GUIDA CONFORMITÀ PMI
Il passaporto digitale di prodotto UE si applica ai piccoli marchi moda?
Sì — il passaporto digitale di prodotto dell'UE si applica ai marchi moda piccoli e medi, senza alcuna esenzione basata sulla dimensione aziendale. Questo è inequivocabile, confermato direttamente dalle FAQ ufficiali della Commissione europea sul DPP e dallo stesso Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR, Regolamento (UE) 2024/1781).
Ma non è tutta la storia. Altrove nello stesso regolamento, la dimensione del marchio cambia davvero cosa si applica e da quando — e l'UE ha assunto un impegno vincolante, seppur non ancora definito nei dettagli, di sostegno dedicato alle imprese più piccole. Questa guida separa i due piani, basandosi esclusivamente su quanto scritto nel regolamento e nelle FAQ ufficiali pubblicate dalla Commissione.
Nessuna esenzione
L'obbligo del DPP si applica ai marchi moda piccoli e medi, senza alcuna esenzione basata sulla dimensione aziendale.
Art. 22(3)
Un impegno vincolante dell'UE di sostegno dedicato alle imprese più piccole — legato alla stessa adozione dell'atto delegato per il tessile, non disponibile prima di essa.
La dimensione conta ancora
Altrove nell'ESPR, la dimensione del marchio cambia davvero cosa si applica e da quando.
1. Cosa si intende per PMI secondo le norme UE?
L'ESPR non inventa proprie categorie dimensionali. L'articolo 2 del regolamento definisce «PMI», «piccola impresa» e «microimpresa» per rinvio diretto alla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE. Il numero di dipendenti è sempre obbligatorio; solo il criterio finanziario è alternativo (l'uno o l'altro):
| Categoria | Dipendenti (sempre obbligatorio) | Fatturato o bilancio (uno dei due) |
|---|---|---|
| Microimpresa | Meno di 10 | 2 milioni di € o meno |
| Piccola impresa | Meno di 50 | 10 milioni di € o meno |
| Media impresa | Meno di 250 | Fatturato di 50 milioni di € o meno, oppure bilancio di 43 milioni di € o meno |
Un'etichetta di cinque persone con un fatturato annuo di 800.000 € è una microimpresa. Un marchio contemporaneo di 120 persone con 30 milioni di € di ricavi è di dimensione media. Entrambi rientrano nell'ombrello «PMI» a cui questa guida fa riferimento in tutto il testo — la categoria PMI nel suo insieme è semplicemente la somma di micro, piccole e medie imprese.
Conta anche l'assetto proprietario, ed è qui che molti marchi restano sorpresi. La Raccomandazione impone che un'«impresa associata» — un'altra società che detiene il 25% o più della vostra, o viceversa — venga conteggiata proporzionalmente alla sua quota, e che un'«impresa collegata» — una con una partecipazione di controllo in un senso o nell'altro — venga sommata al 100%. Un ente pubblico che detiene il 25% o più fa perdere del tutto lo status di PMI, salvo nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della Raccomandazione. Il personale si conta in unità lavorative annue (ULA), e una categoria dimensionale cambia solo quando le nuove soglie vengono superate (o non più raggiunte) per due esercizi consecutivi. In pratica: un'etichetta di cinque persone che, secondo i propri conti, rispetta ogni soglia indicata sopra può comunque non superare il test nel momento in cui un gruppo più grande ne acquisisce una partecipazione di controllo, perché a quel punto l'ESPR la misura includendo il personale e il fatturato della società madre, non le sue cifre autonome.
Vale anche la pena essere precisi su quale «PMI» si intenda, perché questa è la definizione propria dell'ESPR, non una definizione universale. Il Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR, Regolamento (UE) 2023/1115) — che dal settembre 2026 non copre più la pelle — e la Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) definiscono invece la dimensione per rinvio all'articolo 3 della direttiva contabile (2013/34/UE), un diverso test basato sul superamento di almeno due dei tre criteri, con soglie proprie e più basse — una microimpresa, in questo caso, è limitata a un fatturato di 900.000 €, non 2 milioni di €. Lo stesso marchio può essere una piccola impresa secondo l'ESPR e rientrare in una fascia diversa secondo l'EUDR. Quando è in gioco un obbligo specifico, verificate quale definizione utilizza effettivamente quella particolare norma.
