01 / GUIDA CONFORMITÀ ESPR
Conformità ESPR per la moda: cosa i marchi UE devono sapere ora
L'ESPR (regolamento (UE) 2024/1781) è in vigore dal 18 luglio 2024. È la base giuridica del passaporto digitale di prodotto, del divieto di distruzione dell'abbigliamento invenduto e di requisiti di design vincolanti. Le regole concrete per il tessile arriveranno con un atto delegato non ancora adottato. Per il DPP non esiste alcuna esenzione per fatturato o dimensione.
Date ESPR per la moda
- ESPR in vigore18 luglio 2024
- Divieto di distruzione19 luglio 2026Grandi imprese
- Atto tessile previsto2º semestre 2027Indicativo
- Passaporto applicabileIntorno al 2029ESPR, art. 4, par. 4
- Divieto medie imprese19 luglio 2030
L'adozione non è la data di applicazione (ESPR, art. 4, par. 4)
Cosa sapere
- 1
Il DPP è una delle cinque componenti dell'ESPR.
L'ESPR comporta anche requisiti di design vincolanti, il divieto di distruzione di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature invenduti, una vigilanza del mercato rafforzata e obblighi di trasparenza verso i consumatori. Un marchio che lavora solo sul DPP non è conforme all'ESPR. §2
- 2
Alcune regole si applicano già.
Dal 19 luglio 2026 le grandi imprese non possono più distruggere abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature invenduti, fatte salve le deroghe definite, e devono già divulgare quanti prodotti invenduti scartano. Medie imprese: dal 19 luglio 2030. Per le microimprese e le piccole imprese le regole oggi non si applicano, ma la Commissione può estenderle loro (art. 25, par. 5). §2
- 3
Per il DPP nessuna esenzione per fatturato o dimensione.
Un micromarchio sarà soggetto agli stessi requisiti di DPP e di design di un gruppo internazionale. L'ESPR si applica ai prodotti immessi sul mercato UE, indipendentemente dal paese di produzione e dal canale di vendita. §3
- 4
I requisiti per il tessile non sono ancora fissati.
Fino all'atto delegato sono solo attesi: fibre riciclate o rinnovabili, riparabilità, riciclabilità, sostanze preoccupanti, un set di dati DPP completo, informazioni su ritiro e riciclo. §4
- 5
L'adozione dell'atto non è la scadenza.
La data di applicazione di un atto delegato non è anteriore a 18 mesi dopo la sua entrata in vigore, salvo casi debitamente giustificati (art. 4, par. 4). Se viene adottato nel secondo semestre 2027: intorno al 2029. §5
- 6
Le sanzioni sono fissate a livello nazionale.
L'ESPR richiede che siano effettive, proporzionate e dissuasive (art. 74). Altri rischi: blocchi di vendita, richiami, controlli all'importazione, pubblicazione. §6
Cosa fare adesso
Fate l'inventario dei dati rilevanti per l'ESPR.
Cosa avete oggi, in che formato, con quale frequenza di aggiornamento. §7
Adattate il processo di design.
Integrate opzioni monomateriale, separabilità e riparabilità nel design delle prossime stagioni. §7
Strutturate l'onboarding dei fornitori.
Un catalogo chiaro dei requisiti dati, così che i fornitori tier-1 possano consegnare i campi dati centrali in forma standardizzata entro metà 2027. §7
Quando si applica alla moda?
Oggi
Non ancora
Nessun atto delegato ESPR per il tessile è stato adottato e non è fissata alcuna data di adozione.
Indicativo
Q3–Q4 2027
Le pagine della Commissione indicano l'adozione dell'atto delegato per il tessile (Q4 2027 nella pagina «Textile apparel»). Nessuna data è fissata.
Applicazione
Intorno al 2029
Circa 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato (art. 4, par. 4, dell'ESPR), se viene adottato nel secondo semestre 2027.
Stato della guida: 20 ottobre 2026. Basata su ESPR (regolamento (UE) 2024/1781), art. 4, par. 4, e artt. 24, 25 e 74; piano di lavoro ESPR 2025–2030; pagine DPP della Commissione. Sintesi semplificata: fanno fede la guida completa qui sotto e i testi dell'UE. Informazioni generali, non consulenza legale.
