AGGIORNAMENTO NORMATIVO
L'EUDR si applica ancora alla pelle? Non più da settembre 2026
Cominciamo da ciò che non è cambiato: l'EUDR — il Regolamento UE sulla deforestazione — resta pienamente in vigore per i marchi di moda che si riforniscono di gomma naturale (suole, elastici, tessuti spalmati) o di legno (grucce, arredi per il punto vendita, mobili in legno e imballaggi a base di carta), con obblighi di dovuta diligenza che si applicano dal 30 dicembre 2026 per la maggior parte degli operatori, e dal 30 giugno 2027 per gli operatori che sono persone fisiche, microimprese o piccole imprese e che erano costituiti come tali al 31 dicembre 2024 — fatta eccezione per i prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010 (il vecchio Regolamento UE sul legno), come i mobili in legno, la pasta di legno e la carta, per i quali si applica il 30 dicembre 2026. Ciò che si è ridotto è la pelle nello specifico: se siete arrivati qui perché avevate sentito dire che il Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR) copre la pelle, era vero — fino a pochi giorni prima della pubblicazione di questo articolo. Il 18 settembre 2026 la Commissione europea ha formalmente eliminato cuoio e pelli di bovini dall'elenco dei prodotti EUDR. È fatto, in vigore, e direttamente applicabile in tutta l'UE — non una proposta.
Sotto questo titolo si nasconde un secondo fatto, meno pubblicizzato: anche prima della rimozione, l'ambito relativo alla pelle dell'EUDR non ha mai raggiunto i prodotti finiti come scarpe, borse o giacche. Questa guida illustra esattamente cosa è cambiato, cosa non si è mai applicato fin dall'inizio, e l'unica cosa che potrebbe ancora riportare la pelle nell'ambito di applicazione.
30 dicembre 2026
Gli obblighi di dovuta diligenza dell'EUDR continuano ad applicarsi pienamente alla gomma naturale e ai materiali a base di legno — suole, imballaggi, grucce, arredi per il punto vendita — per la maggior parte degli operatori (30 giugno 2027 per gli operatori che sono persone fisiche, microimprese o piccole imprese e che erano costituiti come tali al 31 dicembre 2024, fatta eccezione per i prodotti che figurano nell'allegato del vecchio Regolamento UE sul legno).
18 settembre 2026
La Commissione ha formalmente eliminato cuoio, pelli e pelle di bovini dall'elenco dei prodotti EUDR — in vigore, non una proposta.
Mai i prodotti finiti
Anche prima della rimozione, l'ambito pelle dell'EUDR non ha mai raggiunto scarpe, borse o giacche.
1. Cosa è cambiato realmente, e quando
Lo strumento giuridico è il Regolamento Delegato (UE) 2026/2102 della Commissione, adottato il 13 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 17 settembre 2026, e in vigore dal 18 settembre 2026 — il giorno successivo alla pubblicazione, come previsto dal suo stesso articolo 2. Esso modifica l'allegato I del testo EUDR principale, il Regolamento (UE) 2023/1115, eliminando tre codici doganali (Sistema Armonizzato, SA) che rientravano nella categoria di materia prima «Bovini»: cuoi e pelli greggi (SA 4101), cuoi e pelli conciati o in crosta (SA 4104), e cuoio finito (SA 4107). Il considerando che motiva l'eliminazione cita il «valore economico relativamente basso delle pelli e del cuoio di bovini rispetto alla loro carne all'interno della produzione complessiva di bovini», che lascia agli operatori economici dell'Unione un margine di manovra limitato per chiedere ai propri fornitori le informazioni necessarie per conformarsi all'EUDR (considerando 5).
È un regolamento, non una direttiva — si applica automaticamente in ogni Stato membro, senza alcun passaggio di recepimento nazionale (articolo 2: «obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri»). Non c'è alcuna ambiguità né alcun processo legislativo in corso: si tratta di diritto vigente e definitivo, e l'eliminazione della pelle non prevede alcuna clausola di applicazione differita, per cui è entrata in vigore immediatamente il 18 settembre 2026.
