure del titolo II, con gli adattamenti di cui all'articolo 44. L'elenco deve essere adottato entro il 21 novembre 2026. La Commissione ha pubblicato un progetto il 18 settembre 2026 (il periodo per le osservazioni si è concluso il 16 ottobre 2026), ma un progetto non conferisce alcuna autorizzazione: verificate quindi l'elenco adottato.
Una spedizione di rifiuti o di abiti usati deve essere accompagnata da un passaporto digitale di prodotto? +
No. Né il regolamento (UE) 2024/1157 né la direttiva (UE) 2025/1892 menzionano il passaporto digitale di prodotto. I rifiuti viaggiano con il documento di cui all'allegato VII oppure con i documenti di notifica e di movimento; i tessili usati ritenuti idonei al riutilizzo, una volta recepito l'articolo 22 quinquies, con il registro della balla richiesto dall'articolo 22 quinquies, paragrafo 9, e, se la spedizione è organizzata su base professionale, con la fattura, i registri della cernita e la dichiarazione richiesti dall'articolo 22 quinquies, paragrafo 8.

Fonti

Il regolamento (UE) 2024/1157 e la direttiva (UE) 2025/1892 sono stati consultati nelle versioni della Gazzetta ufficiale pubblicate dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (EUR-Lex), insieme alle versioni consolidate sopra citate, che sono strumenti di documentazione privi di effetti giuridici (fa fede il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Sono state verificate le rettifiche di entrambi gli atti. Le pagine della Commissione europea sono state consultate il 02.10.2026. Si tratta di informazioni di carattere generale, non di consulenza legale, finanziaria o di investimento.