Tutto ciò che segue è la guida completa, con le fonti. ↑ Torna a «In breve»
Nel luglio 2024 è entrato in vigore il Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR) — la riforma più ampia della regolamentazione dei prodotti UE in due decenni. Sostituisce la vecchia direttiva sulla progettazione ecocompatibile, ne estende l'ambito dai prodotti connessi all'energia a quasi tutti i beni fisici e costituisce la base giuridica del passaporto digitale di prodotto, del divieto di distruzione dei tessili invenduti e di requisiti di design vincolanti su durabilità, riparabilità e riciclabilità.
Nell'aprile 2025 la Commissione europea ha adottato il piano di lavoro ESPR 2025–2030, confermando il tessile come categoria prioritaria. La conformità ESPR riguarda quindi tutti i marchi moda sul mercato UE: il settore entra in un regime che incide più profondamente su decisioni di design, scelta dei fornitori e dati di produzione di qualsiasi regolamentazione europea precedente.
Questa guida spiega cos'è l'ESPR, quali disposizioni si applicano concretamente ai marchi moda, quale calendario prevedere e quali rischi comporta la non conformità.
Luglio 2024
È entrato in vigore il Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili — la riforma più ampia della regolamentazione dei prodotti UE in due decenni.
Aprile 2025
La Commissione europea ha adottato il piano di lavoro ESPR 2025–2030, confermando il tessile come categoria prioritaria.
Ogni marchio
La conformità ESPR riguarda ogni marchio moda sul mercato UE, non solo le grandi imprese.
1. Cos'è l'ESPR?
Il Regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR) è il Regolamento (UE) 2024/1781. Adottato il 13 giugno 2024, è entrato in vigore il 18 luglio 2024. Sostituisce la direttiva 2009/125/CE, che originariamente regolava solo i prodotti connessi all'energia.
L'ESPR persegue quattro obiettivi centrali: allungare la vita dei prodotti, aumentare l'efficienza dei materiali, facilitare riparazione e riuso, migliorare la riciclabilità.
A differenza della vecchia direttiva, l'ESPR è direttamente applicabile — non richiede recepimento nel diritto nazionale. Non appena un atto delegato specifico per gruppo di prodotti diventa applicabile, i requisiti valgono simultaneamente per tutti i produttori, importatori e distributori dei 27 Stati membri.
Il regolamento fissa il quadro. I requisiti concreti per categoria — materiali, requisiti di riparazione, punti dati, soglie — sono definiti negli atti delegati. Per il tessile non è stata fissata alcuna data di adozione di questo atto delegato: le pagine della Commissione sul passaporto digitale di prodotto indicano il terzo–quarto trimestre 2027 (calendario DPP) e il quarto trimestre 2027 (pagina «Textile apparel»), entrambe contrassegnate come indicative — vedi la sezione 5.
2. ESPR e DPP: qual è la differenza?
I due termini sono spesso usati come sinonimi — erroneamente. Il passaporto digitale di prodotto (DPP) è un singolo strumento introdotto dall'ESPR. L'ESPR comprende molto di più. Cinque componenti centrali riguardano il tessile:
Primo — requisiti di design vincolanti. Standard minimi di durabilità, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità. La Commissione può prescrivere, ad esempio, durate minime, requisiti su determinate miscele di fibre o quote minime di materiali riciclati.
Secondo — il passaporto digitale di prodotto (DPP). Set di dati di prodotto leggibili da macchina con informazioni verificabili su materiali, catena di fornitura, conformità e circolarità, accessibili tramite un supporto dati sul prodotto.