Una precisazione sull'idea che la pelle sia stata presa di mira isolatamente: il Regolamento Delegato (UE) 2026/2102 non è un atto specifico sulla pelle. Si estende su 21 considerando e apporta oltre venti modifiche tecniche e di ambito di applicazione su tutte e sette le materie prime dell'EUDR nello stesso strumento — consolidando in uno solo i due codici SA relativi agli «Animali vivi della specie bovina» (0102 21 e 0102 29 diventano «ex 0102», senza alcuna modifica degli animali coperti), aggiungendo all'ambito di applicazione l'estratto di caffè solubile e le lingue di bovini congelate (entrambi solo dal 30 dicembre 2027), chiarendo quali derivati dell'olio di palma e della gomma rientrano nell'ambito, ed escludendo dalla categoria «Legno» i prodotti costituiti da bambù, canne d'India e altri materiali di natura legnosa. L'eliminazione della pelle è il considerando 5 di quel pacchetto, non la sua totalità.
2. Cosa copriva realmente l'ambito pelle dell'EUDR — e non erano mai i prodotti finiti
Ecco l'elenco di materie prime «Bovini» dell'allegato I, riassunto dal testo consolidato di EUR-Lex, con le tre righe eliminate barrate. La maggior parte delle voci porta il prefisso «ex», il che significa che sono interessati solo i prodotti ottenuti da bovini (genere Bos) — non bufali o bisonti, che il Regolamento Delegato (UE) 2026/2102 ha inoltre chiarito essere esclusi dall'ambito di applicazione (nota 1 alla tabella dell'allegato I):
| Codice SA | Descrizione | Stato |
|---|---|---|
| ex 0102 | Animali vivi della specie bovina (fino al 17.09.2026: due codici distinti, 0102 21 e 0102 29 — fusi, stesso ambito di applicazione) | In vigore |
| ex 0201 | Carni di bovini, fresche o refrigerate | In vigore |
| ex 0202 | Carni di bovini, congelate | In vigore |
| ex 0206 10 | Frattaglie commestibili di bovini, fresche o refrigerate | In vigore |
| ex 0206 22 | Fegati commestibili di bovini, congelati | In vigore |
| ex 0206 29 | Frattaglie commestibili di bovini (escluse lingue e fegati), congelate | In vigore |
| ex 1602 50 | Altre preparazioni o conserve di carni, frattaglie o sangue di bovini | In vigore |
| ex 4101 | Cuoi e pelli greggi di bovini | Eliminato il 18.09.2026 |
| ex 4104 | Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini | Eliminato il 18.09.2026 |
| ex 4107 | Cuoi di bovini preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione, e cuoi e pelli pergamenati | Eliminato il 18.09.2026 |
| ex 0206 21 00 | Lingue di bovini, congelate | Si aggiunge il 30.12.2027 |
Fonte: testo consolidato del Regolamento (UE) 2023/1115, allegato I, riga «Bovini», come modificato dal Regolamento Delegato (UE) 2026/2102. La riga relativa alle lingue congelate è aggiunta dallo stesso regolamento delegato ma, a differenza dell'eliminazione della pelle, non si applica fino al 30 dicembre 2027.
Notate cosa mancava dall'elenco, sia prima sia dopo la rimozione: calzature, borse, cinture, giacche in pelle — nessun prodotto di consumo finito in pelle ha mai avuto una propria voce nell'allegato I. L'obbligo EUDR, dove si applicava, ricadeva su chi immetteva per la prima volta sul mercato UE pelle grezza o semilavorata — tipicamente una conceria o un importatore di materiale in pelle, non un marchio di calzature, borse o abbigliamento che acquistava pelle già finita. A meno che la vostra azienda non importi direttamente pelli grezze o pelle wet-blue, le disposizioni EUDR sulla pelle molto probabilmente non sono mai state un obbligo diretto per la vostra attività, nemmeno prima di settembre 2026.