2. Il DPP in sé prevede un'esenzione per le piccole imprese?
No. Le FAQ ufficiali della Commissione sul DPP elencano esattamente due categorie di esenzione dal quadro DPP: i prodotti che il regolamento sulla progettazione ecocompatibile non copre affatto — alimenti e mangimi, medicinali, piante, animali e microrganismi vivi, prodotti di origine umana — e i casi in cui un'altra normativa UE gestisce già un sistema equivalente di informazione digitale. La dimensione dell'azienda non compare in questo elenco.
Le stesse FAQ lo dicono chiaramente altrove: le piccole e medie imprese potrebbero aver bisogno di aggiornamenti tecnologici e formazione per soddisfare i requisiti — un ostacolo da superare, non un motivo per esserne esentate. Un atelier di una persona e un gruppo quotato in borsa affrontano lo stesso identico obbligo di dati DPP non appena si applicherà l'atto delegato per il tessile.
3. Dove la dimensione conta davvero: il divieto di distruzione dei beni invenduti
La dimensione diventa davvero decisiva altrove nell'ESPR — solo non per il DPP. L'articolo 24 impone la divulgazione di informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si disfa e l'articolo 25 vieta di distruggere quelli elencati nell'allegato VII (articoli di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature), e qui l'UE ha previsto un vero alleggerimento basato sulla dimensione:
Obbligo correlato ma distinto — non il DPP
Articoli 24–25 ESPR: prodotti di consumo invenduti
- Grandi imprese: distruzione vietata dal 19 luglio 2026 (art. 25); obbligo di divulgazione annuale dei beni invenduti scartati a partire dal primo esercizio finanziario completo successivo all'entrata in vigore dell'ESPR — il 2025 per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare (art. 24).
- Medie imprese: entrambi gli obblighi si applicano dal 19 luglio 2030, circa sei anni dopo l'entrata in vigore dell'ESPR il 18 luglio 2024.
- Micro e piccole imprese: esentate da entrambi gli obblighi, così come il regolamento è scritto oggi.
L'articolo 25(5) consente alla Commissione di estendere in seguito il divieto di distruzione e l'obbligo di divulgazione dell'articolo 24 anche a micro e piccole imprese, con atto delegato, qualora vi siano prove sufficienti che tali imprese possano essere utilizzate per eludere l'uno o l'altro obbligo.
Quella riga dedicata alle grandi imprese non è una scadenza futura: il divieto di distruzione si applica alle grandi imprese già dal 19 luglio 2026 e l'obbligo di divulgazione è già operativo per esse (la prima divulgazione riguarda il primo esercizio finanziario completo dall'entrata in vigore dell'ESPR) — l'esenzione di cui oggi godono micro e piccole imprese è quindi un sollievo rispetto a regole già in vigore per i loro concorrenti più grandi, non rispetto a qualcosa ancora lontano anni.
È la prova che l'UE sa costruire un alleggerimento graduato per dimensione quando lo sceglie — semplicemente non lo ha ancora fatto, finora, per l'obbligo di dati del DPP in sé.
4. Cosa ha realmente promesso l'UE alle PMI?
L'articolo 22 ESPR sancisce due impegni legati agli atti delegati, entrambi reali, nessuno dei due ancora attivato:
Dalla Commissione europea: quando adotta l'atto delegato di ciascun prodotto, deve, «se del caso», accompagnarlo con strumenti digitali e linee guida costruiti specificamente per le PMI e le microimprese.
Dal vostro Stato membro: ogni paese dell'UE deve assicurare quanto meno la presenza di sportelli unici o meccanismi simili per aiutare le PMI ad adattarsi, e può aggiungere ulteriore sostegno — agevolazioni fiscali, accesso al credito, formazione specializzata, assistenza tecnica — nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato.