Terzo — il divieto di distruzione dei tessili invenduti. Dal 19 luglio 2026 alle grandi imprese è vietato distruggere abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature invenduti. Le medie imprese seguono dal 19 luglio 2030. Il divieto non si applica alle microimprese e alle piccole imprese, ma la Commissione può estenderlo anche a queste ultime con atto delegato, qualora vi siano prove sufficienti del fatto che esse possano essere utilizzate per eluderlo (articolo 25, paragrafo 5, ESPR). Le deroghe ammissibili sono state fissate dalla Commissione in un regolamento delegato adottato il 9 febbraio 2026 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 22 aprile 2026). Già in vigore: ai sensi dell'art. 24 ESPR, le grandi imprese devono divulgare quanti prodotti invenduti scartano — a partire dal primo esercizio finanziario completo successivo al 18 luglio 2024 (il 2025 per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare); dal 2 marzo 2027 si applica il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2, che standardizza il formato di divulgazione a decorrere dal primo esercizio finanziario completo successivo a tale data.
Quarto — vigilanza del mercato rafforzata. Gli Stati membri devono verificare attivamente la conformità. Le violazioni comportano sanzioni, blocchi di vendita, divieti di importazione e la pubblicazione dei marchi non conformi.
Quinto — obblighi di trasparenza verso i consumatori. Determinate informazioni devono essere accessibili prima dell'acquisto — ad esempio informazioni di riparabilità o durabilità.
Il DPP è quindi una delle cinque componenti centrali dell'ESPR — non l'unica. Un marchio che lavora solo sul DPP e ignora i requisiti di design non è conforme all'ESPR.
3. Quali prodotti moda rientrano nell'ESPR?
L'ESPR si applica in linea di principio a quasi tutti i prodotti fisici sul mercato UE. Sono esentati, tra l'altro, alimenti, mangimi, medicinali e piante e animali vivi.
Per l'industria della moda: abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori, tessili per la casa e abbigliamento sportivo rientrano nel regolamento. La delimitazione esatta dei prodotti coperti dall'atto tessile sarà fissata nell'atto delegato — la strategia tessile UE (marzo 2022) adotta una definizione ampia.
Non esiste alcuna esenzione per fatturato o dimensione per il DPP e i requisiti di design. Un micromarchio con 200.000 euro di fatturato annuo è soggetto agli stessi requisiti di un gruppo internazionale. L'unico alleggerimento dimensionale riguarda il divieto di distruzione e l'obbligo di divulgazione sui prodotti invenduti (articoli 25 e 24 ESPR): non si applicano alle microimprese e alle piccole imprese, ma la Commissione può estenderli loro con atto delegato (articolo 25, paragrafo 5, secondo comma), qualora vi siano prove sufficienti del fatto che esse possano essere utilizzate per eludere tale divieto o tale obbligo; le medie imprese vi sono soggette solo dal 19 luglio 2030.
Importante: l'ESPR si applica ai prodotti immessi sul mercato UE — indipendentemente dal paese di produzione. Un marchio tedesco che produce in Turchia e vende in Germania è coinvolto quanto un marchio bulgaro con produzione locale e distributore francese. La vendita online tramite piattaforme o direct-to-consumer non cambia nulla nell'obbligo di conformità.
4. I requisiti ESPR centrali per il tessile
Fino all'atto delegato, i requisiti concreti non sono definitivamente fissati. Dall'ESPR stesso, dal piano di lavoro di aprile 2025, dalla strategia tessile UE e dai documenti di consultazione si possono derivare i seguenti requisiti attesi:
Requisiti sui materiali. Quote minime di fibre riciclate o rinnovabili, requisiti su determinate miscele di fibre per ragioni di riciclabilità, standard minimi di durabilità di spalmature e tinture.
Requisiti di design per la riparabilità. Disponibilità di ricambi (bottoni, cerniere) per periodi definiti, informazioni di riparazione per i consumatori, durabilità minima di cuciture e chiusure.
Requisiti di design per la riciclabilità. Preferenza per costruzioni monomateriale, componenti facilmente separabili, requisiti su giunzioni incollate o saldate.
Conformità chimica. Requisiti più severi per le sostanze preoccupanti, divulgazione oltre la soglia dello 0,1 %, informazioni sulle microplastiche per prodotti ad alto contenuto sintetico.
Trasparenza dei dati tramite DPP. Set di dati completo per prodotto, accessibile tramite un supporto sul prodotto — con il LGFL DPP Data Framework come quadro di riferimento — 10 domini sotto quattro categorie ESPR di base giuridica.