3. Perché l'UE lo ha rimosso
Il ragionamento della Commissione, esposto nel considerando 5 del regolamento delegato, si fonda su due argomentazioni. Primo, una discrepanza strutturale: cuoio e pelli sono un sottoprodotto dell'allevamento bovino, di valore molto inferiore rispetto alla carne dello stesso animale, per cui — nelle parole stesse del considerando — «gli operatori economici dell'Unione hanno un margine di manovra limitato per chiedere ai loro fornitori le informazioni necessarie per conformarsi al regolamento (UE) 2023/1115». In pratica, una conceria europea che acquista pelli ha un potere commerciale molto minore per pretendere che un fornitore raccolga e condivida i dati di geolocalizzazione sul rischio di deforestazione rispetto a un acquirente di carne. Secondo, il considerando aggiunge che escludere i prodotti in pelle a valle «dà luogo a un approccio frammentato e incoerente per il settore» della pelle, una formulazione che lo stesso regolamento delegato utilizza anche altrove per giustificare l'aggiunta di prodotti all'ambito di applicazione (caffè solubile, lingue di bovini congelate) — qui funge quindi da formula redazionale generale per trattare una categoria in modo coerente, non da argomentazione specifica sulla pelle in sé.
Non si è trattato di un arretramento della copertura EUDR sui bovini: bovini vivi, carne bovina e frattaglie restano pienamente nell'ambito di applicazione e — come mostra la tabella sopra — il regolamento aggiunge persino una nuova voce derivata dai bovini a partire dal 30 dicembre 2027. Tra le modifiche relative ai bovini nel Regolamento Delegato (UE) 2026/2102, solo i tre codici specifici della pelle (4101, 4104, 4107) sono stati eliminati integralmente, senza alcuna introduzione graduale e senza sostituzione.
Non necessariamente permanente
La Commissione ha già annunciato un riesame nel 2030
Il considerando 2 del Regolamento Delegato (UE) 2026/2102 afferma direttamente che «la valutazione dell'ambito di applicazione del regolamento e l'eventuale modifica o ampliamento dell'elenco dei prodotti interessati, compresa l'inclusione del cuoio e delle pelli di bovini e dei prodotti derivati, rientreranno nel riesame generale previsto per il 2030 a norma del suddetto articolo 34, paragrafo 2» che la Commissione deve condurre. Si tratta di un considerando — parte delle motivazioni ufficiali del regolamento, non uno dei suoi due articoli dispositivi — ma non è una formula di circostanza: è la Commissione che si impegna, nello stesso testo che rimuove la pelle, a riaprire la questione.
L'articolo 34, paragrafo 2, dell'EUDR di base è di per sé un obbligo permanente, non legato specificamente alla pelle: la Commissione deve effettuare un riesame generale dell'intero regolamento «Entro il 30 giugno 2030, e successivamente almeno ogni cinque anni», riferendo al Parlamento europeo e al Consiglio con una proposta legislativa «se del caso». Il testo attuale dell'articolo 34, paragrafo 2, non menziona ancora cuoio, pelli o pellame tra i punti di valutazione elencati per il riesame (punti da (a) a (l), che riguardano temi come l'agevolazione degli scambi commerciali, l'impatto sui piccoli produttori e possibili nuove materie prime) — è nel considerando che la Commissione collega la pelle a tale riesame, non nell'articolo stesso.
Se l'approvvigionamento di pelle è rilevante per la vostra attività, vale la pena segnarlo in agenda per la metà del 2030 — non è un motivo per considerare la questione risolta per sempre.
4. Cosa resta rilevante dell'EUDR per un marchio moda
La pelle è fuori, ma l'EUDR in sé non è irrilevante per ogni azienda della moda. L'allegato I copre sette materie prime in totale (Bovini, Cacao, Caffè, Palma da olio, Gomma, Soia, Legno); due delle altre sei possono ancora toccare una filiera della moda: la gomma naturale (suole, elastici, tessuti spalmati) e il legno (grucce, arredi per il punto vendita, mobili in legno e imballaggi a base di carta) restano pienamente coperti, sia allo stadio di materia prima sia in diversi stadi di prodotto derivato, e non sono stati toccati dall'eliminazione della pelle.