Nessuno dei due esiste ancora per il tessile, perché l'atto delegato per il tessile non esiste ancora. Ai sensi dell'articolo 22, il sostegno è legato all'adozione dell'atto — un impegno giuridico in linea di principio, non qualcosa di disponibile prima di essa.
5. Cosa significa per il vostro marchio
Non esiste alcuna esenzione oggi, e nulla nell'ESPR o nelle indicazioni della Commissione lascia presagire che ne sia prevista una — quindi non è un'ipotesi sicura su cui costruire una tabella di marcia. Iniziate a strutturare i vostri dati di prodotto fin da ora, indipendentemente dalla dimensione. Ma mettete in conto che strumenti digitali della Commissione, linee guida specifiche per le PMI e sportelli unici o meccanismi simili nel vostro Stato membro di appartenenza rientrano in impegni che l'articolo 22 pone a carico della Commissione (strumenti digitali e linee guida solo «se del caso») e degli Stati membri, legati all'atto delegato per il tessile e non a un sostegno disponibile in anticipo — e monitorate il vostro punto di contatto nazionale, poiché una parte significativa del sostegno promesso viene erogata a livello di Stato membro, non centralmente.
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Inizia il tuo audit DPPDomande frequenti
Esiste un'esenzione PMI per il passaporto digitale di prodotto UE?
A quale categoria dimensionale UE appartiene il mio marchio moda?
Il divieto UE di distruzione dei beni invenduti si applica ai piccoli marchi moda?
A quale sostegno per le PMI si è realmente impegnata l'UE per il DPP?
Fonti
- ESPR — definizione e sostegno alle PMIRegolamento (UE) 2024/1781, del 13 giugno 2024, articolo 2, che definisce «PMI», «piccola impresa» e «microimpresa» tramite riferimento diretto all'articolo 2, paragrafi 1–3, dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione; articolo 4, paragrafo 4 (periodo minimo di transizione di 18 mesi); articolo 22 (sostegno alle PMI — strumenti digitali e orientamenti della Commissione a corredo degli atti delegati, sportelli unici o meccanismi simili negli Stati membri e misure aggiuntive facoltative); articoli 24–25 (obbligo di divulgazione sui prodotti invenduti e divieto di distruzione, date ed esenzioni in base alle dimensioni, incluso il potere di cui all'articolo 25, paragrafo 5, di estendere il divieto e l'obbligo di divulgazione a micro e piccole imprese per prevenire l'elusione). CELEX 32024R1781 ↗
- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione — soglie PMIRaccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, allegato, articoli 2–6: il test basato su numero di dipendenti più fatturato o bilancio, le regole di aggregazione per imprese associate e collegate, la regola di esclusione del 25% per gli enti pubblici, le unità lavorative annue, e la regola dei due esercizi consecutivi per il cambio di categoria. CELEX 32003H0361 ↗
- Direttiva contabile — l'altra definizione di dimensione dell'UEDirettiva 2013/34/UE, articolo 3, come modificata: un test dimensionale «due criteri su tre», utilizzato dal regolamento UE sulla deforestazione e dalla direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, con propri soglie attuali più basse (microimpresa limitata a 900.000 € di fatturato netto / 450.000 € di totale di bilancio / 10 dipendenti) — distinta dalla definizione propria dell'ESPR basata sulla Raccomandazione 2003/361/CE. Si veda la nostra guida di confronto delle soglie PMI per il quadro completo.
- Commissione europea — FAQ sul DPP, esenzioni e orientamenti per le PMICommissione europea, «Explore our FAQs» (Passaporto digitale di prodotto), pagina live, consultata e verificata il 29.09.2026: domanda 6 (le due categorie di esenzione dal quadro ESPR/DPP), domanda 8 (onere di aggiornamento tecnologico e formazione per le PMI). single-market-economy.ec.europa.eu ↗
Tutte le fonti sono state consultate e verificate direttamente su EUR-Lex e sulle FAQ pubblicate dalla Commissione europea il 29.09.2026. Si tratta di informazioni generali, non di una consulenza legale.