Informazioni su ritiro e riciclo. Informazioni sulle opzioni di ritiro e istruzioni di riciclo per consumatori e selezionatori professionali.
L'atto delegato finale doterà questi requisiti di soglie concrete, metodi di prova e periodi transitori. I marchi dovrebbero presumere che i requisiti si collochino all'estremità più ambiziosa dell'intervallo delineato — il tessile è posizionato come categoria di punta visibile dell'ESPR.
5. Il calendario: cosa vale quando
18 luglio 2024 — ESPR in vigore. Il regolamento quadro si applica, ancora senza requisiti specifici per il tessile.
16 aprile 2025 — piano di lavoro ESPR 2025–2030. Tessile confermato come categoria prioritaria; lavori preparatori dell'atto delegato in corso.
Esercizio 2025 — obbligo di divulgazione attivo. Le grandi imprese devono divulgare per la prima volta quanti prodotti invenduti scartano (art. 24 ESPR) con riferimento al primo esercizio finanziario completo successivo al 18 luglio 2024 (il 2025 per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare); l'articolo 24, paragrafo 1, non fissa un termine per la prima divulgazione e il rinvio dell'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 lascia impregiudicato tale obbligo (considerando 8); il formato standardizzato si applica solo ai prodotti di cui ci si disfa a decorrere dal primo esercizio finanziario completo successivo al 2 marzo 2027.
9 febbraio 2026 — la Commissione adotta due misure attuative. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2 standardizza il formato di divulgazione (applicabile dal 2 marzo 2027); il regolamento delegato fissa le deroghe al divieto di distruzione (applicabile dal 19 luglio 2026).
19 luglio 2026 — divieto di distruzione per le grandi imprese. Abbigliamento, accessori e calzature invenduti non possono più essere distrutti, fatte salve le deroghe definite.
20 luglio 2026 — registro DPP dell'UE. L'infrastruttura tecnica centrale per tutti i passaporti di prodotto è stata avviata (regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778, art. 13 ESPR) ed è operativa in una fase di test e onboarding; la registrazione obbligatoria è introdotta per categoria di prodotto man mano che ciascun atto delegato produce effetti.
Secondo semestre 2027 (indicativo) — atto delegato tessile previsto. Per l'atto delegato sul tessile (abbigliamento) non è stata fissata alcuna data di adozione. Il primo piano di lavoro ESPR della Commissione (aprile 2025) indica il 2027 come anno indicativo; le sue pagine sul passaporto digitale di prodotto elencano l'adozione per il terzo–quarto trimestre 2027 (calendario DPP, insieme ad alluminio e pneumatici) e per il quarto trimestre 2027 (pagina «Textile apparel»), entrambe contrassegnate come indicative. L'atto fissa i requisiti finali su dati, specifiche di design e soglie. La scheda della Commissione su Have Your Say per questo atto (iniziativa 16116, pubblicata il 18 dicembre 2025 e non aggiornata da allora) riporta ancora «Primo trimestre 2027» per l'adozione e «Quarto trimestre 2025» per una consultazione pubblica che non è stata aperta; nessuno dei documenti della Commissione o del JRC del 2026 esaminati ripete tale data.
Intorno al 2029 — applicazione obbligatoria. L'articolo 4, paragrafo 4, dell'ESPR prevede che la data di applicazione di un atto delegato non sia anteriore a 18 mesi dopo la sua entrata in vigore, tranne in casi debitamente giustificati; per un atto adottato nel secondo semestre 2027 ciò significa un'applicazione intorno al 2029. Tutti i prodotti tessili immessi successivamente sul mercato UE devono essere conformi. Le scorte immesse prima della data sono esentate.
19 luglio 2030 — estensione del divieto di distruzione e dell'obbligo di divulgazione alle medie imprese.
Entro il 2030 — ulteriori categorie di prodotti. Il piano di lavoro 2025–2030 prevede atti delegati per altre categorie prioritarie.