Per qualsiasi prodotto effettivamente nell'ambito di applicazione dell'EUDR, gli obblighi fondamentali di dovuta diligenza previsti dagli articoli 4, 9 e 10 — una dichiarazione di dovuta diligenza presentata tramite il sistema informativo centrale dell'UE, i dati di geolocalizzazione sul luogo di produzione della materia prima, e una valutazione del rischio — si applicano dal 30 dicembre 2026 per la maggior parte degli operatori. Gli operatori che sono persone fisiche, oppure microimprese o piccole imprese come definite dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva contabile (2013/34/UE), e che erano costituiti come tali al 31 dicembre 2024, hanno tempo fino al 30 giugno 2027 (articolo 38, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2023/1115). Tale termine non vale per i prodotti che figurano nell'allegato del vecchio Regolamento UE sul legno (Regolamento (UE) n. 995/2010), per i quali si applica la data del 30 dicembre 2026.
Entrambe le date sono successive al calendario originario dell'EUDR. Il regolamento avrebbe dovuto applicarsi dal 30 dicembre 2024; il Regolamento (UE) 2024/3234 ha spostato tale data al 30 dicembre 2025 (operatori grandi/medi) e al 30 giugno 2026 (micro/piccole imprese); il Regolamento (UE) 2025/2650 l'ha spostata di nuovo, di un ulteriore anno, alle date del 30 dicembre 2026 / 30 giugno 2027 ora in vigore. Sono due rinvii nell'arco di poco più di un anno, quindi un ulteriore cambiamento prima di dicembre 2026 non può essere escluso — verificate il quadro dell'applicazione doganale e di frontiera UE più vicino alla data, se i materiali coperti dall'EUDR sono rilevanti per la vostra filiera.
5. Cosa significa questo per il vostro marchio
Se la pelle era il motivo per cui monitoravate l'EUDR, potete considerare chiuso questo specifico obbligo a partire dal 18 settembre 2026 — ma conservate una traccia del perché: si tratta di un regolamento delegato della Commissione, non di un'ipotesi, e auditor o clienti potrebbero chiedervi di giustificare la modifica nella vostra documentazione di conformità. Se la vostra filiera coinvolge anche suole in gomma o imballaggi e mobili in legno, la tempistica generale dell'EUDR continua ad applicarsi a questi input, a prescindere dall'esclusione della pelle. E fissate un promemoria per il riesame dell'ambito di applicazione del 2030 — la porta per un eventuale ritorno è stata lasciata aperta di proposito.
Fonti
- Regolamento Delegato (UE) 2026/2102 della Commissione, del 13 luglio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle materie prime interessate e dei prodotti interessati (GU L, 2026/2102, 17.9.2026). Citati: considerando 2-7, 20 e 21; articoli 1 e 2; allegato, punti da 1) a 6).
- Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (l'EUDR; testo consolidato, 18.9.2026, che incorpora i due rinvii citati di seguito e il Regolamento Delegato (UE) 2026/2102). Citati: articolo 2 (definizioni), articolo 3 (divieto), articolo 4 (obblighi degli operatori), articolo 9 (requisiti informativi, inclusa la geolocalizzazione), articolo 10 (valutazione del rischio), articolo 34, paragrafo 2 (riesame generale), articolo 38, paragrafo 3 (applicazione differita per persone fisiche, microimprese e piccole imprese), allegato I (elenco delle materie prime «Bovini»).
- Regolamento (UE) 2024/3234 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione (GU L, 2024/3234, 23.12.2024). Citato: il primo rinvio delle date di applicazione dell'EUDR.
- Regolamento (UE) 2025/2650 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda determinati obblighi che incombono agli operatori e ai commercianti (GU L, 2025/2650, 23.12.2025). Citato: articolo 1, punti 24–25 (articoli 37-38 rivisti: il secondo rinvio, al 30 dicembre 2026 / 30 giugno 2027, e l'attuale data di abrogazione del vecchio Regolamento sul legno).
- Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (la direttiva contabile; testo consolidato, 18.3.2026). Citati: articolo 3, paragrafo 1 (microimprese) e articolo 3, paragrafo 2 (piccole imprese).
- Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (il «vecchio Regolamento UE sul legno», abrogato con effetto dal 30 dicembre 2026 e sostituito dall'EUDR; GU L 295, 12.11.2010).
Tutte le fonti sono state consultate e verificate dal vivo su EUR-Lex il 28 settembre 2026, con un secondo controllo indipendente che ha confermato ogni citazione, numero di articolo e data rispetto al testo in vigore prima della pubblicazione.
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