6. Rischi in caso di non conformità
L'ESPR lascia la configurazione concreta delle sanzioni agli Stati membri (art. 74), ma richiede che siano effettive, proporzionate e dissuasive; tra i criteri figura la situazione finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile (art. 74, paragrafo 2, lettera c). I rischi per i marchi non conformi:
Sanzioni pecuniarie. I livelli sono fissati dagli Stati membri. Per contestualizzare: il GDPR, regolamento europeo di applicazione comparabile, prevede sanzioni fino al quattro per cento del fatturato annuo mondiale.
Uno Stato membro ha già messo una cifra concreta sul tavolo: la Ökodesign-Gesetz tedesca stabilisce sanzioni fino a 100.000 € per la violazione del divieto di distruzione dell'ESPR (articolo 25), applicabile dal 1 novembre 2026 — consultate la nostra guida alle sanzioni per il quadro nazionale completo.
Blocchi di vendita e richiami. Le autorità possono fermare la vendita di prodotti non conformi e disporre il richiamo della merce consegnata — a spese del marchio.
Controlli all'importazione. I prodotti non conformi da paesi terzi possono essere bloccati alla frontiera esterna dell'UE.
Pubblicazione. Le violazioni accertate possono essere rese pubbliche — con un rischio reputazionale sostanziale.
Pressione concorrenziale. I marchi conformi possono segnalare alle autorità i concorrenti non conformi; in diversi Stati membri si aggiungono azioni per concorrenza sleale.
Responsabilità greenwashing. In parallelo, la Direttiva (UE) 2024/825 (EmpCo) vieta dal 27 settembre 2026 le dichiarazioni ambientali generiche non comprovate. Dati verificati tramite DPP riducono considerevolmente questo rischio; dichiarazioni non comprovate lo aumentano.
7. Percorso di preparazione per i marchi moda
Tre priorità per i prossimi 18 mesi:
Priorità 1 — costruire l'architettura dati. Iniziate con un inventario: quali dati rilevanti per l'ESPR avete oggi, in che formato, con quale frequenza di aggiornamento? Una valutazione di preparazione rispetto al LGFL DPP Data Framework fornisce la baseline. Un audit di preparazione DPP risponde a questa domanda in forma strutturata.
Priorità 2 — adattare il processo di design. L'ESPR regolerà direttamente le decisioni di design. Miscele di fibre oggi ammesse potrebbero ricadere sotto futuri requisiti di riciclabilità. Iniziate a integrare opzioni monomateriale, separabilità e riparabilità nel design delle prossime stagioni.
Priorità 3 — strutturare la rete dei fornitori. Una parte sostanziale dei dati ESPR proviene dai fornitori. Avviate un onboarding fornitori strutturato con un catalogo chiaro dei requisiti dati. I vostri fornitori tier-1 dovrebbero poter consegnare i campi dati centrali in forma standardizzata entro metà 2027.
AUDIT DPP
La vostra collezione è pronta per l'ESPR?
Valutate una collezione completa rispetto al LGFL DPP Data Framework. 10 domini, quattro categorie ESPR. Sotto NDA, file inviati interi e non modificati.
Iniziate il vostro audit DPPDomande frequenti
Qual è la differenza tra ESPR e DPP?
L'ESPR si applica al mio marchio se vendiamo solo online?
Produciamo in Turchia e vendiamo in Germania — siamo soggetti all'ESPR?
Quali sanzioni comportano le violazioni dell'ESPR?
Dobbiamo aspettare l'atto delegato prima di agire?
L'obbligo del DPP vale anche per i piccoli marchi moda?
Fonti
- ESPR — testo integrale, entrata in vigore e ambitoRegolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro per la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili (ESPR), GU L, 2024/1781, 28.6.2024, in vigore dal 18 luglio 2024. Articolo 4, paragrafo 4 (periodo minimo di transizione di 18 mesi per gli atti delegati); articolo 18, paragrafo 5, lettera c) (tessili citati nell'elenco delle priorità del primo piano di lavoro); articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5 (parametri specifici del prodotto e requisiti informativi sulle sostanze preoccupanti); articolo 13, paragrafo 1 (registro DPP dell'UE); articolo 24 (obbligo di divulgazione sui prodotti invenduti); articolo 25 (divieto di distruzione); articolo 74, paragrafo 2 (gli otto fattori — non il fatturato — che gli Stati membri devono valutare nel fissare le sanzioni). CELEX 32024R1781 ↗
- Allegato III — elementi di dati del passaporto digitale di prodottoRegolamento (UE) 2024/1781, allegato III, lettere a)–l): la base giuridica delle quattro categorie di domini del LGFL DPP Data Framework (identificazione, parametri specifici del prodotto, sostanze preoccupanti, altro diritto dell'Unione). CELEX 32024R1781 ↗
- Piano di lavoro ESPR 2025-2030 della CommissioneCommissione europea, Comunicazione COM(2025) 187 final, «Piano di lavoro 2025-2030 per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e l'etichettatura energetica» (Bruxelles, 16.4.2025), che conferma i tessili come categoria prioritaria del primo piano di lavoro; la sua sezione 2.2.1 indica il 2027 come calendario indicativo di adozione per i tessili (abbigliamento).
- Deroghe al divieto di distruzioneRegolamento delegato (UE) 2026/296 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/1781 stabilendo deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti, GU L, 2026/296, 22.4.2026. CELEX 32026R0296 ↗
- Formato di divulgazione dei prodotti invendutiRegolamento di esecuzione (UE) 2026/2 della Commissione, del 9 febbraio 2026, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1781 per quanto riguarda i dettagli e il formato per la divulgazione delle informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui ci si è disfatti, applicabile a decorrere dal 2 marzo 2027. CELEX 32026R0002 ↗
- Registro DPP dell'UE — modalità di attuazioneRegolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 della Commissione, del 16 luglio 2026, che stabilisce le modalità di attuazione del registro del passaporto digitale di prodotto istituito ai sensi del regolamento (UE) 2024/1781, GU L, 2026/1778, 17.7.2026. CELEX 32026R1778 ↗
- Norme DPP armonizzate CEN-CENELECDecisione di esecuzione (UE) 2026/1736 della Commissione, del 14 luglio 2026, relativa alle norme armonizzate per i passaporti digitali di prodotto, GU L, 2026/1736, 15.7.2026: cita 6 delle 8 norme della serie EN 182xx (EN 18216, 18219, 18220, 18221, 18222, 18223) elaborate dal Comitato tecnico congiunto 24 del CEN-CENELEC. CELEX 32026D1736 ↗
- Calendario dell'atto delegato tessileCommissione europea, pagine sul passaporto digitale di prodotto (single-market-economy.ec.europa.eu), consultate l'ultima volta il 13 ottobre 2026: la pagina DPP (digital-product-passport_en ↗) descrive il proprio calendario come «un calendario indicativo e soggetto a requisiti di pubblicazione» ed elenca l'adozione degli atti delegati ESPR per tessili, alluminio e pneumatici sotto «Q3–Q4 2027»; la pagina dedicata al DPP per l'abbigliamento tessile (textile-apparel_en ↗) riporta «Q4 2027: adozione prevista dell'atto delegato ESPR per i tessili» [traduzione nostra, pagine disponibili solo in inglese]. Iniziativa Have Your Say 16116 della Commissione, «Specifiche per la progettazione ecocompatibile di capi di abbigliamento sostenibili e circolari» (iniziativa 16116 ↗; pubblicata il 18 dicembre 2025): consultazione pubblica prevista per «Quarto trimestre 2025» (non aperta), adozione da parte della Commissione prevista per «Primo trimestre 2027».
- Direttiva EmpCoDirettiva (UE) 2024/825, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, applicabile negli Stati membri a decorrere dal 27 settembre 2026. CELEX 32024L0825 ↗
Tutte le fonti sono state consultate e verificate il 29.09.2026 direttamente su EUR-Lex e sul Piano di lavoro pubblicato dalla Commissione europea; le pagine della Commissione sul calendario dell'atto delegato tessile sono state consultate per l'ultima volta il 13.10.2026. Si tratta di informazioni generali, non di una consulenza legale.